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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1028/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Alberto Cellini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Andrea Consorti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO nonché contro
CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI (c.f. , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Grisolia e
Massimo Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e rappresentata dall'avv. Stefano Pinzauti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Mariotti, come da procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lucca emessa il 22.11.2022 e comunicata dalla Cancelleria il 12.04.2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 01/02.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc Corte d'Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis, in parziale riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'Art 702 ter dal Tribunale di
Lucca il 22 novembre 2022 (rep 2608/2022 del 23 novembre 2022) comunicata in data 12 aprile 2023 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertare la maggior invalidità permanente subita dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo di cui in premessa e conseguentemente condannare il Dott. (cf CP_1
domiciliato in Via Marconi 14/A Pescia e la C.F._2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (cf
[...]
) con sede in Roma Via Maria Domenica Barbantini 135 al pagamento, in solido P.IVA_1 tra loro e ciascuno per il proprio titolo, in favore dell'attore della somma di € 66.006,01 o la diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Per l'appellato : conclude “Affinché l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia, CP_1 respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto, eventualmente dichiarando anche l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis cp.c. o di qualsiasi altra norma eventualmente violata, e confermare l'ordinanza ex art.702 ter pronunciata dal Tribunale di Lucca il 22 novembre 2022; voglia altresì respingere gli appelli incidentali proposti da e dalla Controparte_2 Controparte_3 poiché infondati in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.”
[...]
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e
[...] difesa
- Rigettare l'appello proposto dal signor perché inammissibile e, Parte_1 comunque, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nei paragrafi I e II del presente atto [della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, ndr.];
- Accogliere l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3 in relazione a tutti i motivi di gravame incidentale proposti nel presente atto e, per
[...]
l'effetto, ed in riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22 novembre 2022 (Repert. n.
2608/2022 del 23 novembre 2022) del Tribunale Civile di Lucca, accertare e dichiarare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità della stessa per i danni lamentati dal CP_3 signor o, comunque, accogliere le domande già formulate nel Parte_1 primo grado di giudizio con la comparsa di costituzione e risposta e con l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa, qui riproposte ex art. 346 c.p.c., e quindi: - nel merito, in via preliminare, e nel caso di mancato accoglimento della prefata eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 [...] per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, estrometterla dal Controparte_3 presente giudizio;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda del signor Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. - nel merito, in
[...] via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dedotta nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.
[...] per i danni lamentati dal signor , con conseguente suo obbligo al relativo CP_1 Parte_1 diretto risarcimento in favore del ricorrente medesimo;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta del ricorrente dovesse trovare, anche parzialmente, accoglimento e si dovesse ravvisare il coinvolgimento, a qualsivoglia titolo, della quale proprietaria Controparte_3 della Casa di Cura M.D. Barbantini e del Centro Oculistico Barbantini di Lucca, limitare
l'eventuale obbligo risarcitorio all'effettivo grado e quota di responsabilità accertata ed alla stessa imputabile, dichiarando la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in NO EN (TV), Via Marocchesa n. 14, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, in forza di contratto assicurativo di cui alla Polizza n. 350561512, la quale proprietaria della Casa di Cura M.D. Controparte_3
Barbantini e del Centro Oculistico Barbantini di Lucca, da tutte le pretese azionate nel presente giudizio dal signor nei confronti della stessa, con Parte_1 CP_3 condanna della Compagnia assicuratrice stessa a pagare direttamente in favore del ricorrente medesimo tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese medesime, oppure, in subordine, a rimborsare alla tutte le stesse somme che quest'ultima CP_3 dovesse essere condannata a pagare direttamente, ovvero dichiarando, comunque, obbligati al relativo risarcimento in favore del signor , in ragione della manleva e Parte_1 della garanzia azionate, direttamente il Dott. e la con la CP_1 Controparte_2 conseguente loro condannata a pagare direttamente in favore del ricorrente medesimo tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese medesime, oppure, in subordine, a rimborsare alla ogni somma che questa fosse tenuta a CP_3 corrispondere direttamente;
- nel merito, ed in via ulteriormente gradata, ed in via di regresso, ed in ipotesi di condanna solidale e previa graduazione delle rispettive colpe, ai sensi degli artt.
2055 e 1299 c.c., dichiarare il Dott. obbligato a tenere indenne la CP_1 da quanto questa fosse eventualmente tenuta Controparte_3
a pagare al signor oltre la propria quota di responsabilità in ragione del Parte_1 petitum e della causa petendi dedotti e, per l'effetto, condannare il medico convenuto a rimborsare alla stessa ogni somma effettivamente da questa corrisposta al CP_3 ricorrente, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, oltre la propria quota.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata e appellante incidentale “conclude affinché la Corte Controparte_2 di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel Giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, anche in via di appello incidentale, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto: “1) respingere
e rigettare tutti i motivi di appello proposti dal Sig. perché Parte_1 inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello e deducendi in corso di causa;
2) accogliere l'appello incidentale proposto da in relazione a tutti i motivi di gravame incidentale
Controparte_2 dedotti in comparsa di costituzione e risposta dalla Compagnia comparente, riformando conseguentemente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. 2608/2022 del 23/11/2022 Tribunale di Lucca, pubblicata a conclusione del Giudizio Civile R.G. 1621/2019 Tribunale di Lucca come richiesto da in comparsa di costituzione e risposta, rigettando in ogni
Controparte_2 caso qualsivoglia domanda proposta avverso la comparente per i motivi
Controparte_2 esposti in atti di primo grado ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata nel Giudizio di appello, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
3) accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel primo grado di Giudizio, in
Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Compagnia comparente e che, comunque vengono riproposte ex art. 346 c.p.c., e, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
“ come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché il Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di
[...] causa, estromettendo quest'ultima dal Giudizio o, comunque, rigettando ogni domanda dedotta nei suoi confronti, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la reiezione della domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti di con Controparte_2 vittoria di spese e competenze di causa;
Nel merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte in Giudizio dal Sig. nei confronti del dr. e della Parte_1 CP_1
perché infondate, in fatto ed in diritto, e Controparte_3 comunque non provate in punto di an e di quantum debeatur, stante anche l'insussistenza di nesso causale tra l'inadempimento contestato ed i danni dedotti, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
conseguentemente respingere anche la domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_2 con vittoria di spese e competenze;
In ipotesi: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte dal Sig. : - ridurre la entità delle pretese risarcitorie e Parte_1 gli esiti dei postumi permanenti così come quantificate dal sig. , in Parte_1 quanto eccessive ed incongrue nell'ammontare, per tutti i motivi dedotti in comparsa di risposta e deducendi in corso di causa;
- limitare, comunque, l'accoglimento della domanda dedotta dal sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_3 alla sola quota di co-responsabilità ad essa concretamente ascrivibile in relazione
[...] al distinto rapporto contrattuale intercorso ed apporto causale nella determinazione del danno accertato, con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale con altri eventuali coresponsabili;
- nel denegato caso in cui il Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda di condanna solidale del sig. nei confronti dei resistenti, determinare ed indicare la rispettiva Parte_1 entità e quota percentuale della colpa ascrivibile distintamente alla Controparte_3 ed al Dr. in relazione al distinto apporto causale ed alla
[...] CP_1 entità della colpa accertata, anche al fine di consentire l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di coloro che saranno ritenuti corresponsabili solidalmente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1299 e 2055 II c.c.;- in tesi rigettare la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di per Controparte_3 Controparte_2 inoperatività della invocata copertura assicurativa in relazione alla responsabilità personale del personale non dipendente e per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa;
- in ipotesi accogliere la domanda di garanzia proposta dalla
[...] nei confronti delle nei limite del Controparte_3 Controparte_2 massimale pattuito ed eccepito, con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 5% e con la franchigia frontale di euro 25.000,00= , limitando la operatività della garanzia alla misura della sola quota di responsabilità che sarà accertata come concretamente ascrivibile alla condotta della assicurata , con esclusione della estensione della manleva e garanzia a CP_3 quella parte di danno che sarà concretamente ascrivibile all'operato ed alla condotta del dr.
e con esclusione della copertura di ogni vincolo di mera solidarietà, con CP_1 integrale compensazione delle spese e competenze di causa nei confronti dell'assicurata in relazione al patto di gestione della lite inter partes concordato;
- in caso di condanna solidale dei due resistenti, accertare e dichiarare che la sempre in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda di garanzia e manleva, e fino alla concorrenza delle somme che saranno pagate dalla terza chiamata in causa in forza della emananda sentenza, ha diritto di surrogazione, di regresso e/o di rivalsa nei confronti del dr. e/o della propria CP_1 compagnia di Assicurazione (anche ex art. 1910 c.c.), sia in relazione alla azione di regresso spettante alla assicurata ex art. 1299 e 2055 c.c. per le tutte le somme che saranno eventualmente pagate dalla Compagnia di Assicurazione oltre la quota di Controparte_2 corresponsabilità solidale giudizialmente accertata posta a carico dell'assicurato, sia in tutti i diritti di credito spettanti autonomamente alla assicurata stessa nella ipotesi di accoglimento della autonoma sua domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta direttamente nei confronti del dr. per gli stessi fatti per cui è causa;
conseguentemente CP_1 condannare il dr. e/o la propria compagnia di assicurazione, a corrispondere CP_1 direttamente le somme che risulteranno dovute in favore della Controparte_3
a favore di nella misura che sarà accertata e
[...] Controparte_2 provata in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito della definizione del giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche di eventuali C.T.U. e
C.T.P., e di competenze professionali da liquidarsi ex DM 55/20124, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge sul tassato". 4) Con vittoria delle spese e compensi del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP di legge.”
******
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'esito di procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c.,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca il dott. Parte_1 [...]
e la (d'ora in poi per brevità anche CP_1 Controparte_3 solo “ ”) chiedendo la condanna degli stessi, in via solidale o secondo le CP_3 rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali quantificati in euro 71.632,48 (di cui euro 53.656,00 a titolo di danno biologico ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale), e patrimoniali a titolo di rimborso delle spese mediche per euro 4.732,00 oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava quanto segue:
- che in data 05.06.2013, motivato dallo scopo di abbandonare l'uso degli occhiali, effettuava visita oculistica con esami presso lo studio dell'oculista dott. CP_1 con referto “interessato chirurgia refrattiva”, all'esito della quale lo specialista proponeva un intervento di “rimozione della cataratta in OD con inserzione di cristallino artificiale intraoculare”, sebbene non fosse stata posta diagnosi di cataratta;
- il 26.06.2013 veniva ricoverato in “day hospital” presso la Casa di Cura M.D. Barbantini di Lucca dove, al momento dell'accettazione, veniva indicata senza motivo la presenza di “cataratta bilaterale (prevalente in OD)”, e lo stesso giorno, veniva sottoposto al predetto intervento eseguito dal dott. CP_1
- il giorno seguente, 27.06.2013, veniva nuovamente ricoverato per essere sottoposto al medesimo intervento all'occhio sinistro e veniva dimesso in giornata con indicazione di visita oculistica per il giorno successivo e terapie locali con colliri;
- in occasione di detta visita, il medico non forniva alcuna indicazione, pur avendo il lamentato fin dal principio una ridotta capacità visiva ad entrambi gli occhi, Parte_1 in particolare offuscamento e opacità soprattutto all'occhio destro, e tale menomazione si protraeva anche nelle settimane successive;
- in data 20.09.2013 il dott. diagnosticata una cataratta secondaria, decideva di CP_1 effettuare sul paziente una capsulotomia Yag laser in OD;
- tuttavia, persistendo ancora i disturbi visivi (residuo di una ipermetria di circa 2 diottrie ad entrambi gli occhi), il 03.10.2013 lo specialista, dopo un'ulteriore visita, consigliava al di sottoporsi, il successivo 05.11.2013, ad intervento Intralasik ad Parte_1 entrambi gli occhi, che veniva eseguito sempre presso il Centro Oculistico Barbantini;
tuttavia, tale operazione non risolveva il problema ma, al contrario, aumentava ulteriormente le aberrazioni oculari del paziente, oltre alla visione sfocata già presente e persistente si inseriva un peggioramento visivo, soprattutto da vicino;
- per tali ragioni si rivolgeva ad altri specialisti, i quali confermavano la riduzione del visus ad entrambi gli occhi e i consulenti di parte interpellati, evidenziavano un errore del Dott. in occasione dei riferiti interventi poiché il calcolo era stato effettuato CP_1 su lente sbagliata, con formula sbagliata, così come il trattamento Intralasik eseguito successivamente aveva ulteriormente aumentato le aberrazioni oculari non più correggibili;
- sulla scorta di tali elementi, incardinava dinanzi al Tribunale di Lucca procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c (R.G. n. 4755/2017) nei confronti del dott. e della , proprietaria della Casa di Cura M.D. Barbantini CP_1 CP_3
e del Centro Oculistico e, esteso il contraddittorio alle due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, chiamata in causa dalla , e Controparte_2 CP_3 intervenuta volontariamente (quale compagnia assicuratrice Controparte_4 del Dott. in forza di polizza per la responsabilità professionale n. CP_1
2014/03/2189762) , all'esito delle operazioni peritali, i consulenti tecnici nominati, dott.ssa (medico legale) e dott.ssa (specialista in oculistica), Persona_1 Persona_2 censuravano l'operato del dott. e stimavano l'entità dei postumi invalidanti CP_1 nella misura del 14% (vd. relazione ccttuu sub documento n. 10 allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc).
Fallito il tentativo di conciliazione, il , sulla scorta delle risultanze medico-legali del Parte_1 procedimento di atp, instaurava dinanzi al Tribunale di Lucca il giudizio di merito, citando il
Dott. e la proprietaria della Casa di CP_1 Controparte_3
Cura Barbantini al fine di sentirli condannare in via solidale o secondo le rispettive quote di responsabilità al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali quantificati in € 71.632,48 (di cui euro 53.565,00 a titolo di danno biologico ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale) oltre rivalutazione ed interessi, o la maggiore o minore somma di giustizia, e patrimoniali a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute per € 4.732,00, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.19, si costituiva il resistente dott.
[...] eccependo in via preliminare la nullità della consulenza tecnica depositata nel CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a causa della omessa comunicazione della bozza peritale e la conseguente impossibilità di depositare le note critiche, con violazione del principio del contraddittorio, e chiedendo la rinnovazione della ctu. Nel merito, contestava l'avversa domanda risarcitoria, deducendo che non gli era imputabile alcuna responsabilità, posto che la scelta terapeutica effettuata era stata corretta e rappresentava l'unica soluzione possibile per non utilizzare le lenti per la visione da vicino, come richiesto dal paziente;
che i problemi visivi lamentati non erano stati causati dall'intervento in quanto tale, ma da complicazioni avvenute successivamente;
che il mancato adattamento del alle lenti intraoculari multifocali Parte_1
a priori non era in concreto prevedibile.
Si costituiva in giudizio altresì la CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI, in qualità di proprietaria della Casa di Cura M.D. Barbantini di Lucca e del Centro Oculistico Barbantini, la quale, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o, quantomeno, l'inutilizzabilità
e/o l'inefficacia della consulenza resa nel procedimento conciliativo, deduceva quanto segue: che il paziente era stato correttamente informato del fatto che, per ottenere un risultato ottimale con l'impianto di lenti multifocali, poteva rendersi necessaria la correzione di un eventuale difetto refrattivo residuo con intervento con laser ad eccimeri;
che le lenti intraoculari potevano causare la formazione di aloni intorno alle luci durante la visione notturna e una riduzione della sensibilità al contrasto (cfr. doc. n. 2 e 3 allegati alla comparsa); che nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente rispetto alle prestazioni alberghiere- infermieristiche di diretta pertinenza della Casa di Cura e del Centro Oculistico, con ogni conseguenziale effetto in termini di assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.; che il
Dott. non era un “ausiliario” delle due strutture sanitarie, bensì medico specialista CP_1 autonomo, scelto direttamente dal paziente, tale da non consentire di configurare una responsabilità della ex art. 1228 c.c.; e che quest'ultima aveva soltanto messo CP_3
a disposizione del ricorrente e del Dott. le strutture della Casa di Cura e del Centro CP_1
Oculistico di Lucca in virtù di apposita convenzione in essere con il sanitario (contratto del
02.01.13 sub doc. n. 7 allegato alla comparsa di primo grado) ove all'art. 5 di tale contratto veniva altresì pattuito che: "(…) il professionista, infine, si obbliga a tenere la committente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stessi e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitandoli a colpa, colpa grave o dolo".
Infine, rilevava che la erano assicurati per la responsabilità Controparte_5 civile medica con la in virtù di Polizza n. 350561512 (sub doc. n. 8, Controparte_2 sottoscritta dalla contraente quale attuale affittuaria delle predette strutture Parte_2 sanitarie), in forza della quale la doveva essere garantita e manlevata per CP_3 qualsiasi somma, ed a qualsivoglia titolo, dovesse essere tenuta a pagare in favore del ricorrente.
Nel merito, in via preliminare, chiedeva di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
in via principale, insisteva per il rigetto della domanda del ricorrente e, in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni lamentati dal ricorrente, con conseguente obbligo al relativo CP_1 risarcimento direttamente a carico di quest'ultimo. Chiedeva di chiamare in causa
[...]
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile, onde sentirla dichiarare CP_2 tenuta a tenerla indenne da quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore del ricorrente e, in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di condanna solidale con il dott. CP_1 esercitava azione di regresso nei confronti del condebitore solidale in relazione a quanto eventualmente pagato oltre la propria quota.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della propria assicurata;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande e la gradazione di responsabilità in caso di accoglimento delle stesse. In ordine alle condizioni di polizza, rilevava che l'art. 1 lettera c) delle condizioni particolari della Polizza n. 350561512 (sezione “Case di Cura”) prevedeva che “premesso che
l'assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all da fatto del suddetto Parte_3 personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione di mansioni svolte per conto dell , fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali Parte_3 soggetti”, ed eccepiva la mancata copertura del fatto, non essendo ascrivibile alcuna diretta responsabilità alla Casa di Cura.
Con ordinanza del 04.12.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.11.19, il
G.I., ritenuto necessario conferire incarico di ctu medico-legale al fine di “chiarire quale sarebbe stato il tipo di intervento più appropriato da effettuare sul paziente, alla luce della doverosa anamnesi lavorativa e personale, nonché ad offrire al giudicante elementi di valutazione per la quantificazione dei danni.”, nominava a tal uopo la dott.ssa già Persona_2 incaricata nell'ambito dell'atp n. 4755/17, di cui disponeva l'acquisizione del relativo fascicolo,
e il dott. A seguito di rinuncia pervenuta medio tempore dal consulente e Persona_3 stante l'impossibilità di contattare la dott.ssa il G.I. nominava quali componenti del Per_2 collegio peritale il dott. (specialista in medicina legale) e il dott. Persona_4 Persona_5
(specialista in Oculistica), e con ordinanza del 12.02.2020 rivolgeva loro il quesito di
[...] cui all'ordinanza del 04.12.19 “con la precisazione che, essendo l'indagine peritale svolta da specialista diversi da quelli che avevano effettuato le operazioni nell'ATP, sarà ovviamente necessario un nuovo studio del caso”, e chiedendo loro di “indagare la sussistenza di una responsabilità sanitaria in capo ai convenuti in ordine alla scelta terapeutica effettuata nel caso di specie – con determinazione, eventualmente, del relativo grado e misura di responsabilità –
e del nesso causale tra tale condotta e i danni lamentati da parte attrice, eventualmente da quantificare.”
La relazione definitiva veniva depositata in data 06.12.2020.
Con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 22.11.2022 e comunicata il 12.04.2023, il
Tribunale di Lucca, condividendo integralmente le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di merito, accertava in primo luogo la responsabilità professionale del dott. ritenendo sussistere il nesso di causalità tra la condotta imprudente tenuta dal CP_1 medico oculistica - consistita nel non aver atteso un congruo intervallo di tempo tra il primo intervento all'occhio destro e il successivo all'occhio sinistro al fine di consentire una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio - e gli esiti post-operatori riportati dal paziente (visus ridotto di 2/10 in OD e 3/10 in OS ed aloni visivi). In particolare, il primo Giudice così statuiva sul punto: “La condotta medica censurata è invece quella tenuta dopo che dal primo intervento era residuato un difetto di circa due diottrie all'occhio destro, lamentando sin da subito il paziente difetti visivi. In particolare, il medico avrebbe dovuto far trascorrere più tempo prima di eseguire il secondo intervento all'occhio sinistro – e non sole 24 ore come nel caso di specie
– al fine di consentire una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio. Riportano infatti i consulenti che “l'esecuzione dell'intervento in OS, dopo 24 ore dal primo intervento e senza aver valutato in maniera accurata che non vi fossero eventuali errori refrattivi in OD, non ha consentito l'inserimento di una IOL con potere differente in OS”. Pertanto, mentre
l'ipermetropia residua all'occhio destro dopo il primo intervento non è ascrivibile alla condotta del medico (che si è basato sui dati biometrici, utilizzando una formula adatta in entrambi gli occhi), tale dato doveva essere valutato più attentamente prima di effettuare il successivo intervento ai fini della scelta della lente intraoculare più idonea.” (pag. 6 dell'Ordinanza).
Sempre sulla scorta degli esiti della ctu, il Giudice di prime cure affermava, inoltre, che doveva ritenersi corretta la scelta terapeutica (di intervento di cataratta con impianto di lente multifocale IOL) effettivamente praticata dal dott. sul paziente;
che non era CP_1 imputabile a responsabilità del medico il successivo intervento di eliminazione della cataratta secondaria, essendo una delle possibili complicanze in qualsiasi lente;
che appariva corretta anche la successiva scelta di effettuare il 05.11.13 una Lasik per ridurre l'ipermetropia residua;
che, infine, la diplopia riferita dal paziente, insorta successivamente, non era correlabile con l'intervento effettuato poiché, altrimenti, sarebbe insorta con una tempistica più ravvicinata.
Il Tribunale affermava altresì la responsabilità solidale della ai sensi dell'art. CP_3
1228 c.c. in virtù della specifica convenzione (contratto del 2 gennaio 2013) stipulata con il dott. ove era previsto che la metteva a disposizione del sanitario le CP_1 CP_3 strutture della Casa di Cura e del Centro Oculistico di Lucca.
Quanto all'azione di rivalsa formulata dalla nei confronti del medico, ripartiva la CP_3 responsabilità in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
e rigettava le domande subordinate formulate dalla relative all'accertamento CP_3 della responsabilità esclusiva del medico convenuto e di manleva da parte di quest'ultimo.
Infine, in ordine alla quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure, condividendo integralmente le valutazioni del Collegio peritale, secondo cui la condotta medica stigmatizzata aveva determinato in capo al ricorrente un danno biologico permanente relativo alla parziale perdita del visus nella misura del 5% I.P., facendo applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, quantificava il danno nell'importo complessivo di euro 5.356,47 oltre interessi al tasso legale, per un totale così pari ad euro 6.571,05, oltre interessi moratori.
Escludeva, invece, la sussistenza dei presupposti per aumentare l'importo del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, anche sub specie di riconoscimento del danno morale, ritenendo a tal fine insufficienti le generiche allegazioni contenute nel ricorso
(che fa riferimento ad una quotidiana difficoltà nella vita di relazione e in ambito lavorativo), anche alla luce degli esiti della consulenza svolta e della limitatezza del danno, che non consente un'inferenza di carattere presuntivo.
Infine, quanto al rapporto assicurativo tra la e la il CP_3 Controparte_2
Tribunale accoglieva la domanda di manleva proposta dall'assicurata, ritenendo sussistente la copertura assicurativa prevista in polizza per l'intero ammontare del danno, con diritto di surroga della compagnia assicurativa per il recupero del 50% di quanto corrisposto al danneggiato a titolo di manleva;
escludeva, inoltre, la condanna della Compagnia al pagamento delle spese di resistenza dell'assicurata per compensi di avvocati e consulenti in virtù del patto di gestione della lite ex art. 14 della polizza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Lucca statuiva quanto segue:
“‒ Accertata la responsabilità del Dott. e della CP_1 Controparte_3
li condanna in via solidale - al 50% ciascuno nei rapporti interni - al
[...] risarcimento del danno subito da , liquidato in € 6.571,05, oltre interessi Parte_1 moratori sino al saldo;
‒ Rigetta le domande subordinate formulate dalla Congregazione relative all'accertamento della responsabilità esclusiva del medico convenuto e di manleva da parte di quest'ultimo; ‒ In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla nei confronti di CP_3
dichiara tenuta quest'ultima a manlevarla da ogni conseguenza Controparte_2 pregiudizievole derivante dalla presente pronuncia in relazione alla condanna nei confronti del ricorrente , nei limiti delle condizioni di polizza sopra richiamate, ossia lo scoperto Parte_1 del 5% e la franchigia di € 25.000,00;
‒ Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in € 4.047,00 per il presente giudizio ed in € 2.337,00 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
‒ Pone a definitivo carico delle parti convenute in solido le spese delle consulenze svolte nel procedimento n. RG 4755/2017 e nel presente giudizio, come liquidate in corso di causa, con diritto di parte ricorrente a ripetere quanto anticipato a tali titoli;
‒ Condanna le parti convenute in solido al rimborso a favore di parte ricorrente delle spese relative ai compensi dei propri consulenti di parte in entrambi i procedimenti per € 3.660,00 e delle spese di iscrizione a ruolo dei due procedimenti per € 572,00 e di notifica;
‒ Dispone la distrazione delle spese processuali sopra liquidate a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
‒ Dichiara compensate le spese tra la e CP_3 Controparte_2
IL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la suindicata pronuncia, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I MOTIVO: difetto di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il primo Giudice, nel determinare la quantificazione del danno biologico subito dal , avrebbe aderito in Parte_1 modo acritico alle conclusioni del collegio di ctu, che quantificava i postumi invalidanti nella sola misura del 5%, senza considerare e dare conto dei rilievi critici mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente tecnico del ricorrente, dott. , al fine di evidenziare Persona_6 come l'invalidità permanente provocata dagli interventi chirurgici in capo al fosse Parte_1 ben superiore a quella stimata dal CTU, “valutabile non meno del 30%” (cfr. osservazioni riportate a pag. 9 e ss. della relazione ctu);
II MOTIVO: nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, formulata dal ricorrente da ultimo nella memoria del 29.01.2021, limitandosi il primo giudice a liquidare il solo danno da invalidità permanente;
III MOTIVO: erronee risultanze della ctu esperita nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con particolare riguardo alle valutazioni circa l'invalidità permanente a carico del . Al Parte_1 riguardo, ha dedotto che detta relazione peritale sarebbe errata in quanto si limita a considerare ai fini della valutazione dell'invalidità permanente la sola riduzione dei decimali di visus subita dal paziente, senza tener conto degli ulteriori pregiudizi a questo derivati (in particolare: ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento; prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento) che, se correttamente valutati, avrebbero portato ad una valutazione dell'invalidità permanente ben maggiore del 5%, tant'è che in sede di atp gli stessi ccttu avevano stimato una lesione pari al 14% di I.P.
L'appellante concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, la rinnovazione della consulenza tecnica della CTU volta a determinare i postumi invalidanti nonché i giorni di invalidità temporanea patiti dall'esponente a causa degli interventi chirurgici de quo, e nel merito l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e opponendosi alla richiesta di rinnovazione della ctu;
nel merito sosteneva la correttezza dell'ordinanza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Si costituiva altresì l'appellata che, contestando le censure avanzate Controparte_2 dal , proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: Parte_1
- PRIMO MOTIVO: errore del primo giudice nell'aver ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale di tipo “diretto” della convenuta ai sensi dell'art. CP_6
1228 c.c., anziché di tipo indiretto, non potendosi qualificare il dott. come un CP_1 ausiliario ai sensi e per gli effetti della predetta norma, in quanto risulta pacifico che il si rivolse per sua libera scelta direttamente al Dott. medico Parte_1 CP_1 specialista autonomo, per una consulenza oculistica, e la aveva soltanto CP_3 messo a disposizione la propria Struttura in virtù di una specifica convenzione con il predetto sanitario, e lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto che nessuna censura, sotto tale profilo, poteva essere mossa alla Casa di Cura convenuta;
- SECONDO MOTIVO: conseguente errore nell'aver rigettato la domanda di rivalsa e/o regresso proposta dalla nei confronti del sanitario. Ha dedotto che il CP_3 primo giudice, considerando (erroneamente) la responsabilità contrattuale di tipo diretto (anziché, come sarebbe stato corretto, indiretto), ha applicato erroneamente la presunzione di paritaria ripartizione della responsabilità tra medico e ex artt. CP_6
1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., richiamando una pretesa accettazione del rischio connaturato alla “utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale”. Viceversa, secondo la sua tesi difensiva, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda nei confronti della , stante l'assenza di qualsivoglia CP_3 censura nei suoi confronti a titolo di responsabilità diretta. In ipotesi, laddove ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità della , avrebbe dovuto configurarla, CP_6 correttamente, a titolo di responsabilità indiretta per fatto di terzo, e quindi eventualmente condannarla in solido con il Dott. al risarcimento del danno CP_1 provato (anche in termini di nesso causale) dal , accogliendo tuttavia anche Parte_1 la domanda di rivalsa e/o regresso dedotta dalla avverso il medico, CP_3 unico soggetto cui è imputabile il danno in termini di responsabilità contrattuale diretta, condannando quindi quest'ultimo a rimborsare alla tutte le somme che CP_3 questa si sia trovata a versare, in virtù del vincolo solidale nei confronti del ricorrente, al . Parte_1
- TERZO MOTIVO: violazione del disposto degli artt. 1224 – 1284 c.c. e, nello specifico, errore nell'aver liquidato l'importo del risarcimento dovuto all'attualità, riconoscendo poi gli interessi “al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo”, anziché gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.;
- MOTIVO: errore nell'aver ritenuto operante ai fatti per cui è causa la copertura CP_7 assicurativa di cui alla polizza n. 350561512 e conseguente errore nell'aver accolto la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della CP_3
Compagnia di Assicurazione;
- MOTIVO: investe direttamente il dispositivo dell'ordinanza impugnata. Ha CP_8 dedotto che l'adita Corte di Appello, previa riforma dei capi dell'ordinanza impugnati in via incidentale da dovrà riformare il provvedimento anche nel Controparte_2 dispositivo laddove ciò sia conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello proposti dalla Compagnia, nel senso di ritenere insussistente una responsabilità diretta della convenuta, di accogliere la sua domanda di rivalsa e/o regresso avverso CP_3 il Dott. di rigettare la domanda proposta dalla stessa avverso CP_1 CP_3
anche a prescindere dall'assorbimento integrale del dovuto da Controparte_2 parte della franchigia frontale di polizza di euro 25.000,00 e dalla previsione di uno scoperto del 5% del danno, rendendo ogni consequenziale e correlato provvedimento. ha poi riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni relative alla inoperatività Controparte_2
e/o esclusione e/o delimitazione della garanzia assicurativa già formulate in primo grado (previsione di un massimale di euro 2.500.000,00 per singola persona danneggiata, uno scoperto del 5% con applicazione di una franchigia frontale a carico dell'assicurato di euro
25.000,00), richiamando anche le difese svolte in primo grado in punto di quantum debeatur nella denegata ipotesi di riforma in senso favorevole dell'ordinanza ivi impugnata.
Infine, si è costituita in giudizio la CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., contestando l'appello principale e proponendo, anch'essa, appello incidentale per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO: errore nell'aver ritenuto la , quale proprietaria della Casa di CP_3
Cura e del Centro Oculistico, solidalmente responsabile con il dott. ai sensi dell'art. CP_1
1228 c.c., e conseguente errore nell'aver rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della . Sul punto, ha dedotto che, contrariamente a CP_3 quanto affermato dal primo Giudice, non sussisterebbe alcuna responsabilità a carico della
, né ai sensi dell'art. 1218 c.c., dal momento che le risultanze dell'espletata CP_3 istruttoria hanno escluso qualsivoglia addebito rispetto alle prestazioni di esclusiva competenza delle Strutture sanitarie della , né ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto il Dott. CP_3 non può considerarsi un “ausiliario” delle strutture sanitarie di proprietà della CP_1
, bensì medico specialista autonomo scelto direttamente dal paziente, e CP_3 pertanto tale norma non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie;
SECONDO MOTIVO: si articola in due distinte censure:
PRIMA PARTE: nullità dell'ordinanza per omessa motivazione e violazione degli artt. 112 e 116
c.p.c. e 1299 e 2055 c.c. laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda di manleva formulata in via subordinata dalla nei confronti del sanitario, senza CP_3 fornire alcuna motivazione rispetto agli elementi di prova a tal fine offerti dalla medesima e, nello specifico, la previsione dell'art. 5 del “contratto di libero professionale” stipulato con il dott. secondo cui “Il professionista, infine, si obbliga a tenere la committente sollevata CP_1 da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati
a se stessi e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitandoli a colpa, colpa grave
o dolo” (vd. doc. n. 7 fascicolo di primo grado della ); CP_3
SECONDA PARTE: omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di regresso formulata dalla nei confronti del dott. in via ulteriormente gradata, CP_3 CP_9 ovvero per l'ipotesi, come quella poi risultante nell'ordinanza impugnata, di condanna in solido tra i convenuti e di mancato riconoscimento del diritto alla garanzia e manleva di cui sopra.
Infine, in considerazione della domanda dedotta dall'appellante principale che, in ipotesi, potrebbe portare al riconoscimento di una somma eccedente la franchigia stabilita dalla polizza assicurativa n. 350561512 contratta con la la ha Controparte_2 CP_3 riproposto anche in questa sede la domanda di garanzia e manleva per come formulata in primo grado nei confronti della suddetta Compagnia di Assicurazione. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.11.2024, emessa all'esito della prima udienza del
07.11.2024 tenuta in modalità cartolare, il Consigliere Istruttore, rilevato che l'appellato aveva dichiarato nelle sue note scritte del 05.11.24 che “non è ravvisabile CP_1 alcuna ipotesi transattiva”, mentre l'appellata Controparte_3 nelle sue note datate 06.11.24 aveva formulato una proposta transattiva, invitava la a chiarire i termini della sua proposta transattiva così come indicato in CP_3 motivazione, e l'appellante a prendere posizione sulla proposta transattiva Parte_1 dell'appellata entro la data del 10.01.25, rinviando la causa all'udienza CP_3 telematica del 21.01.25.
All'esito di tale udienza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, rilevato che parte appellante non aveva preso alcuna posizione sulla proposta transattiva formulata Parte_1 dall'appellata , esaurita la trattazione, veniva fissata alla data del 03.06.25 CP_3
l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data
01/02.07.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perimetro del presente giudizio e le parti passate in giudicato.
Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., si deve innanzitutto precisare che risulta estraneo a questo giudizio di gravame, e quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento della condotta inadempiente e della responsabilità professionale dell'oculista dott. CP_1
Nello specifico, non è stata impugnata, né dall'appellante principale né dagli appellanti incidentali, la statuizione con cui il primo Giudice ha accertato che la condotta imprudente tenuta dal dott. è stata soltanto quella di non aver atteso un congruo intervallo di CP_1 tempo tra il primo intervento di cataratta con impianto di lente all'occhio destro effettuato il
26.06.13 e il successivo intervento del 27.06.13 all'occhio sinistro che avrebbe consentito “una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio” (cfr. pag. 6 ordinanza ex art. 702 ter), nonché la statuizione con cui ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta condotta medica e gli esiti post-operatori riportati dal paziente , ovvero visus ridotto di 2/10 Parte_1 in OD e 3/10 in OS ed aloni visivi.
Risultano quindi coperte dal giudicato, poiché non impugnate, le statuizioni con cui il Tribunale ha affermato la correttezza della scelta terapeutica (di intervento di cataratta con impianto di lente multifocale IOL) effettivamente praticata dal dott. sul paziente;
che non era CP_1 imputabile alla responsabilità del medico né la ipermetropia residua all'occhio destro, né il successivo intervento di eliminazione della cataratta secondaria, essendo questa una delle possibili complicanze in qualsiasi lente;
la correttezza della successiva decisione da parte del medico di effettuare l'intervento Intralasik per ridurre l'ipermetropia residua;
che, infine, la diplopia riferita dal paziente, insorta successivamente, non era correlabile con l'intervento effettuato poiché, altrimenti, sarebbe insorta con una tempistica più ravvicinata.
Né il dott. ha proposto appello incidentale avverso la pronuncia oggetto di gravame CP_1 della quale ha chiesto l'integrale conferma.
Parimenti, non è oggetto di gravame la statuizione con cui è stato affermato che la Casa di
Cura convenuta (e quindi la ) ha correttamente adempiuto le prestazioni di sua CP_3 diretta spettanza inerenti le attrezzature messe a disposizione del chirurgo oculista ed ai protocolli operativi pre, intra e post - chirurgici della Casa di Cura stessa.
Infine, per quanto concerne, l'aspetto del quantum risarcitorio, non è oggetto di impugnazione,
e pertanto incontrovertibile, la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto non sussistere i presupposti per aumentare l'importo del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, anche sub specie di riconoscimento del danno morale, e quella con cui ha dichiarato non rimborsabili le spese mediche sostenute per gli interventi eseguiti.
Ciò premesso, ciò che invece è controversa è la quantificazione del danno biologico subito dal ricorrente odierno appellante, la sussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale della , nonché l'operatività al caso di specie della CP_3 copertura della polizza assicurativa stipulata tra quest'ultima e la compagnia Controparte_2
e la connessa domanda di manleva assicurativa.
[...]
Sulla responsabilità solidale ex art. 1228 c.c. della . CP_3
Poiché l'appello principale del concerne soltanto il quantum risarcitorio, occorre Parte_1 preliminarmente analizzare gli appelli proposti in via incidentale dalla
[...]
e dalla compagnia di assicurazione Controparte_3 Controparte_2
Entrambe hanno innanzitutto censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Lucca ha dichiarato la solidalmente responsabile con il dott. ai sensi CP_3 CP_1 dell'art. 1228 c.c.
Tale declaratoria di responsabilità avrebbe poi condotto il primo giudice a compiere un ulteriore errore, ovvero quello di rigettare la domanda di manleva proposta in via subordinata dalla nei confronti del sanitario, nonché, secondo la sola a CP_3 Controparte_2 ritenere operativa nel caso di specie la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 350561512 con conseguente errore nell'aver accolto la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione. CP_3
In particolare, la ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo CP_3
Giudice, non sussisterebbe alcuna responsabilità a carico della stessa, né ai sensi dell'art. 1218
c.c., dal momento che le risultanze dell'espletata istruttoria hanno escluso qualsivoglia addebito rispetto alle prestazioni di esclusiva competenza delle Strutture sanitarie di proprietà della , né ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto il Dott. non può CP_3 CP_1 considerarsi un “ausiliario” delle strutture sanitarie, bensì medico specialista autonomo scelto direttamente dal paziente , e pertanto tale norma non potrebbe trovare Parte_1 applicazione nel caso di specie.
Le medesime argomentazioni sono state proposte dalla la quale ha, Controparte_2 altresì, evidenziato che l'errore del primo Giudice sarebbe stato quello di considerare la responsabilità contrattuale della Struttura di tipo “diretto” ai sensi dell'art. 1228 c.c., (anziché, come sarebbe stato corretto, di tipo indiretto).
Le censure non appaiono fondate come di seguito specificato.
In tema di responsabilità medica l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi già prima d'entrata in vigore della legge 24/17, è nel senso di ricondurre la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul presupposto che l'accettazione del paziente nella struttura, ai fini del ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 5939/1993; n. 4152/1995; n.
3492/2002; n. 11316/2003; n. 10297/2004; n.9085/2006). In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), anche una serie di obblighi “di protezione ed accessori”, quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, che saranno poi utilizzate dai medici e dal personale dipendente (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez.
III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
La struttura sanitaria, pertanto, sia essa pubblica o anche clinica privata, è responsabile, per inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c. e, in tal caso, risponderà del danno da disorganizzazione per violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria (ex artt.
1175 e 1375 c.c.), costituzionalizzato nell'art. 2 della Costituzione, ossia per i danni derivanti da carenze o disfunzioni organizzative (come quelle che interessano la sicurezza, la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, la vigilanza e la custodia dei pazienti ecc.).
La struttura risponderà altresì, sempre in forza dell'art. 1228 c.c., per inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato e anche nel caso in cui questi risulti essere di fiducia (Cass. n. 10297/2004) dello stesso paziente o, comunque, scelto da questi (Cass. n. 13066/2004; n. 2042/2005). In altri termini, non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura, né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia, come nella fattispecie in esame, posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore verso il paziente (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, dunque, la struttura presso la quale il medico ha operato, anche se non lavoratore dipendente di essa, risponde sempre del suo operato colpevole, anche se non sono state accertate – come nel caso di specie - altre cause concorrenti del danno al paziente legate all'inadeguatezza delle prestazioni fornite dalla struttura (ossia macchinari non idonei o non funzionanti, sala operatoria non a norma o non sterile etc..). Questo perché la struttura si deve assumere il rischio conseguente all'operato dei medici che lavorano nei suoi locali in quanto svolge tale attività a fine di lucro: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (vd. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29001 del 20/10/2021, Rv. 662914 -
01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015, Rv. 636984 – 01).
Il principio era già stato sancito da Cass., Sez. III, 11.11.2019 n. 28987, secondo cui “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Il medesimo principio è stato ribadito anche di recente: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali
e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità”
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024, Rv. 670399 - 01).
In altri termini, la struttura sanitaria partecipa direttamente sia dei proventi sia dei rischi connessi all'esercizio delle prestazioni sanitarie effettuate al suo interno, indipendentemente dal regime in cui operano i medici (autonomi, dipendenti della struttura, dipendenti di altri enti in regime di intramoenia).
Nel caso di specie, è sì vero, come sostiene che il danno al paziente non Controparte_2
è derivato dall'inadempimento di obblighi correlati a profili strutturali e organizzativi della Casa di cura, ma sulla scorta dei summenzionati principi giurisprudenziali sussiste comunque una responsabilità contrattuale a carico della ex artt. 1218 e 1228 cc per i danni CP_3 cagionati al dalla condotta del dott. Parte_1 CP_1
Appare, dunque, corretta la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto la CP_3 responsabile in via diretta e solidale con il dott. ai sensi dell'art. 1228 c.c., così come CP_1 risulta corretta la suddivisione della responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori nella misura del 50% in forza del criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma
3, c.c.
Sulla domanda di manleva formulata in via subordinata dalla nei CP_3 confronti del sanitario.
Con il secondo motivo di appello incidentale, prima parte, la ha riproposto la CP_3 domanda di manleva avanzata nei confronti del dott. che in effetti il primo giudice ha CP_1 rigettato senza però minimamente motivare in modo specifico, fondata sull'art. 5 del contratto stipulato con il medico, norma in base alla quale il dott. si è obbligato a tenere CP_1 indenne la committente da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni da lui provocati a terzi nell'esecuzione del contratto, “addebitandoli a colpa, colpa grave o dolo”.
Si tratta della previsione pattizia di una totale esenzione di responsabilità della struttura sanitaria pattuita dal medico per qualsivoglia ipotesi concreta, dal momento che si contemplano nella clausola contrattuale tutti i possibili stati soggettivi del medico operante
(colpa lieve, colpa grave e dolo) e dunque la pattuizione si pone in totale contrasto con i primi due commi dell'art. 7 della legge 8.3.17 n. 24 (cd. legge Gelli- Bianco), del seguente tenore:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
L'art. 7 va poi messo in correlazione con il primo comma dell'art. 9 stessa legge, il quale prevede che “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Dal combinato disposto dalle predette norme emerge quindi che non solo non può essere esclusa del tutto la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dannoso causato dall'attività del medico che abbia operato nella struttura stessa, ma anzi quest'ultima può esercitare l'azione di rivalsa verso il medico solo se egli ha operato con colpa grave o dolo (e quindi non se invece ha agito con colpa lieve).
Ora, è pur vero che la legge 8.3.17 n. 24 è entrata in vigore successivamente al fatto lesivo oggetto di causa (risalente al 2013), ma è anche vero che l'ultimo comma dell'art. 7 citato recita “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile ”, il che significa che esse non possono essere derogate per volontà delle parti, neppure se essa sia stata manifestata prima dell'entrata in vigore della stessa legge che qualifica dette norme come imperative.
La clausola di cui all'art. 5 del contratto inter partes è dunque radicalmente nulla ex art. 1418
c.c. per contrasto con norme inderogabili di legge e conseguentemente è improduttiva di effetti giuridici in favore della appellante;
di conseguenza, posto che la nullità di una CP_3 clausola contrattuale può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualunque fase processuale, se risultante ex actis (cfr. Cass. Sez. Un. 26242/14 e 26243/14), la domanda di manleva avanzata dalla congregazione sulla base della clausola predetta deve essere rigettata.
La domanda di regresso formulata, in via ulteriormente gradata, dalla Congregazione nei confronti del dottore.
Con la seconda parte del secondo motivo di appello incidentale la ha denunciato CP_3 il vizio di omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di regresso formulata nei confronti del dott. in via ulteriormente gradata, ovvero per l'ipotesi, come quella CP_9 poi risultante nell'ordinanza impugnata, di condanna in solido tra i convenuti e di mancato riconoscimento del diritto alla manleva di cui sopra.
La domanda è fondata, perché il diritto di regresso tra condebitori solidali è stabilito dalla legge;
dunque, avendo il primo giudice ripartito nei rapporti interni la responsabilità tra la e il dott. nella misura del 50% ciascuno, nel caso in cui la CP_3 CP_1
dovesse pagare al danneggiato, come costui potrebbe legittimamente CP_3 pretendere, l'intero ammontare del risarcimento dovuto – e solo in questo caso, non evidentemente nella diversa ipotesi in cui il danneggiato sia risarcito direttamente dalla compagnia di assicurazione – la avrà diritto ad ottenere in via di CP_2 CP_3 regresso dal dott. la metà di quanto pagato. CP_1
Sull'operatività della polizza e sulla domanda di manleva formulata dalla
nei confronti della CP_3 Controparte_2
Con il quarto motivo l'appellante incidentale ha, inoltre, censurato Controparte_2
l'ordinanza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione, in virtù CP_3 della Polizza n. 350561512, sottoscritta dalla contraente quale attuale Parte_2 affittuaria delle strutture sanitarie Casa di Cura e Centro Oculistico, che all'art. 1 lettera c) delle condizioni particolari (Sezione “Case di Cura”) prevedeva quanto segue: “premesso che
l'assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all da fatto del suddetto Parte_3 personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione di mansioni svolte per conto dell , fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali Parte_3 soggetti”.
Sul punto, il primo Giudice così argomentava (per completezza e chiarezza si riporta il relativo passaggio motivazionale a pagina 12):
“…tale clausola non esclude la copertura assicurativa, che copre la responsabilità della struttura, come sopra delineata, e non quella del personale del medico, che pure risponde in via solidale, con diritto di surroga della compagnia assicurativa per il recupero del 50%di quanto corrisposto a titolo di manleva, trattandosi di un unico fatto generatore della responsabilità e, pertanto, la manleva attiene a tutte le conseguenze coperte dal contratto assicurativo, anche se correlate al venir meno della solidarietà interna tra i due co-sodali
(Cass. n. 13950/2019).
Alla luce di ciò, la Casa di Cura, che ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti la propria attività e quella dei sanitari ivi operanti, ha diritto di essere tenuta indenne, nei limiti previsti dal contratto, da quanto la stessa viene condannata a pagare per il danno arrecato. Deve considerarsi, sotto questo aspetto, che è prevista una franchigia frontale di €
25.000,00, il cui esborso rimane in ogni caso a carico dell'assicurata.”
Viceversa, secondo la tesi difensiva della tale copertura assicurativa non poteva CP_2 operare trattandosi, nel caso di specie, di una responsabilità personale propria del Dott.
(non avendo pacificamente il medico svolto mansioni per conto dell'assicurata) e di CP_1 una responsabilità solo indiretta della Struttura per fatto del medico professionista autonomo, non dipendente né ausiliario della Casa di Cura, in assenza di qualsivoglia addebito e/o responsabilità diretta della convenuta. CP_3
Il motivo di appello è infondato per le stesse ragioni già espresse poco sopra a fondamento del riconoscimento di una responsabilità diretta della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 cc per il fatto colposo del medico in essa operante, una volta ribadito, come già statuito dal primo giudice, che proprio questo tipo di evento di danno risulta oggetto della polizza stipulata con che è stata invocata dalla a proprio favore. Controparte_2 CP_3
Di conseguenza è sicuramente corretta la decisione del primo giudice di accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla sulla base della polizza assicurativa, CP_3 sebbene in concreto l'intero ammontare del danno riconosciuto dal medesimo giudice risulti ricompreso nella franchigia di euro 25.000,00 prevista dal contratto, rimanendo pertanto a totale carico dell'assicurato.
Il terzo motivo dell'appello incidentale della Controparte_2
Ciò detto, l'appellante incidentale lamenta altresì l'errore del primo Controparte_2
Giudice nell'aver liquidato l'importo del risarcimento dovuto all'attualità, riconoscendo poi gli interessi “al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo”, anziché gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
Sul punto, il Tribunale, dopo aver affermato che in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del c.d.a. e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (46 anni), il danno veniva liquidato in complessivi € 5.356,47, così proseguiva il suo percorso motivazionale (pag.
11 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.):
“Su tale importo, costituente debito di valore, sono da calcolare gli interessi al tasso legale – non moratorio, rappresentando un mero criterio di calcolo del danno - dalla data del fatto
(26/06/2013) ad oggi (31/10/2022), sulla somma via via rivalutata anno per anno, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., S.U., sent. 1712/1995). Sull'importo di € 6.571,05, liquidato all'attualità, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.” ha contestato tale ultima statuizione, rilevando che il debito risarcitorio Controparte_2 dei convenuti è un debito di valore, il quale si converte in debito di valuta nel momento in cui la sua liquidazione diventa incontestabile, ossia quando diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua;
di conseguenza il Tribunale di Lucca ha errato nell'attribuire, prima che l'ordinanza in questione passi in giudicato, interessi di natura moratoria (tipici del debito di valuta); il giudice di prime cure avrebbe invece dovuto calcolare, sull'importo capitale dovuto all'attualità, gli interessi al tasso legale dal dì della ordinanza all'effettivo saldo.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale sono astrattamente fondate ma, ciò nonostante, il motivo deve essere rigettato.
Invero non contesta l'applicazione degli interessi legali sulla somma capitale Controparte_2 dovuta a decorrere dall'ordinanza decisoria e sino al saldo effettivo, ma solo la qualificazione di essi come “moratori”, sul presupposto che, al momento della pronuncia del Tribunale, la decisione stessa non era ancora passata in giudicato;
tuttavia non solo il primo giudice non poteva certo sapere se la sua pronuncia sarebbe stata impugnata o meno dalle parti, ma soprattutto a parere della Corte manca un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l'invocata riforma, che appare puramente nominalistica, appunto perchè non si discute sul fatto che decorrano interessi al tasso legale sulla somma capitale dovuta dall'ordinanza decisoria appellata e sino al saldo;
il che significa che l'invocata riforma (mediante l'eliminazione della locuzione “moratori”) in realtà non modificherebbe affatto l'ordinanza appellata sul piano sostanziale.
Sull'appello principale del . Parte_1
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. sollevata nei propri atti introduttivi dalle parti appellate e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, solo se il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza senza far luogo alla fase decisoria, il che non è però avvenuto nel caso di specie;
di conseguenza in questa avanzata fase processuale non vi è più alcuno spazio per poter pronunciare l'ordinanza di inammissibilità ex artt. 348 bis cpc.
Si passa ora ad esaminare le censure sollevata da nel proprio atto di Parte_1 gravame.
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, nel quantificare il grado di invalidità permanente, avrebbe aderito in maniera acritica alle conclusioni del collegio peritale, limitandosi a motivare la condivisione della valutazione dei postumi invalidanti operata al 5% dai ctu “sulla base dei testi di riferimento citati a pag 14 dall'elaborato peritale, mentre la superiore misura indicata dal tecnico di parte ricorrente non risulta giustificata sulla base di dati scientifici oggettivi”, senza prendere in considerazione i precisi e circostanziati rilievi critici mossi dal consulente tecnico del ricorrente, dott. , nelle osservazioni critiche alla ctu, che Persona_6 evidenziava come l'invalidità permanente provocata dagli interventi chirurgici in capo al paziente fosse ben superiore a quella stimata dal CTU, “valutabile non meno del 30%” (cfr. pag. 9 e ss. relazione ctu).
La censura non è fondata e va respinta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009)”. (Cass. n.
15804/2024).
Invero, rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione.
Orbene, premesso che i CCTTUU dott. e dott. hanno risposto in maniera Per_4 Per_5 dettagliata e puntuale alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte del ricorrente (vd. pag. 12 elaborato peritale), il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. Ha invero recepito per relationem le conclusioni della espletata CTU circa la quantificazione dell'invalidità permanente, ritenendoli giustificati dagli accertamenti medico legali espletati dai due consulenti, con tanto di riferimento alla letteratura scientifica da questi richiamata e indicata a pagina 14 dell'elaborato peritale.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Ciò posto, si dovrà passare ora a verificare, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n.
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le censure sollevate dal col Parte_1 secondo e terzo motivo di gravame.
Nello specifico, col secondo motivo di gravame, si lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea formulata dal ricorrente. Al riguardo, ha dedotto che il danno biologico, per pacifica giurisprudenza, viene liquidato in due voci, ovvero l'invalidità temporanea (consistente nel numero dei giorni necessari per la guarigione della lesione e per il ritorno alla normale attività) e l'invalidità permanente (che rappresenta il danno biologico in senso stretto e viene liquidata in punti percentuale e si riferisce all'incidenza che la lesione ha sulla vita dell'individuo); che il Tribunale si è limitato a liquidare il solo danno da invalidità permanente, nonostante la specifica domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, da ultimo nella memoria del 29.01.2021; e che gli stessi ausiliari del giudice di prime cure hanno esplicitamente affermato a pagina 14 della relazione di non essersi pronunciati sul calcolo dell'invalidità temporanea in quanto questo non era stato espressamente inserito nel quesito formulato Giudice. Ha quindi chiesto il rinnovo della CTU al fine di determinare i postumi invalidanti nonché i giorni di invalidità temporanea patiti dall'esponente a causa degli interventi chirurgici de quo.
Tali argomentazioni sono state contestate da tutte la parti appellate, le quali hanno replicato evidenziando l'assenza di una tempestiva domanda sul punto da parte del ricorrente il quale, nei suoi scritti difensivi, non avrebbe mai chiesto di liquidarsi il danno da invalidità temporanea, così come risulta dal contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
02.04.19 ove a pagina 7, punto 2, il ricorrente formulava domanda afferente il solo danno da invalidità permanente, alla quale aggiungeva la richiesta del solo danno morale, per poi limitarsi a ribadire tali richieste e relative quantificazioni anche nelle conclusioni del ricorso e nelle note conclusive autorizzate del 03.02.2022. Hanno, inoltre, rilevato che la memoria del
29.01.2021, cui fa riferimento l'appellante, altro non è che la verbalizzazione scritta relativa all'udienza cartolare del 03.02.2021, fissata dal G.I. all'esito del deposito della ctu medico- legale, contenente anche una richiesta di supplemento di ctu avente ad oggetto “la valutazione del danno temporaneo che risulta mancante”, che veniva rigettata dal Tribunale con provvedimento del 15.12.21, ritenendo “esaustivo l'accertamento peritale condotto”.
A parere di questa Corte le argomentazioni degli appellati devono ritenersi condivisibili, in quanto deve ritenersi che il ricorrente non abbia tempestivamente svolto alcuna domanda risarcitoria da invalidità temporanea, allegando i fatti a suo fondamento.
Invero, a pagina 7 del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., paragrafo 2 intitolato “SUL
QUANTUM DEBEATUR”, così è testualmente riportato: “Andrà riconosciuto in capo a parte attrice il danno biologico permanente, nella misura, come da apprezzamento tecnico – legale reso in occasione della CTU, del 14% pari ad € 56.656,00, con la massima personalizzazione tenuto conto che il Signor , riporta, come da certificazione medica sulle limitazioni Parte_1 lavorative professionali (DOC 11) seri postumi invalidanti a carattere permanente con evidente riverbero in ambito lavorativo”), senza alcun riferimento alla componente dell'invalidità temporanea, tant'è che il non ha neppure allegato di essere stato impedito ad Parte_1 accudire alle sue normali occupazioni durante un determinato periodo di malattia, in modo totale e/o parziale, né ha specificato quanti giorni sarebbe durata detta malattia.
Alla domanda risarcitoria del danno biologico permanente, il ricorrente aggiungeva poi la richiesta del solo danno morale espressamente quantificato “in una somma almeno pari al
33,3% del danno alla salute permanente, ovverosia nella misura di € 17.706,48. Per un totale complessivo di € 71.362,48.”; quindi anche il danno morale richiesto era rapportato al solo danno da invalidità permanente (vd. pag. 9 ricorso ex art. 702 bis cpc) e la quantificazione delle due “voci” di danno (euro 53.656,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro
17.706,48 a titolo di danno morale) è stata poi riportata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso. Nessuna domanda risarcitoria relativa al danno da invalidità temporanea è stata, pertanto, tempestivamente dedotta dal ricorrente.
Soltanto nelle note scritte del 29.01.21 per l'udienza a trattazione scritta del 03.02.2021, il
, per il tramite dell'allora procuratore avv. Alessandra Angelelli, contestando le Parte_1 conclusioni della ctu, menzionava per la prima volta la componente del danno biologico temporaneo, chiedendo sul punto un'integrazione della ctu (così si legge al riguardo: “In ogni caso, si chiede altresì un'integrazione (supplemento) da parte dei CTU avente ad oggetto la valutazione del danno temporaneo che risulta mancante e, nel caso si ritenesse che il quesito posto dal Giudice al CTU non lo contempli espressamente, si chiede che il quesito stesso venga previamente integrato in tal senso. Appare infatti incontrovertibile l'esigenza di avere un quadro completo dei danni e quindi una valutazione che comprenda sia il danno biologico permanente che quello temporaneo.”).
Pertanto non solo il danno da invalidità temporanea veniva per la prima volta richiesto dal ricorrente solo dopo l'esaurimento della fase istruttoria a mezzo CTU, ma poi, sia nelle note scritte depositate in data 15.11.21 per l'udienza cartolare del 19.11.2021, che nelle note conclusive autorizzate del 03.02.22, il non ha reiterato tale richiesta, né ha fatto Parte_1 un qualche cenno alla valutazione della invalidità temporanea, concludendo come nel ricorso introduttivo e quantificando il risarcimento nella somma di euro 71.362,48, di cui euro
53.656,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione da parte del primo Giudice del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., proprio perché nel caso in esame non vi è stata alcuna specifica e tempestiva domanda sul punto da parte del ricorrente;
conseguentemente, il collegio di ctu non si è pronunciato sull'eventuale danno da invalidità temporanea perché correttamente il giudice di prime cure, in mancanza di specifica domanda, non aveva sul punto formulato alcun quesito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato altresì che l'appellante ha concluso anche in questo grado (sia in atto di appello che nelle note scritte depositate da ultimo in data
3.6.25) chiedendo solo di “accertare la maggiore invalidità permanente subita dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo di cui in premessa”, anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto, così come la richiesta di rinnovo della ctu medico-legale reiterata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante si lamenta delle erronee risultanze Parte_1 della ctu esperita nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con particolare riguardo alle valutazioni circa l'invalidità permanente. Al riguardo, ha dedotto che detta relazione peritale sarebbe errata in quanto si limita a considerare ai fini della valutazione dell'invalidità permanente la sola riduzione dei decimali di visus subita dal paziente, senza tener conto degli ulteriori pregiudizi a questo derivati (in particolare: ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento; prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento) che, se correttamente valutati, avrebbero portato ad una valutazione dell'invalidità permanente ben maggiore del 5%, tant'è che in sede di atp gli stessi ccttu avevano stimato una lesione pari al 14% di I.P.
Il motivo di appello, oltre che allegato in maniera approssimativa, è del tutto infondato. I consulenti tecnici hanno accertato che l'unico intervento che avrebbe permesso l'eliminazione degli occhiali sia per lontano che per vicino, come richiesto dal paziente al dott. era CP_1 quello che venne eseguito dal predetto medico (ovvero l'intervento chirurgico di impianto di
IOL multifocali) e che la scelta della IOL impiantata si è basata sull'utilizzo di una formula corretta;
onde il fatto che all'esito dell'intervento all'occhio destro la ipermetropia non sia stata corretta integralmente è stata considerata una complicanza prevedibile, non imputabile a colpa del medico;
tanto è vero che nel modulo di consenso informato firmato dal paziente venivano elencate tutte le possibili complicanze che potevano conseguire alla procedura chirurgica poi effettuata, tra cui appunto il possibile residuo refrattivo (che avrebbe potuto essere risolto, come evidenziato nel consenso informato, usando un laser ad eccimeri, quale l'intervento
LASIK eseguito poi successivamente) e/o le aberrometrie quali la visione di aloni luminosi che, se non risolte dopo un periodo di sei mesi, possono rendere necessario l'intervento chirurgico di sostituzione della lente multifocale con una lente differente.
La responsabilità del dott. è stata quindi ravvisata dai CTU nell'avere eseguito il CP_1 successivo intervento all'occhio sinistro solo dopo 24 ore dal primo intervento e senza aver valutato in maniera accurata che non vi fossero eventuali errori refrattivi in OD, il che non ha consentito l'inserimento di una IOL con un potere differente in OS.
Ciò premesso, le censure dell'appellante principale alla CTU sono infondate perché, come già detto, nello stesso modulo di consenso informato firmato dal ricorrente si spiegava che una delle possibili complicanze dell'intervento prescelto ed eseguito era la comparsa di
“aberrometrie quali la visione di aloni luminosi”, che quindi, se eventualmente presenti nel paziente post intervento, non sono postumi ascrivibili a malpractice medica (e comunque possono essere eliminati con l'espianto della IOL multifocale e sua sostituzione con una lente differente, da effettuare entro 6 mesi dall'intervento di facoexeresi).
Quanto invece alle condizioni di “ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento, prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento”, che secondo l'appellante principale non sarebbero state erroneamente considerate dal collegio peritale nell'individuazione dei postumi permanenti, si osserva trattarsi di condizioni della cui concreta esistenza non vi è alcuna prova in atti: invero neppure in sede di osservazioni critiche alla CTU il ctp di parte ricorrente, dott. , ha fatto il benché minimo accenno Per_6 all'esistenza di tali problematiche residuate nel , anche solo per giustificare il grado Parte_1 di invalidità permanente individuato per il proprio assistito (quantificato dal predetto ctp nel
30%).
In definitiva l'appello principale deve essere integralmente rigettato, così come l'appello incidentale della compagnia di assicurazione;
viceversa l'appello incidentale della va accolto solo limitatamente alla domanda subordinata di regresso verso il CP_3
CP_1
Le spese di lite del presente giudizio. Le spese del presente giudizio vanno ripartite tenendo conto del fatto che la sentenza di primo grado viene sostanzialmente confermata, perché viene rigettato sia l'appello principale del con cui si mirava ad un maggior risarcimento, sia quello incidentale della Parte_1
con cui si mirava a escludere la responsabilità della struttura sanitaria, sia CP_3 quello incidentale della compagnia di assicurazione con cui si mirava a tale ultimo scopo nonché ad escludere la copertura assicurativa in favore della . CP_3
Unica modifica rispetto alle statuizioni già assunte dal primo giudice consiste nell'accoglimento della domanda di regresso della verso il dott. coobbligato solidale, CP_3 CP_1 domanda che tuttavia non è neppure stata sostanzialmente contestata dal medico, dal momento che nella sua comparsa conclusionale si deduce espressamente che in questa vicenda “il medico e la struttura debbono rispondere in solido in misura paritetica così come deciso dal Tribunale di Lucca”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio andranno pertanto integralmente compensate tra tutte le parti.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_2
ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
rigetta l'appello principale di e quello incidentale di Parte_1 [...]
CP_2
in parziale accoglimento dell'appello incidentale della Controparte_3
dichiara il dott. tenuto a rimborsare alla
[...] CP_1
stessa la metà di ogni somma da quest'ultima corrisposta al CP_3 Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;
conferma nel resto l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. appellata;
dichiara compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1028/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Alberto Cellini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Andrea Consorti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO nonché contro
CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI (c.f. , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Grisolia e
Massimo Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e rappresentata dall'avv. Stefano Pinzauti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Mariotti, come da procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lucca emessa il 22.11.2022 e comunicata dalla Cancelleria il 12.04.2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 01/02.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc Corte d'Appello di Firenze, contrariis Parte_1 reiectis, in parziale riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'Art 702 ter dal Tribunale di
Lucca il 22 novembre 2022 (rep 2608/2022 del 23 novembre 2022) comunicata in data 12 aprile 2023 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertare la maggior invalidità permanente subita dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo di cui in premessa e conseguentemente condannare il Dott. (cf CP_1
domiciliato in Via Marconi 14/A Pescia e la C.F._2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (cf
[...]
) con sede in Roma Via Maria Domenica Barbantini 135 al pagamento, in solido P.IVA_1 tra loro e ciascuno per il proprio titolo, in favore dell'attore della somma di € 66.006,01 o la diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Per l'appellato : conclude “Affinché l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia, CP_1 respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto, eventualmente dichiarando anche l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis cp.c. o di qualsiasi altra norma eventualmente violata, e confermare l'ordinanza ex art.702 ter pronunciata dal Tribunale di Lucca il 22 novembre 2022; voglia altresì respingere gli appelli incidentali proposti da e dalla Controparte_2 Controparte_3 poiché infondati in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.”
[...]
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e
[...] difesa
- Rigettare l'appello proposto dal signor perché inammissibile e, Parte_1 comunque, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nei paragrafi I e II del presente atto [della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, ndr.];
- Accogliere l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3 in relazione a tutti i motivi di gravame incidentale proposti nel presente atto e, per
[...]
l'effetto, ed in riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22 novembre 2022 (Repert. n.
2608/2022 del 23 novembre 2022) del Tribunale Civile di Lucca, accertare e dichiarare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità della stessa per i danni lamentati dal CP_3 signor o, comunque, accogliere le domande già formulate nel Parte_1 primo grado di giudizio con la comparsa di costituzione e risposta e con l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa, qui riproposte ex art. 346 c.p.c., e quindi: - nel merito, in via preliminare, e nel caso di mancato accoglimento della prefata eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 [...] per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, estrometterla dal Controparte_3 presente giudizio;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda del signor Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. - nel merito, in
[...] via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dedotta nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.
[...] per i danni lamentati dal signor , con conseguente suo obbligo al relativo CP_1 Parte_1 diretto risarcimento in favore del ricorrente medesimo;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta del ricorrente dovesse trovare, anche parzialmente, accoglimento e si dovesse ravvisare il coinvolgimento, a qualsivoglia titolo, della quale proprietaria Controparte_3 della Casa di Cura M.D. Barbantini e del Centro Oculistico Barbantini di Lucca, limitare
l'eventuale obbligo risarcitorio all'effettivo grado e quota di responsabilità accertata ed alla stessa imputabile, dichiarando la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in NO EN (TV), Via Marocchesa n. 14, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, in forza di contratto assicurativo di cui alla Polizza n. 350561512, la quale proprietaria della Casa di Cura M.D. Controparte_3
Barbantini e del Centro Oculistico Barbantini di Lucca, da tutte le pretese azionate nel presente giudizio dal signor nei confronti della stessa, con Parte_1 CP_3 condanna della Compagnia assicuratrice stessa a pagare direttamente in favore del ricorrente medesimo tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese medesime, oppure, in subordine, a rimborsare alla tutte le stesse somme che quest'ultima CP_3 dovesse essere condannata a pagare direttamente, ovvero dichiarando, comunque, obbligati al relativo risarcimento in favore del signor , in ragione della manleva e Parte_1 della garanzia azionate, direttamente il Dott. e la con la CP_1 Controparte_2 conseguente loro condannata a pagare direttamente in favore del ricorrente medesimo tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese medesime, oppure, in subordine, a rimborsare alla ogni somma che questa fosse tenuta a CP_3 corrispondere direttamente;
- nel merito, ed in via ulteriormente gradata, ed in via di regresso, ed in ipotesi di condanna solidale e previa graduazione delle rispettive colpe, ai sensi degli artt.
2055 e 1299 c.c., dichiarare il Dott. obbligato a tenere indenne la CP_1 da quanto questa fosse eventualmente tenuta Controparte_3
a pagare al signor oltre la propria quota di responsabilità in ragione del Parte_1 petitum e della causa petendi dedotti e, per l'effetto, condannare il medico convenuto a rimborsare alla stessa ogni somma effettivamente da questa corrisposta al CP_3 ricorrente, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, oltre la propria quota.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata e appellante incidentale “conclude affinché la Corte Controparte_2 di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel Giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, anche in via di appello incidentale, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto: “1) respingere
e rigettare tutti i motivi di appello proposti dal Sig. perché Parte_1 inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello e deducendi in corso di causa;
2) accogliere l'appello incidentale proposto da in relazione a tutti i motivi di gravame incidentale
Controparte_2 dedotti in comparsa di costituzione e risposta dalla Compagnia comparente, riformando conseguentemente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. 2608/2022 del 23/11/2022 Tribunale di Lucca, pubblicata a conclusione del Giudizio Civile R.G. 1621/2019 Tribunale di Lucca come richiesto da in comparsa di costituzione e risposta, rigettando in ogni
Controparte_2 caso qualsivoglia domanda proposta avverso la comparente per i motivi
Controparte_2 esposti in atti di primo grado ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata nel Giudizio di appello, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
3) accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel primo grado di Giudizio, in
Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Compagnia comparente e che, comunque vengono riproposte ex art. 346 c.p.c., e, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
“ come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché il Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di
[...] causa, estromettendo quest'ultima dal Giudizio o, comunque, rigettando ogni domanda dedotta nei suoi confronti, con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la reiezione della domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti di con Controparte_2 vittoria di spese e competenze di causa;
Nel merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte in Giudizio dal Sig. nei confronti del dr. e della Parte_1 CP_1
perché infondate, in fatto ed in diritto, e Controparte_3 comunque non provate in punto di an e di quantum debeatur, stante anche l'insussistenza di nesso causale tra l'inadempimento contestato ed i danni dedotti, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
conseguentemente respingere anche la domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_2 con vittoria di spese e competenze;
In ipotesi: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte dal Sig. : - ridurre la entità delle pretese risarcitorie e Parte_1 gli esiti dei postumi permanenti così come quantificate dal sig. , in Parte_1 quanto eccessive ed incongrue nell'ammontare, per tutti i motivi dedotti in comparsa di risposta e deducendi in corso di causa;
- limitare, comunque, l'accoglimento della domanda dedotta dal sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_3 alla sola quota di co-responsabilità ad essa concretamente ascrivibile in relazione
[...] al distinto rapporto contrattuale intercorso ed apporto causale nella determinazione del danno accertato, con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale con altri eventuali coresponsabili;
- nel denegato caso in cui il Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda di condanna solidale del sig. nei confronti dei resistenti, determinare ed indicare la rispettiva Parte_1 entità e quota percentuale della colpa ascrivibile distintamente alla Controparte_3 ed al Dr. in relazione al distinto apporto causale ed alla
[...] CP_1 entità della colpa accertata, anche al fine di consentire l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di coloro che saranno ritenuti corresponsabili solidalmente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1299 e 2055 II c.c.;- in tesi rigettare la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di per Controparte_3 Controparte_2 inoperatività della invocata copertura assicurativa in relazione alla responsabilità personale del personale non dipendente e per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa;
- in ipotesi accogliere la domanda di garanzia proposta dalla
[...] nei confronti delle nei limite del Controparte_3 Controparte_2 massimale pattuito ed eccepito, con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 5% e con la franchigia frontale di euro 25.000,00= , limitando la operatività della garanzia alla misura della sola quota di responsabilità che sarà accertata come concretamente ascrivibile alla condotta della assicurata , con esclusione della estensione della manleva e garanzia a CP_3 quella parte di danno che sarà concretamente ascrivibile all'operato ed alla condotta del dr.
e con esclusione della copertura di ogni vincolo di mera solidarietà, con CP_1 integrale compensazione delle spese e competenze di causa nei confronti dell'assicurata in relazione al patto di gestione della lite inter partes concordato;
- in caso di condanna solidale dei due resistenti, accertare e dichiarare che la sempre in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda di garanzia e manleva, e fino alla concorrenza delle somme che saranno pagate dalla terza chiamata in causa in forza della emananda sentenza, ha diritto di surrogazione, di regresso e/o di rivalsa nei confronti del dr. e/o della propria CP_1 compagnia di Assicurazione (anche ex art. 1910 c.c.), sia in relazione alla azione di regresso spettante alla assicurata ex art. 1299 e 2055 c.c. per le tutte le somme che saranno eventualmente pagate dalla Compagnia di Assicurazione oltre la quota di Controparte_2 corresponsabilità solidale giudizialmente accertata posta a carico dell'assicurato, sia in tutti i diritti di credito spettanti autonomamente alla assicurata stessa nella ipotesi di accoglimento della autonoma sua domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta direttamente nei confronti del dr. per gli stessi fatti per cui è causa;
conseguentemente CP_1 condannare il dr. e/o la propria compagnia di assicurazione, a corrispondere CP_1 direttamente le somme che risulteranno dovute in favore della Controparte_3
a favore di nella misura che sarà accertata e
[...] Controparte_2 provata in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito della definizione del giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche di eventuali C.T.U. e
C.T.P., e di competenze professionali da liquidarsi ex DM 55/20124, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge sul tassato". 4) Con vittoria delle spese e compensi del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP di legge.”
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IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'esito di procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c.,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca il dott. Parte_1 [...]
e la (d'ora in poi per brevità anche CP_1 Controparte_3 solo “ ”) chiedendo la condanna degli stessi, in via solidale o secondo le CP_3 rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali quantificati in euro 71.632,48 (di cui euro 53.656,00 a titolo di danno biologico ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale), e patrimoniali a titolo di rimborso delle spese mediche per euro 4.732,00 oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava quanto segue:
- che in data 05.06.2013, motivato dallo scopo di abbandonare l'uso degli occhiali, effettuava visita oculistica con esami presso lo studio dell'oculista dott. CP_1 con referto “interessato chirurgia refrattiva”, all'esito della quale lo specialista proponeva un intervento di “rimozione della cataratta in OD con inserzione di cristallino artificiale intraoculare”, sebbene non fosse stata posta diagnosi di cataratta;
- il 26.06.2013 veniva ricoverato in “day hospital” presso la Casa di Cura M.D. Barbantini di Lucca dove, al momento dell'accettazione, veniva indicata senza motivo la presenza di “cataratta bilaterale (prevalente in OD)”, e lo stesso giorno, veniva sottoposto al predetto intervento eseguito dal dott. CP_1
- il giorno seguente, 27.06.2013, veniva nuovamente ricoverato per essere sottoposto al medesimo intervento all'occhio sinistro e veniva dimesso in giornata con indicazione di visita oculistica per il giorno successivo e terapie locali con colliri;
- in occasione di detta visita, il medico non forniva alcuna indicazione, pur avendo il lamentato fin dal principio una ridotta capacità visiva ad entrambi gli occhi, Parte_1 in particolare offuscamento e opacità soprattutto all'occhio destro, e tale menomazione si protraeva anche nelle settimane successive;
- in data 20.09.2013 il dott. diagnosticata una cataratta secondaria, decideva di CP_1 effettuare sul paziente una capsulotomia Yag laser in OD;
- tuttavia, persistendo ancora i disturbi visivi (residuo di una ipermetria di circa 2 diottrie ad entrambi gli occhi), il 03.10.2013 lo specialista, dopo un'ulteriore visita, consigliava al di sottoporsi, il successivo 05.11.2013, ad intervento Intralasik ad Parte_1 entrambi gli occhi, che veniva eseguito sempre presso il Centro Oculistico Barbantini;
tuttavia, tale operazione non risolveva il problema ma, al contrario, aumentava ulteriormente le aberrazioni oculari del paziente, oltre alla visione sfocata già presente e persistente si inseriva un peggioramento visivo, soprattutto da vicino;
- per tali ragioni si rivolgeva ad altri specialisti, i quali confermavano la riduzione del visus ad entrambi gli occhi e i consulenti di parte interpellati, evidenziavano un errore del Dott. in occasione dei riferiti interventi poiché il calcolo era stato effettuato CP_1 su lente sbagliata, con formula sbagliata, così come il trattamento Intralasik eseguito successivamente aveva ulteriormente aumentato le aberrazioni oculari non più correggibili;
- sulla scorta di tali elementi, incardinava dinanzi al Tribunale di Lucca procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c (R.G. n. 4755/2017) nei confronti del dott. e della , proprietaria della Casa di Cura M.D. Barbantini CP_1 CP_3
e del Centro Oculistico e, esteso il contraddittorio alle due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, chiamata in causa dalla , e Controparte_2 CP_3 intervenuta volontariamente (quale compagnia assicuratrice Controparte_4 del Dott. in forza di polizza per la responsabilità professionale n. CP_1
2014/03/2189762) , all'esito delle operazioni peritali, i consulenti tecnici nominati, dott.ssa (medico legale) e dott.ssa (specialista in oculistica), Persona_1 Persona_2 censuravano l'operato del dott. e stimavano l'entità dei postumi invalidanti CP_1 nella misura del 14% (vd. relazione ccttuu sub documento n. 10 allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc).
Fallito il tentativo di conciliazione, il , sulla scorta delle risultanze medico-legali del Parte_1 procedimento di atp, instaurava dinanzi al Tribunale di Lucca il giudizio di merito, citando il
Dott. e la proprietaria della Casa di CP_1 Controparte_3
Cura Barbantini al fine di sentirli condannare in via solidale o secondo le rispettive quote di responsabilità al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali quantificati in € 71.632,48 (di cui euro 53.565,00 a titolo di danno biologico ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale) oltre rivalutazione ed interessi, o la maggiore o minore somma di giustizia, e patrimoniali a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute per € 4.732,00, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.19, si costituiva il resistente dott.
[...] eccependo in via preliminare la nullità della consulenza tecnica depositata nel CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a causa della omessa comunicazione della bozza peritale e la conseguente impossibilità di depositare le note critiche, con violazione del principio del contraddittorio, e chiedendo la rinnovazione della ctu. Nel merito, contestava l'avversa domanda risarcitoria, deducendo che non gli era imputabile alcuna responsabilità, posto che la scelta terapeutica effettuata era stata corretta e rappresentava l'unica soluzione possibile per non utilizzare le lenti per la visione da vicino, come richiesto dal paziente;
che i problemi visivi lamentati non erano stati causati dall'intervento in quanto tale, ma da complicazioni avvenute successivamente;
che il mancato adattamento del alle lenti intraoculari multifocali Parte_1
a priori non era in concreto prevedibile.
Si costituiva in giudizio altresì la CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI, in qualità di proprietaria della Casa di Cura M.D. Barbantini di Lucca e del Centro Oculistico Barbantini, la quale, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o, quantomeno, l'inutilizzabilità
e/o l'inefficacia della consulenza resa nel procedimento conciliativo, deduceva quanto segue: che il paziente era stato correttamente informato del fatto che, per ottenere un risultato ottimale con l'impianto di lenti multifocali, poteva rendersi necessaria la correzione di un eventuale difetto refrattivo residuo con intervento con laser ad eccimeri;
che le lenti intraoculari potevano causare la formazione di aloni intorno alle luci durante la visione notturna e una riduzione della sensibilità al contrasto (cfr. doc. n. 2 e 3 allegati alla comparsa); che nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente rispetto alle prestazioni alberghiere- infermieristiche di diretta pertinenza della Casa di Cura e del Centro Oculistico, con ogni conseguenziale effetto in termini di assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.; che il
Dott. non era un “ausiliario” delle due strutture sanitarie, bensì medico specialista CP_1 autonomo, scelto direttamente dal paziente, tale da non consentire di configurare una responsabilità della ex art. 1228 c.c.; e che quest'ultima aveva soltanto messo CP_3
a disposizione del ricorrente e del Dott. le strutture della Casa di Cura e del Centro CP_1
Oculistico di Lucca in virtù di apposita convenzione in essere con il sanitario (contratto del
02.01.13 sub doc. n. 7 allegato alla comparsa di primo grado) ove all'art. 5 di tale contratto veniva altresì pattuito che: "(…) il professionista, infine, si obbliga a tenere la committente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stessi e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitandoli a colpa, colpa grave o dolo".
Infine, rilevava che la erano assicurati per la responsabilità Controparte_5 civile medica con la in virtù di Polizza n. 350561512 (sub doc. n. 8, Controparte_2 sottoscritta dalla contraente quale attuale affittuaria delle predette strutture Parte_2 sanitarie), in forza della quale la doveva essere garantita e manlevata per CP_3 qualsiasi somma, ed a qualsivoglia titolo, dovesse essere tenuta a pagare in favore del ricorrente.
Nel merito, in via preliminare, chiedeva di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
in via principale, insisteva per il rigetto della domanda del ricorrente e, in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott. per i danni lamentati dal ricorrente, con conseguente obbligo al relativo CP_1 risarcimento direttamente a carico di quest'ultimo. Chiedeva di chiamare in causa
[...]
quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile, onde sentirla dichiarare CP_2 tenuta a tenerla indenne da quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore del ricorrente e, in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di condanna solidale con il dott. CP_1 esercitava azione di regresso nei confronti del condebitore solidale in relazione a quanto eventualmente pagato oltre la propria quota.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della propria assicurata;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande e la gradazione di responsabilità in caso di accoglimento delle stesse. In ordine alle condizioni di polizza, rilevava che l'art. 1 lettera c) delle condizioni particolari della Polizza n. 350561512 (sezione “Case di Cura”) prevedeva che “premesso che
l'assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all da fatto del suddetto Parte_3 personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione di mansioni svolte per conto dell , fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali Parte_3 soggetti”, ed eccepiva la mancata copertura del fatto, non essendo ascrivibile alcuna diretta responsabilità alla Casa di Cura.
Con ordinanza del 04.12.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.11.19, il
G.I., ritenuto necessario conferire incarico di ctu medico-legale al fine di “chiarire quale sarebbe stato il tipo di intervento più appropriato da effettuare sul paziente, alla luce della doverosa anamnesi lavorativa e personale, nonché ad offrire al giudicante elementi di valutazione per la quantificazione dei danni.”, nominava a tal uopo la dott.ssa già Persona_2 incaricata nell'ambito dell'atp n. 4755/17, di cui disponeva l'acquisizione del relativo fascicolo,
e il dott. A seguito di rinuncia pervenuta medio tempore dal consulente e Persona_3 stante l'impossibilità di contattare la dott.ssa il G.I. nominava quali componenti del Per_2 collegio peritale il dott. (specialista in medicina legale) e il dott. Persona_4 Persona_5
(specialista in Oculistica), e con ordinanza del 12.02.2020 rivolgeva loro il quesito di
[...] cui all'ordinanza del 04.12.19 “con la precisazione che, essendo l'indagine peritale svolta da specialista diversi da quelli che avevano effettuato le operazioni nell'ATP, sarà ovviamente necessario un nuovo studio del caso”, e chiedendo loro di “indagare la sussistenza di una responsabilità sanitaria in capo ai convenuti in ordine alla scelta terapeutica effettuata nel caso di specie – con determinazione, eventualmente, del relativo grado e misura di responsabilità –
e del nesso causale tra tale condotta e i danni lamentati da parte attrice, eventualmente da quantificare.”
La relazione definitiva veniva depositata in data 06.12.2020.
Con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 22.11.2022 e comunicata il 12.04.2023, il
Tribunale di Lucca, condividendo integralmente le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di merito, accertava in primo luogo la responsabilità professionale del dott. ritenendo sussistere il nesso di causalità tra la condotta imprudente tenuta dal CP_1 medico oculistica - consistita nel non aver atteso un congruo intervallo di tempo tra il primo intervento all'occhio destro e il successivo all'occhio sinistro al fine di consentire una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio - e gli esiti post-operatori riportati dal paziente (visus ridotto di 2/10 in OD e 3/10 in OS ed aloni visivi). In particolare, il primo Giudice così statuiva sul punto: “La condotta medica censurata è invece quella tenuta dopo che dal primo intervento era residuato un difetto di circa due diottrie all'occhio destro, lamentando sin da subito il paziente difetti visivi. In particolare, il medico avrebbe dovuto far trascorrere più tempo prima di eseguire il secondo intervento all'occhio sinistro – e non sole 24 ore come nel caso di specie
– al fine di consentire una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio. Riportano infatti i consulenti che “l'esecuzione dell'intervento in OS, dopo 24 ore dal primo intervento e senza aver valutato in maniera accurata che non vi fossero eventuali errori refrattivi in OD, non ha consentito l'inserimento di una IOL con potere differente in OS”. Pertanto, mentre
l'ipermetropia residua all'occhio destro dopo il primo intervento non è ascrivibile alla condotta del medico (che si è basato sui dati biometrici, utilizzando una formula adatta in entrambi gli occhi), tale dato doveva essere valutato più attentamente prima di effettuare il successivo intervento ai fini della scelta della lente intraoculare più idonea.” (pag. 6 dell'Ordinanza).
Sempre sulla scorta degli esiti della ctu, il Giudice di prime cure affermava, inoltre, che doveva ritenersi corretta la scelta terapeutica (di intervento di cataratta con impianto di lente multifocale IOL) effettivamente praticata dal dott. sul paziente;
che non era CP_1 imputabile a responsabilità del medico il successivo intervento di eliminazione della cataratta secondaria, essendo una delle possibili complicanze in qualsiasi lente;
che appariva corretta anche la successiva scelta di effettuare il 05.11.13 una Lasik per ridurre l'ipermetropia residua;
che, infine, la diplopia riferita dal paziente, insorta successivamente, non era correlabile con l'intervento effettuato poiché, altrimenti, sarebbe insorta con una tempistica più ravvicinata.
Il Tribunale affermava altresì la responsabilità solidale della ai sensi dell'art. CP_3
1228 c.c. in virtù della specifica convenzione (contratto del 2 gennaio 2013) stipulata con il dott. ove era previsto che la metteva a disposizione del sanitario le CP_1 CP_3 strutture della Casa di Cura e del Centro Oculistico di Lucca.
Quanto all'azione di rivalsa formulata dalla nei confronti del medico, ripartiva la CP_3 responsabilità in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
e rigettava le domande subordinate formulate dalla relative all'accertamento CP_3 della responsabilità esclusiva del medico convenuto e di manleva da parte di quest'ultimo.
Infine, in ordine alla quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure, condividendo integralmente le valutazioni del Collegio peritale, secondo cui la condotta medica stigmatizzata aveva determinato in capo al ricorrente un danno biologico permanente relativo alla parziale perdita del visus nella misura del 5% I.P., facendo applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, quantificava il danno nell'importo complessivo di euro 5.356,47 oltre interessi al tasso legale, per un totale così pari ad euro 6.571,05, oltre interessi moratori.
Escludeva, invece, la sussistenza dei presupposti per aumentare l'importo del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, anche sub specie di riconoscimento del danno morale, ritenendo a tal fine insufficienti le generiche allegazioni contenute nel ricorso
(che fa riferimento ad una quotidiana difficoltà nella vita di relazione e in ambito lavorativo), anche alla luce degli esiti della consulenza svolta e della limitatezza del danno, che non consente un'inferenza di carattere presuntivo.
Infine, quanto al rapporto assicurativo tra la e la il CP_3 Controparte_2
Tribunale accoglieva la domanda di manleva proposta dall'assicurata, ritenendo sussistente la copertura assicurativa prevista in polizza per l'intero ammontare del danno, con diritto di surroga della compagnia assicurativa per il recupero del 50% di quanto corrisposto al danneggiato a titolo di manleva;
escludeva, inoltre, la condanna della Compagnia al pagamento delle spese di resistenza dell'assicurata per compensi di avvocati e consulenti in virtù del patto di gestione della lite ex art. 14 della polizza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Lucca statuiva quanto segue:
“‒ Accertata la responsabilità del Dott. e della CP_1 Controparte_3
li condanna in via solidale - al 50% ciascuno nei rapporti interni - al
[...] risarcimento del danno subito da , liquidato in € 6.571,05, oltre interessi Parte_1 moratori sino al saldo;
‒ Rigetta le domande subordinate formulate dalla Congregazione relative all'accertamento della responsabilità esclusiva del medico convenuto e di manleva da parte di quest'ultimo; ‒ In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla nei confronti di CP_3
dichiara tenuta quest'ultima a manlevarla da ogni conseguenza Controparte_2 pregiudizievole derivante dalla presente pronuncia in relazione alla condanna nei confronti del ricorrente , nei limiti delle condizioni di polizza sopra richiamate, ossia lo scoperto Parte_1 del 5% e la franchigia di € 25.000,00;
‒ Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in € 4.047,00 per il presente giudizio ed in € 2.337,00 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge;
‒ Pone a definitivo carico delle parti convenute in solido le spese delle consulenze svolte nel procedimento n. RG 4755/2017 e nel presente giudizio, come liquidate in corso di causa, con diritto di parte ricorrente a ripetere quanto anticipato a tali titoli;
‒ Condanna le parti convenute in solido al rimborso a favore di parte ricorrente delle spese relative ai compensi dei propri consulenti di parte in entrambi i procedimenti per € 3.660,00 e delle spese di iscrizione a ruolo dei due procedimenti per € 572,00 e di notifica;
‒ Dispone la distrazione delle spese processuali sopra liquidate a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
‒ Dichiara compensate le spese tra la e CP_3 Controparte_2
IL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la suindicata pronuncia, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I MOTIVO: difetto di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il primo Giudice, nel determinare la quantificazione del danno biologico subito dal , avrebbe aderito in Parte_1 modo acritico alle conclusioni del collegio di ctu, che quantificava i postumi invalidanti nella sola misura del 5%, senza considerare e dare conto dei rilievi critici mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente tecnico del ricorrente, dott. , al fine di evidenziare Persona_6 come l'invalidità permanente provocata dagli interventi chirurgici in capo al fosse Parte_1 ben superiore a quella stimata dal CTU, “valutabile non meno del 30%” (cfr. osservazioni riportate a pag. 9 e ss. della relazione ctu);
II MOTIVO: nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, formulata dal ricorrente da ultimo nella memoria del 29.01.2021, limitandosi il primo giudice a liquidare il solo danno da invalidità permanente;
III MOTIVO: erronee risultanze della ctu esperita nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con particolare riguardo alle valutazioni circa l'invalidità permanente a carico del . Al Parte_1 riguardo, ha dedotto che detta relazione peritale sarebbe errata in quanto si limita a considerare ai fini della valutazione dell'invalidità permanente la sola riduzione dei decimali di visus subita dal paziente, senza tener conto degli ulteriori pregiudizi a questo derivati (in particolare: ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento; prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento) che, se correttamente valutati, avrebbero portato ad una valutazione dell'invalidità permanente ben maggiore del 5%, tant'è che in sede di atp gli stessi ccttu avevano stimato una lesione pari al 14% di I.P.
L'appellante concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, la rinnovazione della consulenza tecnica della CTU volta a determinare i postumi invalidanti nonché i giorni di invalidità temporanea patiti dall'esponente a causa degli interventi chirurgici de quo, e nel merito l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e opponendosi alla richiesta di rinnovazione della ctu;
nel merito sosteneva la correttezza dell'ordinanza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Si costituiva altresì l'appellata che, contestando le censure avanzate Controparte_2 dal , proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: Parte_1
- PRIMO MOTIVO: errore del primo giudice nell'aver ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale di tipo “diretto” della convenuta ai sensi dell'art. CP_6
1228 c.c., anziché di tipo indiretto, non potendosi qualificare il dott. come un CP_1 ausiliario ai sensi e per gli effetti della predetta norma, in quanto risulta pacifico che il si rivolse per sua libera scelta direttamente al Dott. medico Parte_1 CP_1 specialista autonomo, per una consulenza oculistica, e la aveva soltanto CP_3 messo a disposizione la propria Struttura in virtù di una specifica convenzione con il predetto sanitario, e lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto che nessuna censura, sotto tale profilo, poteva essere mossa alla Casa di Cura convenuta;
- SECONDO MOTIVO: conseguente errore nell'aver rigettato la domanda di rivalsa e/o regresso proposta dalla nei confronti del sanitario. Ha dedotto che il CP_3 primo giudice, considerando (erroneamente) la responsabilità contrattuale di tipo diretto (anziché, come sarebbe stato corretto, indiretto), ha applicato erroneamente la presunzione di paritaria ripartizione della responsabilità tra medico e ex artt. CP_6
1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., richiamando una pretesa accettazione del rischio connaturato alla “utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale”. Viceversa, secondo la sua tesi difensiva, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda nei confronti della , stante l'assenza di qualsivoglia CP_3 censura nei suoi confronti a titolo di responsabilità diretta. In ipotesi, laddove ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità della , avrebbe dovuto configurarla, CP_6 correttamente, a titolo di responsabilità indiretta per fatto di terzo, e quindi eventualmente condannarla in solido con il Dott. al risarcimento del danno CP_1 provato (anche in termini di nesso causale) dal , accogliendo tuttavia anche Parte_1 la domanda di rivalsa e/o regresso dedotta dalla avverso il medico, CP_3 unico soggetto cui è imputabile il danno in termini di responsabilità contrattuale diretta, condannando quindi quest'ultimo a rimborsare alla tutte le somme che CP_3 questa si sia trovata a versare, in virtù del vincolo solidale nei confronti del ricorrente, al . Parte_1
- TERZO MOTIVO: violazione del disposto degli artt. 1224 – 1284 c.c. e, nello specifico, errore nell'aver liquidato l'importo del risarcimento dovuto all'attualità, riconoscendo poi gli interessi “al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo”, anziché gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.;
- MOTIVO: errore nell'aver ritenuto operante ai fatti per cui è causa la copertura CP_7 assicurativa di cui alla polizza n. 350561512 e conseguente errore nell'aver accolto la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della CP_3
Compagnia di Assicurazione;
- MOTIVO: investe direttamente il dispositivo dell'ordinanza impugnata. Ha CP_8 dedotto che l'adita Corte di Appello, previa riforma dei capi dell'ordinanza impugnati in via incidentale da dovrà riformare il provvedimento anche nel Controparte_2 dispositivo laddove ciò sia conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello proposti dalla Compagnia, nel senso di ritenere insussistente una responsabilità diretta della convenuta, di accogliere la sua domanda di rivalsa e/o regresso avverso CP_3 il Dott. di rigettare la domanda proposta dalla stessa avverso CP_1 CP_3
anche a prescindere dall'assorbimento integrale del dovuto da Controparte_2 parte della franchigia frontale di polizza di euro 25.000,00 e dalla previsione di uno scoperto del 5% del danno, rendendo ogni consequenziale e correlato provvedimento. ha poi riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni relative alla inoperatività Controparte_2
e/o esclusione e/o delimitazione della garanzia assicurativa già formulate in primo grado (previsione di un massimale di euro 2.500.000,00 per singola persona danneggiata, uno scoperto del 5% con applicazione di una franchigia frontale a carico dell'assicurato di euro
25.000,00), richiamando anche le difese svolte in primo grado in punto di quantum debeatur nella denegata ipotesi di riforma in senso favorevole dell'ordinanza ivi impugnata.
Infine, si è costituita in giudizio la CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., contestando l'appello principale e proponendo, anch'essa, appello incidentale per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO: errore nell'aver ritenuto la , quale proprietaria della Casa di CP_3
Cura e del Centro Oculistico, solidalmente responsabile con il dott. ai sensi dell'art. CP_1
1228 c.c., e conseguente errore nell'aver rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della . Sul punto, ha dedotto che, contrariamente a CP_3 quanto affermato dal primo Giudice, non sussisterebbe alcuna responsabilità a carico della
, né ai sensi dell'art. 1218 c.c., dal momento che le risultanze dell'espletata CP_3 istruttoria hanno escluso qualsivoglia addebito rispetto alle prestazioni di esclusiva competenza delle Strutture sanitarie della , né ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto il Dott. CP_3 non può considerarsi un “ausiliario” delle strutture sanitarie di proprietà della CP_1
, bensì medico specialista autonomo scelto direttamente dal paziente, e CP_3 pertanto tale norma non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie;
SECONDO MOTIVO: si articola in due distinte censure:
PRIMA PARTE: nullità dell'ordinanza per omessa motivazione e violazione degli artt. 112 e 116
c.p.c. e 1299 e 2055 c.c. laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda di manleva formulata in via subordinata dalla nei confronti del sanitario, senza CP_3 fornire alcuna motivazione rispetto agli elementi di prova a tal fine offerti dalla medesima e, nello specifico, la previsione dell'art. 5 del “contratto di libero professionale” stipulato con il dott. secondo cui “Il professionista, infine, si obbliga a tenere la committente sollevata CP_1 da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati
a se stessi e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitandoli a colpa, colpa grave
o dolo” (vd. doc. n. 7 fascicolo di primo grado della ); CP_3
SECONDA PARTE: omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di regresso formulata dalla nei confronti del dott. in via ulteriormente gradata, CP_3 CP_9 ovvero per l'ipotesi, come quella poi risultante nell'ordinanza impugnata, di condanna in solido tra i convenuti e di mancato riconoscimento del diritto alla garanzia e manleva di cui sopra.
Infine, in considerazione della domanda dedotta dall'appellante principale che, in ipotesi, potrebbe portare al riconoscimento di una somma eccedente la franchigia stabilita dalla polizza assicurativa n. 350561512 contratta con la la ha Controparte_2 CP_3 riproposto anche in questa sede la domanda di garanzia e manleva per come formulata in primo grado nei confronti della suddetta Compagnia di Assicurazione. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.11.2024, emessa all'esito della prima udienza del
07.11.2024 tenuta in modalità cartolare, il Consigliere Istruttore, rilevato che l'appellato aveva dichiarato nelle sue note scritte del 05.11.24 che “non è ravvisabile CP_1 alcuna ipotesi transattiva”, mentre l'appellata Controparte_3 nelle sue note datate 06.11.24 aveva formulato una proposta transattiva, invitava la a chiarire i termini della sua proposta transattiva così come indicato in CP_3 motivazione, e l'appellante a prendere posizione sulla proposta transattiva Parte_1 dell'appellata entro la data del 10.01.25, rinviando la causa all'udienza CP_3 telematica del 21.01.25.
All'esito di tale udienza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, rilevato che parte appellante non aveva preso alcuna posizione sulla proposta transattiva formulata Parte_1 dall'appellata , esaurita la trattazione, veniva fissata alla data del 03.06.25 CP_3
l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data
01/02.07.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perimetro del presente giudizio e le parti passate in giudicato.
Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., si deve innanzitutto precisare che risulta estraneo a questo giudizio di gravame, e quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento della condotta inadempiente e della responsabilità professionale dell'oculista dott. CP_1
Nello specifico, non è stata impugnata, né dall'appellante principale né dagli appellanti incidentali, la statuizione con cui il primo Giudice ha accertato che la condotta imprudente tenuta dal dott. è stata soltanto quella di non aver atteso un congruo intervallo di CP_1 tempo tra il primo intervento di cataratta con impianto di lente all'occhio destro effettuato il
26.06.13 e il successivo intervento del 27.06.13 all'occhio sinistro che avrebbe consentito “una migliore valutazione del potere refrattivo dell'occhio destro e, dunque, scegliere una lente di potere diottrico più accurato per l'altro occhio” (cfr. pag. 6 ordinanza ex art. 702 ter), nonché la statuizione con cui ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta condotta medica e gli esiti post-operatori riportati dal paziente , ovvero visus ridotto di 2/10 Parte_1 in OD e 3/10 in OS ed aloni visivi.
Risultano quindi coperte dal giudicato, poiché non impugnate, le statuizioni con cui il Tribunale ha affermato la correttezza della scelta terapeutica (di intervento di cataratta con impianto di lente multifocale IOL) effettivamente praticata dal dott. sul paziente;
che non era CP_1 imputabile alla responsabilità del medico né la ipermetropia residua all'occhio destro, né il successivo intervento di eliminazione della cataratta secondaria, essendo questa una delle possibili complicanze in qualsiasi lente;
la correttezza della successiva decisione da parte del medico di effettuare l'intervento Intralasik per ridurre l'ipermetropia residua;
che, infine, la diplopia riferita dal paziente, insorta successivamente, non era correlabile con l'intervento effettuato poiché, altrimenti, sarebbe insorta con una tempistica più ravvicinata.
Né il dott. ha proposto appello incidentale avverso la pronuncia oggetto di gravame CP_1 della quale ha chiesto l'integrale conferma.
Parimenti, non è oggetto di gravame la statuizione con cui è stato affermato che la Casa di
Cura convenuta (e quindi la ) ha correttamente adempiuto le prestazioni di sua CP_3 diretta spettanza inerenti le attrezzature messe a disposizione del chirurgo oculista ed ai protocolli operativi pre, intra e post - chirurgici della Casa di Cura stessa.
Infine, per quanto concerne, l'aspetto del quantum risarcitorio, non è oggetto di impugnazione,
e pertanto incontrovertibile, la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto non sussistere i presupposti per aumentare l'importo del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, anche sub specie di riconoscimento del danno morale, e quella con cui ha dichiarato non rimborsabili le spese mediche sostenute per gli interventi eseguiti.
Ciò premesso, ciò che invece è controversa è la quantificazione del danno biologico subito dal ricorrente odierno appellante, la sussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale della , nonché l'operatività al caso di specie della CP_3 copertura della polizza assicurativa stipulata tra quest'ultima e la compagnia Controparte_2
e la connessa domanda di manleva assicurativa.
[...]
Sulla responsabilità solidale ex art. 1228 c.c. della . CP_3
Poiché l'appello principale del concerne soltanto il quantum risarcitorio, occorre Parte_1 preliminarmente analizzare gli appelli proposti in via incidentale dalla
[...]
e dalla compagnia di assicurazione Controparte_3 Controparte_2
Entrambe hanno innanzitutto censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Lucca ha dichiarato la solidalmente responsabile con il dott. ai sensi CP_3 CP_1 dell'art. 1228 c.c.
Tale declaratoria di responsabilità avrebbe poi condotto il primo giudice a compiere un ulteriore errore, ovvero quello di rigettare la domanda di manleva proposta in via subordinata dalla nei confronti del sanitario, nonché, secondo la sola a CP_3 Controparte_2 ritenere operativa nel caso di specie la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 350561512 con conseguente errore nell'aver accolto la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione. CP_3
In particolare, la ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo CP_3
Giudice, non sussisterebbe alcuna responsabilità a carico della stessa, né ai sensi dell'art. 1218
c.c., dal momento che le risultanze dell'espletata istruttoria hanno escluso qualsivoglia addebito rispetto alle prestazioni di esclusiva competenza delle Strutture sanitarie di proprietà della , né ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto il Dott. non può CP_3 CP_1 considerarsi un “ausiliario” delle strutture sanitarie, bensì medico specialista autonomo scelto direttamente dal paziente , e pertanto tale norma non potrebbe trovare Parte_1 applicazione nel caso di specie.
Le medesime argomentazioni sono state proposte dalla la quale ha, Controparte_2 altresì, evidenziato che l'errore del primo Giudice sarebbe stato quello di considerare la responsabilità contrattuale della Struttura di tipo “diretto” ai sensi dell'art. 1228 c.c., (anziché, come sarebbe stato corretto, di tipo indiretto).
Le censure non appaiono fondate come di seguito specificato.
In tema di responsabilità medica l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi già prima d'entrata in vigore della legge 24/17, è nel senso di ricondurre la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul presupposto che l'accettazione del paziente nella struttura, ai fini del ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 5939/1993; n. 4152/1995; n.
3492/2002; n. 11316/2003; n. 10297/2004; n.9085/2006). In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), anche una serie di obblighi “di protezione ed accessori”, quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, che saranno poi utilizzate dai medici e dal personale dipendente (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez.
III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
La struttura sanitaria, pertanto, sia essa pubblica o anche clinica privata, è responsabile, per inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c. e, in tal caso, risponderà del danno da disorganizzazione per violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria (ex artt.
1175 e 1375 c.c.), costituzionalizzato nell'art. 2 della Costituzione, ossia per i danni derivanti da carenze o disfunzioni organizzative (come quelle che interessano la sicurezza, la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, la vigilanza e la custodia dei pazienti ecc.).
La struttura risponderà altresì, sempre in forza dell'art. 1228 c.c., per inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato e anche nel caso in cui questi risulti essere di fiducia (Cass. n. 10297/2004) dello stesso paziente o, comunque, scelto da questi (Cass. n. 13066/2004; n. 2042/2005). In altri termini, non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura, né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia, come nella fattispecie in esame, posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore verso il paziente (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, dunque, la struttura presso la quale il medico ha operato, anche se non lavoratore dipendente di essa, risponde sempre del suo operato colpevole, anche se non sono state accertate – come nel caso di specie - altre cause concorrenti del danno al paziente legate all'inadeguatezza delle prestazioni fornite dalla struttura (ossia macchinari non idonei o non funzionanti, sala operatoria non a norma o non sterile etc..). Questo perché la struttura si deve assumere il rischio conseguente all'operato dei medici che lavorano nei suoi locali in quanto svolge tale attività a fine di lucro: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (vd. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29001 del 20/10/2021, Rv. 662914 -
01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015, Rv. 636984 – 01).
Il principio era già stato sancito da Cass., Sez. III, 11.11.2019 n. 28987, secondo cui “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Il medesimo principio è stato ribadito anche di recente: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali
e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità”
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024, Rv. 670399 - 01).
In altri termini, la struttura sanitaria partecipa direttamente sia dei proventi sia dei rischi connessi all'esercizio delle prestazioni sanitarie effettuate al suo interno, indipendentemente dal regime in cui operano i medici (autonomi, dipendenti della struttura, dipendenti di altri enti in regime di intramoenia).
Nel caso di specie, è sì vero, come sostiene che il danno al paziente non Controparte_2
è derivato dall'inadempimento di obblighi correlati a profili strutturali e organizzativi della Casa di cura, ma sulla scorta dei summenzionati principi giurisprudenziali sussiste comunque una responsabilità contrattuale a carico della ex artt. 1218 e 1228 cc per i danni CP_3 cagionati al dalla condotta del dott. Parte_1 CP_1
Appare, dunque, corretta la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto la CP_3 responsabile in via diretta e solidale con il dott. ai sensi dell'art. 1228 c.c., così come CP_1 risulta corretta la suddivisione della responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori nella misura del 50% in forza del criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma
3, c.c.
Sulla domanda di manleva formulata in via subordinata dalla nei CP_3 confronti del sanitario.
Con il secondo motivo di appello incidentale, prima parte, la ha riproposto la CP_3 domanda di manleva avanzata nei confronti del dott. che in effetti il primo giudice ha CP_1 rigettato senza però minimamente motivare in modo specifico, fondata sull'art. 5 del contratto stipulato con il medico, norma in base alla quale il dott. si è obbligato a tenere CP_1 indenne la committente da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni da lui provocati a terzi nell'esecuzione del contratto, “addebitandoli a colpa, colpa grave o dolo”.
Si tratta della previsione pattizia di una totale esenzione di responsabilità della struttura sanitaria pattuita dal medico per qualsivoglia ipotesi concreta, dal momento che si contemplano nella clausola contrattuale tutti i possibili stati soggettivi del medico operante
(colpa lieve, colpa grave e dolo) e dunque la pattuizione si pone in totale contrasto con i primi due commi dell'art. 7 della legge 8.3.17 n. 24 (cd. legge Gelli- Bianco), del seguente tenore:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
L'art. 7 va poi messo in correlazione con il primo comma dell'art. 9 stessa legge, il quale prevede che “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Dal combinato disposto dalle predette norme emerge quindi che non solo non può essere esclusa del tutto la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dannoso causato dall'attività del medico che abbia operato nella struttura stessa, ma anzi quest'ultima può esercitare l'azione di rivalsa verso il medico solo se egli ha operato con colpa grave o dolo (e quindi non se invece ha agito con colpa lieve).
Ora, è pur vero che la legge 8.3.17 n. 24 è entrata in vigore successivamente al fatto lesivo oggetto di causa (risalente al 2013), ma è anche vero che l'ultimo comma dell'art. 7 citato recita “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile ”, il che significa che esse non possono essere derogate per volontà delle parti, neppure se essa sia stata manifestata prima dell'entrata in vigore della stessa legge che qualifica dette norme come imperative.
La clausola di cui all'art. 5 del contratto inter partes è dunque radicalmente nulla ex art. 1418
c.c. per contrasto con norme inderogabili di legge e conseguentemente è improduttiva di effetti giuridici in favore della appellante;
di conseguenza, posto che la nullità di una CP_3 clausola contrattuale può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualunque fase processuale, se risultante ex actis (cfr. Cass. Sez. Un. 26242/14 e 26243/14), la domanda di manleva avanzata dalla congregazione sulla base della clausola predetta deve essere rigettata.
La domanda di regresso formulata, in via ulteriormente gradata, dalla Congregazione nei confronti del dottore.
Con la seconda parte del secondo motivo di appello incidentale la ha denunciato CP_3 il vizio di omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di regresso formulata nei confronti del dott. in via ulteriormente gradata, ovvero per l'ipotesi, come quella CP_9 poi risultante nell'ordinanza impugnata, di condanna in solido tra i convenuti e di mancato riconoscimento del diritto alla manleva di cui sopra.
La domanda è fondata, perché il diritto di regresso tra condebitori solidali è stabilito dalla legge;
dunque, avendo il primo giudice ripartito nei rapporti interni la responsabilità tra la e il dott. nella misura del 50% ciascuno, nel caso in cui la CP_3 CP_1
dovesse pagare al danneggiato, come costui potrebbe legittimamente CP_3 pretendere, l'intero ammontare del risarcimento dovuto – e solo in questo caso, non evidentemente nella diversa ipotesi in cui il danneggiato sia risarcito direttamente dalla compagnia di assicurazione – la avrà diritto ad ottenere in via di CP_2 CP_3 regresso dal dott. la metà di quanto pagato. CP_1
Sull'operatività della polizza e sulla domanda di manleva formulata dalla
nei confronti della CP_3 Controparte_2
Con il quarto motivo l'appellante incidentale ha, inoltre, censurato Controparte_2
l'ordinanza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione, in virtù CP_3 della Polizza n. 350561512, sottoscritta dalla contraente quale attuale Parte_2 affittuaria delle strutture sanitarie Casa di Cura e Centro Oculistico, che all'art. 1 lettera c) delle condizioni particolari (Sezione “Case di Cura”) prevedeva quanto segue: “premesso che
l'assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all da fatto del suddetto Parte_3 personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione di mansioni svolte per conto dell , fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali Parte_3 soggetti”.
Sul punto, il primo Giudice così argomentava (per completezza e chiarezza si riporta il relativo passaggio motivazionale a pagina 12):
“…tale clausola non esclude la copertura assicurativa, che copre la responsabilità della struttura, come sopra delineata, e non quella del personale del medico, che pure risponde in via solidale, con diritto di surroga della compagnia assicurativa per il recupero del 50%di quanto corrisposto a titolo di manleva, trattandosi di un unico fatto generatore della responsabilità e, pertanto, la manleva attiene a tutte le conseguenze coperte dal contratto assicurativo, anche se correlate al venir meno della solidarietà interna tra i due co-sodali
(Cass. n. 13950/2019).
Alla luce di ciò, la Casa di Cura, che ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti la propria attività e quella dei sanitari ivi operanti, ha diritto di essere tenuta indenne, nei limiti previsti dal contratto, da quanto la stessa viene condannata a pagare per il danno arrecato. Deve considerarsi, sotto questo aspetto, che è prevista una franchigia frontale di €
25.000,00, il cui esborso rimane in ogni caso a carico dell'assicurata.”
Viceversa, secondo la tesi difensiva della tale copertura assicurativa non poteva CP_2 operare trattandosi, nel caso di specie, di una responsabilità personale propria del Dott.
(non avendo pacificamente il medico svolto mansioni per conto dell'assicurata) e di CP_1 una responsabilità solo indiretta della Struttura per fatto del medico professionista autonomo, non dipendente né ausiliario della Casa di Cura, in assenza di qualsivoglia addebito e/o responsabilità diretta della convenuta. CP_3
Il motivo di appello è infondato per le stesse ragioni già espresse poco sopra a fondamento del riconoscimento di una responsabilità diretta della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 cc per il fatto colposo del medico in essa operante, una volta ribadito, come già statuito dal primo giudice, che proprio questo tipo di evento di danno risulta oggetto della polizza stipulata con che è stata invocata dalla a proprio favore. Controparte_2 CP_3
Di conseguenza è sicuramente corretta la decisione del primo giudice di accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla sulla base della polizza assicurativa, CP_3 sebbene in concreto l'intero ammontare del danno riconosciuto dal medesimo giudice risulti ricompreso nella franchigia di euro 25.000,00 prevista dal contratto, rimanendo pertanto a totale carico dell'assicurato.
Il terzo motivo dell'appello incidentale della Controparte_2
Ciò detto, l'appellante incidentale lamenta altresì l'errore del primo Controparte_2
Giudice nell'aver liquidato l'importo del risarcimento dovuto all'attualità, riconoscendo poi gli interessi “al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo”, anziché gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
Sul punto, il Tribunale, dopo aver affermato che in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del c.d.a. e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (46 anni), il danno veniva liquidato in complessivi € 5.356,47, così proseguiva il suo percorso motivazionale (pag.
11 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.):
“Su tale importo, costituente debito di valore, sono da calcolare gli interessi al tasso legale – non moratorio, rappresentando un mero criterio di calcolo del danno - dalla data del fatto
(26/06/2013) ad oggi (31/10/2022), sulla somma via via rivalutata anno per anno, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., S.U., sent. 1712/1995). Sull'importo di € 6.571,05, liquidato all'attualità, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale moratorio dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.” ha contestato tale ultima statuizione, rilevando che il debito risarcitorio Controparte_2 dei convenuti è un debito di valore, il quale si converte in debito di valuta nel momento in cui la sua liquidazione diventa incontestabile, ossia quando diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua;
di conseguenza il Tribunale di Lucca ha errato nell'attribuire, prima che l'ordinanza in questione passi in giudicato, interessi di natura moratoria (tipici del debito di valuta); il giudice di prime cure avrebbe invece dovuto calcolare, sull'importo capitale dovuto all'attualità, gli interessi al tasso legale dal dì della ordinanza all'effettivo saldo.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale sono astrattamente fondate ma, ciò nonostante, il motivo deve essere rigettato.
Invero non contesta l'applicazione degli interessi legali sulla somma capitale Controparte_2 dovuta a decorrere dall'ordinanza decisoria e sino al saldo effettivo, ma solo la qualificazione di essi come “moratori”, sul presupposto che, al momento della pronuncia del Tribunale, la decisione stessa non era ancora passata in giudicato;
tuttavia non solo il primo giudice non poteva certo sapere se la sua pronuncia sarebbe stata impugnata o meno dalle parti, ma soprattutto a parere della Corte manca un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l'invocata riforma, che appare puramente nominalistica, appunto perchè non si discute sul fatto che decorrano interessi al tasso legale sulla somma capitale dovuta dall'ordinanza decisoria appellata e sino al saldo;
il che significa che l'invocata riforma (mediante l'eliminazione della locuzione “moratori”) in realtà non modificherebbe affatto l'ordinanza appellata sul piano sostanziale.
Sull'appello principale del . Parte_1
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. sollevata nei propri atti introduttivi dalle parti appellate e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, solo se il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza senza far luogo alla fase decisoria, il che non è però avvenuto nel caso di specie;
di conseguenza in questa avanzata fase processuale non vi è più alcuno spazio per poter pronunciare l'ordinanza di inammissibilità ex artt. 348 bis cpc.
Si passa ora ad esaminare le censure sollevata da nel proprio atto di Parte_1 gravame.
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, nel quantificare il grado di invalidità permanente, avrebbe aderito in maniera acritica alle conclusioni del collegio peritale, limitandosi a motivare la condivisione della valutazione dei postumi invalidanti operata al 5% dai ctu “sulla base dei testi di riferimento citati a pag 14 dall'elaborato peritale, mentre la superiore misura indicata dal tecnico di parte ricorrente non risulta giustificata sulla base di dati scientifici oggettivi”, senza prendere in considerazione i precisi e circostanziati rilievi critici mossi dal consulente tecnico del ricorrente, dott. , nelle osservazioni critiche alla ctu, che Persona_6 evidenziava come l'invalidità permanente provocata dagli interventi chirurgici in capo al paziente fosse ben superiore a quella stimata dal CTU, “valutabile non meno del 30%” (cfr. pag. 9 e ss. relazione ctu).
La censura non è fondata e va respinta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009)”. (Cass. n.
15804/2024).
Invero, rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione.
Orbene, premesso che i CCTTUU dott. e dott. hanno risposto in maniera Per_4 Per_5 dettagliata e puntuale alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte del ricorrente (vd. pag. 12 elaborato peritale), il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. Ha invero recepito per relationem le conclusioni della espletata CTU circa la quantificazione dell'invalidità permanente, ritenendoli giustificati dagli accertamenti medico legali espletati dai due consulenti, con tanto di riferimento alla letteratura scientifica da questi richiamata e indicata a pagina 14 dell'elaborato peritale.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Ciò posto, si dovrà passare ora a verificare, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n.
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le censure sollevate dal col Parte_1 secondo e terzo motivo di gravame.
Nello specifico, col secondo motivo di gravame, si lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea formulata dal ricorrente. Al riguardo, ha dedotto che il danno biologico, per pacifica giurisprudenza, viene liquidato in due voci, ovvero l'invalidità temporanea (consistente nel numero dei giorni necessari per la guarigione della lesione e per il ritorno alla normale attività) e l'invalidità permanente (che rappresenta il danno biologico in senso stretto e viene liquidata in punti percentuale e si riferisce all'incidenza che la lesione ha sulla vita dell'individuo); che il Tribunale si è limitato a liquidare il solo danno da invalidità permanente, nonostante la specifica domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, da ultimo nella memoria del 29.01.2021; e che gli stessi ausiliari del giudice di prime cure hanno esplicitamente affermato a pagina 14 della relazione di non essersi pronunciati sul calcolo dell'invalidità temporanea in quanto questo non era stato espressamente inserito nel quesito formulato Giudice. Ha quindi chiesto il rinnovo della CTU al fine di determinare i postumi invalidanti nonché i giorni di invalidità temporanea patiti dall'esponente a causa degli interventi chirurgici de quo.
Tali argomentazioni sono state contestate da tutte la parti appellate, le quali hanno replicato evidenziando l'assenza di una tempestiva domanda sul punto da parte del ricorrente il quale, nei suoi scritti difensivi, non avrebbe mai chiesto di liquidarsi il danno da invalidità temporanea, così come risulta dal contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
02.04.19 ove a pagina 7, punto 2, il ricorrente formulava domanda afferente il solo danno da invalidità permanente, alla quale aggiungeva la richiesta del solo danno morale, per poi limitarsi a ribadire tali richieste e relative quantificazioni anche nelle conclusioni del ricorso e nelle note conclusive autorizzate del 03.02.2022. Hanno, inoltre, rilevato che la memoria del
29.01.2021, cui fa riferimento l'appellante, altro non è che la verbalizzazione scritta relativa all'udienza cartolare del 03.02.2021, fissata dal G.I. all'esito del deposito della ctu medico- legale, contenente anche una richiesta di supplemento di ctu avente ad oggetto “la valutazione del danno temporaneo che risulta mancante”, che veniva rigettata dal Tribunale con provvedimento del 15.12.21, ritenendo “esaustivo l'accertamento peritale condotto”.
A parere di questa Corte le argomentazioni degli appellati devono ritenersi condivisibili, in quanto deve ritenersi che il ricorrente non abbia tempestivamente svolto alcuna domanda risarcitoria da invalidità temporanea, allegando i fatti a suo fondamento.
Invero, a pagina 7 del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., paragrafo 2 intitolato “SUL
QUANTUM DEBEATUR”, così è testualmente riportato: “Andrà riconosciuto in capo a parte attrice il danno biologico permanente, nella misura, come da apprezzamento tecnico – legale reso in occasione della CTU, del 14% pari ad € 56.656,00, con la massima personalizzazione tenuto conto che il Signor , riporta, come da certificazione medica sulle limitazioni Parte_1 lavorative professionali (DOC 11) seri postumi invalidanti a carattere permanente con evidente riverbero in ambito lavorativo”), senza alcun riferimento alla componente dell'invalidità temporanea, tant'è che il non ha neppure allegato di essere stato impedito ad Parte_1 accudire alle sue normali occupazioni durante un determinato periodo di malattia, in modo totale e/o parziale, né ha specificato quanti giorni sarebbe durata detta malattia.
Alla domanda risarcitoria del danno biologico permanente, il ricorrente aggiungeva poi la richiesta del solo danno morale espressamente quantificato “in una somma almeno pari al
33,3% del danno alla salute permanente, ovverosia nella misura di € 17.706,48. Per un totale complessivo di € 71.362,48.”; quindi anche il danno morale richiesto era rapportato al solo danno da invalidità permanente (vd. pag. 9 ricorso ex art. 702 bis cpc) e la quantificazione delle due “voci” di danno (euro 53.656,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro
17.706,48 a titolo di danno morale) è stata poi riportata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso. Nessuna domanda risarcitoria relativa al danno da invalidità temporanea è stata, pertanto, tempestivamente dedotta dal ricorrente.
Soltanto nelle note scritte del 29.01.21 per l'udienza a trattazione scritta del 03.02.2021, il
, per il tramite dell'allora procuratore avv. Alessandra Angelelli, contestando le Parte_1 conclusioni della ctu, menzionava per la prima volta la componente del danno biologico temporaneo, chiedendo sul punto un'integrazione della ctu (così si legge al riguardo: “In ogni caso, si chiede altresì un'integrazione (supplemento) da parte dei CTU avente ad oggetto la valutazione del danno temporaneo che risulta mancante e, nel caso si ritenesse che il quesito posto dal Giudice al CTU non lo contempli espressamente, si chiede che il quesito stesso venga previamente integrato in tal senso. Appare infatti incontrovertibile l'esigenza di avere un quadro completo dei danni e quindi una valutazione che comprenda sia il danno biologico permanente che quello temporaneo.”).
Pertanto non solo il danno da invalidità temporanea veniva per la prima volta richiesto dal ricorrente solo dopo l'esaurimento della fase istruttoria a mezzo CTU, ma poi, sia nelle note scritte depositate in data 15.11.21 per l'udienza cartolare del 19.11.2021, che nelle note conclusive autorizzate del 03.02.22, il non ha reiterato tale richiesta, né ha fatto Parte_1 un qualche cenno alla valutazione della invalidità temporanea, concludendo come nel ricorso introduttivo e quantificando il risarcimento nella somma di euro 71.362,48, di cui euro
53.656,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 17.706,48 a titolo di danno morale.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione da parte del primo Giudice del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., proprio perché nel caso in esame non vi è stata alcuna specifica e tempestiva domanda sul punto da parte del ricorrente;
conseguentemente, il collegio di ctu non si è pronunciato sull'eventuale danno da invalidità temporanea perché correttamente il giudice di prime cure, in mancanza di specifica domanda, non aveva sul punto formulato alcun quesito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato altresì che l'appellante ha concluso anche in questo grado (sia in atto di appello che nelle note scritte depositate da ultimo in data
3.6.25) chiedendo solo di “accertare la maggiore invalidità permanente subita dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo di cui in premessa”, anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto, così come la richiesta di rinnovo della ctu medico-legale reiterata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante si lamenta delle erronee risultanze Parte_1 della ctu esperita nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con particolare riguardo alle valutazioni circa l'invalidità permanente. Al riguardo, ha dedotto che detta relazione peritale sarebbe errata in quanto si limita a considerare ai fini della valutazione dell'invalidità permanente la sola riduzione dei decimali di visus subita dal paziente, senza tener conto degli ulteriori pregiudizi a questo derivati (in particolare: ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento; prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento) che, se correttamente valutati, avrebbero portato ad una valutazione dell'invalidità permanente ben maggiore del 5%, tant'è che in sede di atp gli stessi ccttu avevano stimato una lesione pari al 14% di I.P.
Il motivo di appello, oltre che allegato in maniera approssimativa, è del tutto infondato. I consulenti tecnici hanno accertato che l'unico intervento che avrebbe permesso l'eliminazione degli occhiali sia per lontano che per vicino, come richiesto dal paziente al dott. era CP_1 quello che venne eseguito dal predetto medico (ovvero l'intervento chirurgico di impianto di
IOL multifocali) e che la scelta della IOL impiantata si è basata sull'utilizzo di una formula corretta;
onde il fatto che all'esito dell'intervento all'occhio destro la ipermetropia non sia stata corretta integralmente è stata considerata una complicanza prevedibile, non imputabile a colpa del medico;
tanto è vero che nel modulo di consenso informato firmato dal paziente venivano elencate tutte le possibili complicanze che potevano conseguire alla procedura chirurgica poi effettuata, tra cui appunto il possibile residuo refrattivo (che avrebbe potuto essere risolto, come evidenziato nel consenso informato, usando un laser ad eccimeri, quale l'intervento
LASIK eseguito poi successivamente) e/o le aberrometrie quali la visione di aloni luminosi che, se non risolte dopo un periodo di sei mesi, possono rendere necessario l'intervento chirurgico di sostituzione della lente multifocale con una lente differente.
La responsabilità del dott. è stata quindi ravvisata dai CTU nell'avere eseguito il CP_1 successivo intervento all'occhio sinistro solo dopo 24 ore dal primo intervento e senza aver valutato in maniera accurata che non vi fossero eventuali errori refrattivi in OD, il che non ha consentito l'inserimento di una IOL con un potere differente in OS.
Ciò premesso, le censure dell'appellante principale alla CTU sono infondate perché, come già detto, nello stesso modulo di consenso informato firmato dal ricorrente si spiegava che una delle possibili complicanze dell'intervento prescelto ed eseguito era la comparsa di
“aberrometrie quali la visione di aloni luminosi”, che quindi, se eventualmente presenti nel paziente post intervento, non sono postumi ascrivibili a malpractice medica (e comunque possono essere eliminati con l'espianto della IOL multifocale e sua sostituzione con una lente differente, da effettuare entro 6 mesi dall'intervento di facoexeresi).
Quanto invece alle condizioni di “ridotta sensibilità al contrasto, ridotta visione crepuscolare;
ridotta sensibilità all'abbagliamento, prolungamento del tempo di recupero all'abbagliamento”, che secondo l'appellante principale non sarebbero state erroneamente considerate dal collegio peritale nell'individuazione dei postumi permanenti, si osserva trattarsi di condizioni della cui concreta esistenza non vi è alcuna prova in atti: invero neppure in sede di osservazioni critiche alla CTU il ctp di parte ricorrente, dott. , ha fatto il benché minimo accenno Per_6 all'esistenza di tali problematiche residuate nel , anche solo per giustificare il grado Parte_1 di invalidità permanente individuato per il proprio assistito (quantificato dal predetto ctp nel
30%).
In definitiva l'appello principale deve essere integralmente rigettato, così come l'appello incidentale della compagnia di assicurazione;
viceversa l'appello incidentale della va accolto solo limitatamente alla domanda subordinata di regresso verso il CP_3
CP_1
Le spese di lite del presente giudizio. Le spese del presente giudizio vanno ripartite tenendo conto del fatto che la sentenza di primo grado viene sostanzialmente confermata, perché viene rigettato sia l'appello principale del con cui si mirava ad un maggior risarcimento, sia quello incidentale della Parte_1
con cui si mirava a escludere la responsabilità della struttura sanitaria, sia CP_3 quello incidentale della compagnia di assicurazione con cui si mirava a tale ultimo scopo nonché ad escludere la copertura assicurativa in favore della . CP_3
Unica modifica rispetto alle statuizioni già assunte dal primo giudice consiste nell'accoglimento della domanda di regresso della verso il dott. coobbligato solidale, CP_3 CP_1 domanda che tuttavia non è neppure stata sostanzialmente contestata dal medico, dal momento che nella sua comparsa conclusionale si deduce espressamente che in questa vicenda “il medico e la struttura debbono rispondere in solido in misura paritetica così come deciso dal Tribunale di Lucca”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio andranno pertanto integralmente compensate tra tutte le parti.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_2
ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
rigetta l'appello principale di e quello incidentale di Parte_1 [...]
CP_2
in parziale accoglimento dell'appello incidentale della Controparte_3
dichiara il dott. tenuto a rimborsare alla
[...] CP_1
stessa la metà di ogni somma da quest'ultima corrisposta al CP_3 Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;
conferma nel resto l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. appellata;
dichiara compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.