Art. 2206-bis.
(Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) e' fissata: ((138))
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a ((160.377 unita')) , fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034. (110) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
(Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) e' fissata: ((138))
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a ((160.377 unita')) , fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034. (110) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".