Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 024 32/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagaments interessi SEZIONE PRIMA CIVILE oli moza su corrispettivi di appallo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. Vincenzo CARBONE R.G. N. 4747/99 Cron.5836 CRISCUOLO Rel. Consigliere Dott. Alessandro Rep. 655 Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 15/10/01 DI AMATO Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE "TENSOSPAZIO Srl e COLLARILE ELVIO", a mezzo della Impresa capofila e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE mandataria T.S. Srl, in persona del legale Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 per diritti 20 FEB. 2002 71, presso l'avvocato ACETO in ROMA VIA FLAMINIA IL CANCELLIERE rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO, FACCHIANO FULVIO, giusta procura in calce al ricorso;
000 CANCE ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona DG720012 del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 2103 in ROMA VIA HORTI FLAVIANI 27, presso l'avvocato -1- DG720242 ALTIERI F.. rappresentata e difesa dall'avvocato 2 ALTIERI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
FALLIMENTO DITTA COLLARILE ELVIO;
intimato - avverso la sentenza n. 117/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il resistente, l'Avvocato Reanda, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 A.T.I. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 20 novembre 1989 l'Associazione temporanea d'imprese (A.T.I.) TE s.r.l. e OL IO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Benevento l'Amministrazione provinciale di Benevento, esponendo che le dette imprese in associazione temporanea avevano eseguito in appalto lavori relativi al Palasport di quella città, affidati dalla convenuta, restando creditrici per interessi di mora a seguito di ritardati pagamenti, in forza di quanto disposto dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e dagli artt. 35 e 36 del DPR 16 luglio 1962, n. 1063, della somma di lire 189.857.680. Chiese pertanto che l'Amministrazione provinciale fosse condannata a risarcire i danni collegati al ritardato versamento degli importi relativi al corrispettivo dell'appalto, nell'ammontare previsto dalla normativa speciale, con rivalutazione ed interessi di legge, oltre alle spese giudiziali. La convenuta si costituì per resistere alla domanda, della quale chiese il rigetto richiamandosi alla disciplina contrattuale secondo cui i pagamenti erano subordinati alla concessione ed all'accreditamento del mutuo da parte dell'Istituto di credito sportivo, restando esclusa ogni responsabilità della committente per ritardi ad essa non imputabili. All'esito dell'istruzione, nel corso della quale fu espletata una consulenza tecnica, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 25 marzo 1994, sulla base dei conteggi effettuati dal c.t.u. 4 condannò l'Amministrazione provinciale di Benevento a pagare temporanea d'imprese (qualificata in all'Associazione motivazione come unica titolare del rapporto) la somma di lire 532.757.228, oltre agli interessi nella misura legale e alle spese del giudizio. L'Amministrazione provinciale di Benevento propose appello, adducendo che la delibera con la quale erano stati approvati gli atti della commissione aggiudicatrice dell'appalto concorso in questione, impugnata da un'impresa concorrente, era stata annullata dal T.A.R. della Campania con sentenza n. 43 del 25 gennaio 1985; che l'appello contro tale sentenza, proposto dalla TE-OL, era stato respinto dal Consiglio di Stato, onde tutte le operazioni dell'appalto concorso ed il conseguente contratto erano rimasti invalidati con efficacia ex tunc;
che essa Amministrazione provinciale aveva deciso di ricostituire il titolo giuridico e, con delibera n. 2386 del 9 dicembre 1992, aveva approvato il certificato di collaudo dei lavori, ma il CO.RE.CO. aveva annullato tale delibera, ritenendola illegittima perché i lavori erano stati eseguiti in assenza di valido titolo, come risultava dalle statuizioni dei giudici amministrativi;
che il ricorso dell'A.T.I. contro il provvedimento del CO.RE.CO. era stato respinto dal T.A.R. 5 Su tali premesse l'appellante affermò (per quanto qui rileva) che la domanda dell'A.T.I. mancava di valido titolo e chiese che, in riforma della sentenza di primo grado, essa fosse respinta con vittoria di spese Ripropose altresì le difese già svolte. Con la comparsa di costituzione l'appellata addusse che il gravame era inammissibile o, comunque, del tutto infondato e ne chiese il rigetto. In corso di causa fu dichiarato l'avvenuto fallimento dell'impresa IO OL, sicchè il processo fu dichiarato interrotto e fu riassunto dall'Amministrazione provinciale nei confronti del fallimento della detta impresa e dell'A.T.I. Quest'ultima si costituì con nuova comparsa, riportandosi alle precedenti difese. Si costituì anche il curatore del fallimento OL, facendo proprie tutte le eccezioni gà proposte nell'interesse di quest'ultimo. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 16 gennaio 1998, in riforma della sentenza di primo grado rigettò la domanda e condannò le appellate al pagamento, in solido, delle spese del giudizio, considerando: che la questione d'improcedibilità del gravame, sollevata dalla parte appellata per (asserita) notifica dell'atto d'impugnazione soltanto all'A.T.I., non aveva fondamento, perché l'impresa OL (secondo la pronunzia del Tribunale) non poteva essere qualificata parte necessaria del processo, in quanto l'impresa 6 capogruppo ha rappresentanza processuale nei confronti dell'appaltante per tutte le questioni inerenti all'appalto; che, peraltro, l'assunto dell'appellata risultava infondato anche in fatto perché, secondo la relata di notifica in data 20 aprile 1994, all'avv. Facchiano, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado, erano state consegnate ben tre copie dell'atto di appello;
che, del pari, era priva di fondamento l'eccezione dell'appellata relativa ad un presunto difetto di legittimazione processuale dell'Amministrazione provinciale, perché, a norma dell'art. 35 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, la competenza per l'autorizzazione a stare in giudizio spettava alla Giunta provinciale e la delibera di giunta, richiamata nell'atto di appello, era stata anche depositata in giudizio;
che le questioni di giurisdizione e di competenza (già respinte dal Tribunale e nuovamente proposte dall'Amministrazione) non erano fondate;
che, invece, le pronunzie del giudice amministrativo avevano provocato di riflesso l'invalidità del contratto stipulato dall'appellante con l'A.T.I., onde si era venuta a creare una situazione giuridica idonea a paralizzare la domanda da questa azionata, in quanto tale domanda, essendo basata sullo stesso contratto, ne presupponeva la validità; 7 che l'A.T.I. aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio su quella che realmente appariva un'eccezione non coltivata nel giudizio di primo grado, ma nella specie il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. non era operante, perché l'Amministrazione provinciale si limitava a svolgere una deduzione difensiva diretta a contestare il fatto costitutivo del diritto azionato, la quale si configurava come eccezione riconvenzionale che ben poteva essere addotta anche per la prima volta in appello, sicché il gravame andava accolto. Contro la suddetta sentenza l'Associazione temporanea d'imprese "TE s.r.l. e OL IO", a mezzo dell'impresa capofila e mandataria T.S. RL (già TEne s.r.l.), in persona dell'amministratore unico architetto Eliseo Papa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L'Amministrazione provinciale di Beneventi ha resistito con controricorso. Il fallimento della ditta OL IO, in persona del curatore, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione e disapplicazione dell'art. 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". La Corte territoriale avrebbe violato e disapplicato il principio di diritto di cui alle citate norme, omettendo di pronunziare 8 l'inesistenza della notificazione (dell'atto di appello) per incertezza assoluta circa l'identità della parte, con conseguente inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, stante l'avvenuta notifica di una sola copia dell'atto pure in presenza di pluralità di parti. Né sarebbe corretta la motivazione della Corte d'appello sull'assorbimento della ditta OL IO nell'A.T.I., perché essa sarebbe in contrasto anche con l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della medesima ditta OL. Il motivo non ha fondamento. Infatti: a) come questa Corte ha già stabilito (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859), superando un precedente orientamento, la notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente ma nulla, e il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta (il che nel caso in esame è avvenuto: v. la comparsa di costituzione in appello), o con la rinnovazione della notifica da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., sicché in nessun caso potrebbe parlarsi d'inesistenza della notificazione medesima;
9 b) comunque, come la sentenza impugnata ha posto in luce (e il punto non risulta neppur censurato dalla ricorrente), in base a quanto si evince dalla relata di notifica dell'atto di appello proposto dall'Amministrazione provinciale di Benevento all'avv. Facchiano - procuratore dell'A.T.I. nel giudizio di primo grado in forza di procura a margine della citazione sottoscritta sia dal legale rappresentante di TE s.r.l. sia dal titolare dell'impresa OL furono consegnate tre copie dell'atto di - appello (una per il legale rappresentante della società, l'altra per l'impresa OL, la terza per l'A.T.I.), sicché il presunto vizio sarebbe in fatto insussistente;
c) infine, nell'associazione temporanea d'imprese (legge 584 del 1977 e successive modificazioni) la capogruppo ha la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del committente pur dopo il collaudo dei lavori, sicché la titolarità del rapporto in questione spettava ad essa, onde sarebbe stata sufficiente la notifica di una sola copia del gravame. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente adduce "violazione e disapplicazione dell'art. 330 c.p.c., in relazione. all'art. 360, n. 3, c.p.c.”. La Corte distrettuale avrebbe violato e disapplicato la citata norma omettendo di pronunciare l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello a seguito della notifica di unico atto di gravame alla parte presso il procuratore e non al procuratore. Il motivo non ha fondamento. 10 L'atto di appello fu notificato all'A.T.I. (ed alle imprese che vi partecipavano) nel domicilio eletto (in Benevento alla via Porta Rufina n. 6: v. citazione introduttiva e procura a margine, nonché l'epigrafe della sentenza appellata), mediante consegna delle tre copie a mani proprie dell'avv. Facchiano nella qualità. La notificazione, pertanto, fu rituale secondo la stessa formulazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c.; e, peraltro, stante l'avvenuta consegna a mani proprie del difensore, raggiunse pienamente il suo scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.). Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione e disapplicazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e delle norme in tema di formazione e manifestazione, da parte dell'ente, della volontà di resistere e di agire in giudizio, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Difetterebbe una valida costituzione dell'Amministrazione provinciale in entrambi i gradi di giudizio e la motivazione sul punto della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria. Ciò “a seguito della inesistenza di manifestazione di volontà, in tali sensi, da parte dell'Organo a tanto deputato, non ravvisandosi, dal contenuto delle rispettive delibere (come richiamate nei rispettivi mandati ad litem, e come prodotte in giudizio) una idonea, concludente, univoca e legittima manifestazione di volontà - da parte dell'Organo deputato ad 11 -esprimere la volontà dell'ente di costituirsi in I grado e di proporre, successivamente, gravame alla sentenza del Tribunale di Benevento". La censura, nei termini in cui è formulata (qui testualmente trascritti), è inammissibile. Come risulta dagli atti, e come si adduce nello stesso ricorso per cassazione, sono state prodotte in giudizio le delibere autorizzatorie. Secondo la ricorrente, da esse non risulterebbe una “idonea, concludente, univoca e legittima manifestazione di volontà". Si tratta però di affermazioni apodittiche e generiche, che non consentono in alcun modo d'identificare le (presunte) carenze delle delibere suddette né espongono argomenti idonei ad illustrarle, mentre i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della pronunzia impugnata devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla pronunzia medesima (Cass., 16 aprile 1999, n. 3805). Di qui l'inammissibilità della censura. Con il quarto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in tema di jus novum in II° grado, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Nel sistema processuale vigente non sarebbero proponibili in appello domande nuove, onde la Corte distrettuale erroneamente avrebbe accolto il primo motivo d'impugnazione proposto dall'Amministrazione provinciale, ravvisando nell'assunto di 12 quest'ultima una mera contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato in primo grado dall'attrice. Invece l'appellante avrebbe introdotto elementi ed assunti totalmente estranei e del tutto nuovi rispetto a quelli formulati in primo grado. Del pari erronea sarebbe la qualificazione di eccezione riconvenzionale attribuita all'assunto dell'appellante medesima. Correttamente, quindi, l'attuale ricorrente non avrebbe accettato il contraddittorio sul punto, rilevando che l'Amministrazione provinciale avrebbe stravolto la condotta processuale tenuta in primo grado, contestando in modo del tutto nuovo quello che, peraltro erroneamente, sarebbe stato ritenuto il titolo della domanda azionata. La motivazione sul punto della Corte napoletana sarebbe contraddittoria e priva di valore giuridico. Neppure questo motivo è fondato. Si deve premettere che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995, deve trovare applicazione l'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma attuata con l'art. 52 della legge n. 353 del 1990 (cfr. l'art. 90 di tale legge, nel testo sostituito, da ultimo, con l'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. in legge 20 dicembre 1995, n. 296: cfr. Cass., 29 novembre 2000, n.15303). Alla stregua del citato art. 345 (testo precedente), questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la proponibilità di 13 eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga ampliato il thema decidendum, purchè le eccezioni formulate siano dirette all'esclusivo fine di ottenere il rigetto della domanda avversaria (ex multis: Cass., 20 giugno 2000, n. 8400; 29 maggio 1999, n. 5232; 13 aprile 1999, n. 3618; 26 gennaio 1998, n. 712; 3 luglio 1996, n. 6086). Nel caso in esame l'Amministrazione provinciale di Benevento con l'atto di appello addusse appunto la carenza di un valido titolo, su cui potesse fondarsi la domanda dell'A.T.I., stante l'annullamento degli atti di gara (e, per conseguenza, del contratto di appalto) disposto dal giudice amministrativo, nonché il provvedimento negativo del CO.RE.CO. (richiamato in narrativa). La doglianza dell'ente, dunque, era diretta non già a far valere un'autonoma pretesa ma ad ottenere il rigetto della domanda formulata in primo grado dall'attrice, attraverso la contestazione del titolo costitutivo di tale domanda. Essa perciò correttamente è stata giudicata ammissibile dalla Corte di merito. Con il quinto mezzo di cassazione l'A.T.I. denunzia "violazione di norme di diritto a seguito di erronea individuazione della causa petendi dell'azione proposta in primo grado dall'attuale ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". La Corte napoletana avrebbe erroneamente individuato nel contratto di appalto il titolo in base al quale l'A.T.I. aveva 14 formulato la domanda accolta dal Tribunale di Benevento. Ciò sarebbe inesatto rispetto a quanto emergente dall'atto introduttivo del giudizio, dagli scritti difensivi della ricorrente e dalla stessa sentenza del Tribunale di Benevento. La domanda risarcitoria proposta in primo grado si fonderebbe, infatti, sugli artt. 4 della L. n. 741 del 1981, 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, ed avrebbe assunto edcarattere "accessorio, automatico complementare, della percezione delle somme, pacificamente ed incondizionatamente erogate da controparte, ed estranee ad ogni contestazione ex adverso". Alla domanda risarcitoria dell'attuale ricorrente si sarebbe contrapposto, in primo grado, l'assunto dell'Amministrazione provinciale, che avrebbe disconosciuto il diritto al pagamento degli interessi di mora invocando l'art. 8 del contratto di appalto, astenendosi quindi dal contestarne la validità ed anzi invocandone l'applicazione. Proprio in base alla corretta causa petendi dell'azione esercitata in primo grado dall'A.T.I., quest'ultima avrebbe contrastato la tesi di controparte circa l'applicabilità dell'art. 8 del contratto. Il motivo non è fondato. Quanto alla proponibilità in appello dell'eccezione di nullità del titolo, si devono richiamare le considerazioni svolte trattando del quarto mezzo di cassazione. Né vale addurre che in primo grado l'Amministrazione provinciale si sarebbe richiamata al contratto, 15 perché l'adozione di questa linea difensiva non può essere interpretata come rinunzia ad eccepire la nullità (e comunque il punto, implicando una quaestio facti circa il comportamento sostanziale delle parti, andava sottoposto al giudice del merito, non essendo suscettibile di verifica in questa sede). Per il resto, l'A.T.I. nella citazione introduttiva richiamò gli atti dell'appalto (26 giugno 1984 e 21 dicembre 1984); con riferimento a tale rapporto si dichiarò creditrice degli interessi di mora a seguito di ritardati pagamenti, “in forza di quanto disposto dalla legge 10.12.1981, n. 741, nonché dal D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, agli artt. 35 e 36"; quantificò il proprio credito con riguardo "agli esposti titoli"; chiese che si dichiarasse l'obbligo della convenuta di risarcire i danni "collegati alla ritardata corresponsione degli importi relativi al corrispettivo di appalto, e conseguenti...". E' evidente, dunque, che l'attrice chiese il pagamento di interessi di mora, come espressamente addotto in citazione, cioè di interessi da ritardo, cui si riferiscono gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 e l'art. 4 della legge n. 741 del 1981; ed in tal senso la domanda fu accolta dal Tribunale, che condannò la Provincia al pagamento di una somma formata dal calcolo degli interessi secondo i conteggi del c.t.u. I suddetti interessi, peraltro, non costituivano un'obbligazione autonoma, avente titolo proprio, ma avevano carattere accessorio 16 e complementare rispetto alle obbligazioni a favore dell'appaltatore ed a carico della commitente nascenti dal contratto di appalto, nel cui ambito andavano a collocarsi. Non può dunque condividersi la tesi dell'attuale ricorrente, secondo cui il diritto azionato si fonderebbe sulle norme sopra citate e non sul contratto di appalto, perché nella specie quelle norme erano invocabili se ed in quanto tra le parti fosse stato in 10ST 129.111 essere un valido rapporto di appalto. E' dunque corretta la. conclusione della Corte territoriale, secondo cui la validità del 41,32 contratto era elemento costitutivo della domanda. TOT. 170,43 Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e l'Associazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Amministrazione provinciale di Benevento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Associazione ricorrente al z d u G ) O P P I L I F pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Amministrazione provinciale di Benevento, spese che liquida in complessive lire 7.220.000=, di cui lire sette milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente Mauhan DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzznane D duoz IL CANCELLIERE : Oggi, 20143-2002 IL CANCELLIERE Marja Di Nuzzo Di Nuzzo