Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03232/2025REG.PROV.COLL.
N. 02587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2587 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sala della Cuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Grosotto, via Statale, 83;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 838/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Alberto Urso e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell’avvocato Sala della Cuna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 15 ottobre 2023 veniva elevato a carico di -OMISSIS- dai Carabinieri della stazione di Tirano (SO) un verbale di contestazione ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 per il possesso finalizzato al consumo personale di sostanza stupefacente (grammi 2,42) contenente il principio attivo “marijuana”; a seguito di conseguente procedimento davanti al Prefetto di Sondrio, veniva adottato provvedimento di ammonimento a carico dell’interessato, ai sensi dell’art. 75, comma 14, d.P.R. n. 309 del 1990.
Con successivo provvedimento del -OMISSIS-, il Ministero dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Sondrio disponeva la revisione mediante nuovo esame di idoneità psicofisica della patente di guida, cat. B, di cui lo stesso -OMISSIS- era titolare.
Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso deducendo, in sintesi: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione, non avendo la Prefettura indicato le ragioni dell’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici prescritti per il possesso della patente; la violazione dell’art. 128, comma 1 e 1- sexies , Cod. strada, non ricorrendo nella specie alcun elemento di connessione tra il provvedimento adottato e la conduzione di un veicolo, giacché l’interessato era stato sottoposto a controllo mentre si trovava seduto su di una panchina, né, del resto, il procedimento davanti al Prefetto s’era concluso con l’inflizione di una sanzione.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria mediante acquisizione del verbale dei Carabinieri del 15 ottobre 2023, respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo: che il potere di revisione della patente non ha natura sanzionatoria, bensì è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale; che ai sensi dell’art. 128, comma 1, Cod. strada la visita medica può essere prescritta dai competenti uffici qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o dell’idoneità tecnica; che non occorreva nella specie alcuna comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura in sé non pregiudizievole del provvedimento (che non sospende la patente, né perciò comporta un pregiudizio immediato per l’interessato) e l’esigenza di celerità del procedimento, in funzione della tutela della sicurezza pubblica; che il provvedimento era in sé giustificato sulla base del plausibile dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica necessari al mantenimento della patente, considerato che il ricorrente risultava aver fatto uso di sostanza stupefacente in grado di alterare le capacità cognitive dell’assuntore.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente in primo grado deducendo:
I) errore nel giudicare: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990; ultrapetizione, violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm.;
II) violazione dell’art. 128, comma 1 e 1- sexies , Cod. strada, errore nel giudicare, contraddittorietà, illogicità, non ragionevolezza e ingiustizia manifesta; carenza e difetto di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
4. S’è costituito in resistenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel non accogliere la censura con cui aveva dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendo state del resto indicate nel provvedimento le eventuali ragioni di celerità giustificative di una siffatta omissione.
In tale contesto, priva di fondamento normativo sarebbe l’affermazione per cui la comunicazione non era necessaria in quanto il provvedimento era privo di effetto diretto nei confronti del ricorrente e sussistevano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità procedimentali.
Al contrario, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ha portata generale (riferito anche ai procedimenti più “semplici”), né competeva al giudice individuare una esclusione dallo stesso.
In tale prospettiva, al ricorrente sarebbe stata preclusa dall’amministrazione qualsiasi attività partecipativa e collaborativa, in violazione del contraddittorio procedimentale e senza alcuna giustificazione.
Né troverebbe qui applicazione l’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241 del 1990, stante la natura non vincolata del provvedimento da adottare e i complessi accertamenti allo stesso necessariamente sottesi, in relazione ai quali non poteva escludersi un apporto in funzione collaborativa da parte dell’interessato.
L’appellante deduce al riguardo anche il vizio di ultrapetizione e violazione della separazione dei poteri, in quanto il giudice avrebbe escluso l’illegittimità del provvedimento gravato sulla base di elementi motivazionali non presenti nell’atto impugnato, e così pronunciandosi su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione.
Del resto, il fatto che non sia stata nella specie ancora sospesa la patente posseduta dal ricorrente varrebbe a confermare l’assenza di esigenze di celerità a tutela della pubblica sicurezza.
1.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
1.1.1. A tal fine, è assorbente rilevare come l’appellante non adduca specifici e utili elementi conoscitivi od istruttori che avrebbe potuto offrire in caso di sua partecipazione al procedimento, considerato d’altra parte che le doglianze qui proposte sono infondate (cfr. infra , sub § 2 ss.).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo, a fronte di quanto previsto dall’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, l. n. 241 del 1990, che spetta al ricorrente il quale lamenti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d’incidere sulla determinazione dell’amministrazione ( inter multis , cfr. Cons. Stato, V, 12 giugno 2024, n. 5265; 18 dicembre 2023, n. 10887; 27 giugno 2023, n. 6252; 8 marzo 2022, n. 1664; CGA, 11 ottobre 2021, n. 845; Cons. Stato, VI, 10 maggio 2021, n. 3641; V, 20 ottobre 2020, n. 6333; VI, 28 febbraio 2019, n. 1405; 26 aprile 2018, n. 2526; 12 maggio 2017, n. 2218; 4 aprile 2015, n. 1060; V, 20 agosto 2013, n. 4192; IV, 15 luglio 2013, n. 3861); “ solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l’amministrazione ‘ sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato ’ [...]” (Cons. Stato, n. 1405 del 2019, cit., che richiama Cons. Stato, n. 1060 del 2015, cit., e altre).
Alla luce di ciò, in assenza di utile indicazione circa l’apporto conoscitivo che l’interessato avrebbe fornito, la doglianza non è favorevolmente apprezzabile.
2. Col secondo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel respingere la censura con cui aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento di revisione in quanto lo stesso non considerava che il controllo in occasione del quale il ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente era avvenuto in un momento in cui lo stesso ricorrente si trovava seduto su una panchina e non era alla guida di un veicolo.
Per questo, non ricorreva alcun elemento di connessione tra il fatto e la guida, tanto che alcuna contestazione ai sensi dell’art. 187 Cod. strada è stata rivolta all’interessato.
In tale contesto, il provvedimento impugnato contiene l’indicazione generica della comunicazione con cui la prefettura aveva segnalato il ricorrente quale sospetto assuntore di sostanza stupefacente, ma alcuna precisazione aveva fornito in ordine a dinamiche fattuali tali da connettere il comportamento dello stesso ricorrente alla sua idoneità a condurre un veicolo.
Di qui la carenza di motivazione dalla quale il provvedimento sarebbe affetto, nonché il difetto di presupposto costituito dall’essere stato alla guida di un veicolo.
Al riguardo, la sentenza sarebbe nuovamente viziata da ultrapetizione e violazione del principio di separazione dei poteri circa l’idoneità del richiamo all’insorgenza di soli presunti dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici al fine di integrare una congrua motivazione dell’atto, motivazione invero nella specie del tutto assente.
Ciò in un contesto in cui peraltro l’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la possibile sospensione della patente per chi detenga sostanze stupefacenti, salva l’ipotesi della definizione prefettizia del procedimento con invito a non far più uso delle suddette sostanze, come nella specie integrata.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è motivato “ vista la comunicazione […] Pref-Mot Sondrio in data 20/10/2023 dalla quale risulta che [il ricorrente] è sospetto assuntore di sostanze stupefacenti ” e “ Considerato che le risultanze di tale comunicazione fanno sorgere dubbi sulla persistenza [in capo al ricorrente] dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida ”.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, Cod. strada, a tenore del quale « Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ».
In termini generali, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo come le misure di revisione della patente di guida abbiano “ finalità preventive di sicurezza della circolazione stradale (cfr. Cons. Stato, VI, n. 6570/12) qualora insorgano anche soltanto dei ‘dubbi’ sulla persistenza dell’idoneità tecnica del titolare della patente di guida (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2430/13 e id., V, 1807/21) ” (Cons. Stato, V, 11 luglio 2024, n. 6214; I, 21 agosto 2024, n. 1108).
Per questo, si tratta a ben vedere di una tipologia di “ provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e [che] dunque costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida ” (Cons. Stato, I, 22 giugno 2020, n. 1216).
Ancora, è stato precisato al riguardo che “ il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; […] l’esercizio del potere di revisione, che ha natura discrezionale, non esime l’amministrazione dall’obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi cui ha riguardo l’art. 128 del Codice della Strada (Consiglio di Stato sez. VI, 1 settembre 2009 n. 5116) ” (Cons. Stato, VI, 3 ottobre 2018, n. 5682).
2.1.2. Tanto premesso, come già osservato il provvedimento è nella specie espressamente motivato con richiamo alla “ comunicazione […] Pref-Mot Sondrio in data 20/10/2023 dalla quale risulta che [il ricorrente] è sospetto assuntore di sostanze stupefacenti ” e “ Considerato che le risultanze di tale comunicazione fanno sorgere dubbi sulla persistenza [in capo al ricorrente] dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida ”.
Dall’esame del verbale dei carabinieri, in atti, risulta che il ricorrente, nel momento in cui veniva sottoposto al controllo dei verbalizzanti, era in possesso di un “ contenitore in plastica con all’interno sostanza stupefacente di tipo marijuana, poi risultata essere di peso netto pari a grammi 2,42 ”, ed emerge altresì che “ Ispezionando la zona adiacente panchina sulla quale i due ragazzi erano seduti, è stato rinvenuto in terra uno spinello parzialmente combusto confezionato con tabacco misto a marijuana ” (cfr. il verbale di perquisizione, ove pure si dà conto dell’“ odore di marijuana ” riscontrato dai verbalizzanti, come ivi indicato).
Da tali circostanze emerge dunque, in termini non irragionevoli, il sospetto consumo di sostanza stupefacente da parte dell’interessato, circostanza cui la motivazione del provvedimento fa espresso riferimento (lo stesso ricorrente dichiarava peraltro - si osserva per completezza d’esame - che la sostanza rivenuta era “ per il [suo] esclusivo uso personale ”: cfr. il verbale di sequestro e contestazione di illecito amministrativo, prodotto in atti dall’amministrazione).
Il che è da ritenersi sufficiente a fornire giustificazione alla determinazione assunta dal Ministero, in un quadro connotato dalla discrezionalità dell’apprezzamento della stessa amministrazione circa i “dubbi” sulla permanenza dei requisiti per la guida su strada e la conseguente sicurezza nella circolazione stradale connessa all’utilizzo di veicoli da parte dell’interessato, nei termini ritenuti dall’amministrazione, a fronte cioè del sospetto consumo di sostanza stupefacente da parte dello stesso; il tutto in un contesto connotato appunto non già dall’adozione d’un (definitivo) provvedimento circa il riconoscimento o meno della patente, bensì rivolto al solo fine di nuovamente sottoporre a verifica ( sub specie di visita medica presso la competente commissione, come prescritta dal provvedimento) prodromica a ogni determinazione sulle sorti della patente a fronte dell’idoneità dell’interessato alla guida.
Non rilevano, in senso opposto, le vicende del procedimento prefettizio, definito a norma dell’art. 75, comma 14, d.P.R. n. 309 del 1990, stante appunto la diversa (e peculiare) natura del provvedimento qui in rilievo, che afferisce alla idoneità alla guida in funzione della sicurezza stradale, a prescindere dalla intrinseca gravità dell’illecito commesso.
Né tanto meno è ravvisabile una “carenza del presupposto” del provvedimento in ragione dell’unicità dell’episodio contestato all’interessato e del fatto che lo stesso non presentasse un diretto nesso con la guida veicolare, atteso che altra e distinta è la ragione sottesa al provvedimento, inerente - come già posto in risalto - alla idoneità psico-fisica alla guida a fronte del contestato consumo di sostanza stupefacente, in funzione della sicurezza stradale.
Allo stesso modo, alcuna ultrapetizione o violazione del principio di separazione dei poteri è ravvisabile nella valutazione giudiziale circa l’idoneità motivazionale del provvedimento a sorreggerne il dispositivo, ciò che rientra anzi nel quid proprium della valutazione del giudicante, in un quadro rimesso a discrezionalità dell’amministrazione circa i “dubbi” relativi alla permanenza delle condizioni d’idoneità alla guida.
Di qui l’infondatezza del motivo di doglianza e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
3.1. La peculiarità della fattispecie e la limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.