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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2915/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, ult. Comma, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2915/2023 promossa da:
(17.04.1995 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil); Parte_1 CP_1 Pt_1
(01.09.1990 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil);
[...] Parte_2
(16.03.1994 – Ribeirão Preto, San Paolo – Brasil); (29.01.1993 - Parte_3
San Paolo - Brasil), (12.05.1978 - San Persona_1 Parte_4 Persona_1
Paolo - Brasil), (18.03.1961 – Vista Alegre do Alto, San Paolo - Brasil), Parte_5
(10.10.1991 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil), Parte_6
(06.04.1981 – Rio Verde, Goiás - Brasil), Parte_7
(29.04.1991 - San Paolo - Brasil), Parte_8 Persona_1 Parte_9
(09.03.1969 - San Paolo - Brasil) in proprio e – unitamente alla signora
[...] Persona_1
- nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_10 [...]
(09.05.2011 - San Paolo - Brasil), Persona_2 Persona_1 Parte_11
(03.12.1997 - San Paolo - Brasil), (03.03.1965 -
[...] Persona_1 Parte_12
San Paolo - Brasil), (24.02.1994 - Persona_1 Parte_13 Per_3
San Paolo - Brasil), (01.02.1957 – San Paolo - Brasil) e Parte_14 Persona_1
(03.06.1979 - Campo Grande, - Parte_15 Persona_4 Brasil); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo CA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli n. 2, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_2 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...]à (RC) il 29.03.1874, da Persona_5 e , come risultante dall'estratto di nascita (cfr. in atti doc. 1). Persona_6 Persona_7 L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, aveva sposato in data 15.11.1902 (cfr. Persona_8 in atti doc. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla predetta unione matrimoniale, era nata in [...] la figlia (alias ) in data 19.06.1907 Inoltre, Persona_9 Persona_10 nell'atto introduttivo si dà atto che per mere esigenze fonetiche, le generalità del capostipite venivano indifferentemente tramutate nel tempo, presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana.
In particolare, i ricorrenti precisavano che: con riferimento alla discendenza di Persona_9
- in data 24.04.1924, ella aveva contratto matrimonio con (cfr. in atti doc. Persona_11
5), dalla cui unione erano nati i figli: in data 22 aprile 1935 (cfr. Parte_16 in atti doc. 6), in data 9 dicembre 1940 (cfr. in atti doc.7), Parte_17 in data 29 novembre 1945 (doc. 8) e Parte_18 Parte_19 in data 11 febbraio 1930 (cfr. in atti doc. 9) i quali, a loro volta, hanno originato i rami familiari di seguito riportati: con riferimento alla discendenza di Parte_16
- in data 06.05.1962, questi aveva sposato (cfr. in atti doc. 10) e dalla loro unione Persona_12 coniugale era nata la figlia il 7.02.1968 (cfr. in atti doc. 11); Persona_13 la medesima aveva poi contratto matrimonio con il 12.04.1991(cfr. in atti Persona_14 doc. 12), ove, dalla predetta unione erano nati i figli: in data Parte_2
16.03.1994 (cfr. in atti doc.13) e in data 03.12.1997 (cfr. in atti doc.14) Parte_11
– odierni ricorrenti. con riferimento alla discendenza di Parte_17
- in data 31.12.1964, quest'ultima aveva sposato , da cui divorziava in Persona_15 data 08.08.1985 (cfr. in atti doc. 15). Da tale matrimonio era nato il 9 Parte_9 marzo 1969 (cfr. in atti doc. 16) – odierno ricorrente.
Il 9.05.2011, dall'unione sentimentale tra e era Parte_9 Parte_10 nato il figlio minore (cfr. in atti doc. 17) – odierno ricorrente. Persona_2 con riferimento alla discendenza di Parte_18
- in data 1° ottobre 1966, la stessa aveva contratto matrimonio con il signor (cfr. Parte_20 doc. 18) e dalla loro unione erano nati i figli: in data 13 giugno Persona_16
1968 (cfr. doc. 19) e in data 12 maggio 1978 (cfr. doc. 20) – odierno Parte_4 Parte_4 ricorrente.
- aveva poi sposato in data 14.12.1990 Persona_16 Persona_17
(cfr. doc. 21). Dal predetto matrimonio, erano nati i figli: , in Parte_6 data 10 ottobre 1991 (cfr. doc. 22) e in data 24 febbraio 1994 Parte_13
(cfr. doc. 23) – odierni ricorrenti.
con riferimento alla discendenza di Parte_19
pagina 2 di 9 - in data 10.10.1951, ella aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 24) e Persona_18 dalla anzidetta unione coniugale erano nati i figli: in data 3 marzo 1965 Parte_21
(cfr. doc. 25) – odierno ricorrente, in data 17 febbraio 1954 (cfr. doc. 26), Parte_22 [...]
in data 18 marzo 1961(cfr. doc. 27) – odierna ricorrente, in data Parte_5 Parte_23
31 ottobre 1952 (cfr. doc. 28) e in data 1° febbraio 1957 (cfr. doc. 29) – Parte_14 odierna ricorrente.
con riferimento alla discendenza di : Parte_22
- dall'unione tra e erano nati i figli: Parte_22 Persona_19 Parte_3
in data 29 gennaio 1993 (cfr. doc. 30) e in data 29 aprile 1991
[...] Parte_8
(cfr. doc. 31) – odierni ricorrenti.
con riferimento alla discendenza di : Parte_5
- in data 11.03.1987, la medesima aveva sposato (cfr. doc. 32), dal cui Controparte_3 matrimonio erano nati i figli: in data 17 aprile 1995 (cfr. doc. 33) e Parte_1
in data 1° settembre 1990 (cfr. doc. 34) – odierni ricorrenti. Parte_24
con riferimento alla discendenza di : Parte_23
- in data 06.07.1977, quest'ultima aveva contratto matrimonio con Persona_20
(cfr. doc. 35). Dalla loro unione coniugale erano nati i figli: Parte_7
in data 6 aprile 1981 (cfr. doc. 36) e in data 3
[...] Parte_15 giugno 1979 (cfr. doc. 37) – odierni ricorrenti.
- il 03.05.2017, dall'unione tra e era Parte_7 Controparte_4 nata la figlia minore (non più parte nel presente procedimento). Persona_21
- in data 15.10.2013, aveva contratto matrimonio con Parte_15 Persona_22
(cfr. doc. 39).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 22.05.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano l'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 3 di 9 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...]à e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite Persona_5 venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di
[...] [...] presso l'Anagrafe di Stato Persona_23
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere Controparte_5 alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_5 nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed pagina 4 di 9 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Tanto premesso, la domanda avanzata dalla parte attorea deve essere, preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
L'emigrato italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla Persona_5 figlia (alias ), nata in data [...]. Persona_9 Persona_10
La primogenita, tuttavia, in data 24/04/1924, aveva contratto matrimonio con tale Persona_11 (doc. 5) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati, in data 22
[...] Parte_16 aprile 1935 (doc. 6), in data 9 dicembre 1940 (doc.7), Parte_17 Parte_16 Pt_18
in data 29 novembre 1945 (doc. 8), in data 11 Parte_16 Parte_19 febbraio 1930 (doc. 9).
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale
(art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni
pagina 5 di 9 semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con tale pronuncia, quindi, la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole alla trasmissione della cittadinanza per via materna, stabilendo che anche i discendenti di madri italiane, nati prima del 1948, possono ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis attraverso l'intervento giudiziario, poiché, per i nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, tale trasmissione risulta ancorata a una lettura giurisprudenziale di merito e non a un'espressa disposizione normativa a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data.
Da ciò ne consegue che i figli nati prima del 1° gennaio 1948 possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato necessariamente attraverso il passaggio giudiziario, mentre i figli nati dopo il 1° gennaio 1948 (come i discendenti di avo italiano per via paterna) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza direttamente in via amministrativa, tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al Sindaco, se si trasferiscono temporaneamente in Italia o già vi risiedono. Questa distinzione procedurale, dunque, rispecchia il principio di non discriminazione tra i sessi sancito dalla Costituzione e successivamente rafforzato dalla giurisprudenza in tema di cittadinanza, rendendo necessaria la via giudiziaria solo per i casi di discendenza materna risalenti a un periodo antecedente alla riforma costituzionale.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il pagina 6 di 9 riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_25 amministrativa da parte delle ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017.
Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Stabilito ciò, (alias ) figlia dell'avo italiano Persona_9 Persona_10 Persona_5
ha avuto la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, la
[...] medesima, l'ha trasmessa ai propri figli e così è stato da genitore in figlio fino alle ultime generazioni.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via materna” dall'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino alle ricorrenti, senza interruzione.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte pagina 7 di 9 di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana (cfr. in atti doc. 3).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi pagina 8 di 9 consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
(17.04.1995 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil); (01.09.1990 - Ribeirão CP_1 Parte_1
Preto, San Paolo - Brasil); (16.03.1994 – Ribeirão Preto, San Paolo Parte_2
– Brasil); (29.01.1993 - San Paolo - Brasil), Parte_3 Persona_1 [...]
(12.05.1978 - San Paolo - Brasil), Parte_4 Persona_1 Parte_5
(18.03.1961 – Vista Alegre do Alto, San Paolo - Brasil), Parte_6
(10.10.1991 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil),
[...] Parte_7
(06.04.1981 – Rio Verde, Goiás - Brasil), (29.04.1991 -
[...] Parte_8
San Paolo - Brasil), (09.03.1969 - San Paolo - Persona_1 Parte_9 Persona_1
Brasil) in proprio e – unitamente alla signora - nella qualità di esercente la Parte_10 potestà genitoriale sul figlio minore (09.05.2011 - San Persona_2 Persona_1
Paolo - Brasil), (03.12.1997 - San Paolo - Brasil), Parte_11 Persona_1 [...]
(03.03.1965 - San Paolo - Brasil), Parte_12 Persona_1 Parte_13
(24.02.1994 - San Paolo - Brasil), (01.02.1957 –
[...] Per_3 Parte_14
San Paolo - Brasil) e (03.06.1979 - Persona_1 Parte_15
Campo Grande, Mato Grosso do Sul - Brasil), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 28.02.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, ult. Comma, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2915/2023 promossa da:
(17.04.1995 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil); Parte_1 CP_1 Pt_1
(01.09.1990 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil);
[...] Parte_2
(16.03.1994 – Ribeirão Preto, San Paolo – Brasil); (29.01.1993 - Parte_3
San Paolo - Brasil), (12.05.1978 - San Persona_1 Parte_4 Persona_1
Paolo - Brasil), (18.03.1961 – Vista Alegre do Alto, San Paolo - Brasil), Parte_5
(10.10.1991 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil), Parte_6
(06.04.1981 – Rio Verde, Goiás - Brasil), Parte_7
(29.04.1991 - San Paolo - Brasil), Parte_8 Persona_1 Parte_9
(09.03.1969 - San Paolo - Brasil) in proprio e – unitamente alla signora
[...] Persona_1
- nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_10 [...]
(09.05.2011 - San Paolo - Brasil), Persona_2 Persona_1 Parte_11
(03.12.1997 - San Paolo - Brasil), (03.03.1965 -
[...] Persona_1 Parte_12
San Paolo - Brasil), (24.02.1994 - Persona_1 Parte_13 Per_3
San Paolo - Brasil), (01.02.1957 – San Paolo - Brasil) e Parte_14 Persona_1
(03.06.1979 - Campo Grande, - Parte_15 Persona_4 Brasil); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo CA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli n. 2, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_2 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...]à (RC) il 29.03.1874, da Persona_5 e , come risultante dall'estratto di nascita (cfr. in atti doc. 1). Persona_6 Persona_7 L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, aveva sposato in data 15.11.1902 (cfr. Persona_8 in atti doc. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla predetta unione matrimoniale, era nata in [...] la figlia (alias ) in data 19.06.1907 Inoltre, Persona_9 Persona_10 nell'atto introduttivo si dà atto che per mere esigenze fonetiche, le generalità del capostipite venivano indifferentemente tramutate nel tempo, presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana.
In particolare, i ricorrenti precisavano che: con riferimento alla discendenza di Persona_9
- in data 24.04.1924, ella aveva contratto matrimonio con (cfr. in atti doc. Persona_11
5), dalla cui unione erano nati i figli: in data 22 aprile 1935 (cfr. Parte_16 in atti doc. 6), in data 9 dicembre 1940 (cfr. in atti doc.7), Parte_17 in data 29 novembre 1945 (doc. 8) e Parte_18 Parte_19 in data 11 febbraio 1930 (cfr. in atti doc. 9) i quali, a loro volta, hanno originato i rami familiari di seguito riportati: con riferimento alla discendenza di Parte_16
- in data 06.05.1962, questi aveva sposato (cfr. in atti doc. 10) e dalla loro unione Persona_12 coniugale era nata la figlia il 7.02.1968 (cfr. in atti doc. 11); Persona_13 la medesima aveva poi contratto matrimonio con il 12.04.1991(cfr. in atti Persona_14 doc. 12), ove, dalla predetta unione erano nati i figli: in data Parte_2
16.03.1994 (cfr. in atti doc.13) e in data 03.12.1997 (cfr. in atti doc.14) Parte_11
– odierni ricorrenti. con riferimento alla discendenza di Parte_17
- in data 31.12.1964, quest'ultima aveva sposato , da cui divorziava in Persona_15 data 08.08.1985 (cfr. in atti doc. 15). Da tale matrimonio era nato il 9 Parte_9 marzo 1969 (cfr. in atti doc. 16) – odierno ricorrente.
Il 9.05.2011, dall'unione sentimentale tra e era Parte_9 Parte_10 nato il figlio minore (cfr. in atti doc. 17) – odierno ricorrente. Persona_2 con riferimento alla discendenza di Parte_18
- in data 1° ottobre 1966, la stessa aveva contratto matrimonio con il signor (cfr. Parte_20 doc. 18) e dalla loro unione erano nati i figli: in data 13 giugno Persona_16
1968 (cfr. doc. 19) e in data 12 maggio 1978 (cfr. doc. 20) – odierno Parte_4 Parte_4 ricorrente.
- aveva poi sposato in data 14.12.1990 Persona_16 Persona_17
(cfr. doc. 21). Dal predetto matrimonio, erano nati i figli: , in Parte_6 data 10 ottobre 1991 (cfr. doc. 22) e in data 24 febbraio 1994 Parte_13
(cfr. doc. 23) – odierni ricorrenti.
con riferimento alla discendenza di Parte_19
pagina 2 di 9 - in data 10.10.1951, ella aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 24) e Persona_18 dalla anzidetta unione coniugale erano nati i figli: in data 3 marzo 1965 Parte_21
(cfr. doc. 25) – odierno ricorrente, in data 17 febbraio 1954 (cfr. doc. 26), Parte_22 [...]
in data 18 marzo 1961(cfr. doc. 27) – odierna ricorrente, in data Parte_5 Parte_23
31 ottobre 1952 (cfr. doc. 28) e in data 1° febbraio 1957 (cfr. doc. 29) – Parte_14 odierna ricorrente.
con riferimento alla discendenza di : Parte_22
- dall'unione tra e erano nati i figli: Parte_22 Persona_19 Parte_3
in data 29 gennaio 1993 (cfr. doc. 30) e in data 29 aprile 1991
[...] Parte_8
(cfr. doc. 31) – odierni ricorrenti.
con riferimento alla discendenza di : Parte_5
- in data 11.03.1987, la medesima aveva sposato (cfr. doc. 32), dal cui Controparte_3 matrimonio erano nati i figli: in data 17 aprile 1995 (cfr. doc. 33) e Parte_1
in data 1° settembre 1990 (cfr. doc. 34) – odierni ricorrenti. Parte_24
con riferimento alla discendenza di : Parte_23
- in data 06.07.1977, quest'ultima aveva contratto matrimonio con Persona_20
(cfr. doc. 35). Dalla loro unione coniugale erano nati i figli: Parte_7
in data 6 aprile 1981 (cfr. doc. 36) e in data 3
[...] Parte_15 giugno 1979 (cfr. doc. 37) – odierni ricorrenti.
- il 03.05.2017, dall'unione tra e era Parte_7 Controparte_4 nata la figlia minore (non più parte nel presente procedimento). Persona_21
- in data 15.10.2013, aveva contratto matrimonio con Parte_15 Persona_22
(cfr. doc. 39).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 22.05.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano l'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». pagina 3 di 9 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...]à e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite Persona_5 venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di
[...] [...] presso l'Anagrafe di Stato Persona_23
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere Controparte_5 alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_5 nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed pagina 4 di 9 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Tanto premesso, la domanda avanzata dalla parte attorea deve essere, preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
L'emigrato italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla Persona_5 figlia (alias ), nata in data [...]. Persona_9 Persona_10
La primogenita, tuttavia, in data 24/04/1924, aveva contratto matrimonio con tale Persona_11 (doc. 5) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati, in data 22
[...] Parte_16 aprile 1935 (doc. 6), in data 9 dicembre 1940 (doc.7), Parte_17 Parte_16 Pt_18
in data 29 novembre 1945 (doc. 8), in data 11 Parte_16 Parte_19 febbraio 1930 (doc. 9).
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale
(art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni
pagina 5 di 9 semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con tale pronuncia, quindi, la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole alla trasmissione della cittadinanza per via materna, stabilendo che anche i discendenti di madri italiane, nati prima del 1948, possono ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis attraverso l'intervento giudiziario, poiché, per i nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, tale trasmissione risulta ancorata a una lettura giurisprudenziale di merito e non a un'espressa disposizione normativa a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data.
Da ciò ne consegue che i figli nati prima del 1° gennaio 1948 possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato necessariamente attraverso il passaggio giudiziario, mentre i figli nati dopo il 1° gennaio 1948 (come i discendenti di avo italiano per via paterna) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza direttamente in via amministrativa, tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al Sindaco, se si trasferiscono temporaneamente in Italia o già vi risiedono. Questa distinzione procedurale, dunque, rispecchia il principio di non discriminazione tra i sessi sancito dalla Costituzione e successivamente rafforzato dalla giurisprudenza in tema di cittadinanza, rendendo necessaria la via giudiziaria solo per i casi di discendenza materna risalenti a un periodo antecedente alla riforma costituzionale.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il pagina 6 di 9 riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_25 amministrativa da parte delle ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017.
Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Stabilito ciò, (alias ) figlia dell'avo italiano Persona_9 Persona_10 Persona_5
ha avuto la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, la
[...] medesima, l'ha trasmessa ai propri figli e così è stato da genitore in figlio fino alle ultime generazioni.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via materna” dall'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino alle ricorrenti, senza interruzione.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte pagina 7 di 9 di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana (cfr. in atti doc. 3).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi pagina 8 di 9 consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
(17.04.1995 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil); (01.09.1990 - Ribeirão CP_1 Parte_1
Preto, San Paolo - Brasil); (16.03.1994 – Ribeirão Preto, San Paolo Parte_2
– Brasil); (29.01.1993 - San Paolo - Brasil), Parte_3 Persona_1 [...]
(12.05.1978 - San Paolo - Brasil), Parte_4 Persona_1 Parte_5
(18.03.1961 – Vista Alegre do Alto, San Paolo - Brasil), Parte_6
(10.10.1991 - Ribeirão Preto, San Paolo - Brasil),
[...] Parte_7
(06.04.1981 – Rio Verde, Goiás - Brasil), (29.04.1991 -
[...] Parte_8
San Paolo - Brasil), (09.03.1969 - San Paolo - Persona_1 Parte_9 Persona_1
Brasil) in proprio e – unitamente alla signora - nella qualità di esercente la Parte_10 potestà genitoriale sul figlio minore (09.05.2011 - San Persona_2 Persona_1
Paolo - Brasil), (03.12.1997 - San Paolo - Brasil), Parte_11 Persona_1 [...]
(03.03.1965 - San Paolo - Brasil), Parte_12 Persona_1 Parte_13
(24.02.1994 - San Paolo - Brasil), (01.02.1957 –
[...] Per_3 Parte_14
San Paolo - Brasil) e (03.06.1979 - Persona_1 Parte_15
Campo Grande, Mato Grosso do Sul - Brasil), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 28.02.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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