Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1975, n. 698
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 gennaio 1976
Art. 5.
Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, e' trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.
La sede centrale e' trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.
L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976
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