Versione
15 gennaio 1976
15 gennaio 1976
Art. 5.
Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, e' trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.
La sede centrale e' trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.
L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, e' trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.
La sede centrale e' trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.
L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Commentario • 1
- 1. Apertura della successione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 agosto 2021 · 0.9406416
Successione mortis causa; delazione; accettazione dell'eredità; assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Apertura della successione: requisiti In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti – che devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione – per la designazione di colui che subentra “iure proprio” all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale dell'abitualità del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario che in quello in …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/07/2018, n. 17481Provvedimento: […] Il Tribunale, tenuto conto degli artt. 3 e 5 della legge n. 698/1975 e della disposizione testamentaria di GI RA, con sentenza del 27 novembre 2008 intese trasferiti al Comune di IN i beni "già attribuiti all'O.N.M.I.", e perciò rigettò la domanda dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, […] Col successivo art. 5 della legge n. 698 del 1975 era poi stato disposto che il patrimonio immobiliare dell'O.M.N.I. fosse trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni erano ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli, […] Contemplando il richiamato art. 5 della legge n. 698/1975 un trasferimento automatico degli immobili, […]Leggi di più...
- limiti·
- legato a favore di un ente di assistenza poi soppresso·
- soggetto destinatario·
- fondamento·
- incidenza sui poteri del giudice·
- fattispecie·
- attribuzione suoi beni dopo scioglimento·
- disciolta opera nazionale maternità ed infanzia·
- necessità·
- provvedimento ministeriale·
- individuazione·
- esclusione·
- efficacia della disposizione testamentaria·
- natura·
- successioni "mortis causa"