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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4885 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
05.12.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lettere (NA), Via San Nicola Castello, n. 24, presso lo studio dell'Avv.
ST OR che lo assiste e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione del primo grado;
- Appellante -
Contro
( elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Castellammare di Stabia, Via Marconi, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Gaetano De Stefano che la assiste e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
- Appellata -
E Contro
( elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Santa RI la Carità (NA), Via Canneto I, n. 33, presso lo studio dell'Avv. BE LE che lo assiste e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellato -
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 16.09.2013 Parte_1
assumendo di essere comproprietario di un terreno con sovrastante baracca in blocchi di lapilcemento sito in Comune di Gragnano (NA), alla
Via San Giacomo, identificato al catasto comunale al foglio 20, part. n.
1152, evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Torre Annunziata la proprietaria del fondo confinante la quale, Controparte_1
nell'eseguire opere di ristrutturazione del proprio immobile, avrebbe compiuto diversi abusi segnatamente consistenti: a) nell'aver reso abitabile un fienile posto al piano secondo del fabbricato previo innalzamento di alcuni metri delle falde, in violazione delle distanze di mt. 10 dalle costruzioni adiacenti previste dal PRG vigente;
b) nell'aver trasformato, nella parte antistante il fienile, un lastrico di copertura in terrazzo calpestabile mediante apposizione di ringhiera, così creando una servitù di affaccio in violazione dell'art. 905 c.c.; c) nell'aver installato una canna fumaria insistente sulla proprietà dell'istante, in violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.; d) nell'aver apposto sul lastrico di copertura del fienile alcune tegole aggettanti sul suo fondo, determinanti uno stillicidio non consentito dall'art. 908 c.c.; e) nell'aver realizzato in corrispondenza del confine di proprietà tra i due fondi una scala di
2 accesso ai piani superiori del fabbricato, dai cui ballatoi era consentita la prospectio e la inspectio sul suo fondo.
Per quanto sopra, l'istante concludeva per sentir disposto ordine di ripristino dei luoghi nella piena legalità dello status quo ante, con condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva dell'istante per aver agito contro la volontà degli altri comproprietari del fondo, rilevando altresì l'inapplicabilità delle norme del PRG all'immobile oggetto di contestazione, la preesistenza del fienile poi divenuto sottotetto rimasto immutato nella sua consistenza e innalzato di appena cm 10 rispetto all'origine, la preesistenza del lastrico, della canna fumaria e delle tegole sin dal momento della realizzazione del fabbricato risalente a oltre un ventennio, nonché l'inesistenza di ballatoi nella scala in ferro di accesso ai piani superiori.
La convenuta formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la regolarizzazione delle distanze dal proprio immobile dei n. 3 corpi di fabbrica illegittimamente realizzati dall'attore e della sopraelevazione eseguita dall'istante sul proprio fabbricato, nonché per la rimozione di un cavo elettrico costituente un'abusiva servitù e la regolarizzazione e/o arretramento di una grossa pianta di noci le cui radici avrebbero arrecato danni alla muratura del proprio immobile, concludendo per il rigetto della pretesa attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, con vittoria di spese di lite.
A tal fine chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla Controparte_1
chiamata in causa dei comproprietari del fondo attoreo, i quali, nonostante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto di chiamata nei loro confronti, restavano tutti contumaci.
Istruito il fascicolo mediante prova orale e documentale e acquisita agli atti la C.T.U. elaborata dall'ausiliario incaricato Arch. Persona_1
3 la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. Per_2
658/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 13.03.2018, in forza della quale il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento parziale di entrambe le domande attorea e riconvenzionale, condannava le parti, ciascuna per le proprie attribuzioni, alla regolarizzazione dei manufatti in osservanza delle norme sulle distanze dalle costruzioni, compensando per intero inter partes le spese di lite e di C.T.U..
In particolare il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della C.T.U. e dei riscontri documentali raccolti in istruttoria, imponeva a carico della convenuta, nel rispetto delle distanze dalle costruzioni, gli obblighi di arretramento del locale posto all'ultimo piano del proprio fabbricato, di regolarizzazione e/o arretramento delle vedute del lastrico solare e di rimozione delle tegole sporgenti sulla proprietà limitrofa, al contempo ordinando all'attore l'arretramento dei n. 3 corpi di fabbrica alla distanza legale dallo stabile di proprietà della convenuta.
B. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello con Parte_1
atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n.
53/94 in data 04.10.2018 al solo procuratore della parte CP_1
eccependo nel merito due motivi di gravame, con il primo dei
[...]
quali veniva dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della eccezione e/o domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere le costruzioni poste al piano terreno dallo stesso realizzate a distanza inferiore da quelle fissate dal Regolamento Comunale e dal codice civile, esponendo di aver tempestivamente svolto nel corso dell'udienza del 18.06.2014 l'eccezione di reconventio reconventionis, relativamente alle domande proposte dalla convenuta CP_1
risultata del tutto disattesa in sede decisionale parimenti alle
[...]
istanze probatorie formulate a sostegno della domanda.
4 Con il secondo argomento di censura l'appellante deduceva erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di arretramento e/o eliminazione della canna fumaria posta dalla convenuta in sporgenza sulla sottostante proprietà dell'istante, in piena violazione dell'art. 840
c.c., nonostante dalla C.T.U. espletata sia chiaramente emerso che il contestato manufatto invadesse il fondo confinante. concludeva dunque per l'accoglimento dell'appello Parte_1
proposto, in riforma della sentenza gravata, e per il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti per rilevare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi proposti, eccependo preliminarmente nel merito la decadenza dell'appellante dalla formulazione in primo grado della reconventio reconventionis poiché tardivamente proposta, mostrandosi ad ogni buon conto non provata l'avversa domanda di usucapione del diritto al mantenimento dei manufatti ad una distanza inferiore dal proprio fondo a quella ex lege prevista, infine richiamando la preesistenza della canna fumaria sin dall'origine del fabbricato ed evidenziando che, in assenza di qualsivoglia regolamentazione comunale in materia, sarebbe consentito il posizionamento del detto manufatto a condizione che l'altezza della canna superi di un metro il colmo dei tetti prospicienti e che non rechi pregiudizio ai fondi limitrofi nell'accezione data dall'art. 890 c.c., come di fatto negativamente accertato e dimostrato dal C.T.U..
L'appellata concludeva per la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e per il rigetto nel merito dell'azione proposta, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Nel corso dell'udienza del 06.07.2023 svoltasi con le modalità di trattazione scritta indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020,
5 la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e con successivo provvedimento del 01.02.2024 rimetteva la causa sul ruolo per consentire la produzione dell'atto di integrazione del contraddittorio del primo grado con relative attestazioni di notifica risultato mancante dal fascicolo d'ufficio, dunque, accertata l'avvenuta tempestiva comunicazione nei confronti dei litisconsorti processuali, disponeva con ulteriore ordinanza del 07.03.2024 la notificazione dell'atto di appello nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, e soggetti rimasti Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
contumaci in primo grado e pretermessi nel presente giudizio.
A seguito della disposta integrazione si costituiva in atti il solo CP_2
per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva poiché
[...]
né proprietario, né comproprietario dei manufatti di cui CP_1
assumeva ritenersi violate le distanze dal proprio fabbricato,
[...]
altresì evidenziando la nullità della sentenza gravata risultante carente dei nomi delle parti chiamate in causa, con conseguente incertezza nell'individuazione dei soggetti destinatari degli effetti della pronuncia.
Verificata la regolare e tempestiva notificazione alle altre parti della pendenza del giudizio di appello, nel corso dell'udienza del 05.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia processuale di Controparte_3
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
non costituiti in giudizio, osservando che la mancata
[...]
annotazione della loro partecipazione al giudizio nel corpo del provvedimento impugnato non inficia la legittimità dell'atto, come dedotto dall'appellato il quale si limitava a eccepire senza Controparte_2
proporre autonoma impugnazione sul punto, considerata la regolarità del
6 contraddittorio validamente instauratosi nei confronti di costoro in entrambi i gradi di giudizio.
Difettando l'interesse ad impugnare delle parti costituite e di quelle rimaste contumaci, la Corte non ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di nullità della sentenza, non appartenendo la relativa eccezione a quelle rilevabili d'ufficio in ragione della mancata violazione del contraddittorio, degradando la vicenda a mero errore materiale in assenza di effetti pregiudizievoli per i partecipanti al giudizio.
Dovendo altresì disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata Controparte_1
mostrando l'atto di appello in modo chiaro ed inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e, dunque, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, la domanda di riforma della pronuncia gravata appare parzialmente fondata e dunque potrà trovare accoglimento nei limiti di seguito delineati.
1. In riferimento al primo motivo di censura con il quale veniva dedotto omesso esame dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere le costruzioni del piano terreno a distanza inferiore da quella ex lege prevista, formulata dall'appellante, attore in primo grado, con reconventio reconventionis relativamente alla domanda di arretramento dei manufatti di sua proprietà proposta dalla convenuta si osserva in primo luogo che il termine per la sua Controparte_1
valida esperibilità è stato stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi
Cass. Civ., Ord. n. 6627/23) entro l'udienza di trattazione ex art. 183
c.p.c., 1° comma, che, nel caso di specie, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dei beni,
7 si è regolarmente tenuta in data 18.06.2014 allorquando l'attore depositava le note a verbale contenenti la domanda contraria a quella riconvenzionale introdotta dalla parte convenuta.
Quanto osservato consente di riconoscere la tempestività della pretesa azionata dall'appellante e la contestuale inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla reconventio reconventionis formulata nel presente giudizio dall'appellata senza peraltro aver promosso apposito appello incidentale, come chiarito nel recente arresto delle SS.UU. della Corte di
Cassazione (Sent. n. 24172/2025) a termine del quale, ove il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito omettendo di pronunciarsi in modo espresso su un vizio processuale rilevabile d'ufficio
(ad esempio in base ad una norma di rito che prescrive un termine di decadenza), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale e preclude al giudice del gravame di rilevare ex officio il vizio per la prima volta.
Ciò affermato, con riguardo al merito della censura sollevata da
[...]
si ritiene che dalle emergenze istruttorie acquisite agli atti possa Parte_1
parzialmente condividersi la contestazione avverso il disposto arretramento del locale deposito, chiamato dal C.T.U. “corpo A”, alla distanza di ml. 10,00 dal confine della proprietà di parte convenuta, in conformità a quanto previsto dalle norme di attuazione comunale (P.R.G. approvato con decreto commissariale n.11/87).
Si rileva sul punto che la documentazione fotografica presente agli atti, non disconosciuta né ex adverso contestata, che rammostra la presenza del manufatto in tempi compatibili con il maturarsi del ventennio utile all'acquisto per usucapione del diritto al mantenimento del bene a distanza inferiore da quella legale, unitamente alle risultanze della prova
8 orale acquisita rivelatasi chiara, persuasiva e non smentita dalle altre deposizioni rese (teste udienza 28.11.2017), Testimone_1
consentono di ritenere decorso il tempo stabilito dall'art. 1158 c.c. perché possa riconoscersi in capo all'appellante il diritto alla conservazione del manufatto denominato “corpo A” nello stato in cui attualmente si trova.
Devesi peraltro osservare che la mancanza di concessione edilizia del bene, come è risultato dagli accertamenti espletati dall'ausiliario incaricato, non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. ed esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze, le cui disposizioni attengono alla sola tutela del diritto soggettivo del privato e non rilevanti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la P.A. e il soggetto che ha realizzato la costruzione, trovandosi affermata la regola secondo cui
”Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Cass. Civ. Ord. n. 25843/2023).
Non osta infine alle valutazioni che precedono il disposto dell'art. 9 del
D.M. n.1444 del 1968, disciplinante la distanza tra fabbricati ed edifici con pareti finestrate antistanti fissata in ml 10,00, avendo il C.T.U. escluso, come peraltro riscontrabile dai rilievi planimetrici contenuti nell'elaborato tecnico, che il manufatto di proprietà dell'appellante sia prospiciente a quello di proprietà dell'appellata.
Quanto ai due manufatti chiamati dalla C.T.U. “corpo B” e “corpo C” deve confermarsi l'illegittimità realizzativa in quanto comprovata dai rilievi aerofotogrammetrici risalenti al periodo 1996, riproducenti l'area oggetto
9 di causa ancora priva delle menzionate costruzioni, nonché dalle emergenze delle prove testimoniali, manifestatesi univoche e concordanti nel confermare la recente creazione, da parte dell'appellante, di ambienti chiusi in origine sorti come mere coperture sorrette da pali annesse esternamente al locale deposito come sopra denominato “corpo A”.
In conclusione e in parziale accoglimento della censura sollevata dovrà procedersi alla riforma in parte qua della pronuncia appellata e, dunque, in parziale rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da dichiararsi non tenuto Controparte_1 Parte_1
all'arretramento del locale deposito chiamato dal C.T.U. “corpo A”, ferme restando le ulteriori statuizioni.
2. Quanto al secondo motivo di gravame con il quale l'appellante deduceva erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di arretramento e/o eliminazione della canna fumaria sporgente dal fabbricato dell'appellata fin al di sopra dello spazio aereo di sua proprietà in violazione dell'art. 840 c.c., nonostante il C.T.U. abbia accertato che il contestato manufatto invadesse il fondo confinante, si rileva l'infondatezza della doglianza in ragione della provata preesistenza del manufatto già in tempi di gran lunga anteriori alle opere di parziale ristrutturazione del fabbricato da parte di Controparte_1
Dall'esame orale è emersa l'esistenza di una seconda canna fumaria che, tuttavia, risultava inglobata nel prospetto dell'edificio e che l'appellata ha ritenuto rimuovere, mentre dalla documentazione fotografica acquisita agli atti risalente all'anno 1993 appare già allora presente in loco il manufatto in contestazione corrente lungo la muratura del fabbricato nella stessa posizione in cui si presenta all'attualità.
Il C.T.U., nel descrivere la canna fumaria oggetto di causa, la colloca in aderenza alla parete esterna dello stabile di proprietà dell'appellata,
10 sebbene sia ben visibile dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica l'esistenza di un distacco di circa 50 cm dal prospetto verticale.
In merito al richiamato profilo l'appellante non ha provato invero la diversa conformazione e sporgenza del manufatto prima dell'intervento conservativo del fabbricato posto in essere dall'appellata, né il pregiudizio o la limitazione all'utilizzo della sua proprietà derivanti dalla presenza della canna fumaria, posto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'immissione di sporgenze nel fondo del vicino è consentita quando l'opera si trovi a un'altezza tale da non pregiudicare il godimento del bene da parte del proprietario sottostante.
La S.C. ha stabilito in tema di opposizione del titolare di un fondo ex art. 840 c.c., 2° comma, che “il proprietario del suolo che ritenga di contestare attività di terzi che si svolgano nel sottosuolo o in altezza avrà l'onere di dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche e alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass. Civ.
Sent. n. 4664/2018), così introducendo un elemento di valutazione riguardante il potenziale utilizzo dell'area sovrastante la proprietà, in considerazione della natura stessa del bene e della compatibilità con le caratteristiche e con la normale destinazione del suolo.
Sotto il cennato profilo la Corte osserva che, data la limitata parte del fondo di proprietà appellante sovrastata dalla presenza della canna fumaria, il cui ingombro appare obiettivamente di scarso rilievo e impatto invasivo (il colmo del manufatto si trova infatti a distanza di oltre un metro al di sopra del tetto dello stabile di proprietà dell'appellata, così da escludere la presenza di immissioni nocive a carico del confinante), della notevole altezza alla quale la struttura è posta rispetto al piano di campagna del terreno di del potenziale utilizzo, anche Parte_1
futuro, che l'appellante possa fare del proprio fondo, non ricorrano i
11 presupposti per ordinare la rimozione dell'impianto che, come comprovato dalle prove orali raccolte, risulta in sito sin dall'epoca della realizzazione del fabbricato dell'appellata.
In ragione delle valutazioni che precedono il motivo di doglianza non appare condivisibile e dovrà, pertanto, essere disatteso.
Per quanto sopra esposto a fondamento del parziale accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese del grado vengono per metà compensate tra le parti, restando l'altra metà a carico dell'appellata e sono Controparte_1
liquidate, in applicazione del principio secondo cui l'onere delle spese processuali va riferito all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. n.
23639/24 e n. 13356/21), con riferimento ai parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della causa dichiarato in atti.
Dovranno invece dichiararsi interamente compensate le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato in assenza Controparte_2
di mancata formulazione di specifica domanda nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti di Parte_1
nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e per la CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
riforma della sentenza n. 658/18 resa dal Tribunale Civile di Torre
Annunziata in data 13.03.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
b) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale formulata da e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione Controparte_1
12 in favore di del diritto al mantenimento nello stato attuale Parte_1
del locale deposito nominato nell'elaborato tecnico redatto dal CTU Arch.
“corpo A” ubicato in Gragnano (NA), Via San Persona_3
Giacomo, su fondo identificato al catasto comunale al foglio 20, part. 1152, confermando per il resto la pronuncia resa;
c) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della restante quota del 50% che liquida per il primo grado in residui €.
47,00 per esborsi ed €. 1.276,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A., e per il secondo grado in residui €. 87,00 per esborsi ed €.
1.458,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarre nei confronti del procuratore antistatario Avv. ST OR;
d) compensa integralmente le spese nei confronti di Controparte_2
e) nulla per le spese nei confronti dei contumaci Controparte_3
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...]
f) pone a carico di la quota pari alla metà delle Controparte_1
spese complessivamente liquidate in primo grado per la C.T.U., ponendo in solido a carico di e la residua Parte_1 Controparte_1
metà.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.07.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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