Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9630/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9630/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in SESTRI LEVANTE Parte_1 C.F._1
(GE), Corso Colombo n. 1 - 2 presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Ricorre all.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo NO Presidente, affinchè, previ gli incombenti di cui al D. Lgs.vo 10 ottobre 2022 nr. 149, di rito voglia:
b) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie in quanto economicamente indipendente.
c) determinare il contributo al mantenimento della figlia minore nella misura non Persona_1 inferiore ad € 400 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia minore , per le causali di cui in Persona_1 narrativa, in favore della madre con collocazione presso la di lei residenza.
e) dichiarare il regime di visite del padre con la figlia con il principio dell'alternanza ovvero nella seguente modalità: il padre potrà trascorrere con la figlia week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera negli orari da lui indicati oltre ad un pomeriggio a settimana negli orari da lui indicati.
Stesso principio dell'alternanza si adotterà per trascorrere le feste comandate quali Natale, Capodanno e Pasqua.
Nelle vacanze estive il padre potrà trascorrere un periodo di trenta giorni, anche non consecutivi con la figlia previo avviso alla madre.
In caso di accordo, e compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia, nulla vieterà al padre di vedere la figlia previo accordo e comunicazione alla NOa Per_1 Parte_3
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2023 la signora allegava di aver contratto matrimonio Parte_1 con il signor in Moldavia, il 14.01.2013, poi trascritto, presso l'Ufficio di Stato Civile CP_1 del Comune di Chiavari (GE); che dall'unione, in data 03.04.2013 era nata una figlia
[...]
; che la casa coniugale è sita in Chiavari, Via Bado Gianotto nr. 13 int. 8; che i coniugi si Per_1 erano trasferiti in Italia nel settembre 2012 in conseguenza del ricongiungimento familiare del convenuto con la madre che si trovava già in Chiavari nella cui casa i coniugi si trasferivano unitamente alla figlia;
che la convivenza era stata difficile fin dall'inizio, ma era proseguita per oltre cinque anni e cioè fino a quando il marito non aveva iniziato ad abusare di alcool con conseguente discontrollo degli impulsi;
che la ricorrente aveva trovato lavoro come collaboratrice domestica presso una famiglia;
che a giugno 2022 il NO , a seguito di un cumulo di pene Pt_1 per una serie di reati commessi, veniva tradotto in carcere per scontare la pena di anni 5 e mesi 7 di reclusione, con conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che per quanto riguarda gli aspetti economici, la ricorrente svolge l'attività di OSS presso la RSA “Il Gabbiano Sas di Tubino Chiara” sita in Moneglia (GE) e percepisce un reddito netto di circa € 1.400,00 mensili;
che la stessa vive, unitamente alla figlia, in una casa condotta in locazione;
che la figlia minore dovrà essere affidata in via esclusiva alla madre, stante il regime di semi Per_1 detenzione in cui versa il marito, il quale non provvede in alcun modo al sostentamento della minore e neppure trascorre del tempo con lei;
che la separazione dovrà essere addebitata al marito stanti le condotte penalmente rilevanti dal medesimo poste in essere ed il comportamento di distacco posto in essere nei confronti della moglie.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora Parte_1 chiedeva emettersi sentenza di separazione dal marito alle condizioni indicate in calce all'atto.
Il convenuto non si costitutiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica onde ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13.02.2024 veniva sentita la ricorrente, la quale rendeva le seguenti dichiarazioni:
[…] “Da quello che mi risulta lui è ancora detenuto ma sta in carcere solo alla sera mentre di giorno esce per lavorare. Inoltre domani c'è l'udienza e ha detto a nostra figlia che verrà a Genova a lavorare e sarà libero senza obbligo di rientro in carcere alla sera. Lui è' in carcere dal giugno 2022. Lui non aveva un lavoro fisso, faceva dei traslochi e compravendita di auto. Io ho lasciato la casa familiare che era in locazione e mi sono trasferita in un'altra abitazione con mia figlia, sempre in affitto ma al momento senza contratto perché ho ancora intestato il contratto della casa familiare che in questo momento serve per mio marito per avere i benefici di legge. Anche il suo avvocato mi ha chiesto se potevamo organizzarci in questo modo. Io per la casa dove vivo con mia figlia pago comunque un canone di euro 650,00. Mentre quello della casa familiare era di 600,00 euro e penso lo pagherà in qualche modo mio marito. Io lavoro come OSS in una struttura privata per anziani con regolare contratto a tempo indeterminato full time con stipendio mensile di euro 1.400,00 circa, lavoro su turni. Mia figlia vive con me va a scuola mi organizzo con mia sorella che anche lei lavora nella mia stessa struttura. A me interessa soprattutto avere una regolamentazione del regime di affidamento della figlia ed un assegno per cui posso rinunciare alla domanda di addebito. Ora per quanto mi risulta mio marito lavora a Sestri Levante in un consorzio come tuttofare ma come detto a breve dovrebbe iniziare un lavoro a Genova. Con la figlia si vedono di solito alla sera prima che lui rientri in carcere alle 20.00. tra di loro c'è un buon rapporto, lei esce dalla piscina alle 1930 e quindi si incontrano per salutarsi. Ora lui non sta comunque versando niente per il mantenimento”.
Il procedimento veniva poi istruito tramite indagini di PT sul convenuto e, all'esito, la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe onde il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
Devesi in primo luogo rilevare che le argomentazioni dedotte da parte ricorrente laddove afferma che la convivenza è divenuta intollerabile dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che da tempo vivono separati di fatto, è venuta meno. Il comportamento processuale del convenuto che non si è costituito e non è comparso, costituisce implicita conferma di tali argomentazioni.
Pertanto, la relativa domanda va accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Tale “domanda” che si ricava nel testo del ricorso, ma che non viene poi formulata nelle relative conclusioni e neppure all'udienza del 23.01.2025, denota una condotta processuale da cui si desume il venire meno dell'interesse della parte a coltivare la domanda medesima che viene pertanto considerata abbandonata (cfr. Cass. Ord. N. 12756/2024).
Sul regime di affidamento, collocazione abitativa e frequentazione della figlia minore.
Per quanto riguarda il regime di affidamento della figlia minore, va osservato anzitutto che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi, è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso di specie, lo stato di detezione del signor e la conseguente sua impossibilità di Pt_1 partecipare attivamente alla vita della figlia e quindi alle relative decisioni, ovvero di intervenire prontamente in caso di eventuali emergenze, sono elementi che rendono di fatto irrealistica – allo stato - l'applicazione del regime di affidamento condiviso.
La figlia minore va quindi affidata in via esclusiva ex art. 337 ultimo comma secondo periodo c.c. alla madre con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica.
Le frequentazioni con il padre potranno avvenire previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore ed eventualmente, previo intervento del SS territorialmente competente.
Sul contributo paterno per mantenimento in favore della figlia minore
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia minore, dalle allegazioni delle parti, risulta quanto segue
- Situazione economico reddituale della ricorrente
CU 2021: reddito da lavoro dipendente euro 15.243,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici , mensilità pari a circa euro 1.150,00;
CU 2022: reddito da lavoro dipendente euro 14.244,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.100,00;
CU 2023: reddito da lavoro dipendente euro 16.531,95 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.280,00.
La ricorrente ha lasciato, unitamente alla minore, la casa familiare ed ha allegato di essersi trasferita presso altra abitazione condotta in locazione per la quale deve corrispondere un canone mensile di euro 650,00; la predetta lavora come OSS in una struttura per anziani e risulta percepire le retribuzioni di cui sopra.
Per quanto riguarda il convenuto, dalle indagini di PT svolte si ricava quanto segue: - Redditi percepiti nell'anno di imposta 2020: euro 12.243,24 per lavoro dipendente a tempo determinato da MARKAS s.r.l.;
- Redditi percepiti nell'anno di imposta 2021: euro 18.460,93 per lavoro dipendente a tempo determinato da MARKAS s.r.l.;
- Redditi percepiti nell'anno di imposta 2022: euro 4.540,59 per lavoro dipendente a tempo determinato da MARKAS s.r.l.; redditi percepiti da casa di reclusione di Chiavari euro 331,79 con inizio rapporto di lavoro il 01.12.2022.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua età e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire quale contributo paterno per il suo mantenimento, la somma di euro 300,00 che il signor dovrà versare – con decorrenza dalla data del deposito CP_1 del ricorso - in favore della signora entro il giorno dieci di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
PRONUNCIA la separazione personale di nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...] coniugi per matrimonio contratto in Moldavia il 14.01.2013;
[...]
AFFIDA in via cd. super esclusiva ex art. 337 quater ultimo comma c.c. la figlia minore
[...]
nata il [...] alla madre, signora , con collocazione abitativa presso la Per_1 Parte_1 stessa e con possibilità per il padre di vederla previo accordo con la madre;
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa alla figlia e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il previo accordo – o, in mancanza il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
DICHIARA TENUTO il signor a versare in favore della signora , a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Chiavari (GE).
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 04.04.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni