Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 283/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente (c. Parte_1
f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Franco CodiceFiscale_1
Amato; appellante contro
(c. f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tem- P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Ugo Nuc- ciarone;
e nei confronti di
(c.f.: ), su- Controparte_2 P.IVA_2
bentrata ex lege a rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Tindara Marchese;
appellati
La causa veniva posta in decisione il 20 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di no- te scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4005 del 29 settembre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da avverso gli avvisi di addebito n. 593 2013 0007157010 e n. Parte_1
593 2014 0002195981 per contributi IVS anno 2014, asseritamente mai no- tificati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'ente impositore a comprova della regolare notifica degli avvisi opposti (quanto al primo in data 12 marzo
2014 e al secondo il 16 luglio 2014, entrambi per compiuta giacenza), il giudice del lavoro – in mancanza di tempestiva opposizione nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 – dichiarava il credito contributivo de quo incontestabile nel merito, anche in ordine alla prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi stessi. Dichiarava altresì infondata l'eccezione di prescrizione estintiva, essendo stato il termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, decorrente dalla data di notifica dei titoli predetti, validamente interrotto dalla successiva notifica a mezzo Poste Private del-
l'intimazione di pagamento n. 293 2017 9030039280 (20 febbraio 2018).
Sicché, alla data di deposito del ricorso giudiziario (26 novembre 2020), alcuna prescrizione era maturata.
Al riguardo, il decidente evidenziava che le notifiche effettuate a mezzo po- sta privata sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, siccome sancito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 8416/2019.
Rigettava, pertanto, la domanda con condanna alle spese. proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso deposi- Parte_1
tato il 29 marzo 2022. 3
Instavano e per il rigetto del gravame, quest'ultima reiterando CP_1 CP_4
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per il merito della controversia, già sollevata in primo grado.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, al-
l'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impu- gnata per avere ritenuto validamente notificata tramite il servizio di poste private l'intimazione di pagamento, interruttiva del quinquennio prescrizio- nale decorrente dalla notifica degli avvisi opposti. Assume che solo a decorrere dal 10 settembre 2017, con l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, sarebbe stata abrogata l'esclusività di per la notifica di atti giu- CP_5
diziari (cui sarebbero da equiparare tutti gli atti esecutivi di riscossione) e che, per avere valore legale, le notifiche effettuate tramite poste private ne- cessiterebbero di una licenza abilitativa, acquisita dalla società XI S.p.
A. (che ha eseguito la notifica dell'intimazione) solo in data 13 maggio 2019.
Da tanto discenderebbe la fondatezza dell'eccezione di inesistenza della no- tifica, avvenuta in epoca anteriore al rilascio della licenza, e quindi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva.
2. Secondo motivo di censura è quello relativo all'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di nullità degli atti impu- gnati, che non riporterebbero nel dettaglio il conteggio degli interessi e le aliquote applicate, nonché in ordine all'illegittimità dell'aggio di importo sproporzionato rispetto all'effettiva attività di riscossione svolta, nella fat- tispecie nessuna.
3. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via pregiudiziale, occorre esa- minare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di siccome CP_4
sollevata in primo grado e qui reiterata. 4
3.1. L'eccezione è fondata.
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, con- solidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legitti- mazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamen- to della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il paga- mento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solu- tionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass.
n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti (v. punto 1 ricorso introduttivo) e, co- munque, il merito della pretesa.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di (si veda, oltre alle CP_4
pronunce già richiamate, anche Cass. n. 31486/2022, in ordine al difetto di legittimazione del concessionario in presenza di iscrizione ipotecaria).
4. Quanto alla censura in ordine alla inesistenza della notifica dell'intima- zione di pagamento per essere stata notificata a mezzo poste private succes- sivamente alla notifica degli avvisi di addebito, deve rilevarsi la regolarità 5
della stessa in quanto l'art. 4 D. Lgs. n. 261/1999, che ha liberalizzato i ser- vizi postali, ha riservato in via esclusiva alle le notifi- Controparte_6
cazioni a mezzo posta solo degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982, ipotesi che non ricorre nel caso in esame (v. Cass. SS.UU. n. 8416/2019 e, conforme, Cass. n. 18541/2024).
Ne discende che la notifica dell'intimazione di pagamento – avvenuta per compiuta giacenza il 28 febbraio 2018 (v. produzione – ha valida- CP_4
mente interrotto il termine prescrizionale, non ancora maturato alla data di proposizione del ricorso giudiziario (26 novembre 2020).
5. Inammissibile deve, infine, ritenersi il motivo di censura in ordine al cal- colo degli interessi e dell'aggio, attenendo lo stesso al merito della pretesa creditoria ed essendo, pertanto, il suo esame precluso dalla dichiarata irretrat- tabilità e definitività del credito portato dagli avvisi opposti per mancata im- pugnazione nei termini di legge. La statuizione sul punto non è stata oggetto di gravame sicché su di essa deve intendersi formato giudicato.
6. Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra que- stione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell' come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e CP_1 dell'attività difensiva svolta.
Vanno compensate le spese processuali del grado nei confronti di in CP_4 considerazione dell'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite, successiva alla proposizione del ricorso giudiziario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 283/2022 R.G., rigetta l'appello. 6
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese pro- Parte_1 CP_1
cessuali del presente grado, che liquida in €. 1.458,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Compensa le spese processuali del grado tra e CP_4 Parte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti