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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10174/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 28/03/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI TULLIO MARTA;
(COLOMBIA, 05/10/1979), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI TULLIO MARTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio 30/11/2002, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1004/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) I figli minori , Persona_1 Persona_2
E vivranno con la madre, con
[...] Persona_3
affidamento condiviso, così come il figlio maggiorenne
[...]
studente, non economicamente autosufficiente. Persona_4
2) Il Sig. non verserà alcunchè a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli dal momento che ha già rinunciato in favore della
Sig.ra alla quota degli assegni unici relativi ai figli e che ammontano Pt_1
a circa € 1.600,00;
3) Il Sig. contribuirà al 50% alle spese e quindi: - spese CP_1
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
6) Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli.
7) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni al mese con la madre e 15 giorni al mese con il padre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati ed eventuali vacanze e festività concordate almeno con un preavviso di 15 giorni.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
10) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/11/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10174/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
30/11/2002 tra (ROMA (RM), 28/03/1981) e Parte_1
(COLOMBIA, 05/10/1979) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 3161, Parte
I, Serie 01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10174/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 28/03/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI TULLIO MARTA;
(COLOMBIA, 05/10/1979), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI TULLIO MARTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio 30/11/2002, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1004/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) I figli minori , Persona_1 Persona_2
E vivranno con la madre, con
[...] Persona_3
affidamento condiviso, così come il figlio maggiorenne
[...]
studente, non economicamente autosufficiente. Persona_4
2) Il Sig. non verserà alcunchè a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli dal momento che ha già rinunciato in favore della
Sig.ra alla quota degli assegni unici relativi ai figli e che ammontano Pt_1
a circa € 1.600,00;
3) Il Sig. contribuirà al 50% alle spese e quindi: - spese CP_1
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
6) Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli.
7) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni al mese con la madre e 15 giorni al mese con il padre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati ed eventuali vacanze e festività concordate almeno con un preavviso di 15 giorni.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
10) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/11/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10174/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
30/11/2002 tra (ROMA (RM), 28/03/1981) e Parte_1
(COLOMBIA, 05/10/1979) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 3161, Parte
I, Serie 01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi