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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2021 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res.te in Ancona Parte_1
alla via Vittorio Veneto n. 26;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo e dall'avv. Barbara Schiadà
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona alla via
Matteotti n. 99;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CF.: C.F._2
; Parte_2
CF: C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla piazza Stamira n. 10;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 1531 del giorno 09.12.2020 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5153/2017 RGC.
OGGETTO: risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte l'appellante ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei signori e quali CP_1 Parte_2
eredi di Persona_1
pag. 2/10 Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare altresì appello incidentale circa la regolazione delle spese di lite di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 20.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame impugna la sentenza in epigrafe Parte_1
muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe errato innanzitutto il Tribunale di Ancona
che, pur dopo aver riconosciuto (“implicitamente ma inequivocabilmente”)
l'inadempimento del alle proprie obbligazioni contrattuali, ha Persona_1
tuttavia poi affermato che esso attore appellante non avrebbe adeguatamente provato il pregiudizio patrimoniale derivante da tale inadempimento. In realtà,
prosegue l'appellante, tale pregiudizio sarebbe provato dal mancato conseguimento del compenso, come quantificato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri. D'altro canto la prova del pregiudizio subito pag. 3/10 sarebbe stata affidata anche alla richiesta di ammissione di testimonianze,
richiesta disattesa dalla sentenza gravata e reiterata in appello dal Il Pt_1
danno subito da quest'ultimo, peraltro, si sarebbe dovuto anche valutare in termini equitativi di perdita di chance perché la progettazione dei siti per cui è
causa avrebbe potuto costituire un'ottima occasione di notorietà per il professionista. Ciò chiarito, l'appellante passa poi a contestare le eccezioni difensive svolte in primo grado dalla parte appellata sulle quali però la decisione gravata non si è pronunciata avendo deciso sulla base del principio della “ragione più liquida”. A questo proposito, l'ing. osserva che la Pt_1
propria domanda non può certamente considerarsi prescritta sol che si consideri che le proprie obbligazioni assunte con la scrittura inter partes del
10.03.1992 hanno avuto durata superiore ai dieci anni e che, comunque, già con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG
1013/2004 Trib. Ancona egli avanzava domanda riconvenzionale (poi dichiarata inammissibile e comunque utile ad interrompere la prescrizione)
volta ad ottenere il medesimo risarcimento qui reclamato. Ancora, osserva l'appellante, non sarebbe fondata l'eccezione di giudicato svolta in primo grado da parte appellata posto che il precedente giudizio conclusosi tra le medesime parti aveva petitum e causa petendi diverse.
Costituendosi in giudizio, i signori e , quali eredi di Controparte_1 Parte_2
, hanno insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della Persona_1
pag. 4/10 decisione di primo grado, non senza muovere a quest'ultima una ulteriore censura di appello incidentale, concernente la regolazione delle spese di lite di primo grado, che sarebbero state ingiustamente compensate.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita di essere confermata,
sebbene sulla base di ragioni diverse, e comunque pregiudiziali, rispetto a quelle dalla medesima trattate. A prescindere difatti dall'analisi di merito dell'aspetto relativo alla avvenuta dimostrazione (come contesta l'appellante), o meno (come sostiene la decisione gravata) del pregiudizio subito dal e Pt_1
di cui egli torna a chiedere il risarcimento, sussistono invero aspetti prodromici e pregiudiziali della infondatezza della domanda risarcitoria promossa, che debbono essere prioritariamente trattati e che sono discretivi ai fini della decisione. Prima di trattare gli stessi, tuttavia, non è fuor di luogo osservare che la sentenza impugnata non contiene in realtà un accertamento dell'inadempimento del (come affermato da parte appellante) perché la Per_1
stessa, dopo aver ritenuto per pacifico il dato che la progettazione sui terreni per cui è causa sia stata affidata a terzi (e non vi è dubbio che tale dato sia effettivamente tale), senza condurre ulteriori indagini sull'eventuale inadempimento (e sulle eventuali ragioni e/o giustificazioni dello stesso), passa ad affrontare il tema ritenuto più “liquido”, ovvero cioè l'assenza di prova del danno, anche in ipotesi (non accertata) di effettivo inadempimento degli obblighi di cui alla scrittura.
pag. 5/10 Ciò chiarito, il primo aspetto pregiudiziale di infondatezza della pretesa risiede nel fatto che la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 10.03.1992 non può essere ritenuta contenere un valido impegno contrattuale da parte del e come tale è nulla per l'insussistenza stessa di un valido Persona_1
accordo tra le parti. La scrittura, difatti, risulta strutturata nel senso di prevedere, innanzitutto, che l'ing. esegua, a titolo gratuito, degli studi Pt_1
di massima in vista della possibile edificabilità dei terreni del anche alla Per_1
luce dei nuovi strumenti urbanistici in corso di studio. La scrittura poi continua prevedendo l'obbligo del proprietario dei terreni, di affidare allo stesso Per_1
ing. in fase successiva “ogni ulteriore progettazione più dettagliata, Pt_1
sia urbanistica sia edilizia in genere che dovesse essere eseguita sui terreni stessi ed ogni altra prestazione tecnica professionale relativa ai medesimi”. E
così lo stipulante se da un lato si assicurava l'opera a titolo gratuito Per_1
dell'ing. (che sottoscriveva significativamente “per accettazione”), Pt_1
dall'altro rimetteva il possibile affidamento degli ulteriori incarichi (questi però
pagati) all'ingegnere alla sua esclusiva e personale successiva volontà (come si ricava dall'espressione “progettazione … che dovesse essere eseguita”) slegata da ogni dato oggettivo di riscontro e di controllo e pertanto rimessa esclusivamente alla propria scelta arbitraria. In altri termini, l'impegno del si manifestava assolutamente inconsistente ed evanescente se è vero Per_1
come è vero che nella scrittura la propria successiva scelta di procedere (o pag. 6/10 meno) ad una ulteriore progettazione dei terreni appariva rimessa esclusivamente alla propria personale volontà, senza la deduzione di un qualsiasi dato od evento oggettivo cui poter ricollegare e controllare l'esercizio della stessa in un senso ovvero nell'altro. Sorprendentemente, infatti, la scrittura non collega in alcun modo i risultati dello studio preliminare (gratuito)
dell'ing. come pure nemmeno gli esiti dell'adozione di futuri piani Pt_1
regolatori pur menzionati nello scritto, alla successiva scelta dello stipulante circa il procedere (o meno) ad una successiva e concreta progettazione. In Per_1
queste condizioni l'accordo sottoscritto tra le parti in data 10.03.1992 non può
che ritenersi nullo perché privo della possibilità di individuare un effettivo e concreto impegno contrattuale del vincolato ad un dato oggettivo e Per_1
diverso dalla propria stessa insindacabile volontà.
Gli aspetti in esame, peraltro, non sono sfuggiti neppure alla difesa dell'odierno appellante, la quale, in atto di appello, giustamente osserva: “Tanto più che l'impegno assunto dal sig. con la citata scrittura non era condizionato e/o Per_1
subordinato dall'avveramento di condizioni o fattori “esterni” (ad es.
ottenimento di finanziamenti o di autorizzazioni di sorta), che avrebbero potuto mettere a rischio di gratuità la prestazione già resa, ma unicamente alla sua volontà, con evidente violazione del principio di buona fede”.
Il che val quanto dire, appunto, che l'impegno del era rimesso alla sua Per_1
volontà esclusiva e insindacabile, e dunque era (ed è) nullo.
pag. 7/10 La scrittura pertanto deve ritenersi nulla per mancanza del requisito fondamentale di cui al n. 1) dell'art. 1325 c.c. ovvero comunque perché
l'impegno contrattuale in essa contenuto è subordinato ad una condizione meramente potestativa (art. 1355) da parte dello stipulante . Persona_1
Fermo quanto precede, e sebbene ciò si deduca solo ad abundantiam e solo per esigenze di completezza della trattazione si aggiunge comunque che anche nell'ipotesi in cui comunque la scrittura dovesse comunque ritenersi valida e impegnativa, ugualmente l'azione risarcitoria avanzata dal dovrebbe Pt_1
essere comunque respinta per un altro aspetto pregiudiziale. A fronte difatti della tempestiva formulazione della relativa eccezione da parte degli eredi peraltro ritualmente riproposta in appello, l'azione intrapresa difatti non Per_1
può che ritenersi prescritta. Proprio per il fatto, già ampiamente lumeggiato,
per cui l'oggetto dell'impegno del (ovvero il conferimento di un Per_1
successivo incarico di progettazione sui terreni oggetto dell'accordo) non era subordinato o comunque riferito alla verificazione di alcun evento successivo ed incerto (come appunto l'adozione di un nuovo particolare PRG;
la possibilità
di una edificazione entro ovvero oltre certi limiti e/o certi indici;
la convenienza economica riscontrabile di una operazione edificatoria etc. etc.), e comunque certamente non all'esito degli studi e delle indagini preliminari commissionati preventivamente (e gratuitamente) all'ing. è evidente che il termine Pt_1
prescrizionale dell'impegno del non poteva che decorrere dal giorno Per_1
pag. 8/10 stesso della firma della scrittura medesima. In tal senso, non è di nessun rilievo il fatto, dedotto dall'appellante, che la propria prestazione gratuita (relativa agli studi preliminari di fattibilità) sia potuta durare più o meno a lungo, così come non è ugualmente di nessun rilievo l'avvenuta interruzione della prescrizione mediante il deposito, nel precedente giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, della comparsa contenente la riconvenzionale di risarcimento da parte dell'ing. Dacchè, difatti, la scrittura è del 10.03.1992, la Pt_1
prescrizione dei diritti nascenti dalla stessa doveva e deve ritenersi maturata al più tardi sin dal 10.03.2002, ovvero ben prima della interposizione della domanda riconvenzionale (anno 2004) sopra richiamata, e prima anche della lettera racc.ta del 23/24.06.2003 (che costituisce invero il primo atto interruttivo della prescrizione anche antecedente alla predetta riconvenzionale).
Per tutte le ragioni che precedono, comunque pregiudiziali rispetto a quelle trattate dalla sentenza impugnata, che dunque restano assorbite, l'appello deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, si osserva che la complessa interpretazione della scrittura privata oggetto della lite (costituendo incertezza su questione di fatto) integra eccezionale e grave ragione per procedere, anche in appello, alla compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Cass., 24529/2024). Per gli stessi motivi deve essere respinto l'appello incidentale, avendo correttamente il
Tribunale di Ancona disposto la compensazione delle spese di primo grado.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte sia dell' appellante principale, che dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2021 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res.te in Ancona Parte_1
alla via Vittorio Veneto n. 26;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo e dall'avv. Barbara Schiadà
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona alla via
Matteotti n. 99;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CF.: C.F._2
; Parte_2
CF: C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla piazza Stamira n. 10;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 1531 del giorno 09.12.2020 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5153/2017 RGC.
OGGETTO: risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte l'appellante ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei signori e quali CP_1 Parte_2
eredi di Persona_1
pag. 2/10 Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare altresì appello incidentale circa la regolazione delle spese di lite di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 20.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame impugna la sentenza in epigrafe Parte_1
muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe errato innanzitutto il Tribunale di Ancona
che, pur dopo aver riconosciuto (“implicitamente ma inequivocabilmente”)
l'inadempimento del alle proprie obbligazioni contrattuali, ha Persona_1
tuttavia poi affermato che esso attore appellante non avrebbe adeguatamente provato il pregiudizio patrimoniale derivante da tale inadempimento. In realtà,
prosegue l'appellante, tale pregiudizio sarebbe provato dal mancato conseguimento del compenso, come quantificato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri. D'altro canto la prova del pregiudizio subito pag. 3/10 sarebbe stata affidata anche alla richiesta di ammissione di testimonianze,
richiesta disattesa dalla sentenza gravata e reiterata in appello dal Il Pt_1
danno subito da quest'ultimo, peraltro, si sarebbe dovuto anche valutare in termini equitativi di perdita di chance perché la progettazione dei siti per cui è
causa avrebbe potuto costituire un'ottima occasione di notorietà per il professionista. Ciò chiarito, l'appellante passa poi a contestare le eccezioni difensive svolte in primo grado dalla parte appellata sulle quali però la decisione gravata non si è pronunciata avendo deciso sulla base del principio della “ragione più liquida”. A questo proposito, l'ing. osserva che la Pt_1
propria domanda non può certamente considerarsi prescritta sol che si consideri che le proprie obbligazioni assunte con la scrittura inter partes del
10.03.1992 hanno avuto durata superiore ai dieci anni e che, comunque, già con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG
1013/2004 Trib. Ancona egli avanzava domanda riconvenzionale (poi dichiarata inammissibile e comunque utile ad interrompere la prescrizione)
volta ad ottenere il medesimo risarcimento qui reclamato. Ancora, osserva l'appellante, non sarebbe fondata l'eccezione di giudicato svolta in primo grado da parte appellata posto che il precedente giudizio conclusosi tra le medesime parti aveva petitum e causa petendi diverse.
Costituendosi in giudizio, i signori e , quali eredi di Controparte_1 Parte_2
, hanno insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della Persona_1
pag. 4/10 decisione di primo grado, non senza muovere a quest'ultima una ulteriore censura di appello incidentale, concernente la regolazione delle spese di lite di primo grado, che sarebbero state ingiustamente compensate.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita di essere confermata,
sebbene sulla base di ragioni diverse, e comunque pregiudiziali, rispetto a quelle dalla medesima trattate. A prescindere difatti dall'analisi di merito dell'aspetto relativo alla avvenuta dimostrazione (come contesta l'appellante), o meno (come sostiene la decisione gravata) del pregiudizio subito dal e Pt_1
di cui egli torna a chiedere il risarcimento, sussistono invero aspetti prodromici e pregiudiziali della infondatezza della domanda risarcitoria promossa, che debbono essere prioritariamente trattati e che sono discretivi ai fini della decisione. Prima di trattare gli stessi, tuttavia, non è fuor di luogo osservare che la sentenza impugnata non contiene in realtà un accertamento dell'inadempimento del (come affermato da parte appellante) perché la Per_1
stessa, dopo aver ritenuto per pacifico il dato che la progettazione sui terreni per cui è causa sia stata affidata a terzi (e non vi è dubbio che tale dato sia effettivamente tale), senza condurre ulteriori indagini sull'eventuale inadempimento (e sulle eventuali ragioni e/o giustificazioni dello stesso), passa ad affrontare il tema ritenuto più “liquido”, ovvero cioè l'assenza di prova del danno, anche in ipotesi (non accertata) di effettivo inadempimento degli obblighi di cui alla scrittura.
pag. 5/10 Ciò chiarito, il primo aspetto pregiudiziale di infondatezza della pretesa risiede nel fatto che la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 10.03.1992 non può essere ritenuta contenere un valido impegno contrattuale da parte del e come tale è nulla per l'insussistenza stessa di un valido Persona_1
accordo tra le parti. La scrittura, difatti, risulta strutturata nel senso di prevedere, innanzitutto, che l'ing. esegua, a titolo gratuito, degli studi Pt_1
di massima in vista della possibile edificabilità dei terreni del anche alla Per_1
luce dei nuovi strumenti urbanistici in corso di studio. La scrittura poi continua prevedendo l'obbligo del proprietario dei terreni, di affidare allo stesso Per_1
ing. in fase successiva “ogni ulteriore progettazione più dettagliata, Pt_1
sia urbanistica sia edilizia in genere che dovesse essere eseguita sui terreni stessi ed ogni altra prestazione tecnica professionale relativa ai medesimi”. E
così lo stipulante se da un lato si assicurava l'opera a titolo gratuito Per_1
dell'ing. (che sottoscriveva significativamente “per accettazione”), Pt_1
dall'altro rimetteva il possibile affidamento degli ulteriori incarichi (questi però
pagati) all'ingegnere alla sua esclusiva e personale successiva volontà (come si ricava dall'espressione “progettazione … che dovesse essere eseguita”) slegata da ogni dato oggettivo di riscontro e di controllo e pertanto rimessa esclusivamente alla propria scelta arbitraria. In altri termini, l'impegno del si manifestava assolutamente inconsistente ed evanescente se è vero Per_1
come è vero che nella scrittura la propria successiva scelta di procedere (o pag. 6/10 meno) ad una ulteriore progettazione dei terreni appariva rimessa esclusivamente alla propria personale volontà, senza la deduzione di un qualsiasi dato od evento oggettivo cui poter ricollegare e controllare l'esercizio della stessa in un senso ovvero nell'altro. Sorprendentemente, infatti, la scrittura non collega in alcun modo i risultati dello studio preliminare (gratuito)
dell'ing. come pure nemmeno gli esiti dell'adozione di futuri piani Pt_1
regolatori pur menzionati nello scritto, alla successiva scelta dello stipulante circa il procedere (o meno) ad una successiva e concreta progettazione. In Per_1
queste condizioni l'accordo sottoscritto tra le parti in data 10.03.1992 non può
che ritenersi nullo perché privo della possibilità di individuare un effettivo e concreto impegno contrattuale del vincolato ad un dato oggettivo e Per_1
diverso dalla propria stessa insindacabile volontà.
Gli aspetti in esame, peraltro, non sono sfuggiti neppure alla difesa dell'odierno appellante, la quale, in atto di appello, giustamente osserva: “Tanto più che l'impegno assunto dal sig. con la citata scrittura non era condizionato e/o Per_1
subordinato dall'avveramento di condizioni o fattori “esterni” (ad es.
ottenimento di finanziamenti o di autorizzazioni di sorta), che avrebbero potuto mettere a rischio di gratuità la prestazione già resa, ma unicamente alla sua volontà, con evidente violazione del principio di buona fede”.
Il che val quanto dire, appunto, che l'impegno del era rimesso alla sua Per_1
volontà esclusiva e insindacabile, e dunque era (ed è) nullo.
pag. 7/10 La scrittura pertanto deve ritenersi nulla per mancanza del requisito fondamentale di cui al n. 1) dell'art. 1325 c.c. ovvero comunque perché
l'impegno contrattuale in essa contenuto è subordinato ad una condizione meramente potestativa (art. 1355) da parte dello stipulante . Persona_1
Fermo quanto precede, e sebbene ciò si deduca solo ad abundantiam e solo per esigenze di completezza della trattazione si aggiunge comunque che anche nell'ipotesi in cui comunque la scrittura dovesse comunque ritenersi valida e impegnativa, ugualmente l'azione risarcitoria avanzata dal dovrebbe Pt_1
essere comunque respinta per un altro aspetto pregiudiziale. A fronte difatti della tempestiva formulazione della relativa eccezione da parte degli eredi peraltro ritualmente riproposta in appello, l'azione intrapresa difatti non Per_1
può che ritenersi prescritta. Proprio per il fatto, già ampiamente lumeggiato,
per cui l'oggetto dell'impegno del (ovvero il conferimento di un Per_1
successivo incarico di progettazione sui terreni oggetto dell'accordo) non era subordinato o comunque riferito alla verificazione di alcun evento successivo ed incerto (come appunto l'adozione di un nuovo particolare PRG;
la possibilità
di una edificazione entro ovvero oltre certi limiti e/o certi indici;
la convenienza economica riscontrabile di una operazione edificatoria etc. etc.), e comunque certamente non all'esito degli studi e delle indagini preliminari commissionati preventivamente (e gratuitamente) all'ing. è evidente che il termine Pt_1
prescrizionale dell'impegno del non poteva che decorrere dal giorno Per_1
pag. 8/10 stesso della firma della scrittura medesima. In tal senso, non è di nessun rilievo il fatto, dedotto dall'appellante, che la propria prestazione gratuita (relativa agli studi preliminari di fattibilità) sia potuta durare più o meno a lungo, così come non è ugualmente di nessun rilievo l'avvenuta interruzione della prescrizione mediante il deposito, nel precedente giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, della comparsa contenente la riconvenzionale di risarcimento da parte dell'ing. Dacchè, difatti, la scrittura è del 10.03.1992, la Pt_1
prescrizione dei diritti nascenti dalla stessa doveva e deve ritenersi maturata al più tardi sin dal 10.03.2002, ovvero ben prima della interposizione della domanda riconvenzionale (anno 2004) sopra richiamata, e prima anche della lettera racc.ta del 23/24.06.2003 (che costituisce invero il primo atto interruttivo della prescrizione anche antecedente alla predetta riconvenzionale).
Per tutte le ragioni che precedono, comunque pregiudiziali rispetto a quelle trattate dalla sentenza impugnata, che dunque restano assorbite, l'appello deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, si osserva che la complessa interpretazione della scrittura privata oggetto della lite (costituendo incertezza su questione di fatto) integra eccezionale e grave ragione per procedere, anche in appello, alla compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Cass., 24529/2024). Per gli stessi motivi deve essere respinto l'appello incidentale, avendo correttamente il
Tribunale di Ancona disposto la compensazione delle spese di primo grado.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte sia dell' appellante principale, che dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10