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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11571 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7445/2019, avente ad oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gennaro Simeone, in virtù di procura in calce alla comparsa depositata in data
13/1/2023 in sostituzione di precedente difensore.
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. Parte_2 Persona_1
14051), rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
07/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/02/2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8441/2018, emesso da questo
Tribunale in data 8/11/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore CP_ della (d'ora innanzi solo “ ”), della somma di € Controparte_1
8.228,66 oltre interessi legali e spese di lite, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in forza di fatture emesse dalla ON Energia S.p. A e cedute alla ricorrente.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che in data 6/10/2010, l'Enel Distribuzione aveva distaccato il misuratore presso la sua abitazione, con la conseguenza che la fruizione di energia era diventata impossibile;
- che il credito azionato era prescritto in quanto era sorto oltre il quinquennio anteriore al deposito del ricorso per ingiunzione;
- che la società ricorrente era priva di legittimazione attiva per omessa notificazione ad esso opponente dell'atto di cessione;
- che nel ricorso monitorio era stato indicato un soggetto diverso da esso opponente, circostanza che inficiava la validità dell'atto monitorio e l'individuazione del debitore.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. CP_ Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio la che, resistendo all'opposizione, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria di spese di lite. In particolare, evidenziava che il credito era provato dalle fatture emesse dalla ON Energia, che la prescrizione del diritto era stata interrotta dalle diffide inviate negli anni al e che la cessione del credito era stata notificata allo Pt_1 stesso in data 31/5/2018.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza pronunciata in data 7/7/2025, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione CP_ ex art. 164 c.p.c., per come proposta dalla . Infatti, sebbene l'atto introduttivo complessivamente esaminato risulti alquanto scarno nei suoi contenuti, nella parte che raccoglie le conclusioni, oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda, come del resto si evince dalle difese svolte dalla società opposta, la quale si è compiutamente difesa, rispondendo in modo puntuale a tutti i motivi di opposizione.
Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, di prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione. A tal proposito, giova evidenziare che i crediti da fornitura di energia sono soggetti ad una duplice disciplina per quanto riguarda la prescrizione, applicandosi il termine biennale per le fatture con scadenza successiva all' 1/3/2018 (ai sensi della l. 205/2017, art. 1 co. 4 e 10) e il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. per le fatture precedenti. Ciò chiarito, nel caso di specie, è pacifico che si applichi il termine quinquennale, atteso che le fatture azionate sono tutte antecedenti al 2018. Sennonché, pur trattandosi di fatture risalenti nel tempo, la decorrenza del suindicato termine quinquennale risulta interrotta dalle diffide di pagamento inviate negli anni dalla ON
Energia, corredate dagli avvisi di ricevimento sottoscritti dal per avvenuta Pt_1 ricezione, nonchè dall'avvenuta notificazione allo stesso, in data 31/5/2018, dell'atto di cessione dei crediti. Infatti, la comunicazione della cessione con la richiesta di pagamento del debito e l'avvertimento di intraprendere tutte le iniziative volte al recupero del dovuto, evidenzia inequivocabilmente la volontà del creditore di avvalersi del diritto oggetto dell'avvenuto trasferimento.
Proprio tale ultimo rilievo evidenzia l'infondatezza anche del motivo di CP_ opposizione relativo al dedotto difetto di legittimazione attiva della . Infatti, premesso che la cessione del credito è un negozio bilaterale, che si perfeziona ed è già efficace mediante il solo consenso di cedente e cessionario, nel quale la notifica al debitore assolve soltanto alla funzione di rendere lo stesso edotto della mutata titolarità del credito, è evidente come l'omessa comunicazione giammai potrebbe avere efficacia paralizzante della pretesa creditoria azionata. In ogni caso, l'intervenuta cessione è stata portata a conoscenza del mediante la richiamata raccomandata del 31/5/2018, Pt_1 essendo, peraltro, del tutto irrilevante l'erronea indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, del nominativo del destinatario dell'atto, in presenza di una notifica eseguita correttamente al , come si evince dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce Pt_1 all'avviso di ricevimento.
Per quanto attiene all'onere probatorio gravante sulle parti, va osservato che l'opposta ha adeguatamente dimostrato l'esistenza del proprio diritto di credito, depositando in atti l'accordo di cessione e le fatture emesse dalla ON Energia. Privo CP_ di pregio è il rilievo dell'opponente secondo cui la avrebbe dovuto depositare il contratto di fornitura, essendo le fatture idonee alla prova del credito solo nella fase monitoria. In realtà, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (Cass. 14/07/2023, n. 20267). Inoltre, se è vero che, come affermato in più occasione dalla Corte di legittimità, la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, è pur vero che tale affermazione, nei contratti di utenza i cui consumi sono contabilizzati mediante misuratore, si deve coordinare con il valore di attendibilità riconosciuto al contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi accettato consensualmente dai contraenti (cfr. Cass. 14/3/2024, n. 6959; Cass. 9/1/2020, n. 297). Ciò significa che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (cfr. Cass. 5/6/2025, n. 15061). Tale regola di distribuzione dell'onere probatorio presuppone, tuttavia, che l'utente contesti specificamente il funzionamento del contatore, non potendo limitarsi a negare il valore probatorio delle fatture o a lamentare l'eccessiva entità dei consumi.
Nel caso di specie, il non ha formulato contestazioni in ordine al Pt_1 funzionamento del contatore, essendosi lamentato soltanto a dedurre l'esorbitanza dei consumi contabilizzati. Né rileva che detto misuratore fosse stato distaccato in data
9/10/2010 dal precedente gestore, non escludendo tale circostanza l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale con la ON Energia e l'apposizione di un nuovo contatore, tenuto conto che, come emerge dal verbale prodotto in atti, quello precedente era stato distaccato in seguito all'accertamento di una manomissione che impediva la misurazione dell'energia o ne comportava una sottomisurazione.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
30429/2018, emesso da questo Tribunale in data 8/11/2018, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida nella somma di €.5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 9/12/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7445/2019, avente ad oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gennaro Simeone, in virtù di procura in calce alla comparsa depositata in data
13/1/2023 in sostituzione di precedente difensore.
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. Parte_2 Persona_1
14051), rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
07/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/02/2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8441/2018, emesso da questo
Tribunale in data 8/11/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore CP_ della (d'ora innanzi solo “ ”), della somma di € Controparte_1
8.228,66 oltre interessi legali e spese di lite, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in forza di fatture emesse dalla ON Energia S.p. A e cedute alla ricorrente.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che in data 6/10/2010, l'Enel Distribuzione aveva distaccato il misuratore presso la sua abitazione, con la conseguenza che la fruizione di energia era diventata impossibile;
- che il credito azionato era prescritto in quanto era sorto oltre il quinquennio anteriore al deposito del ricorso per ingiunzione;
- che la società ricorrente era priva di legittimazione attiva per omessa notificazione ad esso opponente dell'atto di cessione;
- che nel ricorso monitorio era stato indicato un soggetto diverso da esso opponente, circostanza che inficiava la validità dell'atto monitorio e l'individuazione del debitore.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. CP_ Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio la che, resistendo all'opposizione, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria di spese di lite. In particolare, evidenziava che il credito era provato dalle fatture emesse dalla ON Energia, che la prescrizione del diritto era stata interrotta dalle diffide inviate negli anni al e che la cessione del credito era stata notificata allo Pt_1 stesso in data 31/5/2018.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza pronunciata in data 7/7/2025, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione CP_ ex art. 164 c.p.c., per come proposta dalla . Infatti, sebbene l'atto introduttivo complessivamente esaminato risulti alquanto scarno nei suoi contenuti, nella parte che raccoglie le conclusioni, oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda, come del resto si evince dalle difese svolte dalla società opposta, la quale si è compiutamente difesa, rispondendo in modo puntuale a tutti i motivi di opposizione.
Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, di prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione. A tal proposito, giova evidenziare che i crediti da fornitura di energia sono soggetti ad una duplice disciplina per quanto riguarda la prescrizione, applicandosi il termine biennale per le fatture con scadenza successiva all' 1/3/2018 (ai sensi della l. 205/2017, art. 1 co. 4 e 10) e il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. per le fatture precedenti. Ciò chiarito, nel caso di specie, è pacifico che si applichi il termine quinquennale, atteso che le fatture azionate sono tutte antecedenti al 2018. Sennonché, pur trattandosi di fatture risalenti nel tempo, la decorrenza del suindicato termine quinquennale risulta interrotta dalle diffide di pagamento inviate negli anni dalla ON
Energia, corredate dagli avvisi di ricevimento sottoscritti dal per avvenuta Pt_1 ricezione, nonchè dall'avvenuta notificazione allo stesso, in data 31/5/2018, dell'atto di cessione dei crediti. Infatti, la comunicazione della cessione con la richiesta di pagamento del debito e l'avvertimento di intraprendere tutte le iniziative volte al recupero del dovuto, evidenzia inequivocabilmente la volontà del creditore di avvalersi del diritto oggetto dell'avvenuto trasferimento.
Proprio tale ultimo rilievo evidenzia l'infondatezza anche del motivo di CP_ opposizione relativo al dedotto difetto di legittimazione attiva della . Infatti, premesso che la cessione del credito è un negozio bilaterale, che si perfeziona ed è già efficace mediante il solo consenso di cedente e cessionario, nel quale la notifica al debitore assolve soltanto alla funzione di rendere lo stesso edotto della mutata titolarità del credito, è evidente come l'omessa comunicazione giammai potrebbe avere efficacia paralizzante della pretesa creditoria azionata. In ogni caso, l'intervenuta cessione è stata portata a conoscenza del mediante la richiamata raccomandata del 31/5/2018, Pt_1 essendo, peraltro, del tutto irrilevante l'erronea indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, del nominativo del destinatario dell'atto, in presenza di una notifica eseguita correttamente al , come si evince dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce Pt_1 all'avviso di ricevimento.
Per quanto attiene all'onere probatorio gravante sulle parti, va osservato che l'opposta ha adeguatamente dimostrato l'esistenza del proprio diritto di credito, depositando in atti l'accordo di cessione e le fatture emesse dalla ON Energia. Privo CP_ di pregio è il rilievo dell'opponente secondo cui la avrebbe dovuto depositare il contratto di fornitura, essendo le fatture idonee alla prova del credito solo nella fase monitoria. In realtà, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (Cass. 14/07/2023, n. 20267). Inoltre, se è vero che, come affermato in più occasione dalla Corte di legittimità, la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, è pur vero che tale affermazione, nei contratti di utenza i cui consumi sono contabilizzati mediante misuratore, si deve coordinare con il valore di attendibilità riconosciuto al contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi accettato consensualmente dai contraenti (cfr. Cass. 14/3/2024, n. 6959; Cass. 9/1/2020, n. 297). Ciò significa che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (cfr. Cass. 5/6/2025, n. 15061). Tale regola di distribuzione dell'onere probatorio presuppone, tuttavia, che l'utente contesti specificamente il funzionamento del contatore, non potendo limitarsi a negare il valore probatorio delle fatture o a lamentare l'eccessiva entità dei consumi.
Nel caso di specie, il non ha formulato contestazioni in ordine al Pt_1 funzionamento del contatore, essendosi lamentato soltanto a dedurre l'esorbitanza dei consumi contabilizzati. Né rileva che detto misuratore fosse stato distaccato in data
9/10/2010 dal precedente gestore, non escludendo tale circostanza l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale con la ON Energia e l'apposizione di un nuovo contatore, tenuto conto che, come emerge dal verbale prodotto in atti, quello precedente era stato distaccato in seguito all'accertamento di una manomissione che impediva la misurazione dell'energia o ne comportava una sottomisurazione.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
30429/2018, emesso da questo Tribunale in data 8/11/2018, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, che liquida nella somma di €.5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 9/12/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)