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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 957/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 957/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Urbani Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- la ricorrente, vedova, espone di aver presentato in data 29.5.2023 domanda di assegno
CP_ sociale, e di avere ricevuto tuttavia comunicazione di rigetto dell motivato con riferimento all'atto di donazione con cui nell'aprile 2022 la signora aveva donato un immobile di sua proprietà alla figlia, con onere di quest'ultima di provvedere al proprio mantenimento in caso di necessità;
- anche il ricorso amministrativo della ricorrente è stato respinto, pertanto ella ha convenuto in giudizio l' per l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il conseguimento CP_1 dell'assegno sociale e delle sue eventuali maggiorazioni di legge dalla data della domanda amministrativa e la condanna dell' al relativo pagamento, oltre alla rivalutazione e CP_2
agli interessi legali, per un ammontare quantificato in € 12.000,00;
- sin dalla costituzione in giudizio l' ha rappresentato che la domanda della ricorrente CP_1
fosse in fase di riesame, a fronte della situazione economica della donataria, e in data odierna ha dato atto dell'accoglimento in autotutela della domanda a far data dal gennaio
2024;
- il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, restando da definire soltanto la questione relativa alle spese di lite;
rilevato che:
- la questione va definita in base al criterio della soccombenza virtuale;
- in questo senso va considerato che con l'accoglimento della domanda in autotutela l ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, e che il rigetto della domanda CP_2
amministrativa ha causalmente determinato l'insorgenza della lite;
- merita tuttavia di essere considerato altresì che la condotta collaborativa dell'Istituto ha consentito la rapida definizione del giudizio, alleggerendo notevolmente la fase della discussione;
- per tale ragione, si reputa equo liquidare le spese di lite considerando i valori minimi e le fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), disponendo la compensazione in relazione a quest'ultima, in quanto di fatto svolta senza un effettivo aggravio dell'attività dei legali;
pagina 2 di 3 - l andrà pertanto condannato alla rifusione in favore della ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, dell'importo complessivo di euro
1237,00 oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1237,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 06/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 957/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Urbani Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- la ricorrente, vedova, espone di aver presentato in data 29.5.2023 domanda di assegno
CP_ sociale, e di avere ricevuto tuttavia comunicazione di rigetto dell motivato con riferimento all'atto di donazione con cui nell'aprile 2022 la signora aveva donato un immobile di sua proprietà alla figlia, con onere di quest'ultima di provvedere al proprio mantenimento in caso di necessità;
- anche il ricorso amministrativo della ricorrente è stato respinto, pertanto ella ha convenuto in giudizio l' per l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il conseguimento CP_1 dell'assegno sociale e delle sue eventuali maggiorazioni di legge dalla data della domanda amministrativa e la condanna dell' al relativo pagamento, oltre alla rivalutazione e CP_2
agli interessi legali, per un ammontare quantificato in € 12.000,00;
- sin dalla costituzione in giudizio l' ha rappresentato che la domanda della ricorrente CP_1
fosse in fase di riesame, a fronte della situazione economica della donataria, e in data odierna ha dato atto dell'accoglimento in autotutela della domanda a far data dal gennaio
2024;
- il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, restando da definire soltanto la questione relativa alle spese di lite;
rilevato che:
- la questione va definita in base al criterio della soccombenza virtuale;
- in questo senso va considerato che con l'accoglimento della domanda in autotutela l ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, e che il rigetto della domanda CP_2
amministrativa ha causalmente determinato l'insorgenza della lite;
- merita tuttavia di essere considerato altresì che la condotta collaborativa dell'Istituto ha consentito la rapida definizione del giudizio, alleggerendo notevolmente la fase della discussione;
- per tale ragione, si reputa equo liquidare le spese di lite considerando i valori minimi e le fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), disponendo la compensazione in relazione a quest'ultima, in quanto di fatto svolta senza un effettivo aggravio dell'attività dei legali;
pagina 2 di 3 - l andrà pertanto condannato alla rifusione in favore della ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, dell'importo complessivo di euro
1237,00 oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1237,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 06/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3