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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2191/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 4/06/2025, svolta in trattazione scritta
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
), Fabio D'Auria (c.f.: ) e C.F._2 C.F._3
(c.f.: ), unitamente ai quali Parte_2 C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
giunta regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, la parte istante ha convenuto in giudizio la affinchè, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo Controparte_2
avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a risarcirgli i danni subiti, secondo la quantificazione del CT arch. , oltre interessi e Persona_1
rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- che è proprietario di un fondo su cui gestisce un vivaio, sito in Nocera
Inferiore alla località “Cicalesi”, riportato in catasto al foglio 7, particella n.
1064 e 1065, che per l'estensione di mq 1789 è adibito all'attività svolta;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta il Controparte_2
29/10/2015, il fondo fu completamente sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma, tanto che con ordinanza n. 84 del 30/10/2015, il sindaco di Nocera Inferiore dispose il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli da esso proveniente;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni in atto e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò quale danno ulteriore il deposito di sostanze nocive sui terreni;
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino Parte_3 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 2 del ricorso);
-- che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto Controparte_1
tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
_______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (poi elencati Controparte_1
e quantificati nella CT redatta dal dott. arch. ), oltre Persona_1
relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 15/09/2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3/05/2021, poi rinviata d'ufficio al 10/01/2023.
1.2. Dichiarata la contumacia della concessi i termini per le memorie CP_1 istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7/11/2023, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al
Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il 19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del
4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
Preliminarmente si dà atto che la legittimazione attiva del ricorrente è provata sulla base dell'atto notarile di scioglimento della comunione ereditaria sul fondo di causa (e altri beni), ma anche dalle dichiarazioni del teste Tes_1
che ha confermato la circostanza dedotta in ricorso che
[...] Parte_1
coltivi direttamente il fondo oggetto di causa.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La domanda di risarcimento dei danni subiti per esondazione dell'alveo
(avvenuta in data 29/10/2015), rientra nell'ambito della Controparte_2 responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui
_______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Caso pag. 3 Parte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis,
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo
[...]
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è CP_2
stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di ottobre Testimone_1
2015 si ruppe l'argine dell'Alveo Comune e che il terreno del CP_2 ricorrente, vicino all'argine, si allagò.
4. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti da ciascun fondo e ha distinto tra varie voci di danno.
Per la parte di danno consistito nella perdita di piante da frutto impiantate nel
2014, pronte per essere vendute, il CT, considerata la presenza di 8 piantine in ogni metro quadro, dunque la presenza di circa 14.000 piantine ha calcolato
_______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Caso pag. 4 Parte_4 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 1,76 a pianta e così un totale di euro 25.189,12.
Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto difetta la prova dell'esatto quantitativo delle piante da frutto esistenti sull'estensione territoriale considerata, su cui nulla ha riferito il teste . Testimone_1
Parimenti, non vi è prova dell'effettiva quantità delle stesse piantine andate distrutte, atteso che non vi è documentazione alcuna di un loro eventuale smaltimento. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch.
[...]
, che ha, sì, confermato la perizia redatta, ma è stato generico sulla Persona_1
messa a dimora delle piantine da frutto, dicendo che erano messe a dimora da uno o due anni, inoltre ha inspiegabilmente dichiarato: “Le coltivazioni presenti sul terreno erano in gran parte cipollotti, nonché insalata e verza, pronti per il raccolto”, circostanza, questa, non allegata né in citazione né nella stessa CT redatta da , in cui si fa menzione solo della Persona_1
perdita delle piantine da frutta.
La valutazione scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità e qualità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, a dicembre 2016, non può costituire prova.
Nè la prova del preciso ammontare dei lamentati danni può desumersi dalla richiamata ordinanza sindacale, la quale dimostra per via cartolare soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del 29.10.2015, senza alcuna indicazione che riguardi il fondo del ricorrente. Inoltre, non vi è prova che sia stato eseguito quanto disposto, non essendo dimostrato l'eventuale marciume delle colture rese inutilizzabili a fini produttivi e commerciali in seguito al divieto contenuto nella predetta ordinanza.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
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Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle coltivazioni presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già le cifre rivendicate (cf perizia di parte)
a titolo di danno per la perdita delle piante sono di importo tale da superare il limite di volume di affari di euro 7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazione di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo
39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, e successive modificazioni”. Pertanto, è inspiegabile che l'istante titolare di un'impresa di non modesto fatturato non abbia inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione pari a circa venticinquemila euro, produrre in giudizio documenti certamente in suo possesso, che avrebbe fornito una prova presuntiva ma immediata del preteso danno.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di piante da frutto coltivate e distrutte,
l'impossibilità di operare una più puntuale quantificazione dei danni avendo il ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di ben 5 anni dagli eventi, il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
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In considerazione di ciò, dovrà riconoscersi solo il 50% di quanto richiesto,
e, dunque, per la perdita delle piante, l'importo di € 12.594,56.
4.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione dei terreni, il perito ha indicato i presumibili costi, per la disinfestazione e la zappatura del terreno, per la fresatura del terreno con motocoltivatore, per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno, in importo superiore ad euro diecimila.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il
1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili che, per come declinate, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferite in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale. In particolare, il teste ha Tes_1 dichiarato genericamente: “confermo che il signor ha dovuto asportare Pt_1
tutte le piantine distrutte e ripulire i terreni e sistemarli per mettere a dimora nuove piante”.
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica per la quale è ben strano che non sia provata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripristino dei terreni indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
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Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste , che ha Tes_1
parlato – sia pur genericamente - di asportazione delle piante marcite e di attività di pulizia, è dimostrato che il ricorrente ha dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto dell'estensione del fondo, in via equitativa, la somma di € 1.500,00.
4.3. Il CT ha, inoltre, indicato un danno di € 600,00 per sterro del pozzo ad anelli.
Nulla può essere riconosciuto, non essendo stato il relativo danno specificamente indicato o provata. Al danneggiamento del pozzo non fa riferimento il teste , se non per dire che fu invaso dall'acqua; la Tes_1
valutazione compiuta dal CT non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo “sterro dei pozzi di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”, dal quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo;
né è sufficiente la mera dichiarazione del CT , il quale, Persona_1
come già evidenziato, ha redatto la CT ben un anno dopo l'evento esondativo;
il relativo capo di domanda è respinto.
4.4. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
14.094,56.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
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La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso Controparte_1
d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni come accertati.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Controparte_1
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per Parte_2
ognuno.
***
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
24/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2191/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1 nei confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 CP_1 al pagamento in suo favore dell'importo di € 14.094,56, oltre
[...] rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 118,50 per esborsi documentati ed euro 2.250,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti
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Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà Parte_2
per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Caso pag. 11 Parte_4 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25". _______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Caso pag. 6 Parte_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2191/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 4/06/2025, svolta in trattazione scritta
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
), Fabio D'Auria (c.f.: ) e C.F._2 C.F._3
(c.f.: ), unitamente ai quali Parte_2 C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
giunta regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, la parte istante ha convenuto in giudizio la affinchè, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo Controparte_2
avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a risarcirgli i danni subiti, secondo la quantificazione del CT arch. , oltre interessi e Persona_1
rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- che è proprietario di un fondo su cui gestisce un vivaio, sito in Nocera
Inferiore alla località “Cicalesi”, riportato in catasto al foglio 7, particella n.
1064 e 1065, che per l'estensione di mq 1789 è adibito all'attività svolta;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta il Controparte_2
29/10/2015, il fondo fu completamente sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma, tanto che con ordinanza n. 84 del 30/10/2015, il sindaco di Nocera Inferiore dispose il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli da esso proveniente;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni in atto e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò quale danno ulteriore il deposito di sostanze nocive sui terreni;
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino Parte_3 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 2 del ricorso);
-- che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto Controparte_1
tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
_______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (poi elencati Controparte_1
e quantificati nella CT redatta dal dott. arch. ), oltre Persona_1
relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 15/09/2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3/05/2021, poi rinviata d'ufficio al 10/01/2023.
1.2. Dichiarata la contumacia della concessi i termini per le memorie CP_1 istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7/11/2023, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al
Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il 19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del
4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
Preliminarmente si dà atto che la legittimazione attiva del ricorrente è provata sulla base dell'atto notarile di scioglimento della comunione ereditaria sul fondo di causa (e altri beni), ma anche dalle dichiarazioni del teste Tes_1
che ha confermato la circostanza dedotta in ricorso che
[...] Parte_1
coltivi direttamente il fondo oggetto di causa.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La domanda di risarcimento dei danni subiti per esondazione dell'alveo
(avvenuta in data 29/10/2015), rientra nell'ambito della Controparte_2 responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui
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grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis,
Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo
[...]
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è CP_2
stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di ottobre Testimone_1
2015 si ruppe l'argine dell'Alveo Comune e che il terreno del CP_2 ricorrente, vicino all'argine, si allagò.
4. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti da ciascun fondo e ha distinto tra varie voci di danno.
Per la parte di danno consistito nella perdita di piante da frutto impiantate nel
2014, pronte per essere vendute, il CT, considerata la presenza di 8 piantine in ogni metro quadro, dunque la presenza di circa 14.000 piantine ha calcolato
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un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 1,76 a pianta e così un totale di euro 25.189,12.
Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto difetta la prova dell'esatto quantitativo delle piante da frutto esistenti sull'estensione territoriale considerata, su cui nulla ha riferito il teste . Testimone_1
Parimenti, non vi è prova dell'effettiva quantità delle stesse piantine andate distrutte, atteso che non vi è documentazione alcuna di un loro eventuale smaltimento. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch.
[...]
, che ha, sì, confermato la perizia redatta, ma è stato generico sulla Persona_1
messa a dimora delle piantine da frutto, dicendo che erano messe a dimora da uno o due anni, inoltre ha inspiegabilmente dichiarato: “Le coltivazioni presenti sul terreno erano in gran parte cipollotti, nonché insalata e verza, pronti per il raccolto”, circostanza, questa, non allegata né in citazione né nella stessa CT redatta da , in cui si fa menzione solo della Persona_1
perdita delle piantine da frutta.
La valutazione scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità e qualità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, a dicembre 2016, non può costituire prova.
Nè la prova del preciso ammontare dei lamentati danni può desumersi dalla richiamata ordinanza sindacale, la quale dimostra per via cartolare soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del 29.10.2015, senza alcuna indicazione che riguardi il fondo del ricorrente. Inoltre, non vi è prova che sia stato eseguito quanto disposto, non essendo dimostrato l'eventuale marciume delle colture rese inutilizzabili a fini produttivi e commerciali in seguito al divieto contenuto nella predetta ordinanza.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
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Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle coltivazioni presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già le cifre rivendicate (cf perizia di parte)
a titolo di danno per la perdita delle piante sono di importo tale da superare il limite di volume di affari di euro 7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazione di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo
39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, e successive modificazioni”. Pertanto, è inspiegabile che l'istante titolare di un'impresa di non modesto fatturato non abbia inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione pari a circa venticinquemila euro, produrre in giudizio documenti certamente in suo possesso, che avrebbe fornito una prova presuntiva ma immediata del preteso danno.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di piante da frutto coltivate e distrutte,
l'impossibilità di operare una più puntuale quantificazione dei danni avendo il ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di ben 5 anni dagli eventi, il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
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In considerazione di ciò, dovrà riconoscersi solo il 50% di quanto richiesto,
e, dunque, per la perdita delle piante, l'importo di € 12.594,56.
4.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione dei terreni, il perito ha indicato i presumibili costi, per la disinfestazione e la zappatura del terreno, per la fresatura del terreno con motocoltivatore, per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno, in importo superiore ad euro diecimila.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il
1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili che, per come declinate, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferite in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale. In particolare, il teste ha Tes_1 dichiarato genericamente: “confermo che il signor ha dovuto asportare Pt_1
tutte le piantine distrutte e ripulire i terreni e sistemarli per mettere a dimora nuove piante”.
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica per la quale è ben strano che non sia provata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripristino dei terreni indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
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Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste , che ha Tes_1
parlato – sia pur genericamente - di asportazione delle piante marcite e di attività di pulizia, è dimostrato che il ricorrente ha dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto dell'estensione del fondo, in via equitativa, la somma di € 1.500,00.
4.3. Il CT ha, inoltre, indicato un danno di € 600,00 per sterro del pozzo ad anelli.
Nulla può essere riconosciuto, non essendo stato il relativo danno specificamente indicato o provata. Al danneggiamento del pozzo non fa riferimento il teste , se non per dire che fu invaso dall'acqua; la Tes_1
valutazione compiuta dal CT non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo “sterro dei pozzi di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”, dal quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo;
né è sufficiente la mera dichiarazione del CT , il quale, Persona_1
come già evidenziato, ha redatto la CT ben un anno dopo l'evento esondativo;
il relativo capo di domanda è respinto.
4.4. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
14.094,56.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
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La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso Controparte_1
d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni come accertati.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Controparte_1
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per Parte_2
ognuno.
***
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
24/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2191/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1 nei confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 CP_1 al pagamento in suo favore dell'importo di € 14.094,56, oltre
[...] rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 118,50 per esborsi documentati ed euro 2.250,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti
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Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà Parte_2
per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25". _______________________________________________________________________ N. 2191/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Caso pag. 6 Parte_4