TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Elais Mellace Giudice
3) Dott. Aleardo Zangari Del Prato Giudice rel. est. ha pronunciato, all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi, ex art. 190 c.p.c., di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2023, svoltasi in “presenza”, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo portante n. 2910 RGAC dell'anno 2016, avente ad oggetto: impugnazione testamentaria per incapacità naturale del testatore, lesione di legittima e azione di riduzione, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in _1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Indipendenza 6, presso lo studio dell'avv. Ernesto Mazzei (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa a C.F._2 margine dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._3 alla Via A. De Gasperi, 11, presso lo studio dell'avv. Augusto Servino;
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aloisio (C.F.: DEL Foro di Lecce, in C.F._4 forza di procura resa in calce alla “Comparsa di costituzione e risposta predisposta per l'udienza del 21.11.2016”;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: all'udienza di cui in premessa, entrambe le parti processuali hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti, verbali di causa e note scritte per come da ultimo inoltrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione del 6.06.2016, ritualmente notificato, il sig. _1 conveniva in giudizio l'epigrafata convenuta al fine di vedersi riconoscere la qualità di erede relativamente alla successione del sig. che, con testamento olografo RS
(ritualmente depositato e pubblicato) aveva nominato, quale sua erede universale, la moglie CP
senza fare alcun “riferimento, invece, all'odierno attore, nato dal precedente matrimonio
[...] del de cuius con la sig.ra ”. SO
Assumeva al riguardo, parte deducente, che il testamento de quo, oltre ad essere invalido ed improduttivo di effetti “in quanto non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 602 c.c. e posto in essere in condizioni di incapacità (naturale) dello stesso testatore….”, era stato, altresì, articolato in evidente contrasto con la quota di riserva che gli sarebbe spettata, per legge, quale legittimario pretermesso.
Quanto al primo addotto profilo, affermava, infatti, che le “condizioni di salute del _1
, a due mesi circa dalla morte, fossero incompatibili con una lucida volontà di disporre
[...] dei propri beni e come esse, sussistendo uno stato morboso grave e permanente, avessero inciso in maniera irreparabile sull'attitudine del moribondo a determinarsi coscientemente e liberamente”.
In ordine al secondo ed ultimo profilo, connesso all'affermata violazione della quota di riserva, specificava che l'art. 537 del c.c., in presenza di un solo figlio, assicurava a quest'ultimo “la metà dell'intero patrimonio”.
Ciò che induceva parte attrice a proporre, al riguardo, domanda subordinata di accertamento e dichiarazione del “diritto alla legittima dell'attore, determinando in una metà del valore dell'intero patrimonio la relativa quota”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva, dunque, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere “in toto quanto ex adverso dedotto”, instava, in via preliminare, per il rigetto della domanda attorea “ritenendo, per converso, valido il testamento impugnato”; in via subordinata, poi, “qualora dovesse essere riconosciuto valido il testamento, e riconosciuta al una quota diversa da quella _1 richiesta in citazione, domandava la condanna alle spese del giudizio, avendo parte convenuta, all'atto della comunicazione dell'esistenza del testamento, proposto la riduzione della propria quota, riconoscendo al medesimo la quota di 1/3”. Pt_1
Assumeva in proposito, parte convenuta :
- “che in data 29.09.2008 aveva contratto matrimonio con il sig. ; RS
- che “in data 21.08.2011 in Roma veniva a mancare il di lei coniuge e padre dell'odierno attore”;
- che “il giorno 29.08.2011 innanzi al Notaio veniva depositato e pubblicato il Per_3 testamento olografo a firma del sig. con il quale, lo stesso aveva istituito quale RS erede universale il coniuge oggi convenuto”;
- che “nel mese di Novembre del 2011 la sig.ra inviava all'odierno attore comunicazione CP
a mezzo racc.ta con la quale lo notiziava dell'esistenza del testamento sopra indicato, rappresentandogli, altresì, la disponibilità, in violazione della volontà del defunto, a riconoscergli quanto la legge prevedeva in caso di successione testamentaria, ovvero 1/3 dell'asse ereditario”;
- che, non avendo gli stessi contendenti raggiunto alcun accordo stragiudiziale, parte attrice decideva di intraprendere “azione di mediazione, impugnando il testamento del di lui padre, facendo valere le ragioni di censura di cui in premessa;
- che l'addotta esistenza di un vizio di incapacità del testatore, per come evidenziata dall'attore,
“era del tutto infondato, essendo il sig. ben capace di intendere e volere all'atto RS della lucidissima redazione del testamento e che la circostanza di non aver fatto alcun cenno, all'interno del testamento, al proprio figlio, non era motivo di nullità dello stesso, ma, anzi, sarebbe dovuto essere motivo di riflessione per una più attenta e rispettosa lettura della volontà del de cuius”, la cui decisione di estromettere il figlio dalla propria successione ereditaria “era stata volontaria, sofferta e non casuale”.
Deduzioni, queste, che indicevano la medesima parte convenuta a concludere come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, avendo lo scrivente revocato l'ordinanza ammissiva della prova per testi adottata dal precedente giudicante (dott. ), attesa la “evidente inammissibilità degli Testimone_1 articolati capitoli, oggettivamente generici in quanto mancanti di ogni riferimento e/o collocazione in un determinato momento storico ed in un determinato contesto topico”, essendo fallito ogni sollecitato tentativo da parte di questo Tribunale di far conseguire alle parti un accordo transattivo
(anche disponendo la comparizione personale dei contendenti per sentirli liberamente sui fatti di causa), all'udienza di precisazione delle conclusioni di cui in premessa, è stata trattenuta per la decisione con remissione al Collegio, per quanto di competenza, all'esito del decorso degli assegnati termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'avanzata pretesa è, nei limiti che seguono, fondata e quindi può essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi evidenziare quanto richiamato dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, laddove, nel prendere atto che la propria domanda posta in via principale (afferente all'annullamento dell'impugnata disposizione testamentaria per incapacità naturale del de cuius) era “rimasta sfornita dei necessari elementi probatori”, senza riproporre l'accoglimento delle rigettate istanze testimoniali afferente all'eccepita invalidità del testamento per incapacità del testatore, si è limitato ad insistere “nell'accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento, in favore del , della quota di legittima allo stesso riservata _1 ex lege. Pretesa, quest'ultima, mai, del resto, contestata dalla convenuta, la quale, personalmente sentita dal giudicante, nel corso dell'udienza di comparizione appositamente disposta (cfr. verbale di udienza dell'1.07.2019), ha ribadito la propria disponibilità – già precedentemente offerta, sia in via stragiudiziale che in sede di costituzione in giudizio – ad attribuire all'attore la quota di 1/3 dell'asse ereditario”. Ciò che esime, quindi, lo scrivente dallo scrutinio della questione contenuta nella domanda promossa in via principale.
Fatta tale precisazione, sempre in via preliminare, occorre inoltre ribadire che la richiesta di parte attrice di disporre Ctu, diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario ed alla conseguente individuazione della quota da assegnare al concludente, previa revoca dell'ordinanza che l'aveva respinta, oltre che essere tardiva rispetto alle istanze istruttorie per come, da ultimo, avanzate in sede di “Memorie ex art. 183, VI co. C.p.c.”, si dimostra, per altri versi, superflua rispetto al thema decidendum per come cristallizzato in atti, che non involge, peraltro, quale ulteriore e conseguenziale richiesta, connessa a quelle sopra descritte, alcuna domanda divisoria.
Aggiungasi, infatti, a tal riguardo (e ad ulteriore dimostrazione della superfluità della suddetta richiesta di Ctu ai fini dell'accoglimento della pretesa promossa da parte attrice), che in materia di successione necessaria da parte dell'unico legittimario pretermesso non appare indispensabile che quest'ultimo provveda a specificare i limiti entro i quali era stata lesa la quota di riserva, il valore della massa ereditaria ed il valore della quota di legittima violata, in vista della proposta azione di riduzione dell'impugnata disposizione testamentaria, dovendosi aver presente la situazione giuridica concreta, sottoposta allo scrutinio del giudice di merito, costituita appunto da un'ipotesi in cui, in assenza di preesistenti donazioni, poste in essere dal testatore, ed in presenza di un testamento che aveva del tutto pretermesso lo stesso attore, quale unico figlio del de cuius,
l'esistenza della lesione, riscontrata esclusivamente sul patrimonio relitto rispetto alla quota disponibile (e senza quindi dover tenere conto delle liberalità eventualmente fatte in vita dal defunto, anche in favore del legittimario agente in riduzione;
liberalità che indubbiamente avrebbero potuto incidere sulla concreta sussistenza della lesione lamentata sia nell'an che nel quantum) si è manifestata con evidenza anche per quanto attiene alla sua misura, posto che non può che andare necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge all'unico legittimario che ha agito in riduzione.
Orbene, a fronte della manifestata volontà, da parte del de cuius, di nominare propria ed unica erede la moglie a “cui conferisco la proprietà di tutti i miei beni e a cui riconosco la mia quota disponibile”, appare chiara, nella fattispecie oggetto di lite, che il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati alla destinataria passiva dell'azione di riduzione (nulla essendo stato attribuito al né con atto inter vivos né a titolo successorio), _1 potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare alla medesima percentuale scaturente dall'applicazione della disposizione normativa, da applicare in questo caso unicamente sul suddetto relictum.
L'assenza, infatti, di donazioni, con le evidenti complicazioni che sarebbero potute insorgere a causa della necessità di doverne tenere conto sia ai fini della riunione fittizia che della eventuale imputazione alla quota dello stesso legittimario, rende quindi evidente che l'onere di allegazione da parte dell'attore, sia del tutto superfluo, concretandosi in un inutile appesantimento del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e senza che lo stesso potesse in ogni caso influire sulla necessità di fissare la lesione denunciata in una specifica quota del relictum percentualmente corrispondente alla quota di riserva individuata a monte dal legislatore.
Or, dunque, premessa la incontestata qualità di erede legittimario da parte dell'odierno attore e facendo corretta applicazione della disciplina normativa di settore di cui agli artt. 537 e ss. del c.c., non vi è dubbio che, in presenza del coniuge, il figlio unico, totalmente escluso dalla successione, ha diritto, per come del resto riconosciuto anche dalla parte convenuta (sia pure in via subordinata), alla quota di 1/3 del patrimonio ereditario, ex art. 542, comma 1, c.c.., avendo il testatore disposto espressamente, con il testamento de quo, di lasciare alla nominata erede anche la sua quota disponibile.
Ciò che determina, pertanto, la riduzione proporzionale dell'intera massa ereditaria attribuita alla odierna convenuta, indicata erede universale da parte del de cuius, attraverso il riconoscimento ed attribuzione della quota di 1/3 dello stesso patrimonio in favore dell'erede pretermesso, in modo da ripristinare la quota di riserva allo stesso spettante.
Nessun ulteriore decisione può essere adottata in riferimento, infine, alla specifica individuazione dei beni ereditari costituenti la suddetta quota che, in mancanza di accordo da raggiungersi, in proposito, dagli stessi contendenti, dovrà essere rimessa ad un ulteriore giudizio), in ragione della tardiva proposizione della relativa richiesta di Ctu, per come avanzata dalla stessa parte attrice ed indicata in premessa.
La particolarità delle questioni trattate;
il tenore dell'assunta decisione, che ha visto riconoscere in favore della parte attrice una quota in misura inferiore rispetto a quella richiesta, e la manifestata disponibilità della parte convenuta ad attribuire, sia pure in via subordinata, la quota di fatto riconosciuta alla controparte, giustificano, a parere di questo Tribunale, la integrale compensazione delle spese di lite tra gli stessi contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara aperta la successione del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto RS in Roma in data 21.08.2011;
- dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo depositato e pubblicato in data
29.08.2011 a cura del Notaio , rep. N. 81193/27718; Persona_4
- previo riconoscimento della qualità di erede legittimario pretermesso in capo all'odierno attore, accoglie, per quanto di ragione, l'azione di riduzione per come dallo stesso promossa in via subordinata e, per l'effetto, dichiara la inefficacia relativa della disposizione testamentaria sopra indicata, nei limiti complessivi della quota di riserva spettante al legittimario leso, riconosciutagli nella misura di 1/3 dell'intera massa ereditaria lasciata dal de cuius; - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Giudice Estensore
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Garofalo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Elais Mellace Giudice
3) Dott. Aleardo Zangari Del Prato Giudice rel. est. ha pronunciato, all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi, ex art. 190 c.p.c., di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2023, svoltasi in “presenza”, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo portante n. 2910 RGAC dell'anno 2016, avente ad oggetto: impugnazione testamentaria per incapacità naturale del testatore, lesione di legittima e azione di riduzione, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in _1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Indipendenza 6, presso lo studio dell'avv. Ernesto Mazzei (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa a C.F._2 margine dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._3 alla Via A. De Gasperi, 11, presso lo studio dell'avv. Augusto Servino;
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aloisio (C.F.: DEL Foro di Lecce, in C.F._4 forza di procura resa in calce alla “Comparsa di costituzione e risposta predisposta per l'udienza del 21.11.2016”;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: all'udienza di cui in premessa, entrambe le parti processuali hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti, verbali di causa e note scritte per come da ultimo inoltrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione del 6.06.2016, ritualmente notificato, il sig. _1 conveniva in giudizio l'epigrafata convenuta al fine di vedersi riconoscere la qualità di erede relativamente alla successione del sig. che, con testamento olografo RS
(ritualmente depositato e pubblicato) aveva nominato, quale sua erede universale, la moglie CP
senza fare alcun “riferimento, invece, all'odierno attore, nato dal precedente matrimonio
[...] del de cuius con la sig.ra ”. SO
Assumeva al riguardo, parte deducente, che il testamento de quo, oltre ad essere invalido ed improduttivo di effetti “in quanto non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 602 c.c. e posto in essere in condizioni di incapacità (naturale) dello stesso testatore….”, era stato, altresì, articolato in evidente contrasto con la quota di riserva che gli sarebbe spettata, per legge, quale legittimario pretermesso.
Quanto al primo addotto profilo, affermava, infatti, che le “condizioni di salute del _1
, a due mesi circa dalla morte, fossero incompatibili con una lucida volontà di disporre
[...] dei propri beni e come esse, sussistendo uno stato morboso grave e permanente, avessero inciso in maniera irreparabile sull'attitudine del moribondo a determinarsi coscientemente e liberamente”.
In ordine al secondo ed ultimo profilo, connesso all'affermata violazione della quota di riserva, specificava che l'art. 537 del c.c., in presenza di un solo figlio, assicurava a quest'ultimo “la metà dell'intero patrimonio”.
Ciò che induceva parte attrice a proporre, al riguardo, domanda subordinata di accertamento e dichiarazione del “diritto alla legittima dell'attore, determinando in una metà del valore dell'intero patrimonio la relativa quota”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva, dunque, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere “in toto quanto ex adverso dedotto”, instava, in via preliminare, per il rigetto della domanda attorea “ritenendo, per converso, valido il testamento impugnato”; in via subordinata, poi, “qualora dovesse essere riconosciuto valido il testamento, e riconosciuta al una quota diversa da quella _1 richiesta in citazione, domandava la condanna alle spese del giudizio, avendo parte convenuta, all'atto della comunicazione dell'esistenza del testamento, proposto la riduzione della propria quota, riconoscendo al medesimo la quota di 1/3”. Pt_1
Assumeva in proposito, parte convenuta :
- “che in data 29.09.2008 aveva contratto matrimonio con il sig. ; RS
- che “in data 21.08.2011 in Roma veniva a mancare il di lei coniuge e padre dell'odierno attore”;
- che “il giorno 29.08.2011 innanzi al Notaio veniva depositato e pubblicato il Per_3 testamento olografo a firma del sig. con il quale, lo stesso aveva istituito quale RS erede universale il coniuge oggi convenuto”;
- che “nel mese di Novembre del 2011 la sig.ra inviava all'odierno attore comunicazione CP
a mezzo racc.ta con la quale lo notiziava dell'esistenza del testamento sopra indicato, rappresentandogli, altresì, la disponibilità, in violazione della volontà del defunto, a riconoscergli quanto la legge prevedeva in caso di successione testamentaria, ovvero 1/3 dell'asse ereditario”;
- che, non avendo gli stessi contendenti raggiunto alcun accordo stragiudiziale, parte attrice decideva di intraprendere “azione di mediazione, impugnando il testamento del di lui padre, facendo valere le ragioni di censura di cui in premessa;
- che l'addotta esistenza di un vizio di incapacità del testatore, per come evidenziata dall'attore,
“era del tutto infondato, essendo il sig. ben capace di intendere e volere all'atto RS della lucidissima redazione del testamento e che la circostanza di non aver fatto alcun cenno, all'interno del testamento, al proprio figlio, non era motivo di nullità dello stesso, ma, anzi, sarebbe dovuto essere motivo di riflessione per una più attenta e rispettosa lettura della volontà del de cuius”, la cui decisione di estromettere il figlio dalla propria successione ereditaria “era stata volontaria, sofferta e non casuale”.
Deduzioni, queste, che indicevano la medesima parte convenuta a concludere come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, avendo lo scrivente revocato l'ordinanza ammissiva della prova per testi adottata dal precedente giudicante (dott. ), attesa la “evidente inammissibilità degli Testimone_1 articolati capitoli, oggettivamente generici in quanto mancanti di ogni riferimento e/o collocazione in un determinato momento storico ed in un determinato contesto topico”, essendo fallito ogni sollecitato tentativo da parte di questo Tribunale di far conseguire alle parti un accordo transattivo
(anche disponendo la comparizione personale dei contendenti per sentirli liberamente sui fatti di causa), all'udienza di precisazione delle conclusioni di cui in premessa, è stata trattenuta per la decisione con remissione al Collegio, per quanto di competenza, all'esito del decorso degli assegnati termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'avanzata pretesa è, nei limiti che seguono, fondata e quindi può essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi evidenziare quanto richiamato dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, laddove, nel prendere atto che la propria domanda posta in via principale (afferente all'annullamento dell'impugnata disposizione testamentaria per incapacità naturale del de cuius) era “rimasta sfornita dei necessari elementi probatori”, senza riproporre l'accoglimento delle rigettate istanze testimoniali afferente all'eccepita invalidità del testamento per incapacità del testatore, si è limitato ad insistere “nell'accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento, in favore del , della quota di legittima allo stesso riservata _1 ex lege. Pretesa, quest'ultima, mai, del resto, contestata dalla convenuta, la quale, personalmente sentita dal giudicante, nel corso dell'udienza di comparizione appositamente disposta (cfr. verbale di udienza dell'1.07.2019), ha ribadito la propria disponibilità – già precedentemente offerta, sia in via stragiudiziale che in sede di costituzione in giudizio – ad attribuire all'attore la quota di 1/3 dell'asse ereditario”. Ciò che esime, quindi, lo scrivente dallo scrutinio della questione contenuta nella domanda promossa in via principale.
Fatta tale precisazione, sempre in via preliminare, occorre inoltre ribadire che la richiesta di parte attrice di disporre Ctu, diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario ed alla conseguente individuazione della quota da assegnare al concludente, previa revoca dell'ordinanza che l'aveva respinta, oltre che essere tardiva rispetto alle istanze istruttorie per come, da ultimo, avanzate in sede di “Memorie ex art. 183, VI co. C.p.c.”, si dimostra, per altri versi, superflua rispetto al thema decidendum per come cristallizzato in atti, che non involge, peraltro, quale ulteriore e conseguenziale richiesta, connessa a quelle sopra descritte, alcuna domanda divisoria.
Aggiungasi, infatti, a tal riguardo (e ad ulteriore dimostrazione della superfluità della suddetta richiesta di Ctu ai fini dell'accoglimento della pretesa promossa da parte attrice), che in materia di successione necessaria da parte dell'unico legittimario pretermesso non appare indispensabile che quest'ultimo provveda a specificare i limiti entro i quali era stata lesa la quota di riserva, il valore della massa ereditaria ed il valore della quota di legittima violata, in vista della proposta azione di riduzione dell'impugnata disposizione testamentaria, dovendosi aver presente la situazione giuridica concreta, sottoposta allo scrutinio del giudice di merito, costituita appunto da un'ipotesi in cui, in assenza di preesistenti donazioni, poste in essere dal testatore, ed in presenza di un testamento che aveva del tutto pretermesso lo stesso attore, quale unico figlio del de cuius,
l'esistenza della lesione, riscontrata esclusivamente sul patrimonio relitto rispetto alla quota disponibile (e senza quindi dover tenere conto delle liberalità eventualmente fatte in vita dal defunto, anche in favore del legittimario agente in riduzione;
liberalità che indubbiamente avrebbero potuto incidere sulla concreta sussistenza della lesione lamentata sia nell'an che nel quantum) si è manifestata con evidenza anche per quanto attiene alla sua misura, posto che non può che andare necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge all'unico legittimario che ha agito in riduzione.
Orbene, a fronte della manifestata volontà, da parte del de cuius, di nominare propria ed unica erede la moglie a “cui conferisco la proprietà di tutti i miei beni e a cui riconosco la mia quota disponibile”, appare chiara, nella fattispecie oggetto di lite, che il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati alla destinataria passiva dell'azione di riduzione (nulla essendo stato attribuito al né con atto inter vivos né a titolo successorio), _1 potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare alla medesima percentuale scaturente dall'applicazione della disposizione normativa, da applicare in questo caso unicamente sul suddetto relictum.
L'assenza, infatti, di donazioni, con le evidenti complicazioni che sarebbero potute insorgere a causa della necessità di doverne tenere conto sia ai fini della riunione fittizia che della eventuale imputazione alla quota dello stesso legittimario, rende quindi evidente che l'onere di allegazione da parte dell'attore, sia del tutto superfluo, concretandosi in un inutile appesantimento del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e senza che lo stesso potesse in ogni caso influire sulla necessità di fissare la lesione denunciata in una specifica quota del relictum percentualmente corrispondente alla quota di riserva individuata a monte dal legislatore.
Or, dunque, premessa la incontestata qualità di erede legittimario da parte dell'odierno attore e facendo corretta applicazione della disciplina normativa di settore di cui agli artt. 537 e ss. del c.c., non vi è dubbio che, in presenza del coniuge, il figlio unico, totalmente escluso dalla successione, ha diritto, per come del resto riconosciuto anche dalla parte convenuta (sia pure in via subordinata), alla quota di 1/3 del patrimonio ereditario, ex art. 542, comma 1, c.c.., avendo il testatore disposto espressamente, con il testamento de quo, di lasciare alla nominata erede anche la sua quota disponibile.
Ciò che determina, pertanto, la riduzione proporzionale dell'intera massa ereditaria attribuita alla odierna convenuta, indicata erede universale da parte del de cuius, attraverso il riconoscimento ed attribuzione della quota di 1/3 dello stesso patrimonio in favore dell'erede pretermesso, in modo da ripristinare la quota di riserva allo stesso spettante.
Nessun ulteriore decisione può essere adottata in riferimento, infine, alla specifica individuazione dei beni ereditari costituenti la suddetta quota che, in mancanza di accordo da raggiungersi, in proposito, dagli stessi contendenti, dovrà essere rimessa ad un ulteriore giudizio), in ragione della tardiva proposizione della relativa richiesta di Ctu, per come avanzata dalla stessa parte attrice ed indicata in premessa.
La particolarità delle questioni trattate;
il tenore dell'assunta decisione, che ha visto riconoscere in favore della parte attrice una quota in misura inferiore rispetto a quella richiesta, e la manifestata disponibilità della parte convenuta ad attribuire, sia pure in via subordinata, la quota di fatto riconosciuta alla controparte, giustificano, a parere di questo Tribunale, la integrale compensazione delle spese di lite tra gli stessi contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara aperta la successione del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto RS in Roma in data 21.08.2011;
- dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo depositato e pubblicato in data
29.08.2011 a cura del Notaio , rep. N. 81193/27718; Persona_4
- previo riconoscimento della qualità di erede legittimario pretermesso in capo all'odierno attore, accoglie, per quanto di ragione, l'azione di riduzione per come dallo stesso promossa in via subordinata e, per l'effetto, dichiara la inefficacia relativa della disposizione testamentaria sopra indicata, nei limiti complessivi della quota di riserva spettante al legittimario leso, riconosciutagli nella misura di 1/3 dell'intera massa ereditaria lasciata dal de cuius; - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Giudice Estensore
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Garofalo)