TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/11/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1809/2018
RY IC
/
Parte_1
Oggi 12 novembre 2024 ad ore 09:48, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, TO IC, l'avv. Ermanno Consorti.
Per la convenuta, l'avv. Paola Manenti, anche in sostituzione dell'avv. Roberto Parte_1
Mongini.
Per il terzo chiamato, l'avv. Giorgio Molini. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi propri atti introduttivi, ribadite nei rispettivi atti conclusivi ed in replica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2018 promossa da:
RY IC nato in [...] il [...] c.f. , con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Ermanno Consorti.
Attrice contro
nata a [...] il [...] c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._2 degli avv.ti Roberto Mongini e Paola Manenti.
Convenuta nonché contro ato a San Benedetto del Tronto il 25/05%1966 c.f. , Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Giorio Molini.
Terzo chiamato in causa
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione. Simulazione.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell' odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, TO IC conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto alla Parte_1 divisione dell' immobile in comunione sito in Montedinove Via degli Orti n. 6, piani primo e secondo, distinto catastalmente al N.C.E.U. di detto Comune foglio 7 mappale 258 sub 1, graffato il mappale 260 sub 1, con attribuzione della intera proprietà all'attrice, previo pagamento del controvalore economico all'altra comunista, essendo l'immobile indivisibile;
chiedeva, altresì, volersi accertare e dichiarare che la convenuta, con decorrenza dall'anno 2013, aveva estromesso TO IC dal godimento del bene per cui instava per la condanna della al risarcimento dei danni, a causa del Pt_1 mancato godimento e per i costi manutentivi che quantificava in complessivi € 70.000,00 o nella diversa maggiore ovvero minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo, salvo altro, di essere autorizzata Parte_1 alla chiamata in causa del terzo, quale litisconsorte necessario;
aderiva alla domanda Controparte_1 di scioglimento della comunione dell'immobile, di cui chiedeva l'assegnazione, compensando il valore della quota dell'altra comunista con il proprio maggior credito dalla stessa vantato;
in via subordinata, stante l'indivisibilità dell'immobile, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione con attribuzione dell'intera proprietà a sé, previo pagamento all'altra comunista della somma di € 70.000,00
o della diversa maggiore ovvero minore somma da accertarsi in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi la vendita dell'immobile a terzi, con divisione del relativo prezzo, in ragione delle rispettive quote di proprietà; eccepiva la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato in data 01/08/2011 tra il terzo e l'attrice di cui, pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità, vinte, in ogni caso, le spese.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituiva il terzo, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda della convenuta, volta alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta ed, ove fosse ritenuta l'azione revocatoria, ne eccepiva l'intervenuta prescrizione, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva, in merito alle ulteriori domande, vinte le spese.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa, istruita mediante il deposito di documenti, acquisizione delle prove orali ammesse e mediante la C.T.U., veniva rinviata all'odierna udienza, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per note conclusive.
Sull'eccezione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra l'attrice ed il terzo chiamato
La convenuta, moglie legalmente separata del terzo chiamato, ha chiesto in questa sede la declaratoria di nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita in questione stipulato tra il e l'attrice, all'epoca compagna convivente di quest'ultimo. CP_1
L'azione imprescrittibile di simulazione assoluta mira ad accertare la totale inefficacia del negozio simulato.
Secondo il disposto di cui all'art. 1415 c.c. ”I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Sono tali i creditori del simulato alienante per evitare che venga diminuita la garanzia del loro debitore
(v. art. 2740 c.c.).
Orbene, è incontestato che la convenuta, quale moglie separata del e genitrice collocataria CP_1 del figlio comune delle parti, è beneficiaria, in forza di provvedimento Parte_2 giudiziale e nei confronti del di un proprio assegno di mantenimento e di altro assegno, CP_1 quale contribuzione del marito al mantenimento ordinario del suddetto figlio.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 156 V comma c.c, va considerato che l'assegno di mantenimento del coniuge come pure l'assegno di contributo al mantenimento della prole sono crediti di durata ossia che vengono man mano a maturazione, sia pure con periodicità, per cui è evidente l'interesse della parte beneficiaria a vedersi garantite le poste creditorie anche maturande.
Da detta significativa circostanza, di per sé, concreta pienamente quanto disposto dall'art. 1415 c.c., in quanto, in ogni caso, il contratto di cui è stata eccepita la simulazione pregiudica i diritti della convenuta, soprattutto in quanto il si è già spogliato di molti beni, così rendendo più CP_1 difficile il soddisfacimento da parte dei creditori.
Giova ricordare che, in riferimento alla simulazione, ai fini della legittimazione ad agire del terzo è sufficiente dimostrare il mero pregiudizio di un diritto patrimoniale e non necessariamente che il pagina 3 di 6 simulato alienante sia già debitore del terzo che agisce per la declaratoria di nullità del contratto simulato.
Nel caso che ci occupa è inoltre incontestato che la convenuta vanti, nei confronti del suddetto coniuge separato, crediti a tutt'oggi e sin dall'epoca della sua costituzione nel presente giudizio, ed è, pertanto, evidente l' interesse della stessa, correlato all'esercizio del proprio diritto che risulta pregiudicato dall'atto che si assume simulato, a far dichiarare la simulazione del contratto.
Del resto, il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile.
La prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita, stipulato in danno dei creditori del simulato alienante ed intesa come assenza di volontà di trasferire il bene, può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale.
Alla luce delle allegazioni in atti, sono stati forniti plurimi elementi di prova che depongono per l'assenza di una effettiva volontà delle parti di addivenire alla vendita (simulazione assoluta del contratto).
E', innanzitutto, incontestato che tra l'attrice ed il vi fosse, alla data del contratto in parola, CP_1 una relazione sentimentale ed anzi una convivenza e quindi la comune consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori, ciò che emerge anche dalle modalità di pagamento del prezzo ossia mediante assegni circolari di cui non è stata data alcuna prova circa l'avvenuto incasso da parte del ben potendo detti assegni essere annullati dall'emittente con riaccredito sul conto CP_1 corrente di quest'ultimo. A tale riguardo, l'attrice non ha assolto all'onere della prova su di sé gravante.
Dalla prova testimoniale è, inoltre, emerso che il anche successivamente al contratto in CP_1 parola, aveva libero accesso all'immobile e che il medesimo aveva contatti con il Comune di Ascoli
Piceno per le relative verifiche post sisma 2016 (teste: . Parte_2
L'insieme degli elementi indiziari e la testimonianza di che non vengono Parte_2 scalfiti dalla intestazione di alcuni assegni circolari alla convenuta, con i quali è stata alla medesima pagata la somma complessiva di € 20.976,08 a fronte del maggior prezzo riportato per la vendita pari ad € 69.976,08- sono atti a dimostrare la simulazione assoluta del suddetto negozio.
L'atto di cessione in oggetto dunque, come puntualmente dedotto da parte convenuta è viziato da nullità per simulazione assoluta, a fronte dei plurimi indizi gravi, precisi e concordanti forniti, dai quali emerge la insussistenza di una reale volontà e ragione economica posta a fondamento del contratto di vendita in oggetto, stante il comportamento complessivo del venditore, il legame personale esistente tra l'originario alienante e l'attrice, la modalità di pagamento del prezzo, oltre che trattasi di atto stipulato unitamente ad altri trasferimenti, quale circostanza incontestata.
L'accoglimento dell'eccezione di simulazione assoluta del contratto, da ritenersi assorbente, comporta la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in relazione alle ulteriori domande per cui è causa e, segnatamente, della domanda di risarcimento dei danni, a causa dell'asserito mancato godimento dell'immobile in oggetto e della domanda relativa ai costi da sostenersi per la relativa manutenzione.
Sulla domanda di divisione/assegnazione dell'immobile
Dalla relazione del C.T.U. è emerso che l'immobile per cui è causa non risulta del tutto conforme dal punto di vista edilizio con l'ultimo precedente edilizio (concessione edilizia n. 26/2001)
pagina 4 di 6 Il C.T.U. ha altresì ricordato che la regolarità edilizio-urbanistica è indispensabile ai fini del trasferimento del bene immobile.
Tanto premesso, questo giudice recepisce gli esiti della consulenza tecnica, immune da vizi logici.
Definitivamente, dunque, deve ritenersi che:
l'immobile in oggetto, in considerazione della irregolarità edilizio-urbanistica, non può essere allo stato nè oggetto di divisione né di assegnazione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato (Cassazione civile sez. II,
n.2675 del 05/02/2020).
In tema di scioglimento della comunione su immobile, la presenza di irregolarità amministrative che rendono non commerciabile il compendio immobiliare in comunione, costituisce circostanza ostativa alla relativa divisione, anche qualora richiesta in sede giudiziale;
la pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione, invero, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra i medesimi limiti di quest'ultima.
La questione della irregolarità urbanistica comporterebbe, laddove disposta, la conseguente nullità della divisione ai sensi delle norme surrichiamate.
A tale proposito, si richiama quanto già statuito dalle Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2019 n.
8230 e 7 ottobre 2019 n. 25021, in materia di divisione giudiziale avente ad oggetto edifici abusivi costruiti precedentemente al 17 marzo 1985.
La conseguenza è che un immobile in stato di irregolarità dal punto di vista edilizio con l'ultimo precedente edilizio (concessione edilizia) è destinato a restare in comunione fino a quando l'abuso non venga sanato o eliminato, sicché la domanda di divisione/assegnazione relativamente a tali beni deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza delle parti e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, prima sezione civile, in persona del giudice Stefania Iannetti, definitivamente pronunziando su tutte le domande proposte, ogni altra domanda ed eccezione articolata respinta, così provvede:
1) Dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 01/08/2011, intercorso tra
TO IC e con cui è stata apparentemente ceduta la quota di proprietà del Controparte_1 seguente immobile sito in Comune di Montedinove (AP) Via degli Orti n. 6 piano terra e piano secondo, distinto al N.C.E.U. Di detto Comune foglio 7 mappale 258 sub 1 con graffato il mappale 260 sub 1.
2) Dichiara improcedibile la domanda di divisione/assegnazione dell'immobile in oggetto.
3) Condanna l'attrice ed il terzo chiamato al pagamento, nella misura di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in favore della convenuta nella misura di complessivi € 7.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva di legge;
compensa tra le parti le spese di lite quanto al resto.
4) Pone a carico delle parti, in via definitiva ed in parti eguali, le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 6 Ascoli Piceno, lì 12/11/2024
Trasmissione ore 15:49
Il giudice
Stefania Iannetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1809/2018
RY IC
/
Parte_1
Oggi 12 novembre 2024 ad ore 09:48, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, TO IC, l'avv. Ermanno Consorti.
Per la convenuta, l'avv. Paola Manenti, anche in sostituzione dell'avv. Roberto Parte_1
Mongini.
Per il terzo chiamato, l'avv. Giorgio Molini. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi propri atti introduttivi, ribadite nei rispettivi atti conclusivi ed in replica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2018 promossa da:
RY IC nato in [...] il [...] c.f. , con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Ermanno Consorti.
Attrice contro
nata a [...] il [...] c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._2 degli avv.ti Roberto Mongini e Paola Manenti.
Convenuta nonché contro ato a San Benedetto del Tronto il 25/05%1966 c.f. , Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Giorio Molini.
Terzo chiamato in causa
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione. Simulazione.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell' odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, TO IC conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto alla Parte_1 divisione dell' immobile in comunione sito in Montedinove Via degli Orti n. 6, piani primo e secondo, distinto catastalmente al N.C.E.U. di detto Comune foglio 7 mappale 258 sub 1, graffato il mappale 260 sub 1, con attribuzione della intera proprietà all'attrice, previo pagamento del controvalore economico all'altra comunista, essendo l'immobile indivisibile;
chiedeva, altresì, volersi accertare e dichiarare che la convenuta, con decorrenza dall'anno 2013, aveva estromesso TO IC dal godimento del bene per cui instava per la condanna della al risarcimento dei danni, a causa del Pt_1 mancato godimento e per i costi manutentivi che quantificava in complessivi € 70.000,00 o nella diversa maggiore ovvero minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo, salvo altro, di essere autorizzata Parte_1 alla chiamata in causa del terzo, quale litisconsorte necessario;
aderiva alla domanda Controparte_1 di scioglimento della comunione dell'immobile, di cui chiedeva l'assegnazione, compensando il valore della quota dell'altra comunista con il proprio maggior credito dalla stessa vantato;
in via subordinata, stante l'indivisibilità dell'immobile, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione con attribuzione dell'intera proprietà a sé, previo pagamento all'altra comunista della somma di € 70.000,00
o della diversa maggiore ovvero minore somma da accertarsi in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi la vendita dell'immobile a terzi, con divisione del relativo prezzo, in ragione delle rispettive quote di proprietà; eccepiva la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato in data 01/08/2011 tra il terzo e l'attrice di cui, pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità, vinte, in ogni caso, le spese.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituiva il terzo, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda della convenuta, volta alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta ed, ove fosse ritenuta l'azione revocatoria, ne eccepiva l'intervenuta prescrizione, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva, in merito alle ulteriori domande, vinte le spese.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa, istruita mediante il deposito di documenti, acquisizione delle prove orali ammesse e mediante la C.T.U., veniva rinviata all'odierna udienza, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per note conclusive.
Sull'eccezione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra l'attrice ed il terzo chiamato
La convenuta, moglie legalmente separata del terzo chiamato, ha chiesto in questa sede la declaratoria di nullità per simulazione assoluta del contratto di vendita in questione stipulato tra il e l'attrice, all'epoca compagna convivente di quest'ultimo. CP_1
L'azione imprescrittibile di simulazione assoluta mira ad accertare la totale inefficacia del negozio simulato.
Secondo il disposto di cui all'art. 1415 c.c. ”I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Sono tali i creditori del simulato alienante per evitare che venga diminuita la garanzia del loro debitore
(v. art. 2740 c.c.).
Orbene, è incontestato che la convenuta, quale moglie separata del e genitrice collocataria CP_1 del figlio comune delle parti, è beneficiaria, in forza di provvedimento Parte_2 giudiziale e nei confronti del di un proprio assegno di mantenimento e di altro assegno, CP_1 quale contribuzione del marito al mantenimento ordinario del suddetto figlio.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 156 V comma c.c, va considerato che l'assegno di mantenimento del coniuge come pure l'assegno di contributo al mantenimento della prole sono crediti di durata ossia che vengono man mano a maturazione, sia pure con periodicità, per cui è evidente l'interesse della parte beneficiaria a vedersi garantite le poste creditorie anche maturande.
Da detta significativa circostanza, di per sé, concreta pienamente quanto disposto dall'art. 1415 c.c., in quanto, in ogni caso, il contratto di cui è stata eccepita la simulazione pregiudica i diritti della convenuta, soprattutto in quanto il si è già spogliato di molti beni, così rendendo più CP_1 difficile il soddisfacimento da parte dei creditori.
Giova ricordare che, in riferimento alla simulazione, ai fini della legittimazione ad agire del terzo è sufficiente dimostrare il mero pregiudizio di un diritto patrimoniale e non necessariamente che il pagina 3 di 6 simulato alienante sia già debitore del terzo che agisce per la declaratoria di nullità del contratto simulato.
Nel caso che ci occupa è inoltre incontestato che la convenuta vanti, nei confronti del suddetto coniuge separato, crediti a tutt'oggi e sin dall'epoca della sua costituzione nel presente giudizio, ed è, pertanto, evidente l' interesse della stessa, correlato all'esercizio del proprio diritto che risulta pregiudicato dall'atto che si assume simulato, a far dichiarare la simulazione del contratto.
Del resto, il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile.
La prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita, stipulato in danno dei creditori del simulato alienante ed intesa come assenza di volontà di trasferire il bene, può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale.
Alla luce delle allegazioni in atti, sono stati forniti plurimi elementi di prova che depongono per l'assenza di una effettiva volontà delle parti di addivenire alla vendita (simulazione assoluta del contratto).
E', innanzitutto, incontestato che tra l'attrice ed il vi fosse, alla data del contratto in parola, CP_1 una relazione sentimentale ed anzi una convivenza e quindi la comune consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori, ciò che emerge anche dalle modalità di pagamento del prezzo ossia mediante assegni circolari di cui non è stata data alcuna prova circa l'avvenuto incasso da parte del ben potendo detti assegni essere annullati dall'emittente con riaccredito sul conto CP_1 corrente di quest'ultimo. A tale riguardo, l'attrice non ha assolto all'onere della prova su di sé gravante.
Dalla prova testimoniale è, inoltre, emerso che il anche successivamente al contratto in CP_1 parola, aveva libero accesso all'immobile e che il medesimo aveva contatti con il Comune di Ascoli
Piceno per le relative verifiche post sisma 2016 (teste: . Parte_2
L'insieme degli elementi indiziari e la testimonianza di che non vengono Parte_2 scalfiti dalla intestazione di alcuni assegni circolari alla convenuta, con i quali è stata alla medesima pagata la somma complessiva di € 20.976,08 a fronte del maggior prezzo riportato per la vendita pari ad € 69.976,08- sono atti a dimostrare la simulazione assoluta del suddetto negozio.
L'atto di cessione in oggetto dunque, come puntualmente dedotto da parte convenuta è viziato da nullità per simulazione assoluta, a fronte dei plurimi indizi gravi, precisi e concordanti forniti, dai quali emerge la insussistenza di una reale volontà e ragione economica posta a fondamento del contratto di vendita in oggetto, stante il comportamento complessivo del venditore, il legame personale esistente tra l'originario alienante e l'attrice, la modalità di pagamento del prezzo, oltre che trattasi di atto stipulato unitamente ad altri trasferimenti, quale circostanza incontestata.
L'accoglimento dell'eccezione di simulazione assoluta del contratto, da ritenersi assorbente, comporta la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in relazione alle ulteriori domande per cui è causa e, segnatamente, della domanda di risarcimento dei danni, a causa dell'asserito mancato godimento dell'immobile in oggetto e della domanda relativa ai costi da sostenersi per la relativa manutenzione.
Sulla domanda di divisione/assegnazione dell'immobile
Dalla relazione del C.T.U. è emerso che l'immobile per cui è causa non risulta del tutto conforme dal punto di vista edilizio con l'ultimo precedente edilizio (concessione edilizia n. 26/2001)
pagina 4 di 6 Il C.T.U. ha altresì ricordato che la regolarità edilizio-urbanistica è indispensabile ai fini del trasferimento del bene immobile.
Tanto premesso, questo giudice recepisce gli esiti della consulenza tecnica, immune da vizi logici.
Definitivamente, dunque, deve ritenersi che:
l'immobile in oggetto, in considerazione della irregolarità edilizio-urbanistica, non può essere allo stato nè oggetto di divisione né di assegnazione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato (Cassazione civile sez. II,
n.2675 del 05/02/2020).
In tema di scioglimento della comunione su immobile, la presenza di irregolarità amministrative che rendono non commerciabile il compendio immobiliare in comunione, costituisce circostanza ostativa alla relativa divisione, anche qualora richiesta in sede giudiziale;
la pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione, invero, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra i medesimi limiti di quest'ultima.
La questione della irregolarità urbanistica comporterebbe, laddove disposta, la conseguente nullità della divisione ai sensi delle norme surrichiamate.
A tale proposito, si richiama quanto già statuito dalle Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2019 n.
8230 e 7 ottobre 2019 n. 25021, in materia di divisione giudiziale avente ad oggetto edifici abusivi costruiti precedentemente al 17 marzo 1985.
La conseguenza è che un immobile in stato di irregolarità dal punto di vista edilizio con l'ultimo precedente edilizio (concessione edilizia) è destinato a restare in comunione fino a quando l'abuso non venga sanato o eliminato, sicché la domanda di divisione/assegnazione relativamente a tali beni deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza delle parti e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, prima sezione civile, in persona del giudice Stefania Iannetti, definitivamente pronunziando su tutte le domande proposte, ogni altra domanda ed eccezione articolata respinta, così provvede:
1) Dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 01/08/2011, intercorso tra
TO IC e con cui è stata apparentemente ceduta la quota di proprietà del Controparte_1 seguente immobile sito in Comune di Montedinove (AP) Via degli Orti n. 6 piano terra e piano secondo, distinto al N.C.E.U. Di detto Comune foglio 7 mappale 258 sub 1 con graffato il mappale 260 sub 1.
2) Dichiara improcedibile la domanda di divisione/assegnazione dell'immobile in oggetto.
3) Condanna l'attrice ed il terzo chiamato al pagamento, nella misura di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in favore della convenuta nella misura di complessivi € 7.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva di legge;
compensa tra le parti le spese di lite quanto al resto.
4) Pone a carico delle parti, in via definitiva ed in parti eguali, le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 6 Ascoli Piceno, lì 12/11/2024
Trasmissione ore 15:49
Il giudice
Stefania Iannetti
pagina 6 di 6