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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 39/2025 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1139/2024, depositata in data 7 giugno 2024, non notificata vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
erede del de cuius nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 [...]
, deceduto in data 27 agosto 2020, elettivamente domiciliata in NO (AV) C.F._2
alla via S. Maria n. 32 presso lo studio dell'Avvocato Saverino Pellino, c.f. C.F._3
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in allegato alla citazione
[...] in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
già con sede in Mogliano Veneto, Controparte_1 Controparte_2 alla via Marocchesa n. 14, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS
, iscritta al REA di IS n. TV364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese P.IVA_1
IVASS n. , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico CP_3
d appartenente al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo Controparte_4 CP_1
dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'Avvocato
Alfredo Martucci Schisa dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti per notar di Milano del 06.07.2023, rep. 29698 Persona_2
1 APPELLATA
E
, c.f. CP_5 CodiceFiscale_4
APPELLATO – NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: nel nuovo termine del 2 luglio 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno parte appellante e appellata costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 del 2 luglio 2025 per il deposito di note scritte.
L'ordinanza contenente il rinvio alla data del 2 luglio 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante e all'appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento reso dal Collegio, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
2 La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da con cui ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 1139/2024, depositata in data 7 giugno 2024,, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 2 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 39/2025 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1139/2024, depositata in data 7 giugno 2024, non notificata vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
erede del de cuius nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 [...]
, deceduto in data 27 agosto 2020, elettivamente domiciliata in NO (AV) C.F._2
alla via S. Maria n. 32 presso lo studio dell'Avvocato Saverino Pellino, c.f. C.F._3
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in allegato alla citazione
[...] in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
già con sede in Mogliano Veneto, Controparte_1 Controparte_2 alla via Marocchesa n. 14, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IS
, iscritta al REA di IS n. TV364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese P.IVA_1
IVASS n. , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico CP_3
d appartenente al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo Controparte_4 CP_1
dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'Avvocato
Alfredo Martucci Schisa dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti per notar di Milano del 06.07.2023, rep. 29698 Persona_2
1 APPELLATA
E
, c.f. CP_5 CodiceFiscale_4
APPELLATO – NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: nel nuovo termine del 2 luglio 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno parte appellante e appellata costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 del 2 luglio 2025 per il deposito di note scritte.
L'ordinanza contenente il rinvio alla data del 2 luglio 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante e all'appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento reso dal Collegio, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
2 La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da con cui ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 1139/2024, depositata in data 7 giugno 2024,, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 2 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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