TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13304 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MAZZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte P.IVA_1 elettivamente in VIA M. E G. SAVARE', 1 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: fondo di garanzia
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 15/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e CP_1 dichiarare l'esistenza tra l'odierna parte ricorrente e la ( CP_2 che ha incorporato per fusione la ),con Controparte_3 sede l in VIA SELE,6, SAN GIULIANO MILANESE di un rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato nel periodo 08/02/2021 al
31/12/2021 , in qualità di impiegato di 1 liv. ex CCNL COMMERCIO. b) Accertare e dichiarare che l'odierna PARTE ricorrente è rimasta creditrice a fine rapporto della somma lorda complessiva di € 1.163,17 per differenza di TFR;
c) condannare l' Controparte_4 in persona del suo legale rapp.te pro tempore
[...]
Presidente in [...] e sede provinciale competente in MILANO, a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.163,17 per differenza TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta, oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott.
Avv. Antistatario”.
2. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente espone di aver lavorato in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di MDL – Milano Distribuzione Logistica
Srl, in base ad un impegno all'assunzione del 14/10/2020, successivamente formalizzato dalla società con lettera di assunzione del
08/02/2021; rappresenta che il rapporto di lavoro è cessato il
31/12/2021 a seguito di dimissioni volontarie. Il ricorrente espone di essere rimasto creditore nei confronti della società di differenze retributive e, a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza 541/2023, di aver ottenuto l'ammissione al passivo per complessivi €19.668,96 di cui 1.163,17 per TFR. In particolare, evidenzia che tali importi includerebbero anche l'incidenza sul TFR delle somme che, nel corso del rapporto, erano state artificiosamente corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta e ciò in violazione con le pattuizioni di cui all'impegno all'assunzione (che prevedeva l'obbligo di corrispondere un netto di €2.500,00). Ciò detto, il ricorrente lamenta l'illegittimo rigetto della domanda al Fondo di Garanzia finalizzata al recupero delle differenze dovute sul TFR (calcolato con l'incidenza delle somme corrisposte a titolo di trasferta), sostenendo che l'ammissione del credito in sede concorsuale, in quanto definitiva, avrebbe nei confronti di
2 una efficacia uguale al passaggio in giudicato di una sentenza in CP_1 sede civilistica.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente abbia lavorato, quale dipendente a tempo indeterminato, per la società MDL s.r.l. (poi incorporata in ) nel periodo CP_5
08/02/2021 – 31/12/2021. Il TFR dovuto al momento della cessazione del rapporto ammontava, secondo la documentazione CUD prodotta, ad
€2.209,91 e tale somma risulta essere stata corrisposta dal datore di lavoro o comunque mai azionata (circostanza dedotta da e non CP_1 contestata).
3. Solo a seguito dell'intervenuto fallimento della società CP_5
(incorporante la MDL s.r.l.) il ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo sostenendo che “la retribuzione mensile netta pattuita nell'impegno ad assumere di ottobre 2020, pari ad €2.500,00 per
14 mensilità viene rimodulata nella netta di assunzione fatta firmare al lavoratore a rapporto già iniziato inserendo nel totale lordo anche elementi aggiuntivi tra cui “una quota pre trasferte e rimborsi fino al raggiungimento di un netto massimo di €2.500,00” e che tale integrazione fittizia non sarebbe “rientrata nel computo degli elementi da cui si ottiene la paga oraria/giornaliera” con un conseguente “danno contributivo e sul calcolo del corretto ammontare complessivo TFR” (cfr. pag. 5 doc. 2 memoria). In sostanza, il ricorrente ha chiesto in sede fallimentare un ricalcolo del TFR liquidato includendo nella base di calcolo ulteriori importi corrisposti nel corso del rapporto (fittizi rimborsi spese e trasferte), pur non avendo mai azionato prima tale domanda nei confronti del datore di lavoro.
3 4. A seguito del provvedimento che ha disposto l'ammissione di alcune delle somme richieste, il ricorrente ha formulato la domanda al
Fondo di garanzia per l'importo ricalcolato a titolo di TFR;
tale domanda è stata respinta sulla base delle seguenti motivazioni: “il TFR ammesso al passivo consiste in somme aggiuntive rispetto a quanto risultante da buste paga e CU, sulla base di riconteggi di parte privi di accertamento giudiziario nel merito;
il Fondo garanzia non può intervenire, vedi circolate
7072023”. CP_1
**
5. Con l'odierno ricorso, il ricorrente rivendica il diritto al pagamento delle somme a titolo di TFR che risulterebbero dovute includendo nella base di calcolo anche l'incidenza delle somme corrisposte in corso di rapporto a titolo di trasferte e rimborsi spese, sostenendo che tale accertamento sarebbe avvenuto, con efficacia di giudicato, in sede concorsuale.
6. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, tuttavia, dalla lettura della documentazione prodotta, deve escludersi che, in sede fallimentare, vi sia stato un accertamento nei termini chiesti dal ricorrente. Dalla documentazione versata in atti, emerge come il ricorrente abbia formulato la domanda di ammissione al passivo chiedendo, in via principale, la somma pari ad € 19.668,96 comprensiva di “rimborsi km, trasferte e rimborso spese” e, in subordine, la somma pari ad €13.104,07 (priva dell'incidenza delle somme corrisposte a titolo di rimborsi e trasferte); il curatore, esaminata la documentazione, ha proposto l'ammissione solo delle somme richieste in via subordinata, fornendo la seguente specifica motivazione: “non costituendo retribuzioni i rimborsi spese, rimborsi km e le trasferte” (cfr. doc. stato passivo I tardive). Nel medesimo documento (colonna “credito ammesso”), il giudice delegato ha aderito alla proposta del curatore, disponendo l'ammissione delle sole somme chieste in via subordinata “non costituendo retribuzioni i rimborsi spese, rimborsi km e le trasferte”. La decisione degli organi fallimentari è stata, dunque, chiaramente quella di rigettare la domanda
4 avanzata dal ricorrente circa la natura retributiva degli importi aggiuntivi corrisposti a titolo di trasferta al fine di includerli per il ricalcolo del TFR.
7. Il diritto azionato nella presente sede, sulla base della causa petendi indicata, pare, quindi, del tutto insussistente, quantomeno nei confronti del Fondo di Garanzia, non avendo il ricorrente ottenuto un accertamento giudiziale relativamente a tale richiesta, ma, semmai,
l'espressa esclusione, da parte del giudice delegato, della natura retributiva di tali importi. Neppure la lamentata discrasia con le pattuizioni contenute nella lettera di impegno all'assunzione consentono di giungere a una diversa conclusione, non essendovi prova alcuna della fittizietà delle trasferte e dei rimborsi corrisposti né un accertamento in tal senso.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1)rigetta il ricorso;
2)condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in complessivi €341,00 oltre oneri. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MAZZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte P.IVA_1 elettivamente in VIA M. E G. SAVARE', 1 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: fondo di garanzia
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 15/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e CP_1 dichiarare l'esistenza tra l'odierna parte ricorrente e la ( CP_2 che ha incorporato per fusione la ),con Controparte_3 sede l in VIA SELE,6, SAN GIULIANO MILANESE di un rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato nel periodo 08/02/2021 al
31/12/2021 , in qualità di impiegato di 1 liv. ex CCNL COMMERCIO. b) Accertare e dichiarare che l'odierna PARTE ricorrente è rimasta creditrice a fine rapporto della somma lorda complessiva di € 1.163,17 per differenza di TFR;
c) condannare l' Controparte_4 in persona del suo legale rapp.te pro tempore
[...]
Presidente in [...] e sede provinciale competente in MILANO, a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.163,17 per differenza TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta, oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott.
Avv. Antistatario”.
2. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente espone di aver lavorato in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di MDL – Milano Distribuzione Logistica
Srl, in base ad un impegno all'assunzione del 14/10/2020, successivamente formalizzato dalla società con lettera di assunzione del
08/02/2021; rappresenta che il rapporto di lavoro è cessato il
31/12/2021 a seguito di dimissioni volontarie. Il ricorrente espone di essere rimasto creditore nei confronti della società di differenze retributive e, a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza 541/2023, di aver ottenuto l'ammissione al passivo per complessivi €19.668,96 di cui 1.163,17 per TFR. In particolare, evidenzia che tali importi includerebbero anche l'incidenza sul TFR delle somme che, nel corso del rapporto, erano state artificiosamente corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta e ciò in violazione con le pattuizioni di cui all'impegno all'assunzione (che prevedeva l'obbligo di corrispondere un netto di €2.500,00). Ciò detto, il ricorrente lamenta l'illegittimo rigetto della domanda al Fondo di Garanzia finalizzata al recupero delle differenze dovute sul TFR (calcolato con l'incidenza delle somme corrisposte a titolo di trasferta), sostenendo che l'ammissione del credito in sede concorsuale, in quanto definitiva, avrebbe nei confronti di
2 una efficacia uguale al passaggio in giudicato di una sentenza in CP_1 sede civilistica.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente abbia lavorato, quale dipendente a tempo indeterminato, per la società MDL s.r.l. (poi incorporata in ) nel periodo CP_5
08/02/2021 – 31/12/2021. Il TFR dovuto al momento della cessazione del rapporto ammontava, secondo la documentazione CUD prodotta, ad
€2.209,91 e tale somma risulta essere stata corrisposta dal datore di lavoro o comunque mai azionata (circostanza dedotta da e non CP_1 contestata).
3. Solo a seguito dell'intervenuto fallimento della società CP_5
(incorporante la MDL s.r.l.) il ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo sostenendo che “la retribuzione mensile netta pattuita nell'impegno ad assumere di ottobre 2020, pari ad €2.500,00 per
14 mensilità viene rimodulata nella netta di assunzione fatta firmare al lavoratore a rapporto già iniziato inserendo nel totale lordo anche elementi aggiuntivi tra cui “una quota pre trasferte e rimborsi fino al raggiungimento di un netto massimo di €2.500,00” e che tale integrazione fittizia non sarebbe “rientrata nel computo degli elementi da cui si ottiene la paga oraria/giornaliera” con un conseguente “danno contributivo e sul calcolo del corretto ammontare complessivo TFR” (cfr. pag. 5 doc. 2 memoria). In sostanza, il ricorrente ha chiesto in sede fallimentare un ricalcolo del TFR liquidato includendo nella base di calcolo ulteriori importi corrisposti nel corso del rapporto (fittizi rimborsi spese e trasferte), pur non avendo mai azionato prima tale domanda nei confronti del datore di lavoro.
3 4. A seguito del provvedimento che ha disposto l'ammissione di alcune delle somme richieste, il ricorrente ha formulato la domanda al
Fondo di garanzia per l'importo ricalcolato a titolo di TFR;
tale domanda è stata respinta sulla base delle seguenti motivazioni: “il TFR ammesso al passivo consiste in somme aggiuntive rispetto a quanto risultante da buste paga e CU, sulla base di riconteggi di parte privi di accertamento giudiziario nel merito;
il Fondo garanzia non può intervenire, vedi circolate
7072023”. CP_1
**
5. Con l'odierno ricorso, il ricorrente rivendica il diritto al pagamento delle somme a titolo di TFR che risulterebbero dovute includendo nella base di calcolo anche l'incidenza delle somme corrisposte in corso di rapporto a titolo di trasferte e rimborsi spese, sostenendo che tale accertamento sarebbe avvenuto, con efficacia di giudicato, in sede concorsuale.
6. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, tuttavia, dalla lettura della documentazione prodotta, deve escludersi che, in sede fallimentare, vi sia stato un accertamento nei termini chiesti dal ricorrente. Dalla documentazione versata in atti, emerge come il ricorrente abbia formulato la domanda di ammissione al passivo chiedendo, in via principale, la somma pari ad € 19.668,96 comprensiva di “rimborsi km, trasferte e rimborso spese” e, in subordine, la somma pari ad €13.104,07 (priva dell'incidenza delle somme corrisposte a titolo di rimborsi e trasferte); il curatore, esaminata la documentazione, ha proposto l'ammissione solo delle somme richieste in via subordinata, fornendo la seguente specifica motivazione: “non costituendo retribuzioni i rimborsi spese, rimborsi km e le trasferte” (cfr. doc. stato passivo I tardive). Nel medesimo documento (colonna “credito ammesso”), il giudice delegato ha aderito alla proposta del curatore, disponendo l'ammissione delle sole somme chieste in via subordinata “non costituendo retribuzioni i rimborsi spese, rimborsi km e le trasferte”. La decisione degli organi fallimentari è stata, dunque, chiaramente quella di rigettare la domanda
4 avanzata dal ricorrente circa la natura retributiva degli importi aggiuntivi corrisposti a titolo di trasferta al fine di includerli per il ricalcolo del TFR.
7. Il diritto azionato nella presente sede, sulla base della causa petendi indicata, pare, quindi, del tutto insussistente, quantomeno nei confronti del Fondo di Garanzia, non avendo il ricorrente ottenuto un accertamento giudiziale relativamente a tale richiesta, ma, semmai,
l'espressa esclusione, da parte del giudice delegato, della natura retributiva di tali importi. Neppure la lamentata discrasia con le pattuizioni contenute nella lettera di impegno all'assunzione consentono di giungere a una diversa conclusione, non essendovi prova alcuna della fittizietà delle trasferte e dei rimborsi corrisposti né un accertamento in tal senso.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1)rigetta il ricorso;
2)condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in complessivi €341,00 oltre oneri. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5