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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4708 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4708 del 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1
Codastefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), via
Tagliamento n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...], , nata a [...] il CP_2 Controparte_3
26.03.1994, entrambe con Il patrocinio ed elettivamente Controparte_4
domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via Palermo n. 52, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti:“danno atto di concordare per la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda e compensazione delle spese di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Parte ricorrente ha formulato domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., chiedendo che, in modifica di quanto disposto con sentenza n. 1660 del 2008, venisse revocato l'assegno mensile a suo carico e a favore di a titolo di mantenimento della figlia . CP_2 Controparte_3
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Queste ultime si sono costituite rimettendosi “alla prudente decisione dell'adito Tribunale circa la declaratoria di cessazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, richiesta ex adverso, a decorrere in ogni caso dalla data della emananda sentenza (non potendo certo gravare sulle resistenti i tempi del procedimento), e confidano che l'adito Tribunale, valutate tutte le circostanze del caso, si compiaccia di compensare le spese di lite, ove non ritenga ricorrere i presupposti per la condanna del ricorrente alla refusione delle stesse”
All'esito della prima udienza, a cui le resistenti non sono comparsi personalmente, il Giudice rel. rilevato che “dalla difesa di parte resistente si evince che la figlia non è più residente con la madre da circa un anno”, in via temporanea e urgente ha revocato l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ricorrente previsto nella sentenza n. 1660 del 2008 con decorrenza dalla domanda e ha fissato l'udienza odierna per la discussione della causa.
In data odierna sono comparsi i procuratori delle parti che hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe.
***
Le conclusioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento.
D'altronde si è costituita unitamente alla madre, non ha formulato una autonoma Controparte_3
domanda di assegno di mantenimento, e nella memoria di costituzione viene dato atto del fatto che la suddetta viva con il fidanzato, presso la cui casa aveva spostato la residenza da circa un anno;
è evidente, pertanto, che non è più legittimata a ricevere l'assegno di mantenimento per CP_2
la figlia, essendo la convivenza con la prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, il presupposto che attribuisce al genitore la legittimazione concorrente al figlio per chiedere e percepire l'assegno di mantenimento, (cfr. tra le tante Cass. ord. 34100 del 2021).
Le spese vanno compensate come espressamente concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 4708 del 2023, così provvede:
“1. In modifica di quanto disposto con la sentenza n. 1660 del 2008, revoca con decorrenza dal 6 novembre 2023 l'assegno di mantenimento disposto con la suddetta sentenza a carico del ricorrente Con e a favore di , a titolo di mantenimento di . CP_2 CP_3
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Pagina 2 Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4708 del 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1
Codastefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), via
Tagliamento n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...], , nata a [...] il CP_2 Controparte_3
26.03.1994, entrambe con Il patrocinio ed elettivamente Controparte_4
domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via Palermo n. 52, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti:“danno atto di concordare per la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda e compensazione delle spese di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Parte ricorrente ha formulato domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., chiedendo che, in modifica di quanto disposto con sentenza n. 1660 del 2008, venisse revocato l'assegno mensile a suo carico e a favore di a titolo di mantenimento della figlia . CP_2 Controparte_3
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Queste ultime si sono costituite rimettendosi “alla prudente decisione dell'adito Tribunale circa la declaratoria di cessazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, richiesta ex adverso, a decorrere in ogni caso dalla data della emananda sentenza (non potendo certo gravare sulle resistenti i tempi del procedimento), e confidano che l'adito Tribunale, valutate tutte le circostanze del caso, si compiaccia di compensare le spese di lite, ove non ritenga ricorrere i presupposti per la condanna del ricorrente alla refusione delle stesse”
All'esito della prima udienza, a cui le resistenti non sono comparsi personalmente, il Giudice rel. rilevato che “dalla difesa di parte resistente si evince che la figlia non è più residente con la madre da circa un anno”, in via temporanea e urgente ha revocato l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ricorrente previsto nella sentenza n. 1660 del 2008 con decorrenza dalla domanda e ha fissato l'udienza odierna per la discussione della causa.
In data odierna sono comparsi i procuratori delle parti che hanno precisato congiuntamente come indicato in epigrafe.
***
Le conclusioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento.
D'altronde si è costituita unitamente alla madre, non ha formulato una autonoma Controparte_3
domanda di assegno di mantenimento, e nella memoria di costituzione viene dato atto del fatto che la suddetta viva con il fidanzato, presso la cui casa aveva spostato la residenza da circa un anno;
è evidente, pertanto, che non è più legittimata a ricevere l'assegno di mantenimento per CP_2
la figlia, essendo la convivenza con la prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, il presupposto che attribuisce al genitore la legittimazione concorrente al figlio per chiedere e percepire l'assegno di mantenimento, (cfr. tra le tante Cass. ord. 34100 del 2021).
Le spese vanno compensate come espressamente concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 4708 del 2023, così provvede:
“1. In modifica di quanto disposto con la sentenza n. 1660 del 2008, revoca con decorrenza dal 6 novembre 2023 l'assegno di mantenimento disposto con la suddetta sentenza a carico del ricorrente Con e a favore di , a titolo di mantenimento di . CP_2 CP_3
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Pagina 2 Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 3