CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. ADELE APICELLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.194 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.934/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.10.2018
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Montagna e Rocco Palazzo presso il cui studio in Policoro, alla Via
Resia n. 3, elettivamente domicilia;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Paola Tucci presso il cui studio in Vietri di Potenza, alla Via Castello Arioso n. 9, elettivamente domicilia;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione il 26.3.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 22.3.2024 e il 25.3.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2017 la società proponeva opposizione Controparte_1 ex art.615 c.p.c. avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla società mediante Parte_1 pignoramento presso terzi allo scopo di recuperare l'importo di € 18.265,62 quale residuo credito traente origine dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.515/2011 reso dal Tribunale di
Matera. Assumeva l'opponente la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo per estinzione del credito vantato dalla Parte_1
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della proposta opposizione Parte_1
all'esecuzione documentando i pagamenti effettivamente ricevuti e ribadendo la sussistenza del credito vantato. Con sentenza n.934/2018, emessa 29.10.2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Matera in composizione monocratica accoglieva l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta da Controparte_1 dichiarando inesistente il credito azionato da con condanna della opposta al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2019 la società proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza evidenziando, quali motivi di impugnazione, l'errata interpretazione dei fatti e documenti di causa e la violazione dei principi generali in materia di esecuzione forzata.
In particolare, l'appellante assumeva la mancata estinzione del credito azionato, chiedendo di accertare la legittimità dell'intrapresa procedura esecutiva ai danni della con Controparte_1 vittoria di spese di giudizio e con restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 2.8.2019 si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'impugnazione e spiegava appello incidentale avverso il capo della decisione del Tribunale di Matera contemplante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c., domanda che in primo grado la società aveva proposto nei confronti della società Al riguardo, Controparte_1 Parte_1
l'appellante incidentale lamentava che il primo giudice avesse omesso l'esame di fatti documentati, non avesse supportato la decisione di rigetto con sufficiente motivazione ed avesse consumato la violazione e falsa applicazione dell'art.96 co.2 c.p.c. Pertanto, la società Controparte_1 concludeva affinché fosse rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, fosse pronunciata la condanna della società al pagamento della somma Parte_1 di € 27.398,43 o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art.96 co.2 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 1.3.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 26.3.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 22.3.2024
e il 25.3.2024, con provvedimento emesso il 26.3.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale.
L'appello proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
Dai contenuti dell'atto di impugnazione emerge che per stessa ammissione della società appellante pag. 2 il credito vantato da nei confronti di e consacrato nel decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n.515/2011 reso in data 6.10.2011 dal Tribunale di Matera sia stato posto a fondamento di tre successive procedure di esecuzione forzata:
a) una prima procedura esecutiva (iscritta al n.330/2013 R.G.Esec. del Tribunale di Matera) è stata promossa con la notificazione a in data 5.3.2013 di un atto di pignoramento di beni Controparte_1 mobili registrati di proprietà della società debitrice, procedura che, a detta dell'appellante, non avrebbe sortito esito positivo in quanto la debitrice aveva “frapposto una serie di ostacoli tesi a sottrarre i beni alla soddisfazione del credito tanto da costringere il G.E., con provvedimento del
30.10.2013, a ordinare la trasmissione degli atti alla Procura e il GIP a disporre in data 17.1.2014 il sequestro preventivo dei beni oggetto di pignoramento” (v. pag.6 dell'atto di appello);
b) una seconda procedura esecutiva (iscritta al n.1210/2013 R.G.Esec. del Tribunale di Potenza) è stata promossa con la notificazione a ed a in data 12.9.2013 di un atto Controparte_1 CP_2
di pignoramento presso terzi avente ad oggetto le somme dovute da a a CP_2 Controparte_1
titolo di locazione di immobili commerciali siti in Policoro alla Via Lido n.3; detta procedura esecutiva si è esaurita con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 7.2.2014 con il quale, ai sensi dell'art.553 c.p.c., sono state “assegnate” le somme ai creditori (più precisamente: la somma di € 235.675,40 oltre interessi e spese della procedura a in qualità di Parte_1 creditore pignorante e le ulteriori somme di € 12.859,63 e di € 4.049,54, oltre interessi e spese, sempre a in qualità di creditore intervenuto) ed è stato fatto ordine al terzo Parte_1 pignorato, di procedere all'immediato pagamento delle somme in questione sino alla CP_2
concorrenza degli importi indicati;
c) una terza procedura esecutiva (iscritta al n.257/2017 R.G.Esec. del Tribunale di Matera), volta al recupero della più limitata somma di € 18.265,62 quale residuo credito rinveniente dal decreto ingiuntivo n.515/2011 reso in data 6.10.2011 dal Tribunale di Matera, è stata promossa con la notificazione a ed a in data 18.4.2017 di un atto di pignoramento Controparte_1 CP_2
presso terzi avente ad oggetto le somme dovute da a a titolo di CP_2 Controparte_1
locazione di immobili commerciali siti in Policoro alla Via Lido n.3; detta procedura esecutiva è stata sospesa dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 13.9.2017 a seguito dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. promossa da con atto depositato Controparte_1
in cancelleria il 4.5.2017 e successivamente notificato a in data 27.9.2017. Parte_1
Il Tribunale di Matera, nel definire in primo grado il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. promosso da con la sentenza n.934/2018 emessa il 29.10.2018 e Controparte_1 fatta oggetto di impugnazione ha messo in evidenza che nell'ambito della diversa procedura esecutiva iscritta al n.1210/2013 R.G.Esec. del Tribunale di Potenza il Giudice dell'Esecuzione
pag. 3 aveva pronunciato in data 7.2.2014 un'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate senza dichiarare l'incapienza ed ha sostenuto che “l'avvenuta assegnazione di somme, senza dichiarazione d'incapienza, nell'ambito della procedura esecutiva promossa innanzi al Tribunale di Potenza, unita alla mancata impugnazione del relativo provvedimento di assegnazione, porta a ritenere che, all'epoca del pignoramento qui opposto, la società creditrice non poteva vantare alcunché relativamente al titolo azionato (decreto ingiuntivo n.515/2011), per cui l'opposizione deve ritenersi fondata e va accolta”. (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la esposta motivazione resa dal giudice di prime cure la società appellante ha assunto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11404/2009), l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art.553 c.p.c. non sia idonea ad acquisire valore di cosa giudicata e che per prodursi l'estinzione del credito debbano concorrere due condizioni: la mancata impugnazione della predetta ordinanza e la conseguente riscossione del credito, con onere a carico del creditore di dimostrare l'incapienza delle somme ricevute.
Ad avviso della società appellante, nel caso di specie, poiché l'ordinanza di assegnazione del
7.2.2014 aveva determinato una mera cessione 'pro solvendo' di un credito da in Controparte_1
favore di - credito che, seppure trasferito, non avrebbe potuto compiutamente Parte_1
soddisfare le pretese di finché non avesse avuto luogo il pagamento del terzo, Parte_1 [...]
-, soltanto la effettiva riscossione delle somme assegnate sarebbe potuta valere ad estinguere CP_2 il credito di e l'incapienza delle somme ricevute dal terzo, sarebbe stata Parte_1 CP_2
dimostrata in primo grado da mediante la promozione delle procedure esecutive Parte_1
n.330/2013 R.G.Esec. dinanzi al Tribunale di Matera e n.1210/2013 R.G.Esec. dinanzi al Tribunale di Potenza e mediante la prova documentale offerta (“conteggi e documenti … opportunamente prodotti e mai contestati dalla debitrice”: v. pag.11 dell'atto di appello), idonea a dare riscontro della mancata riscossione “neppure” degli “interessi successivi al 14/11/2013 come contabilizzati e documentati mediante la produzione dei bonifici bancari ricevuti” (v. pag.11 dell'atto di appello).
Alle esposte argomentazioni è agevole replicare, innanzitutto, rimarcando che, secondo l'unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 1° comma c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato
(assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass. 29 ottobre 2003 n. 16232; 28 giugno
2000 n. 8813; 29 gennaio 1999 n. 796; 13 giugno 1992 n. 7248), risultando irrilevante dal punto di vista processuale il concreto adempimento da parte del soggetto obbligato ovvero la materiale esazione del credito assegnato.
pag. 4 Peraltro, quand'anche il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo sia privo, per la mancanza di contenuto decisorio, di efficacia di giudicato, esso gode comunque di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura di un procedimento posto in essere e portato a termine con il rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 23182 del 2014, Cass. n. 17371 del 2011; Cass. n. 26078 del 2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003). Detta stabilità non deriva certo da un accertamento definitivo, quanto piuttosto scaturisce dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il debitore durante l'esecuzione e con gli strumenti consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. In altre parole, la stabilità del provvedimento che chiude il procedimento esecutivo trova fondamento nella considerazione che gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo, utilizzando gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione.
Da tanto consegue che l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa ai sensi dell'art. 553 1° comma c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, ove non sia stata fatta oggetto di impugnazione con l'unico rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., acquista stabilità nel senso che preclude al creditore assegnatario di attivare successivamente nei confronti del suo diretto debitore una nuova procedura esecutiva in base al medesimo titolo esecutivo che ha legittimato l'espropriazione presso il terzo, salvo il caso in cui dimostri di non aver potuto riscuotere, in tutto o in parte, il credito assegnatogli.
Non può indurre a contrario avviso la norma dell'art. 2928 c.c., secondo cui "se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito
l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato". Questa persistenza del credito verso il debitore espropriato rappresenta, infatti, solo un effetto di diritto sostanziale, stabilito a maggior tutela del creditore pignorante, e non spiega effetto, nel senso di perpetuarla fino al pagamento del credito oggetto dell'assegnazione, sulla procedura esecutiva, che è e resta conclusa per avere, con l'assegnazione, esaurito la sua funzione.
Trasferiti al caso di specie gli enunciati principi di diritto, è pacificamente acquisito tra le parti che l'ordinanza di assegnazione pronunciata il 7.2.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Potenza a conclusione del procedimento esecutivo iscritto al n.1210/2013 R.G.Esec. non sia stata mai fatta oggetto di impugnazione e, quindi, abbia acquistato “stabilità” nel senso sopra precisato.
Ne consegue che in tanto la avrebbe potuto legittimamente attivare la terza Parte_1
pag. 5 procedura esecutiva (quella iscritta al n.257/2017 R.G.Esec. del Tribunale di Matera), volta al recupero della più limitata somma di € 18.265,62, sulla base del medesimo titolo esecutivo (id est, il decreto ingiuntivo n.515/2011 reso in data 6.10.2011 dal Tribunale di Matera) che aveva legittimato l'espropriazione presso il terzo iscritta al n.1210/2013 R.G.Esec. del Tribunale di Potenza, in quanto avesse dimostrato di non avere riscosso dalla l'intero credito assegnatogli con CP_2
l'ordinanza emessa il 7.2.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Potenza.
In altre parole, la avrebbe dovuto allegare e comprovare che in epoca successiva alla Parte_1 pronuncia di detta ordinanza di assegnazione, per effetto dell'ordine impartito dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Potenza al terzo pignorato, di procedere al CP_2
pagamento, in favore di delle somme di denaro dalla stessa dovute a Parte_1 CP_2
a titolo di locazione degli immobili commerciali siti in Policoro alla Via Lido n.3 e Controparte_1 ciò sino alla concorrenza dell'importo del credito vantato da nei confronti di Parte_1
nella misura determinata sempre nell'anzidetta ordinanza il 7.2.2014, essa non Controparte_1 fosse riuscita a riscuotere l'intero ammontare di siffatto credito e che alla data di attivazione della terza procedura esecutiva (promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato in data
18.4.2017) ancora residuasse la limitata somma di € 18.265,62 da dover riscuotere.
La società appellante, come anticipato, ha sostenuto di avere assolto all'onere probatorio su di essa gravante. A tal fine, nell'atto di gravame la ha valorizzato, in chiave probatoria, la Parte_1
promozione delle procedure esecutive n.330/2013 R.G.Esec. dinanzi al Tribunale di Matera e n.1210/2013 R.G.Esec. dinanzi al Tribunale di Potenza nonché la prova documentale offerta
(“conteggi e documenti … opportunamente prodotti e mai contestati dalla debitrice”: v. pag.11 dell'atto di appello), ritenendola idonea a dare riscontro della mancata riscossione “neppure” degli
“interessi successivi al 14/11/2013 come contabilizzati e documentati mediante la produzione dei bonifici bancari ricevuti” (v. pag.11 dell'atto di appello).
Sennonché la promozione delle due predette procedure esecutive non riveste nessuna efficacia dimostrativa della mancata integrale riscossione del credito giacché le procedure esecutive medesime e le circostanze ad esse riferibili si collocano in un contesto temporale anteriore alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 7.2.2014 e, all'evidenza, da esse non possono trarsi elementi di valutazione utili a fini di prova per quanto rileva in questa sede.
Con riguardo, invece, alla prova documentale offerta (“conteggi e documenti … opportunamente prodotti e mai contestati dalla debitrice”: v. pag.11 dell'atto di appello), di cui in sostanza la società appellante ha lamentato la mancata valutazione ad opera del Tribunale di Matera, deve rilevarsi che l'assunto, come formulato, risulta estremamente generico ed indeterminato, in quanto tale inadeguato a sorreggere il motivo di gravame.
pag. 6 Giova premettere che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
E' opportuno chiarire, infatti, che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non possa ritenersi sufficiente la denuncia della mancata valutazione, da parte del giudice a quo, della generica documentazione (“conteggi e documenti … opportunamente prodotti e mai contestati dalla debitrice”: v. pag.11 dell'atto di appello) versata in atti dalla poiché essa Parte_1
esporrebbe la Corte e la parte avversa ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Invero, l'appellante, che deduca l'omessa considerazione della efficacia probatoria delle risultanze della documentazione prodotta in primo grado, ha l'onere non solo di indicare in modo specifico nell'atto di appello i documenti in ipotesi disattesi dal primo giudice, ma anche di precisare in dettaglio i contenuti di tali documenti e di illustrare compiutamente come detti contenuti, ove presi in considerazione e valutati dal giudice di prime cure, avrebbero potuto condurre a decisione diversa da quella fatta oggetto di appello.
Detto onere di specificazione non è stato assolto dalla in sede di articolazione del Parte_1 motivo di impugnazione, avendo la società appellante evocato genericamente “bonifici bancari ricevuti” e “conteggi e documenti” prodotti in primo grado (senza nessuna specificazione che valga ad identificare con precisione i singoli documenti ed i singoli conteggi a cui fare riferimento e senza neppure l'indicazione di un numero o codice identificativo che consenta di risalire ai documenti ed ai conteggi in discorso attraverso la consultazione dell'indice della produzione documentale inserita nel fascicolo di parte depositato nel giudizio di primo grado) ed avendo esclusivamente allegato che pag. 7 tale documentazione sarebbe idonea a dare riscontro della mancata riscossione “neppure” degli
“interessi successivi al 14/11/2013”, senza avere avuto cura di fornire ulteriori più pregnanti spiegazioni al riguardo, sicché dovrebbe la Corte farsi carico di effettuare, all'interno del materiale documentale raccolto in primo grado, la ricerca dei non meglio precisati “conteggi” e “documenti” evocati nell'atto di gravame e, poi, di procedere ad un'opera di ricostruzione contabile di quanto dovuto alla e di quanto in concreto già riscosso dalla stessa società alla data del Parte_1
18.4.2017, dando in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato.
Sennonché una siffatta attività da parte della Corte si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
In forza delle esposte argomentazioni l'appello principale proposto dalla società va Parte_1
riconosciuto infondato e merita di essere rigettato.
***
Appello incidentale.
Con la comparsa di costituzione depositata in data 2.8.2019 la società ha spiegato Controparte_1
appello incidentale avverso il capo della decisione del Tribunale di Matera contemplante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 co.2 c.p.c., domanda che in primo grado la società aveva proposto nei confronti della società Al Controparte_1 Parte_1 riguardo, l'appellante incidentale ha lamentato che il primo giudice abbia omesso l'esame di fatti documentati, non abbia supportato la decisione di rigetto con sufficiente motivazione ed abbia consumato la violazione e falsa applicazione dell'art.96 co.2 c.p.c.
Va rilevata, in via preliminare, l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale.
Invero, le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione, posto che l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile in ragione della natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria in ossequio al noto brocardo "accessorium sequitur principale".
pag. 8 A ben vedere, infatti, l'istanza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata non da luogo a causa diversa e distinta da quella costituita dall'opposizione all'esecuzione, ma integra domanda meramente accessoria nell'ambito della causa instaurata con l'opposizione all'esecuzione, che, per la sua natura di opposizione esecutiva, è sottratta alla sospensione dei termini. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, non può che valere anche per le domande accessorie la disciplina che connota il procedimento in ragione della domanda principale in esso proposta e decisa, secondo il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, per cui, in caso di pluralità di domande proposte contro la stessa parte, l'applicabilità o meno della sospensione dei termini durante il periodo feriale va stabilita in relazione alla domanda principale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/09/2009, n.20745).
Più di recente, la Suprema Corte ha precisato che la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione e, quindi, non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione, soltanto qualora, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia;
resta, invece, sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del
03/07/2018; Cass. civ. sez. VI, 22/10/2014, n.22484).
Nel caso di specie, nel presente grado di appello è stato impugnato anche il capo della decisione del
Tribunale di Matera riguardante l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da e, quindi, si è discusso dei motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, di tal Controparte_1
ché, non essendo stato proposto il gravame esclusivamente sulla domanda accessoria proposta in via riconvenzionale da e volta ad ottenere la condanna di al Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c., la intera controversia si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Pertanto, essendo stato l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata in data 2.8.2019, esso deve considerarsi tempestivo e, dunque, ammissibile sul rilievo che è stato rispettato il termine "interno" previsto dall'art. 343 c.p.c., che così recita: “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. L'art.347 co.1 c.p.c. stabilisce che: “La costituzione in appello avviene
pag. 9 secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”. A norma dell'art.166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Dalla lettura combinata delle evocate disposizioni processuali si evince, dunque, che per evitare la decadenza di cui all'art.343 co.1 c.p.c. l'appellante incidentale – parte convenuta nel giudizio di impugnazione promosso dall'appellante principale - debba costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art.166 c.p.c, ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello.
Il termine in discorso è stato osservato, tenuto conto che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello l'udienza di comparizione risulta fissata nel giorno 10.9.2019.
Nel merito, l'appello incidentale è infondato.
La società appellante incidentale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.96 co.2
c.p.c. da parte del primo giudice.
La norma appena evocata prevede che "il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza".
Per consolidata giurisprudenza, in questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma, l'art. 96 non richiede, ai fini della configurabilità di responsabilità aggravata, la sussistenza di mala fede o colpa grave della parte che ha agito, ma ritiene sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore, la quale si identifica anche con la colpa lieve (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
17523 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. III, 17/01/1996, n.342, in motivazione).
In altre parole, la norma si riferisce ad un presupposto soggettivo della condotta del creditore, la quale deve essere costantemente (nel senso che deve essere tale nel corso dell'intero processo esecutivo, come si ricava dall'uso dell'aggettivo "compiuta" riferita all'esecuzione forzata) improntata ai caratteri dell'avvedutezza e, in definitiva, della prevedibilità delle conseguenze che derivavano dal mantenimento in vita del pignoramento, che avrebbe comportato un deprezzamento del valore di mercato del bene pignorato.
Quindi, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dalla proposizione o dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo con condotta censurabile anche sotto il solo profilo della semplice colpa lieve.
La colpa lieve viene definita come carenza di ordinaria diligenza, secondo parametri individuati con precipuo riferimento alle caratteristiche della parte e, in genere, valevoli per ogni specie di pag. 10 responsabilità extracontrattuale.
In ogni caso, fornire la prova dell'elemento psicologico (anche sotto il solo profilo della semplice colpa lieve) è sempre necessario, non potendosi mai far discendere automaticamente dall'accertamento dell'inesistenza del diritto la responsabilità aggravata ex art.96 c.2 c.p.c.
Inoltre, grava sull'istante l'ulteriore onere di allegazione e di prova riferito all'esistenza del danno e del nesso causale, potendo soltanto con riguardo al quantum spiegarsi eventualmente il potere officioso del giudice.
Tanto premesso in punto di diritto, merita subito rimarcare che, quand'anche si pretenda di riconoscere assistite dai riscontri documentali evocati nella comparsa di costituzione depositata in data 2.8.2019, alle pagine 29 e ss., le ragioni spese da a sostegno della ricorrenza Controparte_1
quanto meno della colpa lieve nella condotta di consistita nella proposizione e/o nel Parte_1
mantenimento in vita della procedura esecutiva iscritta al n.257/2017 R.G.Esec. del Tribunale di
Matera e promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato a in data Controparte_1
18.4.2017, è comunque incontrovertibile che l'appellante incidentale, in sede di articolazione dell'impugnazione, nulla abbia allegato e dimostrato in ordine alla esistenza ed alla natura e tipologia del (presunto) danno sofferto, né in ordine al nesso di causalità tra la condotta colposa di e la verificazione di un (presunto) pregiudizio. Parte_1
Pertanto, facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretate nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio;
come hanno precisato le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale principio risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli":
v. Cass.civ.Sez.Un., 9 ottobre 2008, n.24883; Cass.civ.Sez.Un., 12 dicembre 2014, n. 26242), deve ritenersi consentito a questa Corte territoriale di accedere ad un approccio interpretativo che privilegi la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, in modo da sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la impugnazione incidentale possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In tale ottica, già la considerazione che difetti l'allegazione e la dimostrazione della effettiva pag. 11 sussistenza, natura e tipologia del danno sofferto nonché del nesso di causalità tra la condotta ascritta alla e la verificazione di un pregiudizio vale di per sé a riconoscere infondata Parte_1
l'impugnazione incidentale senza che occorra scrutinare previamente le ragioni spese da CP_1
a sostegno della ricorrenza quanto meno della colpa lieve nella condotta di
[...] Parte_1
consistita nella proposizione e/o nel mantenimento in vita della predetta procedura esecutiva.
***
Regolamentazione delle spese processuali.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto da appare giustificata la compensazione integrale tra le parti Controparte_1
delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio.
Invero, l'art.92 co.2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La nozione normativa di soccombenza reciproca, nel senso ipotizzato dalla norma appena richiamata, appare adeguata sia quando siano accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, ove essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. È solo da tener presente che la reciprocità della soccombenza, nel primo caso, concerne due distinti giudizi nel senso di processi su due diverse domande introdotte l'una da una parte e l'altra dalla controparte e, negli altri casi, concerne un'unica domanda articolata in più capi o in unico capo.
Nella fattispecie in esame, si configura una ipotesi di soccombenza reciproca del primo tipo, nel senso che si confrontano due soccombenze integrali isolatamente considerate – tali, cioè, in quanto sono considerate con riguardo a ciascuna impugnazione - perchè le domande contrapposte di riforma della sentenza resa dal Tribunale di Matera sono state entrambe rigettate. Il carattere reciproco della soccombenza discende, appunto, dalla posizione rivestita dalle parti riguardo alle due diverse domande.
Può, quindi, trovare senz'altro applicazione il disposto dell'art.92 co.2 c.p.c.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
pag. 12 Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 18.4.2019 e l'appello principale proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
sono stati integralmente rigettati.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che in persona del legale rappresentante p.t., il cui appello principale è Parte_1
stato integralmente respinto, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Parimenti, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., il cui appello incidentale è stato integralmente respinto, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.934/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.10.2018 e pubblicata in pari data, proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16.4.2019 nei confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., con la comparsa di costituzione depositata il 2.8.2019, lette le conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- RIGETTA integralmente l'appello principale proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16.4.2019;
- RIGETTA integralmente l'appello incidentale proposto da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con la comparsa di costituzione depositata il 2.8.2019;
- CONFERMA la sentenza n.934/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.10.2018 e pubblicata in pari data;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione.
pag. 13 Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante principale ( in persona del legale rappresentante p.t.) e parte appellante incidentale Parte_1
( in persona del legale rappresentante p.t.) siano tenute a versare, ciascuna, un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da ciascuna parte proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
pag. 14