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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3505/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3505 /2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE SI, Parte_1
AR ZI e SA SI
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto davanti Parte_1
a questo Tribunale le società e rappresentando di CP_2 CP_1 essere stata assunta da a far data dall'01/05/2023 con contratto CP_1 di apprendistato professionalizzante, livello 4 CCNL Commercio
Confcommercio, con mansioni di operatrice sale da gioco, presso la sala da gioco e scommesse SNAI, sita in Opera, Via Giuseppe di Vittorio nr.
74, con orario full time di 40 ore settimanali.
1 Ha riferito che in data 5/06/2024 è intervenuta la cessione dell'attività della sala giochi da a come risulta dal contratto di CP_1 CP_2 cessione di ramo d'azienda formalizzato con atto notarile Rep. 64458,
Racc. 14016 del Notaio in Milano (doc. 6 allegato al Persona_1 ricorso). Il rapporto della ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità sino alle dimissioni rassegnate con effetto dal 20/07/2024.
Ha lamentato di non aver ricevuto la retribuzione relativa alle mensilità di giugno e luglio 2024 (sino al 20.07), oltre a TFR e competenze di fine rapporto, allegando conteggi relativi a tale periodo. Ha infine riferito di aver messo in mora per quanto dovuto entrambe le società convenute, in quanto responsabili in solido, con lettera a mezzo pec in data 07.10.24, senza ottenere riscontro (doc. 13 allegato al ricorso).
Ha quindi così formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e eccezione,
- previo ogni eventuale accertamento sulla sussistenza di un Contr trasferimento d'azienda tra e avvenuto in data 05.06.24 (o CP_2 nella diversa data ritenuta di giustizia) anche ai sensi dell'art. 2112 c.c, relativamente al ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di bar e la gestione del negozio di gioco esercitato per conto del concessionario
Snaitech S.p.A., sito in Opera (MI), via Giuseppe di Vittorio, 74 cui era addetta l'odierna ricorrente;
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente – con effetto dal
05.06.24 o dalla diversa data ritenuta di giustizia – alla prosecuzione, alle dipendenze di del medesimo rapporto di lavoro instaurato con CP_2 sin dal 01.05.23, alle medesime condizioni già in essere con la CP_1 stessa (apprendistato professionalizzante, livello 4 CCNL Commercio
Confcommercio, full time, con mansioni di operatrice sale da gioco);
2 b) condannare e in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro e/o per la parte di rispettiva competenza, a pagare alla ricorrente, anche ai sensi degli artt. 2112 e
2560 c.c., per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 7.223,81 di cui € 1.901,42 per TFR, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
in subordine, in ogni (denegato) caso di non ritenuta sussistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra E CP_1 CP_2
Contr c) accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05.06.24, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, al 20.07.24, con inquadramento nel livello 4 CCNL Commercio Confcommercio, full time, con mansioni di operatrice sale da gioco o nel diverso inquadramento (anche nel diverso
CCNL) che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto
d) condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, a pagare alla ricorrente, per il periodo 05.06.24/20.07.24, per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 3.383,63 di cui € 207,75 per TFR o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare alla ricorrente, per il periodo 01.05.23 /04.06.24, per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 4.059,26 di cui €
1.693,40 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione
3 monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
- con interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Salvo miglior calcolo e/o eventuale CTU contabile.
2. La parte convenuta benché ritualmente citata, non si è CP_1 costituita in giudizio, per cui all'udienza del 25/06/2025 se ne è dichiarata la contumacia.
3. si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva della società. Ha rappresentato come l'atto notarile di cessione d'azienda tra e (rep. n. 64.458/2024, racc. CP_1 CP_2
n. 14.016, Notaio ) fosse stato espressamente Persona_1
«subordinato all'avveramento della condizione sospensiva costituita dal rilascio, in favore della cessionaria, delle autorizzazioni ex art. 88
T.U.L.P.S. ed ex art. 110 comma 6 lettera b) TULPS da ottenersi entro il
31 dicembre 2024»; le autorizzazioni in questione, richieste nel giugno
2024, sono state ottenute solo in data 30.09.2024 - 01.10.2024 (doc.1 e
2 allegati alla memoria di costituzione). Pertanto, la condizione sospensiva non si era ancora avverata al momento della cessazione volontaria del rapporto di lavoro della ricorrente in data 20/07/2024, che è dunque rimasto esclusivamente in capo a In subordine, in caso di CP_1 accoglimento totale o parziale delle domande di parte ricorrente, ha
4 formulato domanda di manleva nei confronti di relativamente CP_1 alle somme che fosse eventualmente condannata a pagare. CP_2
4. All'udienza del 01/10/2025 parte ricorrente, presa visione della memoria di ha rinunciato alle domande e agli atti del giudizio CP_2 nei confronti della società cessionaria;
ha accettato la rinuncia CP_2
e ha conseguentemente rinunciato alla domanda di manleva nei confronti di Il Giudice ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio nei CP_1 confronti di CP_2
5. E' stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della che tuttavia non è comparso per renderlo all'udienza CP_1 allo scopo fissata.
6. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società per CP_1 il periodo e con l'inquadramento indicato in ricorso (01/05/2023-
20/07/2024) risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso
(doc. 2 ; doc. 5 buste paga lettera di assunzione;
doc. 6 atto di Pt_2 cessione di ramo di azienda, in cui si dà atto del rapporto di lavoro in corso tra la società cedente e la ricorrente;
doc. 9 ricevuta dimissioni).
Poiché la cessione d'azienda non era ancora efficace alla data delle dimissioni della ricorrente, datore di lavoro è rimasto per tutta la durata del rapporto di lavoro il cessionario società indicata anche nel CP_1 modulo di recesso dal rapporto di lavoro.
5 7. Parte convenuta per contro non ha provato di avere CP_1 corrisposto quanto dovuto per le spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le buste paga relative alle mensilità antecedenti e con il CCNL applicato, ed anzi la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società consente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli ulteriori elementi di prova, di ritenere ammessi i fatti dedotti in ricorso.
8. Segue l'accoglimento della domanda formulata in via principale al punto b) di condanna di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento degli importi quantificati nei conteggi allegati al ricorso e pari ad € 7.223,81, di cui € 1.901,42 per TFR, corredati da rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.223,81, di cui € Parte_1
1.901,42 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6 Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.700,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3505 /2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE SI, Parte_1
AR ZI e SA SI
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto davanti Parte_1
a questo Tribunale le società e rappresentando di CP_2 CP_1 essere stata assunta da a far data dall'01/05/2023 con contratto CP_1 di apprendistato professionalizzante, livello 4 CCNL Commercio
Confcommercio, con mansioni di operatrice sale da gioco, presso la sala da gioco e scommesse SNAI, sita in Opera, Via Giuseppe di Vittorio nr.
74, con orario full time di 40 ore settimanali.
1 Ha riferito che in data 5/06/2024 è intervenuta la cessione dell'attività della sala giochi da a come risulta dal contratto di CP_1 CP_2 cessione di ramo d'azienda formalizzato con atto notarile Rep. 64458,
Racc. 14016 del Notaio in Milano (doc. 6 allegato al Persona_1 ricorso). Il rapporto della ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità sino alle dimissioni rassegnate con effetto dal 20/07/2024.
Ha lamentato di non aver ricevuto la retribuzione relativa alle mensilità di giugno e luglio 2024 (sino al 20.07), oltre a TFR e competenze di fine rapporto, allegando conteggi relativi a tale periodo. Ha infine riferito di aver messo in mora per quanto dovuto entrambe le società convenute, in quanto responsabili in solido, con lettera a mezzo pec in data 07.10.24, senza ottenere riscontro (doc. 13 allegato al ricorso).
Ha quindi così formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e eccezione,
- previo ogni eventuale accertamento sulla sussistenza di un Contr trasferimento d'azienda tra e avvenuto in data 05.06.24 (o CP_2 nella diversa data ritenuta di giustizia) anche ai sensi dell'art. 2112 c.c, relativamente al ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di bar e la gestione del negozio di gioco esercitato per conto del concessionario
Snaitech S.p.A., sito in Opera (MI), via Giuseppe di Vittorio, 74 cui era addetta l'odierna ricorrente;
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente – con effetto dal
05.06.24 o dalla diversa data ritenuta di giustizia – alla prosecuzione, alle dipendenze di del medesimo rapporto di lavoro instaurato con CP_2 sin dal 01.05.23, alle medesime condizioni già in essere con la CP_1 stessa (apprendistato professionalizzante, livello 4 CCNL Commercio
Confcommercio, full time, con mansioni di operatrice sale da gioco);
2 b) condannare e in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro e/o per la parte di rispettiva competenza, a pagare alla ricorrente, anche ai sensi degli artt. 2112 e
2560 c.c., per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 7.223,81 di cui € 1.901,42 per TFR, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
in subordine, in ogni (denegato) caso di non ritenuta sussistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra E CP_1 CP_2
Contr c) accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05.06.24, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, al 20.07.24, con inquadramento nel livello 4 CCNL Commercio Confcommercio, full time, con mansioni di operatrice sale da gioco o nel diverso inquadramento (anche nel diverso
CCNL) che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto
d) condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, a pagare alla ricorrente, per il periodo 05.06.24/20.07.24, per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 3.383,63 di cui € 207,75 per TFR o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare alla ricorrente, per il periodo 01.05.23 /04.06.24, per le ragioni di cui in premessa, la somma lorda di € 4.059,26 di cui €
1.693,40 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione
3 monetaria e interessi legali ex art. 1284 c.c. 4° comma, dalla domanda giudiziale, sul capitale rivalutato dalla scadenza al saldo effettivo;
- con interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Salvo miglior calcolo e/o eventuale CTU contabile.
2. La parte convenuta benché ritualmente citata, non si è CP_1 costituita in giudizio, per cui all'udienza del 25/06/2025 se ne è dichiarata la contumacia.
3. si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva della società. Ha rappresentato come l'atto notarile di cessione d'azienda tra e (rep. n. 64.458/2024, racc. CP_1 CP_2
n. 14.016, Notaio ) fosse stato espressamente Persona_1
«subordinato all'avveramento della condizione sospensiva costituita dal rilascio, in favore della cessionaria, delle autorizzazioni ex art. 88
T.U.L.P.S. ed ex art. 110 comma 6 lettera b) TULPS da ottenersi entro il
31 dicembre 2024»; le autorizzazioni in questione, richieste nel giugno
2024, sono state ottenute solo in data 30.09.2024 - 01.10.2024 (doc.1 e
2 allegati alla memoria di costituzione). Pertanto, la condizione sospensiva non si era ancora avverata al momento della cessazione volontaria del rapporto di lavoro della ricorrente in data 20/07/2024, che è dunque rimasto esclusivamente in capo a In subordine, in caso di CP_1 accoglimento totale o parziale delle domande di parte ricorrente, ha
4 formulato domanda di manleva nei confronti di relativamente CP_1 alle somme che fosse eventualmente condannata a pagare. CP_2
4. All'udienza del 01/10/2025 parte ricorrente, presa visione della memoria di ha rinunciato alle domande e agli atti del giudizio CP_2 nei confronti della società cessionaria;
ha accettato la rinuncia CP_2
e ha conseguentemente rinunciato alla domanda di manleva nei confronti di Il Giudice ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio nei CP_1 confronti di CP_2
5. E' stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della che tuttavia non è comparso per renderlo all'udienza CP_1 allo scopo fissata.
6. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società per CP_1 il periodo e con l'inquadramento indicato in ricorso (01/05/2023-
20/07/2024) risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso
(doc. 2 ; doc. 5 buste paga lettera di assunzione;
doc. 6 atto di Pt_2 cessione di ramo di azienda, in cui si dà atto del rapporto di lavoro in corso tra la società cedente e la ricorrente;
doc. 9 ricevuta dimissioni).
Poiché la cessione d'azienda non era ancora efficace alla data delle dimissioni della ricorrente, datore di lavoro è rimasto per tutta la durata del rapporto di lavoro il cessionario società indicata anche nel CP_1 modulo di recesso dal rapporto di lavoro.
5 7. Parte convenuta per contro non ha provato di avere CP_1 corrisposto quanto dovuto per le spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le buste paga relative alle mensilità antecedenti e con il CCNL applicato, ed anzi la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società consente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli ulteriori elementi di prova, di ritenere ammessi i fatti dedotti in ricorso.
8. Segue l'accoglimento della domanda formulata in via principale al punto b) di condanna di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento degli importi quantificati nei conteggi allegati al ricorso e pari ad € 7.223,81, di cui € 1.901,42 per TFR, corredati da rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.223,81, di cui € Parte_1
1.901,42 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6 Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.700,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 9.12.2025
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Dott.ssa Paola Ghinoy
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