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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 481/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27 settembre 2024 da
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Angelo Lorenzon, in virtù del mandato in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
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- appellante -
Contro
Controparte_1
(p. IVA: ), con sede in San Donà di Piave (Ve), via San P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto
[...]
Checchetto, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
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- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 345/24 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 10 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE -
Per tutte le ragioni e causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare che Cont il secondo licenziamento datato 16.06.2023 PROT. 2023/955 impugnato, è stato comminato in violazione dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso dichiarando nullo e/o annullabile e comunque illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato dalla all'appellante; - CP_1
per l'effetto, condannare l'appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonchè a corrisponderle una somma pari all'importo delle retribuzioni globali di fatto decorrenti dal licenziamento a quello della effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali . NEL MERITO IN VIA
pag. 2/17 SUBORDINATA - Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, dichiarare il secondo licenziamento della signora datato Parte_1
16.06.2023 PROT. 2023/955AM illegittimo e, comunque, annullarlo per infondatezza dei motivi e comunque per la sproporzione del provvedimento espulsivo rispetto ai fatti contestati;
- per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. - Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, dichiarare che anche la sanzione disciplinare datata 16.06.2023 PROT. N.
2023/954/AM, che prevede la sospensione della lavoratrice per 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, illegittima per infondatezza dei motivi e per sproporzione del provvedimento disciplinare rispetto ai fatti contestati. IN
OGNI CASO: Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio;
RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE: Si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.”
Conclusioni per parte appellata: “Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte
d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla pag. 3/17 sig.ra e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata Parte_1
del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 345/2024, del 28.05.2024, pubblicata in data 22.07.2024, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 27 ha impugnato Parte_1
la sentenza n.345/24 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha rigettato il ricorso dell'odierna appellante avverso la sanzione conservativa della sospensione di dieci giorni dell'8 giugno 2023 e l'intimazione del licenziamento del 16 giugno 2023.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2023 si è costituita l'
[...]
chiedendo di rigettare l'impugnazione. Controparte_4
La causa, discussa all'udienza del 20 gennaio 2025 è stata rinviata ai fini di acquisire la documentazione intellegibile, già prodotta, ma di difficoltosa e incompleta leggibilità che non erano stati trasmessi dal primo grado e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La contestazione iniziale del 18 maggio 2023 in forza della quale era stato disposto il licenziamento è stata formulata nei seguenti termini: “lei, in qualità di operatrice socio sanitaria (OSS) presso la Casa di Riposo
Monumento ai caduti in guerra e, comunque, essendo anche a conoscenza della reciproca condotta maltrattante di altri colleghi, abusava delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle pazienti ospiti del c.d.
Reparto Viola della Casa di riposo, che determinavano l'instaurazione di un clima di disagio e sopraffazione incompatibile con le normali condizioni di pag. 4/17 vita quotidiane e, comunque, non riferiva delle condotte violente tenute da altri colleghi ai danni dei degenti di cui veniva a conoscenza. In particolare, in data 12.11.2022 alle ore 19.17 la degente le riferiva di aver CP_5
ricevuto pugni sulla testa dall'O.S.S. signor Lei, anziché CP_6
rassicurare la degente e riferire i fatti appresi ai superiori gerarchici si limitava ad intimidire la paziente affermando “bisogna che stai attenta a come parli”.
A tale prima contestazione seguiva una ulteriore, qualificata come
“integrazione”, datata 8 giugno 2023 con la quale si affermava: “La presente, facendo seguito alla precedente contestazione disciplinare datata
18.05.2023, per contestarle ulteriori fatti dei quali siamo venuti a Part conoscenza. in qualità operatrice socio sanitaria (OSS) presso la Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra, essendo a conoscenza della condotta maltrattante tenuta da altri colleghi, ometteva di riferire ai responsabili della struttura gli accadimenti a cui assisteva, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle pazienti ospiti del c.d.
Reparto Viola della Casa di riposo, che determinavano l'instaurazione di un clima di disagio e sopraffazione incompatibile con le normali condizioni di vita quotidiane e, comunque, adottava comportamenti passivi che favorivano il proseguire di condotte illecite ed inaccettabili ai danni degli ospiti della Casa di Riposo. In particolare, in data 15.11.2022, Lei assisteva alla condotta violenta della collega la quale Parte_3
colpiva con uno schiaffo la degente . Lei, anziché prendere le CP_7
difese della degente ovvero riferire immediatamente ai superiori gerarchici la condotta tenuta dalla si limitava a consigliare alla collega Parte_3
di stare attenta “che non ci siano le telecamere...mi viene sempre il pag. 5/17 dubbio”. In sostanza, lei, invece di assistere e proteggere la paziente, consigliava alla collega. Favorendone la condotta, di prestare maggiore attenzione, manifestando il sospetto che l'azienda avesse installato forme di controllo per indagare sulle azioni illecite tenute dal personale ai danni dei degenti, condotte di cui lei era palesemente consapevole”.
2) Chiarito che l'unico licenziamento avente rilievo ai fini di causa era quello del 16 giugno 2023, risultando posto nel nulla quello del 5 giugno
2023, così inizialmente denunciato dalla lavoratrice ed essendo proseguito il rapporto lavorativo, con la sola irrogazione per i fatti richiamati nella prima contestazione della sanzione della sospensione, il giudice ha motivato il rigetto in ragion dei seguenti argomenti.
Ha ritenuto tempestiva la prima contestazione, riferita a fatti del 15.11.2022 che il datore di lavoro non poteva conoscere prima del 23.3.2023, e solo a seguito dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria degli atti delle indagini preliminari (in particolare, verifica dei brogliacci delle intercettazioni e delle registrazioni audio e video) e tenuto conto della pluralità di posizioni oggetto di indagine (dovendo dare priorità a condotte illecite ritenute di maggiore gravità, con adeguata tempistica nell'irrogazione del licenziamento).
Ha escluso il carattere non specifico dell'addebito, alla luce del tenore della contestazione del 15.11.2022 e in assenza di obblighi di ostensione delle registrazioni audio e video, peraltro acquisite solo in corso di causa.
Nel merito tale materiale d'indagine - prova atipica - aveva confermato la effettività della condotta della lavoratrice relativamente all'episodio specifico del 15.11.2022, avendo assistito allo schiaffo dato dalla collega sul braccio dell'assistita e al suo strattonamento con Parte_3 CP_5
pag. 6/17 violenza per farla girare sul letto. Ha imputato, quindi, l'omesso intervento presso la collega al fine di farla desistere da tali modi, e di averla avvisata di prestare attenzione in quanto potevano esserci delle telecamere.
Testualmente il giudice precisava: “La conversazione si ricava dall'audio della registrazione, che consente di sentire la dire qualcosa Parte_1
sottovoce alla a proposito di telecamere, e del dubbio che ne Parte_3
siano state installate in stanza, ed infatti immediatamente le due colleghe si riferiscono alle telecamere e discutono della possibilità che siano o meno state installate senza avvertire i dipendenti.”.
Irrilevante era la mancata visione dei files video da parte di testi, in considerazione della loro “lettura” grazie ai brogliacci della polizia giudiziaria – che riportavano le frasi - e della validazione dei contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP nei confronti di taluni colleghi della ricorrente, tra cui la collega Parte_3
Neppure il tema dell'identità delle persone riprese era ostativo alla ricostruzione del fatto, in quanto la stessa difesa della ricorrente, si era limitata a lamentare il mancato riconoscimento.
Sul piano soggettivo ha valorizzato l'avvertimento dato sottovoce alla collega circa la possibile presenza di telecamere, contegno (“in atteggiamento quasi cospiratorio”), sintomatico della consapevolezza del comportamento della e della sua eccessività, non finalizzato a Parte_3
proteggere l'assistita ma semmai la collega.
Ha reputato integrati gli estremi del licenziamento per giusta causa, tenuto conto della condotta tenuta dalla ricorrente qualche giorno prima, il
12.11.2022, sanzionata con la sospensione per 10 giorni: al riguardo si doveva tenere conto della professionalità della ricorrente - operatrice pag. 7/17 addetta all'assistenza – e del contesto di riferimento, (reparto di casa di riposo destinato ai pazienti più fragili).
Quanto alla sanzione della sospensione dal lavoro, formulato il giudizio di tempestività per le stesse ragioni sopra espresse, nel ricostruire la condotta ha valorizzato le stesse emergenze investigative, venendole addebitato l'omessa segnalazione ai superiori o l'acquisizione di maggiori informazioni dall'assistita, anche per valutarne l'attendibilità: pur non potendo essere inquadrata la condotta nel reato di minaccia, era integrata una violazione disciplinare “di una certa gravità, perché spettava alla ricorrente in quanto addetta all'assistenza della e degli altri ospiti CP_5
della struttura prendersene cura e rendere possibile la verifica di eventuali comportamenti gravemente scorretti da parte del personale.”, come d'altra parte, aveva provveduto in passato “evidentemente ritenendolo suo dovere quantomeno morale”.
2) L'appello viene formulata in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva e specifica la contestazione disciplinare.
Al riguardo rileva che con specifico alla propria posizione non interessata dall'applicazione di misure cautelari osserva che nessuna verifica dei brogliacci si è resa necessaria, in quanto le contestazioni trovano fondamento unicamente nell'ordinanza di custodia cautelare, né vi è in atti la documentazione dei brogliacci;
né è stata svolta alcuna verifica sulle intercettazioni. In tale modo risulta vulnerato il diritto di difesa del lavoratore: nel caso di specie si tratta di condotte risalenti a più di sei mesi prima.
pag. 8/17 Quanto al secondo profilo puntualizza che la società non ha indicato “in quale modo è venuta a conoscenza dei fatti asseritamente posti in essere dalla lavoratrice, limitandosi a indicare solo la data e l'ora.”, mentre era necessaria l'indicazione del luogo e delle modalità “con le quali la
[...]
veniva a conoscenza dei fatti contestati, ovvero la fonte.”. CP_1
3) Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto alla questione di tempestività la sentenza muove da una diversa ed opposta considerazione del tutto obliterata dall'appellante ossia che la pluralità di posizioni di dipendenti interessati dalla misura cautelare o, comunque, coinvolte nelle attività d'indagine implicante una progressiva iniziativa sul piano disciplinare man mano che tale materiale era esaminato.
Inoltre, era stata valorizzato dal primo giudice il dato dell'autorizzazione all'accesso agli atti, solo nel marzo del 2023. Si tratta di rilievi rispetto ai quali il motivo di appello non ha argomentato rendendosi, pertanto, inammissibile un esame della doglianza.
In ogni caso nel merito, il collegio reputa che l'iniziativa disciplinare nel caso di specie è avvenuta a distanza di poco meno di tre mesi dalla messa a disposizione di detto materiale e, pertanto, non si rinviene sotto il profilo della ragionevolezza alcuna lesione delle prerogative del lavoratore attesa il carattere isolato e ben delimitato sul piano temporale dei due episodi in cui
è stata ritenuta coinvolta la lavoratrice.
Quanto al secondo aspetto, lo stesso argomento è di difficile apprezzamento: non si vede quale ulteriore specificazione doveva essere offerta in sede di contestazione dal momento che sono indicati date, degenti interessati, nome dei colleghi convolti e contenuto delle dichiarazioni.
pag. 9/17 4) Col secondo motivo di impugnazione la signora si lamenta Parte_1
censurando la motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 116
c.p.c. circa l'idoneità del materiale di prova (registrazioni audio e video corredate dai brogliacci della polizia giudiziaria e l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di terze persone) ad identificarla ed attribuirle l'episodio del 15.11.2022. Reputa che fosse necessaria la “conferma”, quanto meno, da parte di testimoni circa la riferibilità a lei degli episodi registrati. Nel caso di specie, sulla scorta di quanto avviene in sede dibattimentale, la società non aveva provveduto alla capitolazione delle eventuali circostanze ex art. 244 c.p.c..
Sotto un diverso concorrente profilo l'appella dubita della provenienza dei filmati in quanto non vi sarebbe un atto forma di consegna da parte della
Procura della Repubblica dei filmati.
5) Anche questo motivo è da ritenere infondato.
La visione della registrazione consente di vedere in modo del tutto adeguato le persone riprese (evidenziando le fattezze del volto, seppure per alcuni momenti con la mascherina sul volto, il tono della voce con cadenza tipicamente veneta;
sono ben delineate la corporatura, il colore dei capelli e l'atteggiamento posturale). Soprattutto, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo (stanza del degente, orario delle attività, compresenza delle persone in servizio addetta a quel degente) sarebbe stato facilmente deducibile che nel descritto contesto spazio temporale l'appellante non fosse presente. Nulla al riguardo è stato dedotto limitandosi solo a sollevare dubbi sulla valenza probatoria del documento, mentre la contestazione è specifica nel puntualizzare il servizio a cui l'appellante era addetta senza che sul punto vi sia stata alcuna sorta di contestazione.
pag. 10/17 Quanto alla provenienza delle videoregistrazioni, di per sé il rilevo non è concludente, sia perché formulato in modo perplesso (“non risulta chiara neppure la provenienza”), sia in quanto meramente allusivo di un dubbio circa la genuinità della documentazione, ossia espressivo di un'allegazione assolutamente inidonea a mettere in crisi la valenza probatoria, dovendo richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un
DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).” (Sez. L, Sentenza n. 3122 del 17/02/2015, Rv. 634590 - 01).
6) Col terzo motivo la sentenza è censurata, ancora sotto il profilo della valutazione della prova, ma con riguardo alla parte di motivazione in cui il primo giudice nonostante ammetta che l'audio della registrazione non sia pag. 11/17 intellegibile (poiché “consente di sentire la dire qualcosa sottovoce Parte_1
alla ) ritenga accertata la condotta con specifico riguardo alla Parte_3
frase oggetto di contestazione ritenga comunque responsabile relativamente all'episodio del 15.11.2022.
Si imputa, cioè, alla motivazione una palese contraddittorietà in quanto non evidenzia quale prova costituisca la registrazione del vocale, sostanzialmente incomprensibile.
7) Il motivo è fondato.
L'ascolto della registrazione non è affatto comprensibile e non consente di apprezzare né il contenuto letterale, né soprattutto il contesto in cui l'unica parte comprensibile della conversazione tra le due operatrici, per quanto interessa, risulta reso, trattandosi di un commento di carattere generale della collega circa gli obblighi del datore di lavoro nel caso di installazione di telecamere in ciascuna stanza. Si osserva, inoltre, che si tratta di commento reso dopo alcuni frangenti in cui le operazioni di accudimento della paziente si sono state svolte rispetto al momento in cui la stessa collega ha dato uno schiaffo sul braccio dell'anziana; come pure va rilevato che la conversazione tre le due colleghe era proseguita su temi estranei alla vicenda di causa per poi inserirsi il commento sull'adozione di telecamere.
In conclusione, sul tema, si deve ritenere non provata la frase indicata nella contestazione relativo all'episodio del 15 novembre 2022.
8) Con motivo ulteriore (in via subordinata) ed in riferimento al contegno omissivo imputatole in relazione alla condotta tenuta dalla collega l'appellante rileva che il gesto è passato inosservato in quanto era intenta ad effettuare il cambio del pannolone e che si tratta di contegno da valutare nel contesto della particolare gravosità dell'attività di assistenza, trattandosi pag. 12/17 di operatrici socio-sanitarie erano impegnate a svolgere nei confronti di persone allettate ed inferme.
Reputa più in generale che la condotta attribuita non possa essere apprezzato in termini di gravità tale da rescindere il rapporto fiduciario.
9) Nei limiti di seguito specificati il motivo è fondato.
La società ha imputato alla signora di non aver preso le difese Parte_1
della degente ovvero di non aver riferito immediatamente ai superiori gerarchici della condotta tenuta dalla collega, limitandosi a consigliare alla collega di stare attenta secondo la frase attribuita con la contestazione (“che non ci siamo telecamere…. mi viene sempre il dubbio”). In tale modo la dipendente avrebbe posto in essere una condotta favoreggiatrice di quella illecita.
Il fatto nella sua dimensione fenomenica risulta verificatosi. La sequenza filmata rende evidente che per la stretta vicinanza delle due operatrici poste ciascuna all'altezza delle sponde laterali del letto, esattamente l'una di fronte all'altra, dove si trovava allettata l'anziana ed in un momento in cui la donna si stava lamentando per esser stato tolto un cuscino la signora si era avveduta del trattamento subito ad opera della collega Parte_1
l'anziana era posta sul fianco con la schiena rivolta verso Parte_3
l'appellante; avendo tentato di riposizionarsi in modo supino era stata strattonata e colpita con uno schiaffo al braccio dalla La Parte_3
vicinanza delle due operatrici, ad una distanza circa 40 centimetri, porta ed escludere che la ricorrente non si fosse avveduta del comportamento della collega.
Ciò premesso si deve ritenere che in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza, che certo non incombeva alla lavoratrice avente pari pag. 13/17 inquadramento, e tantomeno di impedire un gesto del tutto subitanea espressione più che di una condotta violenta e gratuita di un malinteso ed abnorme esercizio di un potere di contenimento e di correzione del paziente. Come ha puntualizzato lo stesso giudice di primo grado si tratta più che altro di un mero dovere morale della lavoratrice di raccomandare un più contenuto modo di gestione della persona, che ricadeva nell'ambito dei più generale doveri di correttezza e di solidarietà umana, insiti nel sevizio a cui erano preposte le due dipendenti, che incombono su ciascun lavoratore e che pure discostandosi da tale dovere non assume, si ripete per contesto, estemporaneità e episodicità del gesto, il connotato di gravità che giustifichi la sanzione espulsiva.
Tanto meno è ipotizzabile una condotta favoreggiatrice dal momento che la stessa di è esaurita con un solo e subitaneo atto senza che in alcun modo la condotta dell'appellante potesse essere agevolata.
10) Con un ulteriore motivo di gravame viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di annullamento della sanzione conservativa sia in ragione della tardività nei termini già espressi con riguardo alla successiva contestazione, sia con riguardo alla inconsistenza sul piano del disvalore della condotta.
In particolare, anche ammettendo lo scambio di battute (la paziente: “ho ricevuto dei pugni da parte di ”; la lavoratrice : “stai attenta a quello CP_6
che dici”) reputa che tale ultima assume plurima valenza potendo essere giustificata in ragione dell'assenza di segni di percosse o di lesione, tenendo conto l'anziana degente veniva visitata quotidianamente da un medico, senza che fossero emersi sospetti in tale senso.
pag. 14/17 11) Posto che la questione di tardività è già stata esaminata e alle considerazioni sopra esposte sulla medesima questione ci si riporta, nel merito va ritenuto che non emerge dal contesto e anche dalle successive frasi pronunciate dalla lavoratrice alcun intento minaccioso. La dipendente, dall'ascolto della registrazione, si era limitata ad evidenziare che lamentare maltrattamenti in un contesto lavorativo difficile per gli operatori doveva essere valutato con attenzione;
niente di più: nessuna prefigurazione di una azione ritorsiva o latamente punitiva.
12) In conclusione, oltre all'annullamento della sanzione conservativa, ricorrendo pacificamente le condizioni per la tutela reale va disposto l'annullamento del licenziamento con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
Si dà atto dell'avvenuta correzione dell'errore materiale con separato decreto in relazione all'errata indicazione del nominativo del soggetto destinatario della 'ordine di reintegrazione.
13) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellata di rifondere all'appellante delle spese di lite del doppio pag. 15/17 grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) annulla la sanzione della sospensione e quella del licenziamento intimato in data 16 giugno 2023 dall' Controparte_4
nei confronti di;
Parte_1
b) ordina all' di reintegrare Controparte_4
nel posto di lavoro;
Parte_1
c) condanna l' al Controparte_4
risarcimento in favore di nella misura pari all'ultima Parte_4
retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo;
d) condanna, altresì, l' Impresa Socio al Controparte_4
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
- condanna l' al pagamento Controparte_4
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquiate quanto al primo grado in €. 7737,00 e quanto al presente grado in €.6.946,00, oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege, iva e cpa.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente estensore pag. 16/17
Gianluca Alessio
pag. 17/17