Sentenza 28 novembre 1988
Massime • 2
Mentre l'Azione dell'assicurato per conseguire le prestazioni dovute dall'Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale e non soggiace alle ordinarie cause di interruzione contemplate dal codice civile ma soltanto a quelle previste specificatamente dagli artt. 104, secondo e terzo comma, e 112, quarto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 (costituite dall'inizio dell'Azione giudiziaria o del procedimento amministrativo), invece l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, per le somme pagate per quest'ultimo, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale, che abbia accertato la responsabilità civile del datore di lavoro, sia divenuta irrevocabile e tale termine prescrizionale soggiace alle regole ordinarie dettate dal codice civile, talché può essere interrotto con tutti i mezzi e le modalità previste dall'art. 2943 cod. civ. ( V 3526/87, mass n 452514; ( V 4175/86, mass n 446962; ( V 2133/86, mass n 445315).*
Nel caso di Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato, l'istituto, che sostenga di aver erogato delle somme a seguito dell'infortunio per spese ospedaliere o per indennità liquidate all'assicurato, deve dare la prova di avere effettivamente sostenuto tali esborsi, fornendo altresì al giudice il riscontro documentale delle diagnosi formulate dai suoi sanitari circa la natura e gli esiti (temporanei o permanenti) delle lesioni o delle malattie riportate dall'assicurato a seguito dell'infortunio indennizzabile, con la conseguenza che - in caso di contestazione della documentazione medica proveniente dall'Inail (che non ha carattere vincolante) - il giudice del merito può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio. ( V 1702/87, mass n 451088; ( V 3353/82, mass n 421336).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1988, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1988 |
Testo completo
Mentre l'Azione dell'assicurato per conseguire le prestazioni dovute dall'Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale e non soggiace alle ordinarie cause di interruzione contemplate dal codice civile ma soltanto a quelle previste specificatamente dagli artt. 104, secondo e terzo comma, e 112, quarto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 (costituite dall'inizio dell'Azione giudiziaria o del procedimento amministrativo), invece l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, per le somme pagate per quest'ultimo, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale, che abbia accertato la responsabilità civile del datore di lavoro, sia divenuta irrevocabile e tale termine prescrizionale soggiace alle regole ordinarie dettate dal codice civile, talché può essere interrotto con tutti i mezzi e le modalità previste dall'art. 2943 cod. civ. ( V 3526/87, mass n 452514; ( V 4175/86, mass n 446962; ( V 2133/86, mass n 445315).*