Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione di indebito, da parte dell'aggiudicatario del bene, della somma corrisposta quale prezzo della vendita forzata - il cui decreto aveva stabilito che il trasferimento era sospensivamente condizionato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui l'Amministrazione si era poi effettivamente avvalsa -, previo annullamento della relativa ordinanza di aggiudicazione, quando invece l'interessato avrebbe dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo, per evitare di incorrere nella conseguente preclusione processuale, o sollecitando l'ufficio del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dall'aggiudicatario, oppure svolgendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26078 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AU EN, DE AU GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STAMIRA 31, presso lo studio dell'avvocato PERNA EN, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10901/2001 proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.P.A., appartenente al gruppo bancario SANPAOLO IMI, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO TREZZA, difesa dall'avvocato BALSAMO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
e contro
DE AU EN, DE AU GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 448/2000 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 16/12/1999; depositata il 03/03/2000, R.G. 2410/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2005 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
Udito l'Avvocato GIUSEPPE BALSAMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: previa riunione, rigetto del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata e il giudizio di merito. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. Il giudice dell'esecuzione il tribunale di AP trasferì con decreto a DO ed a SE EL DI, per il prezzo di lire 150 milioni, un immobile oggetto di espropriazione immobiliare promossa dalla spa CO di AP e di proprietà del debitore esecutato Felicio GL ZI. Il decreto stabiliva che il trasferimento era sospensivamente condizionato all'esercizio da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali del diritto di prelazione di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089 art. 32, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.
Il Ministero esercitò la prelazione con decreto 16 gennaio 1980. 2. SE e DO EL DI, con atto di citazione del 23 febbraio 1993, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di AP il CO di AP e ne hanno chiesto la condanna a restituire loro la somma di lire 150 milioni, che avevano versato a titolo di prezzo dell'aggiudicazione, previo annullamento della corrispondente ordinanza.
Gli attori hanno dichiarato che, per conseguire il rimborso delle somme versate, avevano promosso un giudizio contro il Ministero, ma la sentenza della Corte di appello, che aveva accolto la domanda di arricchimento senza causa, era stata cassata da questa Corte, la quale aveva dichiarato che alcuna azione di arricchimento era stata proposta. Essi, peraltro, non avevano potuto recuperare il prezzo dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 1985, aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita, assegnandolo al CO di AP creditore procedente e privilegiato.
La spa CO di AP si è costituita nel giudizio e, per quanto è ancora rilevante, ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione per come era stata proposta e l'improponibilità della domanda di nullità dell'ordinanza di distribuzione, contro la quale doveva essere proposto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
3. La domanda degli attori è stata accolta dal tribunale, che ha dichiarato non prescritta l'azione di indebito oggettivo.
4. La decisione, impugnata dal CO di AP, è stata riformata dalla Corte di appello di AP con sentenza 3 marzo 2000, la quale ha rigettato la domanda, dichiarando che si era consumata la prescrizione ordinaria, decorrente dal 18 gennaio 1980. 5. SE e DO EL DI hanno proposto ricorso per Cassazione.
La spa CO di AP ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno depositato anche memorie.
Il CO di AP ha redatto osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza: art. 335 cod. proc. civ..
2. Per intendere i motivi dei ricorsi è necessario riferire che la Corte di appello, per accogliere l'eccezione di prescrizione, ha premesso che il diritto dei EL DI di ripetere quanto pagato non nasceva dal decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva provveduto alla distribuzione del ricavato della vendita forzata, ma dall'esercizio della prelazione esercitata dal Ministero dei beni culturali il 18 gennaio 1980; prelazione questa che aveva reso non dovuto il pagamento effettuato dagli interessati. La Corte di merito ha ricavato da questa premessa che la prescrizione decennale decorreva da quella data, rispetto alla quale la proposizione della domanda, avvenuta il 23 febbraio 1993 con la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, era tardiva.
3. Il ricorso principale, articolato in due motivi, è fondato secondo le considerazioni di seguito indicate.
3.1. È utile premettere che in questo giudizio si discute della domanda di condanna proposta dagli attori contro il CO di AP per conseguire la restituzione di una somma di danaro, che è stata assegnata al CO in sede di distribuzione del ricavato della vendita nel processo di espropriazione forzata indicato nella premessa di questa decisione.
Il fondamento della domanda è stato posto nella ragione che il CO di AP ha ricevuto un pagamento non dovuto, perché la somma assegnata non poteva essere considerata parte del ricavato della vendita forzata. L'avvenuto esercizio della prelazione da parte del Ministero, infatti, aveva reso inefficace l'aggiudicazione, in contemplazione della quale era stato versato il prezzo della vendita, legittimando il diritto degli attori di vedersi restituire quanto avevano pagato.
3.2. La Corte di appello di AP, accogliendo l'eccezione del CO di AP, ha dichiarato prescritto il diritto degli attori alla restituzione di quanto pagato per l'aggiudicazione, facendo decorrere la prescrizione dalla data del decreto di esercizio della prelazione (14 gennaio 1980) e non dal 13 maggio 1985, data dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarando esecutivo il decreto di trasferimento, aveva assegnato il ricavato della vendita al CO di AP.
3.3. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., degli artt. 596, 598 cod. proc. civ., della L. n. 1089 del 1939, artt. 31, 32 e dell'art. 65
del regolamento esecutivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto da loro fatta valere non decorreva dall'esercizio della prelazione, bensì dalla illegittima riscossione dell'importo da parte del CO di AP (13 maggio 1985). La Corte di appello, infatti, non aveva considerato che essi erano rimasti estranei al procedimento di prelazione e che lo svolgimento del processo esecutivo, concluso con la ripartizione tra i creditori del ricavato della vendita, aveva prodotto l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione. Con il secondo motivo è proposta analoga censura sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione del medesimo art. 2935 c.c., in relazione agli artt. 495, 116 cod. proc. civ., e della motivazione insufficiente. SE e DO EL DI sostengono che l'esercizio della prelazione da parte del Ministero segnava il momento in cui essi potevano esercitare il diritto di ripetere quanto avevano pagato.
3.4. I due motivi pongono il comune problema di stabilire la decorrenza della prescrizione del diritto dell'aggiudicatario di un immobile esecutato di ripetere dal creditore procedente ciò che ha pagato secondo il decreto di trasferimento, quando sul bene sia stato esercitato un diritto legale di prelazione.
Quindi, possono essere esaminati insieme.
4. in termini generali, la prescrizione è un fatto giuridico avente efficacia estintiva di una situazione giuridica data. Essa opera nell'ambito di un rapporto giuridico obbligatorio o di un rapporto giuridico reale limitato. E vi opera con questa caratteristica, il titolare passivo del diritto dedotto in giudizio dall'attore, a sua volta, è titolare di un diritto potestativo di provocare l'estinzione del diritto trascurato, ottenendo la liberazione dal debito oppure dal peso gravante sul proprio fondo: così, ss. uu. 27 luglio 2005, n. 15661, che riferisce una dottrina risalente. L'Inserirsi della prescrizione nell'ambito di un rapporto giuridico, come ora indicato, consente di individuare, tra l'altro, anche la sua decorrenza: questa inizia a decorrere quando si è costituito il rapporto giuridico dal quale nasce la pretesa dedotta in giudizio e che è suscettibile di estinzione per l'iniziativa dell'obbligato. Il collegamento della prescrizione al rapporto giuridico comporta ancora: che debbono essere certi i soggetti in posizione attiva e passiva del rapporto;
che la prestazione dalla quale il soggetto in posizione passiva intende liberarsi sia altrettanto certa e, soprattutto, sia individuata.
4.1. Se questi principi si trasferiscono nella vicenda processuale che ne occupa, si ricava:
- che il rapporto nell'ambito del quale poteva operare la prescrizione del diritto di ripetere la somma versata per l'aggiudicazione era quello avente ad oggetto la distribuzione del ricavato della vendita forzata;
- che prima di questa distribuzione non v'era alcun soggetto tenuto alla restituzione della somma, se non dovuta.
E poiché i EL DI hanno svolto la pretesa della restituzione di quanto avevano versato per l'aggiudicazione verso il CO di AP, la decorrenza della prescrizione del diritto azionato non poteva essere fatta risalire ad un momento anteriore all'individuazione del CO di AP, come soggetto tenuto al pagamento chiesto dagli attori.
4.2. La diversa soluzione adottata dalla Corte di appello, di voler affermare che il diritto di ripetere le somme pagate non trovava la sua fonte nel provvedimento di riparto del ricavato della vendita, ma nell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, che aveva reso non più dovuto il pagamento compiuto dai EL DI, non è corretta.
Non considera, infatti, che nel giudizio di appello non si discuteva della configurazione dell'indebito o dell'ammissibilità dell'azione di ripetizione, sebbene della prescrizione di questa azione, rispetto alla quale era necessario individuare il rapporto giuridico nell'ambito del quale operava la causa estintiva della pretesa fatta valere dall'obbligato.
Questi era rappresentato dal CO di AP, individuato come obbligato proprio dal provvedimento di assegnazione del ricavato della vendita.
Se ne ricava che la prescrizione decorreva dall'ordinanza del 13 maggio 1985, con la quale era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita, assegnato al CO di AP, e non dal decreto di esercizio della prelazione (14 gennaio 1980) da parte del Ministero.
Il ricorso principale, quindi, è fondato.
5. Il CO di AP, con il ricorso incidentale condizionato, per quanto è ancora rilevante, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e degli art. 585, 586, 617 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 c.c., e difetto di motivazione. Il CO di AP dichiara che la sentenza impugnata ha riconosciuto ai EL DI la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione di indebito, mentre si doveva considerare che gli interessati avrebbero dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo e si duole del fatto che la decisione non ha verificato se ricorrevano i presupposti di questa azione.
Il ricorso incidentale è fondato.
5.1. Nell'espropriazione forzata, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato dall'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 c.c.), dando le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti (successivi articoli 596, 598 c.c.). Questo è il risultato di un procedimento, il quale, quando è compiuto, non può essere messo in discussione dalle parti attraverso istanza di revoca del relativo provvedimento (art. 487 cod. proc. civ.), semmai attraverso la proposizione di impugnazioni interne al processo esecutivo.
La definitività del risultato, d'altra parte, è insita nella chiusura del procedimento esecutivo, che si sia svolto nel rispetto delle forme idonee a salvaguardare i contrapposti interessi delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (artt. 485, 612, 512 cod. proc. civ.) ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato, come questa Corte ha avuto modo di ripetere, argomentandolo in maniera completa: sentenza 8 maggio 2003 n. 7036, tra le più recenti.
5.2. I EL DI, parti del processo esecutivo, non hanno svolto in questo alcuna forma di opposizione o di contestazione sull'avvenuta distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati. La domanda di ripetizione delle somme pagate che essi hanno rivolto al CO di AP, creditore nella procedura esecutiva, quindi, non poteva essere svolta.
5.3. Non poteva esserlo neppure sotto il diverso profilo, ricavabile dalle conclusioni del Pubblico Ministero, che la posizione dei EL DI sia equiparabile a quella dell'acquirente della cosa espropriata, al quale, in caso di evizione, l'art. 2921 cod. civ. consente di ripetere il prezzo non ancora distribuito, rivolgendosi ad uno dei creditori soddisfatti dalla vendita, se la distribuzione è già avvenuta.
Non lo consente il fatto che, nella vendita sottoposta a condizione risolutiva legale, l'acquirente aggiudicatario conosce già il possibile effetto caducatorio del verificarsi della condizione;
effetto questo al quale egli può porre rimedio attraverso i meccanismi interni al processo esecutivo di cui si è detto. Cosa questa incompatibile con la disciplina dell'art. 2921 prima indicato, nella quale l'elemento costitutivo è dato dall'evizione, che quella conoscenza non contempla.
6. Dall'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale si ricava in conclusione:
- che il diritto dei EL DI di ripetere dal CO di AP l'importo di quanto avevano versato a titolo di prezzo dell'aggiudicazione pronunciata in loro favore non si era prescritto al momento della proposizione della corrispondente domanda;
- che quel diritto, nondimeno, doveva essere esercitato all'interno del processo esecutivo o sollecitando l'ufficio del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dagli aggiudicatari, oppure svolgendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato al creditore CO di AP.
Dalla verifica già compiuta, che alcuno di questi rimedi è stato sperimentato dagli attori discende che la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, non essendovi accertamenti da devolvere al giudice del merito quanto alla fondatezza della domanda originariamente proposta.
La decisione di merito è di rigetto della domanda proposta da SE e DO EL DI contro la spa CO di AP con l'atto di citazione del 23 febbraio 1993.
7. Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005