Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26078
CASS
Sentenza 30 novembre 2005

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Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione di indebito, da parte dell'aggiudicatario del bene, della somma corrisposta quale prezzo della vendita forzata - il cui decreto aveva stabilito che il trasferimento era sospensivamente condizionato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui l'Amministrazione si era poi effettivamente avvalsa -, previo annullamento della relativa ordinanza di aggiudicazione, quando invece l'interessato avrebbe dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo, per evitare di incorrere nella conseguente preclusione processuale, o sollecitando l'ufficio del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dall'aggiudicatario, oppure svolgendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26078
    Data del deposito : 30 novembre 2005

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