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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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- 1. Barbara GarbelliAccesso limitatohttps://www.ratio.it/ · 26 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta a N. 1457/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marocchi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Strada della Repubblica n.
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contro
contumace CP_1
In punto di: usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 23.9.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto di essere Parte_1 proprietario di una unità immobiliare sita in Parma, Viale Milazzo n. 38 e di utilizzare in via esclusiva da più di vent'anni una piccola striscia di terreno intestata a annessa all'area cortilizia di detta proprietà e delimitata CP_1 storicamente da una rete divisoria. Assunto il possesso in via esclusiva, pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni di tale striscia di terra, ha chiesto che venga accertato l'acquisto da parte dello stesso attore della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Il convenuto non si è costituito in giudizio e ne è stata, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
, infatti, non ha offerto prova alcuna delle circostanze rilevanti ai Parte_1 presenti fini in ordine ai presupposti normativi fattuali per l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione, ossia il possesso in via esclusiva, pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni della striscia di terra de qua.
Si rileva, infatti, che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria cosicché le circostanze anzi dette non sono state in alcun modo provate, rilevandosi l'inidoneità a tale scopo delle mere riproduzioni fotografiche prodotte, in quanto neppure confermate da testimoni, così come della dichiarazione scritta formata da nemmeno corredata della copia del documento di identità, Testimone_1 osservandosi in linea generale sul punto che la dichiarazione scritta proveniente dal terzo non ha efficacia probatoria in quanto l'ordinamento stabilisce che la modalità tipica di acquisizione della scienza del terzo al processo è la dichiarazione orale resa in giudizio nel contraddittorio delle parti nelle forme della testimonianza
(eventualmente anche scritta ai sensi dell'art. art. 257 - bis c.p.c. ma sul presupposto del consenso delle parti e dell'autorizzazione del Giudice).
Nulla sulle spese di lite in considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le domande attoree;
2) nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Parma in data 22.10.2025.
Il Giudice
dott. Paola Belvedere
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