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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, all'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14553/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta in Napoli al Largo Alessandro Parte_1
Lala n. 31, presso lo studio dell'avv. Gaetano Rotolo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, come in CP_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/06/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva che, in seguito al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della defunta madre Per_1
CP_
in data 02.04.2024, aveva inoltrato domanda alla competente sede di Pozzuoli per ottenere
[...] il pagamento dei relativi ratei non riscossi maturati nelle more dell'iter amministrativo ma dopo la ricezione del verbale che aveva riconosciuto il richiesto beneficio;
che l'Istituto compulsato aveva ottemperato solo parzialmente al pagamento trattenendo, indebitamente, la somma di € 5.548,70 sul totale nonostante fosse stata inviata, sempre in data 02.04.2024, una comunicazione a mezzo pec con cui si era precisato che la de cuius risultava avere pendenze nei confronti dell' Controparte_2
per debiti risalenti nel tempo ed oramai prescritti.
[...]
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
CP_ condannare l' alla corresponsione della somma pari ad Euro 5.548,70, derivante dai ratei di pensione di indennità di accompagnamento della dante causa, indebitamente trattenuta dall' CP_3
CP_ convenuto. 2) condannare l' alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi pari ad Euro
5.548,70; 3) Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 31/10/2024 eccependo che la trattenuta CP_1
operata sui ratei spettanti agli eredi era relativa ad un importo a debito non della de cuius, ma della coerede (delegata alla riscossione) maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate – Persona_2
Riscossione; che nella procedura amministrativa di pagamento in favore degli eredi non era possibile imputare il debito al solo erede inadempiente e che si era, pertanto, dovuto operare la trattenuta a carico di tutti gli eredi anche in considerazione del fatto che la sig.ra era stata Persona_2 delegata alla riscossione dagli altri coeredi, tra cui l'odierna ricorrente;
che, ai danni della coerede CP_
risultava notificato da un atto di pignoramento presso terzi ( avente ad Persona_2 CP_4 oggetto le somme a lei dovute dal predetto nei limiti dell'importo ivi indicato;
che, in ogni CP_3 caso, l'odierna ricorrente in giudizio era stata soddisfatta con la lavorazione dei ratei maturati e non riscossi, avendo parlato di adempimento parziale senza indicare l'importo effettivamente ricevuto per cui non si comprendeva perché rivendicasse la trattenuta di € 5.548,74 che non sembrava fosse stata effettuata.
Con note depositate il 04/02/2025 parte ricorrente replicava di aver depositato in atti rinuncia
CP_ all'eredità della signora inoltrata all' mediante ap 23 del 02.04.2024 nonchè Persona_2
copia delle liste movimenti c.c. attestanti il trasferimento, in seguito all'accredito del 20.05.2024, degli arretrati dal conto corrente della signora a quello della sorella Persona_2 Parte_1
ed affermava che, sulla scorta di tali documenti, avendo la signora rinunciato Persona_2 all'eredità in data 12.03.2024 ed avendo la signora tempestivamente comunicato Parte_1 all' , mediante apposito modello ap 23 del 02.04.2024, il nuovo asse ereditario, il pagamento CP_1 effettuato in data 20.05.2024 all'erede rinunciataria avrebbe dovuto ritenersi errato e, comunque, tale pagamento non avrebbe potuto pregiudicare il proprio diritto alla riscossione della somma indebitamente trattenuta, dall' convenuto, per presunti debiti dell'erede rinunciataria. CP_3
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:.
Il ricorso è fondato e va accolto.
CP_ Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' resistente si evince che, in data CP_ 02.04.2024, l' ha liquidato, in favore di nella sua qualità di delegata alla Persona_2
riscossione, i ratei maturati e non riscossi della pensione n. 044-510607868667 Cat. Inv.Civ, intestata a per la somma complessiva di € 12.283,08, così ripartita, in favore di Persona_1 [...]
€ 4.095,18, in favore di € 4.093,95 ed in favore di - Per_2 Parte_2 Parte_3
odierna ricorrente - € 4.093,95, sul conto corrente ivi indicato.
Risulta, altresì, allegato agli atti il provvedimento di liquidazione, in favore di – Parte_1
attuale ricorrente- dell'importo netto pari ad € 4.093,95 con la precisazione che “ al lordo i crediti di pensione calcolati spettanti ammontano ad € 5.943,33 pari al 33% dell'importo complessivo lordo di
€ 17.831,78, mentre le somme trattenute per i debiti del dante causa sono parti ad € 1.849,38”.
Dal tenore testuale del documento emerge, pertanto, che la somma trattenuta attenga ad un debito del
“ dante causa” e, pertanto, della de cuius per un importo totale di € 5.548,70, a sua Persona_1
volta ripartito pro quota tra i singoli eredi, per l'ammontare - per - di € 1.849,38. Parte_1
Del medesimo tenore sono, ancora, i provvedimenti di liquidazione in favore sia di Parte_2
che di in relazione alla quale, in particolare, risulta liquidato l'importo netto di € Persona_2
4.095,18 con la precisazione che “ al lordo i crediti di pensione calcolati spettanti ammontano ad €
5.945,12 pari al 33,34% dell'importo complessivo lordo di € 17.831,78, mentre le somme trattenute per i debiti del dante causa sono parti ad € 1.849,94”.
Importo - quello di € 5.945,12 – che, con la richiesta numero 202400000082590 del 12/01/2024 effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, l'
[...]
con sede Controparte_5
legale in VIA CAMPANA 233 80078 POZZUOLI (NA), codice fiscale , nella sua P.IVA_1
qualità di Terzo, ha segnalato quale importo a debito della medesima ( per Persona_2
5.945,12 euro), così come si evince dal tenore testuale del provvedimento di pignoramento presso terzi allegato agli atti ( cfr. pag 3).
In definitiva, dall'esame complessivo della documentazione in atti emerge l'avvenuta liquidazione, in favore di nella sua qualità di delegata alla riscossione, dell'importo totale di € Persona_2
12.283,08 ( così ripartita, in favore di € 4.095,18, in favore di € Persona_2 Parte_2
4.093,95 ed in favore di - odierna ricorrente - € 4.093,95) in quanto dall'importo Parte_3 complessivo spettante alla dante causa pari ad € 17.831,78 è stato detratto il debito - parimenti del
CP_ dante causa- pari ad € 5.548,70, a sua volta ripartito - pro quota - tra i coeredi, senza che l' a fronte delle doglianze dell'odierna ricorrente, nulla abbia precisato al riguardo.
In particolare, dagli atti di causa non è, infatti, evincibile, in alcun modo, la natura del debito del dante
CP_ causa pari ad € 5.548,70 in relazione al quale l' ha operato la ritenuta oggetto del presente giudizio essendo, pertanto, del tutto inconferente il riferimento, operato sia nella memoria di costituzione che nella relazione amministrativa in atti, alla posizione debitoria, nei confronti di CP_4
ed al pignoramento presso terzi esistente a suo carico. Controparte_6
CP_ In mancanza di qualsiasi deduzione dell' in merito alla natura del debito del dante causa così come richiamato nei provvedimenti di liquidazione in atti non è possibile concludere nel senso della effettiva legittimità della trattenuta così come operata.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto accolta con la conseguente CP_ condanna dell' al pagamento, in favore di parte ricorrente, nella spiegata qualità, della somma pari ad € 5.548,70, derivante dai ratei di indennità di accompagnamento della dante causa, indebitamente trattenuta dall' convenuto, oltre accessori di legge. CP_3
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
CP_ ricorso del 20/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a) CP_ accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, nella spiegata qualità, della somma pari ad € 5.548,70, derivante dai ratei di indennità di accompagnamento della dante causa, indebitamente trattenuta dall' convenuto, oltre accessori CP_3
CP_ di legge;
b) condanna l' soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.697,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario