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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 298/2025 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MICELI EMANUELE , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MILITELLO (ME) il 10/01/1971 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
VICARIO PIETRO PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.3.2025, la ricorrente in intestazione, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in data 27.4.2017, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Capo d'Orlando, atto n.
2- Parte II -Serie A –anno
2017; che dalla loro unione, precedente alla celebrazione del matrimonio, in data 18.06.2006
è nato il figlio ad oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente;
che nel Per_1
1 gennaio del corrente anno il ha abbondonato la casa coniugale per trasferirsi in Galati CP_1
Mamertino, ove attualmente abita;
ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con addebito al marito, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che verserà al coniuge l'importo mensile di euro 200/00, Controparte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile Controparte_1 di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate che dovranno essere ripartite nella misura di 3/4 a carico del padre e di 1/4 a carico della madre;
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72, condotta in locazione da , è assegnata alla ricorrente presso la quale vivrà Controparte_1 unitamente al figlio con ogni arredo e corredo;
Persona_2
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Disposta la comparizione personale dei coniugi, si è costituito il resistente e, con istanza congiunta alla ricorrente, è stata chiesto l'accoglimento, ai fini della decisione, dell'accordo nelle more raggiunto che di seguito si trascrive:
1.-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2.- Il figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà con la madre nell'abitazione familiare sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72 e sarà lo stesso a scegliere tempi e modalità degli incontri con il padre.
3.- Il sig. , vista la propria capacità economica, corrisponderà Controparte_1 alla sig.ra il corrispettivo del canone di locazione dell'abitazione familiare Parte_1 sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72, sino alla naturale scadenza del contratto e, comunque, sino al mese di Maggio 2029.
2 Poiché l'accordo come raggiunto non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico, può essere recepito ai fini della decisione.
Spese compensate.
p.q.m.
Il Tribunale come sopra composto, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Patti, 27.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 298/2025 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MICELI EMANUELE , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MILITELLO (ME) il 10/01/1971 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
VICARIO PIETRO PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.3.2025, la ricorrente in intestazione, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in data 27.4.2017, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Capo d'Orlando, atto n.
2- Parte II -Serie A –anno
2017; che dalla loro unione, precedente alla celebrazione del matrimonio, in data 18.06.2006
è nato il figlio ad oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente;
che nel Per_1
1 gennaio del corrente anno il ha abbondonato la casa coniugale per trasferirsi in Galati CP_1
Mamertino, ove attualmente abita;
ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con addebito al marito, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che verserà al coniuge l'importo mensile di euro 200/00, Controparte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile Controparte_1 di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate che dovranno essere ripartite nella misura di 3/4 a carico del padre e di 1/4 a carico della madre;
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72, condotta in locazione da , è assegnata alla ricorrente presso la quale vivrà Controparte_1 unitamente al figlio con ogni arredo e corredo;
Persona_2
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Disposta la comparizione personale dei coniugi, si è costituito il resistente e, con istanza congiunta alla ricorrente, è stata chiesto l'accoglimento, ai fini della decisione, dell'accordo nelle more raggiunto che di seguito si trascrive:
1.-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2.- Il figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà con la madre nell'abitazione familiare sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72 e sarà lo stesso a scegliere tempi e modalità degli incontri con il padre.
3.- Il sig. , vista la propria capacità economica, corrisponderà Controparte_1 alla sig.ra il corrispettivo del canone di locazione dell'abitazione familiare Parte_1 sita in Capo d'Orlando, c.da Vina n. 72, sino alla naturale scadenza del contratto e, comunque, sino al mese di Maggio 2029.
2 Poiché l'accordo come raggiunto non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico, può essere recepito ai fini della decisione.
Spese compensate.
p.q.m.
Il Tribunale come sopra composto, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Patti, 27.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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