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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/05/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCHINI CP_1 P.IVA_1
LARA, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio in Vicenza
Contrà della Fascina n. 1, ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in proprio, Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in VIA PALAZZINA, 88
37134 VERONA;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio di Avv. Controparte_3 P.IVA_2
VIERO ROBERTA, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio in
Venezia Mestre, Riviera Magellano, 5 ha eletto domicilio;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass.
Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione di CP_1
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta del convenuto Avv. Controparte_2
2 richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta della chiamata in causa compagnia Controparte_3 assicurativa dell'assicurato Avv. ; Controparte_2
ritenuta la fondatezza della domanda attorea, che merita accoglimento per quanto di ragione;
ritenuto, innanzitutto, che, a fronte delle risultanze di causa, sia stata raggiunta prova sufficiente che il convenuto Avv. fosse il CP_2
consulente di (anche) nella vicenda che ci occupa;
CP_1
osservato che detta prova risulta integrata dai seguenti elementi:
1) la missiva 04/04/17 a firma dell'Avv. (cfr. doc. 16 attoreo), CP_2
trattandosi di un documento nel quale lo stesso professionista convenuto declina tutti gli elementi salienti della vicenda contrattuale di cui è causa, mostrando quindi di esserne pienamente a conoscenza e sulla scorta dei quali avrebbe dovuto costruire la diligente strategia processuale difensiva della cliente in sede giudiziale (prima innanzi al Tribunale di Vicenza e dopo innanzi alla Corte d'Appello di Venezia);
2) l'accordo AD/Sidertaglio di fissazione del canone a € 6.500,00 (cfr. doc.to 13 attoreo (nel quale non viene in alcun modo formalizzato il dato del
Contr precedente accordo intercorso tra e per la riduzione del canone CP_4
a € 4000 a € 6500, con le conseguenze che si diranno (cfr. missiva sub doc. 16 attoreo, ove infatti dirà che non si tratta di accordo di Persona_1 aumento da € 4000,00 a € 6500,00 nullo ex art. 79 L 392/78 bensì di accordo di riduzione da € 8000,00 a € 6500,00, quindi valido); Contr 3) i corposi compensi corrisposti a da tra agosto 2013 e CP_2
dicembre 2019 per la consulenza aziendale, per un importo complessivo lordo di € 169.408,41, di cui € 98.332,00 in forza del contratto di consulenza del 7/3/17 (marzo 2017/dicembre 2019) ed € 71.076,41 dal 21/8/2013 al
1/3/2017 (cfr. comparsa conclusionale di replica attorea, pag. 1 e fatture di cui a doc. 2 attoreo);
4) il fatto che a marzo 2017 e l'Avv. hanno CP_1 CP_2
sottoscritto un accordo (cfr. doc. 3 attoreo, cfr. artt. 2, 5, 6), in forza del quale l'avv. si era impegnato anche per iscritto ad assicurare la CP_2
propria assistenza e consulenza alla società medesima;
3 ritenuto, pertanto, sufficientemente accertato in causa che l'Avv. CP_2
è il professionista che, notificato nel 2017 il ricorso ex art 30 L. n. 392/78 da
Contr
, assiste la società da ben cinque anni (si vedano le fatture Persona_1
sub doc. 2 attoreo) e che è perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi principali della vicenda connessa al contratto di locazione di immobile
Co industriale tra e per un canone mensile pari ad € CP_6 CP_1
8.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 4), nel quale poi è subentrata la società
; Persona_1 ritenuto che, nel quadro descritto, possa presumersi che l'Avv. CP_2
fosse il professionista che, in seno ad un rapporto di consulenza pluriennale, dava tutte le indicazioni tecnico-giuridiche al cliente nella vicenda de qua (cfr., per esempio, doc.ti 12 e 26 attorei) e fosse quindi anche l'autore o comunque l'ispiratore/promotore sul piano tecnico-giuridico Contr dell'accordo intercorso tra e finalizzato alla riduzione da € CP_4
8000, 00 a € 4000, 00 del canone di locazione dell'immobile, dotato di data certa e non registrato (cfr. doc. 9 attoreo); osservato, a tale ultimo riguardo, che, anche in ragione del contenuto della già citata missiva 04/04/17 (cfr. doc. 16 attoreo, cit.), appare assolutamente poco verosimile l'assunto difensivo attoreo che il detto documento fosse del tutto ignoto all'Avv. e che lo stesso gli CP_2
Contr sarebbe stato consegnato dalla cliente solo successivamente alla pronuncia della sentenza di rigetto da parte del Tribunale di Vicenza, tenuto conto che, a tutto voler concedere, proprio in forza delle conoscenze in capo al convenuto emergenti dalla citata missiva, sarebbe stato comunque onere dello stesso, in seno al proprio incarico consulenziale anche giudiziale (cfr. doc. 3 attoreo) sollecitare la memoria del proprio cliente al fine di ottenere la consegna del documento;
evidenziato che, ad ulteriore prova del ruolo di consulente svolto dal professionista convenuto in favore dell'attrice, milita anche il fatto che l'Avv.
- che ha scelto la richiamata linea difensiva fondata sul poco CP_2
persuasivo assunto di non essere stato al corrente di nulla in seno alla vicenda de qua e di non avere fatto nulla, né atti, né trattative, né accordi con qualsivoglia soggetto tra quelli implicati - non ha in alcun modo chiesto
4 di provare che la cliente abbia agito contro il suo preciso parere legale o gli abbia comunque rifiutato la consegna dei documenti attestanti i fatti storici giuridicamente rilevanti menzionati dallo stesso Avv. nella missiva CP_2
sub doc. 16 attoreo, sopra menzionata;
rilevato, inoltre, che, sul piano processuale, l'allegazione difensiva del convenuto di non avere ricevuto dalla cliente (non solo il famoso accordo di
Contr riduzione del canone tra e , unico di cui il convenuto ha negato CP_4 la consegna fin dall'atto di citazione, ma) neanche alcuno degli ulteriori documenti menzionati dall'attrice (dei quali si veda infra), risulta formulata del tutto tardivamente, in quanto introdotta per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria di replica dep. 02/05/23, cioè a preclusioni processuali maturate, sicché deve ritenersi accertato, per mancanza di tempestiva contestazione, che i detti documenti siano stati tempestivamente consegnati al difensore dall'odierna attrice (il che conferma ulteriormente la fondatezza sul piano storico dell'assunto attoreo che l'odierno convenuto avesse ricevuto tempestivamente tutta la documentazione necessaria a sostenere la domanda riconvenzionale, ivi compreso l'accordo di riduzione del canone di cui al doc. 9 attoreo, comunque noto all'attore per quanto da lui dichiarato nel doc. 16 attoreo, cit.); osservato, in tale prospettiva, che anche nella missiva di cui al doc. 18 attoreo, a ben vedere, il difensore convenuto, nella consapevolezza che negava la nullità dell'accordo di passaggio del canone a € 6.500 Persona_1
(parlando infatti di “…sconto rispetto al canone inizialmente pattuito con
l'originaria locatrice” e non già di aumento illecito dalla pattuita misura di €
.4000,00), evidenziava comunque al cliente la possibilità di far valere le priorie ragioni in causa (si intenda, offrendo tutte le prove a sostegno di quelle ragioni), restando di fatto ultroneo l'avviso di essere “…pur consci che potremmo non ottenere un risultato positivo”, tenuto conto che tale
'avviso' appare di mero stile in difetto dell'indicazione al cliente degli elementi che avrebbero potuto concretamente rendere probabile una sconfitta giudiziale (nel senso che il convenuto in detta missiva non lamenta né l'oralità del patto di riduzione del canone a € 4.000,00, né – trattandosi di
5 patto scritto – sollecita la consegna del documento da parte del cliente, né segnala la debolezza del patto scritto per la mancata registrazione, e così via); ritenuto, pertanto, che, nel contesto descritto, risulti ben poco credibile la linea difensiva del professionista convenuto di non avere saputo/deciso/fatto nulla nella vicenda de qua pur essendo il professionista
Contr che seguiva la società almeno dal 2013, dovendosi ritenere che tale difesa risulti documentalmente smentita quantomeno dalla missiva 04/04/17
a sua firma (cfr. doc. 16 attoreo, cit.), in cui il professionista convenuto mostra di essere perfettamente a conoscenza di tutti i fatti rilevanti della vicenda, per averli egli stesso declinati uno per uno nella missiva medesima;
ritenuto che
, in forza degli elementi sopra complessivamente illustrati, sia sufficientemente provato in causa che l'Avv. è stato il CP_2
consulente di (anche) nella vicenda de qua e, quindi, il promotore CP_1
delle scelte strategiche della cliente medesima sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale innanzi al Tribunale di Vicenza e poi alla Corte di
Appello di Venezia;
passando a questo punto all'esame del requisito della domanda attorea consistente nella negligenza professionale del difensore;
Contr osservato che il nucleo centrale della questione insorta tra e era costituito dall'ammontare del canone di locazione, che per la Persona_1 società attrice ammontava a € 4.000,00 come concordato con CP_1
Co ra, mentre per ammontava a € 8.000,00 in forza Persona_1 dell'originario contratto registrato;
Contr osservato che, proprio per porre fine a tale questione, e CP_4 hanno stipulato, per il tramite dei rispettivi difensori, l'accordo con il quale è stato stabilito che il canone di locazione passava a € 6500,00 mensili (cfr. doc. 13 attoreo, in cui è indicato espressamente il patrocinio del
Contr professionista convenuto quale consulente di ); osservato che, successivamente, la società , nel frattempo Persona_1
subentrata a nel contratto di locazione, ha manifestato la propria CP_4
6 intenzione di recedere in anticipo dal contratto (cfr. doc. 15 attoreo) ed ha incardinato la causa di rilascio nei confronti dell'odierna attrice;
rilevato che, a seguito di atto di intimazione di sfratto per finita locazione da parte di nei confronti di (cfr. doc. 19 attoreo), la Persona_1 CP_1
Contr
si è costituita con l'Avv. che, già in questo primo giudizio, sul CP_2 presupposto della nullità dell'accordo di aumento del canone da € 4000,00
€ 6500,00 per violazione dell'art. 79 legge 392/78, ha spiegato domanda riconvenzionale per la restituzione del differenziale di canone indebitamente pagato dalla propria assistita, affermando: i) che fosse ben Persona_1
consapevole dell'illegittimo aumento del canone;
ii) che il contratto in essere
Contr tra e non potesse sanare la nullità eccepita;
iii) che il Persona_1
mancato pagamento del dovuto da parte di avrebbe determinato Persona_1
Contr il diritto di di ritenere l'immobile sino al saldo;
osservato che il giudice ha rigettato la domanda in quanto irritualmente introdotta (cfr. doc. 21 attoreo); rilevato che, con successivo ricorso ex art. 30, L. n. 392/1978,
ha chiesto al Tribunale di Vicenza l'emissione dell'ordinanza Persona_1
definitiva di rilascio dell'immobile, previo accertamento del legittimo recesso
(cfr. doc. 22 attoreo); rilevato che, con memoria difensiva depositata il 12/1/18 , si è costituita la società per il tramite dell'avv. , formulando domanda CP_1 CP_2
Contr riconvenzionale di ripetizione di parte del canone pagato da in violazione dell'art. 79 L.n. 398/1978 per l'importo complessivo di €
130.000,00 (cfr. doc. 28 attoreo); osservato che, nonostante si trattasse di causa incardinata con il rito locatizio (con le conseguenti strette preclusioni processuali), l'odierno
Co convenuto non ha depositato in causa gli accordi tra ra e AD del 2011, Contr Co la modifica concordata tra e ra a luglio 2013 relativa alla riduzione del canone di locazione, né le fatture, né ancora alcuna comunicazione tra le parti (AD, Si.FR e ) relativa al canone di locazione, né infine Persona_1
Contr alcuna corrispondenza tra e IN EA e PO in punto canoni di locazione ed ha taciuto incomprensibilmente il fatto (che, per quanto detto sopra, gli era o doveva essergli ben noto: cfr. doc. 16 attoreo, cit.) che
7 Contr Co l'accordo per la riduzione del canone mensile tra e ra era avvenuto per iscritto (il famoso doc. 9 attoreo); rilevato, quindi, che il professionista convenuto ha spiegato una domanda riconvenzionale in un processo locatizio senza corredarla dei documenti essenziali a dimostrare la dinamica degli eventi (ben noti all'Avv. Contr
per quanto sopra) e, quindi, a provare le ragioni di , e senza la CP_2
formulazione di adeguate istanze istruttorie, sicché ha chiaramente esposto la propria cliente ad una soccombenza pressochè certa avanti il CP_1
Tribunale di Vicenza;
osservato, invero, che, in ragione delle carenze di allegazione e prova, la domanda riconvenzionale risultava fondata su mere allegazioni in fatto, avendo il professionista formulato sul piano istruttorio la sola, poco SInificativa, richiesta di prova per testimoni del fatto che, con riguardo al periodo luglio-settembre 2013, il canone di locazione dell'immobile era stato ridotto ad € 4.000,00 in luogo degli originari € 8.000,00 e sostenendo (cfr. doc. 32 attoreo) che, per il detto accordo di riduzione del canone, non erano necessari né un accordo scritto né la registrazione;
rilevato che, nel corso del giudizio, la ricorrente ha Persona_1
prontamente richiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo:
Contr i) la decadenza in cui era incorsa la resistente , per non aver prodotto documenti e formulato istanze istruttorie nella memoria di costituzione in ordine alla propria domanda riconvenzionale;
ii) di non essere affatto a
Co conoscenza di un accordo di riduzione del canone intercorso tra ra e
Contr ; iii) che un tale accordo avrebbe comunque dovuto avere la forma scritta ed essere registrato (cfr. doc. 31); iv) l'irrilevanza della comunicazione di Si.FR del 3/10/13 prodotta per la dal CP_1
professionista convenuto (cfr. doc. 29 attoreo, vale a dire uno dei pochissimi documenti allegati dal convenuto alla memoria di costituzione di nel giudizio); CP_1
rilevato che, con sentenza n. 2372/2018 pubblicata il 13/10/2018, il
Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda riconvenzionale (cfr. doc. 37 attoreo), affermando condivisibilmente, con riguardo al famoso accordo di riduzione del canone (che l'Avv. non ha prodotto in causa, CP_2
8 qualificandolo quale accordo verbale), che “…è strano e improbabile che una così rilevante modifica dell'originario contratto e consistente riduzione del canone mensile di locazione non sia stata formalizzata dalle parti interessate in apposita scrittura privata, debitamente registrata, tanto più ove si consideri che, a fronte delle previsioni dell'originario contratto, avrebbe dovuto continuare ad assolvere i propri obblighi fiscali facendo riferimento al canone risultante dal contratto registrato, di ammontare pari ad € 8.000,00 mensili e non già al preteso minor importo verbalmente pattuito di € 4.000,00”, sicché, in difetto della necessaria prova dell'effettiva concordata riduzione e, soprattutto, che di essa avesse conoscenza
(soggetto terzo rispetto all'accordo di riduzione ), ha Persona_1 Parte_1
condannato la a liberare l'immobile entro il 31/7/2019 e al CP_1 pagamento delle spese di lite per complessivi € 14.216,00, oltre accessori di legge;
osservato che, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, l'odierna attrice, sempre per il tramite del convenuto difensore, ha interposto appello nei confronti della sentenza di primo grado del
Tribunale di Vicenza e, nell'atto introduttivo, ha affermato per la prima volta che il famoso contratto di riduzione del canone (da € 8000,00 a € 4000,00, sub doc. 9 attoreo) era stato stipulato per iscritto ed era munito di data certa apposta il 10/09/13, e ha dichiarato di avere depositato il relativo contratto
(deposito che, peraltro, sarebbe stato comunque tardivo, trattandosi di documento mai prodotto in primo grado); rilevato, tuttavia, che l'odierno convenuto, invece di depositare il detto accordo di riduzione, ha erroneamente depositato l'accordo di subentro
Contr stipulato tra e con previsione di canone di locazione di € Persona_1
6.500,00 (cfr. doc. 13 attoreo, cit., nonché 39.3 attoreo), sicché l'appellata
, in sede di costituzione, oltre a rinnovare le eccezioni di Persona_1
decadenza e tardività della produzione documentale avversaria, ha evidenziato ancora una volta il difetto di qualsiasi prova che essa fosse a conoscenza di tale presunto accordo di riduzione;
rilevato che, solo in data 10/03/20, l'odierno convenuto ha depositato il contratto di riduzione del canone, dichiarando - in realtà con affermazione
9 non corrispondente al vero - come tale documento fosse “…già presente agli atti di primo grado” (cfr. doc.ti 41 e 42 attorei), e tale circostanza è stata prontamente smentita dalla appellata , che si è ovviamente Persona_1
difesa affermando di avere preso conoscenza del detto accordo solo a seguito di quella tardiva produzione, contestandone il contenuto e riservandosi financo la proposizione di querela di falso;
rilevato che, con sentenza n. 1411/2020 pubblicata il 29/6/2020, la Corte
d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello (cfr. doc. 45 attoreo), segnalando l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante di detto CP_1
documento nuovo e condannando la stessa al pagamento delle spese processuali;
osservato che, così ricostruita la vicenda processuale alla base dell'odierna domanda risarcitoria, appare piuttosto evidente la negligenza professionale del convenuto, per avere introdotto innanzi al Tribunale di
Vicenza una domanda riconvenzionale del tutto priva dell'adeguato supporto probatorio (di prove costituite e costituende) del quale ben avrebbe potuto corredare la domanda, in tal modo destinandola colposamente a rigetto sostanzialmente certo;
ritenuto, infatti, che, nel quadro sostanziale/processuale complessivamente descritto, il difensore avrebbe dovuto alternativamente:
i) introdurre la domanda riconvenzionale corredandola di tutta la documentazione necessaria al suo accoglimento e certamente a lui nota
(cfr. doc. 16 attoreo), vale a dire, le fatture, i pagamenti eseguiti, gli accordi di subentro nel contratto di leasing, l'originario contratto di locazione, il successivo famoso accordo di riduzione da € 8000,00 a € 4000,00, la Co Contr corrispondenza tra ra e o tra i rispettivi procuratori precedente o contestuale ai due accordi1, nella consapevolezza - doverosa per un
Co avvocato - che, in forza dell'originario contratto di locazione tra ra e AD, ogni modifica sarebbe dovuta avvenire per iscritto, ai sensi dell'art. 1352 cod.civ.); oppure:
ii) conSIliare con fermezza il cliente, per l'ipotesi (che qui si stima inverosimile) che il professionista convenuto fosse stato effettivamente convinto che non vi fosse alcun contratto scritto di riduzione del canone a €
4.000,00, di non introdurre in primo grado la domanda riconvenzionale e, ancor di più, di non coltivare, poi, il giudizio di appello;
ritenuto, quindi, che, nella scelta di intraprendere la via giudiziale con la proposizione della domanda riconvenzionale, la diligenza professionale dell'avvocato avrebbe imposto al professionista convenuto: i) di provare Contr Co documentalmente non solo gli accordi tra e ra, i pagamenti dei canoni, le fatture contabilizzate, ma anche che ne fosse a piena Persona_1
conoscenza, in quanto soggetto terzo rispetto alle parti originarie del Contr contratto;
ii) di dimostrare le ragioni della lite insorta tra e , a Persona_1
lui ben note (cfr. doc. 13 attoreo) e chiaramente emergenti dalle premesse dell'accordo da lui patrocinato tra le due società in quanto centrate sul disaccordo in ordine alla misura del canone di locazione;
iii) di offrire le prove orali necessarie a dimostrare che era a conoscenza Persona_1 dell'accordo Si.FR./AD di riduzione del canone a € 4000,00, capitolando adeguatamente le varie circostanze rilevanti e predisponendo idonea lista testimoniale (per esemplificare, il SI. di PO;
il responsabile Tes_1
di IN EA che ha curato la vicenda il SI. e la CP_4 CP_7
SI.ra , rispettivamente legale rappresentante e responsabile Tes_2
amministrativa di la Sig.ra quale responsabile amministrativa CP_4 Tes_3
Co di e così via); osservato, inoltre, che la ricostruzione capillarmente effettuata dall'attrice nel presente procedimento risulta ulteriormente suffragata anche dai documenti 59 e 60 dalla stessa prodotti unitamente alla seconda memoria di replica istruttoria dall'attrice, e la cui produzione deve ritenersi pienamente ammissibile trattandosi di documenti comprovanti circostanze dirette a confutare assunti difensivi del professionista convenuto formulati solo in sede istruttoria (secondo i quali: a. il legale rappresentante di AD
11 gli avrebbe riferito, in data non precisata, che “…la riduzione sarebbe avvenuta perché il canone originario era divenuto fuori mercato” (seconda memoria istruttoria del convenuto, pag. 4); b. Si.FR avrebbe diminuito il
Contr canone di locazione a “quando il contratto di leasing era in fase di risoluzione o era addirittura risolto” (sempre seconda memoria istruttoria del convenuto); osservato invero che, come pertinentemente sottolineato da parte attrice
(cfr. memoria di replica istruttoria dep. 19/05/23) da detti documenti emerge che:
i) in data 8/7/13 (si noti che l'accordo di riduzione del canone reca data
Co 1/7/13) la SI.ra , responsabile amministrativa di ra, invia la Tes_2
Contr fattura n. 16/13 a , non sapendo di quell'accordo: a quel quel punto la
Contr SI.ra , responsabile amministrativa di , scrive: “Le chiedo Tes_3
gentilmente di mettersi in contatto con il SI. in quanto le CP_7 condizioni economiche a far data dal 01/07/2013 sono variate”. In data
23/7/13 la SI.ra invia la fattura corretta, in quanto ha avuto Tes_2 conferma della “riduzione del canone dal 01/07/13” (doc. 59);
ii) la ragione/causa dell'accordo di riduzione del canone non è quella riferita dal convenuto: invero, nel 2011 AD è intenzionata a subentrare nel leasing;
accetta così di pagare un canone di sublocazione che corrisponde alla rata della locazione finanziaria;
fa eseguire una stima dell'immobile; nel Contr momento in cui sfuma per l'ipotesi del subentro, Si.FR le riconosce lo sconto, praticando la riduzione del canone;
iii) la certezza documentale che IN EA e PO sapessero, ben prima del subentro di , della pattuita riduzione del canone da Persona_1
luglio 2013 si rinviene nella mail del 10/9/13 (cfr. doc. 60 attoreo), sempre proveniente dalla SI.ra nella quale la responsabile amministrativa Tes_2
Co di ra chiede copia dell'accordo in quanto il SI. “non trova CP_7 la sua” e il SI. le sta sollecitando l'inoltro; Tes_1
ritenuto, pertanto, che, anche in ragione di tali (tempestive) evidenze documentali, la dinamica dei fatti occorsi tra la fine del 2011 e la fine del
2013 e descritti in atto di citazione risulti per la massima parte documentata,
12 lasciando emergere l'evidenza che tutte le parti coinvolte fossero a conoscenza dell'accordo Si.FR./AD di riduzione del canone a € 4.000,00; ritenuto appena il caso di evidenziare che la produzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza di tutti i documenti sopra indicati – noti al professionista convenuto in forza dell'incarico consulenziale risalente quantomeno al 2013 e logicamente esteso anche alla vicenda de qua: cfr. doc. 16 attoreo - era essenziale nell'economia del giudizio, trattandosi di documenti diretti a provare non solo che l'importo di € 8000,00 inizialmente Contr concordato presupponeva il subentro di nel contratto di leasing e che la riduzione del canone (da € 8000,00 a € 4000,00) derivava invece dalla Contr decisione di di non subentrare nel contratto di leasing, ma anche, e soprattutto, che fosse a conoscenza della convenuta riduzione Persona_1
Contr del canone di locazione tra e trattandosi di elemento CP_4 fondamentale alla luce del fatto – anch'esso presuntivamente (e ragionevolmente) riconducibile alla strategia processuale del professionista
Contr nella sua veste di consulente di - che la modifica pattizia del canone di locazione (cfr. doc. 9 attoreo, cit.) non era stata registrata ma solo dotata di data certa;
ritenuto che
, con l'adeguata diligenza professionale, sarebbe stato ragionevolmente agevole dimostrare innanzi al giudice vicentino che il nuovo sublocatore era a conoscenza che il canone di locazione era stato precedentemente fissato ad € 4.000,00 oltre IVA, tenuto conto che proprio tale conoscenza di è alla base della trattativa pacificamente Persona_1
intercorsa tra le due parti tramite i rispettivi difensori in ordine alla misura del canone e sfociata nell'accordo di cui al doc. 13 attoreo (cit.), patrocinato dall'Avv. ; CP_2
rilevato, invero: i) che emerge da tale stesso accordo che Persona_1
Contr non accettava il ridotto canone di € 4.000,00 che pretendeva di continuare a pagare per averlo legittimamente pattuito per iscritto con sicchè le due parti hanno avviato una trattativa attraverso i rispettivi CP_4
Contr legali (Avv. per ); ii) che, proprio a fronte dell'esistenza di tale CP_2
trattativa, ha atteso ben tre mesi senza ricevere alcun Persona_1
pagamento, senza inviare alcuna diffida ad adempiere nei confronti del
13 subconduttore inadempiente e senza notificare alcuno sfratto per morosità
(dovendo francamente ritenersi non verosimile che , subentrata a Persona_1
Co ra in un contratto di leasing con previsione di canone mensile di ben € Contr 8.000,00, abbia improvvisamente ridotto il canone di locazione a per puro spirito di liberalità, impiegando addirittura tre mesi di tempo per concedere tale riduzione alla propria conduttrice, senza nelle more pretendere alcun pagamento); iii) che, proprio alla fine di tale trattativa, le due parti, sempre per il tramite dei rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo intermedio di portare il canone mensile di locazione da € 4.000,00 ad € 6.500,00 (senza rendersi conto che, sul piano giuridico, detto patto era viziato da nullità ai sensi dell'art. 79 L. n. 392/1978); iv) che, in tale prospettiva, appare assolutamente evidente il ruolo decisivo della prova nel
Contr giudizio vicentino (omessa dal convenuto) dell'accordo intermedio tra e di riduzione del canone da € 8.000,00 € 4.000,00, il quale soltanto CP_4 avrebbe potuto 'disinnescare' l'apparente legittimità dell'altro accordo tra Contr
e di portare il canone a € 6.500,00 (che lungi dall'essere Persona_1 una riduzione del canone originario in € 8.000,00 era un aumento – nullo ex art. 79 cit. - del canone prima ridotto pattiziamente a € 4.000,00); ritenuto che, in tale quadro complessivo, vi sarebbe stata ampia probabilità che il Tribunale di Vicenza ritenesse valida la scrittura munita di timbro postale (cfr. doc. 9 attoreo), ai fini della prova dell'anteriorità della Contr stessa rispetto alla scrittura successiva tra e , proprio sulla Persona_1
scorta di quegli elementi di prova che sopra sono stati indicati come essenziali ai fini della dimostrazione della conoscenza da parte di Contr
del pregresso accorto tra e di riduzione del canone Persona_1 CP_4
(da € 8000,00 a € 4000,00) e, quindi, dell'anteriorità di tale accordo rispetto alla scrittura transattiva AD/Sidertaglio (fermo restando che, per quanto detto finora, anche la stessa scelta di munire la scrittura di data certa piuttosto che farla oggetto di registrazione può essere presuntivamente ricondotta alla strategia difensiva promossa dall'odierno convenuto, che - infatti - non ha introdotto alcuna prova concreta circa il fatto che l'apposizione di data certa fosse stata una decisione della cliente da lui osteggiata o comunque fortemente sconSIliata);
14 ritenuto pertanto che tutti gli elementi sino ad ora declinati consentano di ritenere sufficientemente accertato non solo che la condotta del convenuto sia stata professionalmente negligente, ma anche che ove egli avesse diligentemente istruito la domanda riconvenzionale introdotta innanzi al giudice vicentino, la domanda stessa avrebbe avuto, sul piano probabilistico, ampie possibilità di accoglimento;
osservato, infatti, che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 10864/23 in motivazione;
Cass. n. 12127 del 22/06/20; Cass. n. 25 112 del 24/10/17; Cass. n. 2638 del 05/02/13; Cass. n. 22376 del 10/12/12; Cass. n. 12354 del 27/05/09); rilevato che, in tale prospettiva, l'affermazione della responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr.,
Cass. n. 25567 del 01/09/23), dimostrazione che, con particolare riferimento all'attività dell'avvocato, postula una valutazione prognostica positiva circa il
'probabile' esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. n. 2638 del 05/02/13; Cass. n.
3355 del 13/02/14); ritenuto che, nel caso di specie, sulla scorta di criteri probabilistici supportati dagli elementi sopra illustrati, possa ragionevolmente affermarsi che, ove il professionista convenuto avesse corredato la domanda riconvenzionale degli elementi di prova documentale e testimoniale sopra indicati, il risultato dell'accoglimento della domanda riconvenzionale Contr sarebbe stato con elevata probabilità conseguito dalla già in primo
15 grado innanzi al Tribunale di Vicenza, con la conseguenza che la stessa: i) avrebbe ottenuto la restituzione del differenziale non dovuto dei canoni pagati (€ 130.000,00, tale essendo in primo grado l'importo richiesto dalla Contr
per il tramite del proprio difensore); ii) non sarebbe stata, conseguentemente, condannata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio dovute dal soccombente;
iii) avrebbe evitato la proposizione del giudizio d'appello; ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova: 1) del nesso causale tra la condotta del legale e il danno del quale chiede il risarcimento;
2) che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato probabilmente conseguito 3) di un danno patito dalla cliente odierna attrice (come subito infra quantificato); passando, a questo punto, alla quantificazione del danno patito dall'attrice; osservato che, a fronte dell'esito negativo dei due giudizi sopra descritti
(primo grado Tribunale di Vicenza e secondo grado di giudizio innanzi alla
Contr Corte di Appello di Venezia), è stata condannata a pagare all'avversario le spese di lite per l'importo complessivo di € 36.976,01, distribuite sui due gradi di giudizio come di seguito:
1) per il giudizio di primo grado: € 20.381,98 a titolo di spese e competenze di lite, attesa la soccombenza, ed € 525,00 a titolo di contributo unificato, marca e visure per la domanda, riconvenzionale, per un totale di €
20.906,98 (cfr. doc. 46 attoreo);
2) per il giudizio di secondo grado: € 14.085,53 a titolo di spese e competenze di lite, attesa la soccombenza, € 1.195,00 a titolo di contributo unificato e marche, € 1.138,50 ai sensi dell'art. 13, primo comma, DPR n.
115/2002, per un totale di € 16.419,03 (cfr. doc. 47 attoreo); osservato, inoltre, che la società qui attrice, in virtù del rigetto della domanda riconvenzionale, ha perso la possibilità di ottenere in restituzione l'importo di € 130.000,00, corrispondenti alle porzioni di canone di locazione
(come quantificate nella domanda riconvenzionale spiegata innanzi al
Tribunale di Vicenza col patrocinio dell'Avv. ) indebitamente CP_2
corrisposto a in violazione dell'art. 79, L. n. 382/1978 e, per la Persona_1
16 precisione, da ottobre 2013 alla data del rilascio dell'immobile, novembre
2019 (cfr. doc. 49 attoreo); osservato, pertanto, che, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice di:
-€ 20.906,98, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
-€ 16.419,03 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
-€ 130.000,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
passando, a questo punto, alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa;
ritenuta la fondatezza della domanda, che merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato che risulta in atti che il professionista ha stipulato con la compagnia per tramite dell'Agenzia di Verona Simoni, Controparte_3
la polizza in convenzione con la
[...]
” n. Controparte_9
390469183 Mod. R59A (doc. 2 della chiamata in causa), con decorrenza
25/01/19, e massimale di € 1.000.000,00, che andava a sostituire senza soluzione di continuità la polizza n. 371041576; osservato, pertanto, che con tale polizza (cfr. doc. 2 cit.) la Compagnia all'art. 1 Allegato A delle Condizioni Generali di Assicurazione, sotto la
Rubrica “Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia” si è obbligata
“… a tenere indenne l di quanto questi sia tenuto a pagare quale Parte_2
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla
Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del
17 presente contratto e dal D.M. 22 settembre 2016 emanata dal Ministero della Giustizia”; osservato, quindi, che, in forza dell'obbligo di manleva derivante dalla detta polizza, la compagnia chiamata in causa va Controparte_3
condannata a tenere indenne il convenuto da ogni importo che questi sia tenuto a versare all'attrice in conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea, anche per spese di lite;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi del D.M. n. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia come prospettato in atto di citazione e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto Avv.
al pagamento in favore dell'attrice dei Controparte_2 CP_1
seguenti importi:
-€ 20.906,98, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
-€ 16.419,03 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
-€ 130.000,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi e € 759,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
3) in accoglimento della domanda di manleva del convenuto, condanna a tenere indenne il convenuto da ogni importo lo Controparte_3 stesso sia tenuto a versare all'attrice in conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea, anche per spese di lite.
18 Verona, 09/05/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattandosi di documenti diretti a provare non solo che l'importo inizialmente Cont concordato presupponeva il subentro di nel contratto di leasing e che la riduzione Cont del canone invece (da € 8000,00 a € 4000,00) derivava dalla decisione di di non subentrare nel contratto di leasing ma, soprattutto, che fosse a Persona_1Cont conoscenza della convenuta riduzione del canone di locazione tra e CP_4 trattandosi di elemento fondamentale alla luce del fatto che la modifica pattizia del canone di locazione (cfr. doc. 9) non era stata registrata ma solo dotata di data certa. Deve notarsi, a tale riguardo, che
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