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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1043/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
1) (CF: ), in proprio e quale genitore esercente la potestà sui Parte_1 C.F._1 figl rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 Persona_2 Salvatore d resso il cui studio in Sorrento al corso Italia n.261 è eletto domicilio
2) (CF: ), in proprio e quale genitore esercente la CP_1 C.F._2 pot , rappresentato e difeso Persona_1 Persona_2 dall'avv. Salvatore d presso il cui studio in Sorrento al corso Italia n.261 è eletto domicilio
– appellanti – contro
, già (CF: , in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_1 r pore, ifeso d CASTIONI presso il cui studio in Verona alla via A. Righi n.2 2 è eletto domicilio
– appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui Parte_1 CP_1 figli minori e , con atto di citazione ritualmente Persona_1 Persona_2 notificato, deducendo, quanto alla parziale liquidazione delle spese di lite, la violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge nonché la contraddittorietà della motivazione, evocando in giudizio la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, in via principale e nel merito, in parziale riforma della stessa, per la condanna della in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla integrale refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio da attribuirsi, ex art. 93 cpc, ai difensori antistatari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di appello, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio la , già , in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro-tempore, che, dedotta la corretta parziale compensazione delle spese legali, instava per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di appello 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 09.04.2025, come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. Con un unico motivo di appello, e Parte_1 CP_1 in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_2
, impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
[...]
Sanremo, atteso l'accoglimento della domanda attorea nei limiti dell'offerta transattiva formulata dalla Compagnia fin dalla comparsa di costituzione, ha parzialmente compensato le spese legali, [si legge a pag. 3 delle sentenza appellata « ….detto quanto sopra in merito alle spese di lite, rilavato che la parte attrice si è vista costretta ad adire le vie giudiziarie, rilevato, d'altro canto, che la proposta conciliativa formulata in sede di comparsa di costituzione risposta dal convenuto, risultava essere adeguata, si ritiene di dover porre a carico di quest'ultima solo il 50% delle spese come sotto liquidate. Sulla base del D.M. n.147 del 13/08/2022 ….. si liquida a favore di parti attrice, in relazione al decisum, la somma di € 1.000 a titolo di onorari, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, rimborso C.U. CPA di legge ed IVA, se dovuta, posto a carico di parte convenuta nella misura del 50% con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari»; sul punto, nel
PQM
, si legge «condanna la convenuta compagnia aerea … al pagamento del 50% delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi ai difensori antistatari, ex art. 93 c.p.c., e liquidati in
€ 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, rimborso C.U. CPA di legge ed IVA, se dovuta (ribadendo che solo il 50% dei predetti onorari e spese è posto a carico della convenuta)]». 2.1) Ebbene, nella fattispecie di causa, si costituiva in giudizio offrendo la CP_2 compensazione pecuniaria per il volo FR5983 del 25 giugno 2022 (per complessivamente € 1.000) e il rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (per complessivamente €347,10). Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dei Passeggeri nei limiti dell'offerta formulata dalla Compagnia fin dalla comparsa di costituzione e, proprio per tale ragione, correttamente motivando, in conformità del disposto dell'art. 91 Cpc (che prevede che «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92». Il richiamo all'art. 92 Cpc permette al Giudice di comunque legittimamente compensare le spese in tali ipotesi), ha parzialmente compensato le spese di lite («che la proposta conciliativa formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, risultava essere adeguata, si ritiene di dover porre a carico di quest'ultima solo il 50% delle spese come sotto liquidate»). 2.2) La parziale compensazione delle spese legali, non avendo fatto malgoverno delle risultanze processuali, è stata, dunque, corretta e, pertanto l'appello va respinto e la sentenza del giudice di prime cure confermata. 2.2.1) In ogni caso, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'importo liquidato dal Giudice di prima istanza è conforme ai parametri medi previsti dal DM 147/2022. All'evidenza, in ragione del decisum, il valore della causa era ricompreso nello scaglione davanti al Giudice di pace di valore fino ad € 1.100. Includendo anche la fase istruttoria, il relativo compenso, secondo i parametri medi, era pari ad € 346,00, compenso aumentato del 90% (€ 311,40) in ragione della presenza complessiva di quattro parti aventi la medesima posizione processuale (art, 4, co. 2), e dunque per un
2 dott. Pasquale LONGARINI compenso complessivo di € 657,40, da ridurre, però, ex art. 4, co,4, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del 30% (€ 197,22), comportando una liquidazione complessiva del compenso pari ad € 460,18.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione del rigetto del motivo di appello, e in Parte_1 CP_1 proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 [...]
, vanno dichiarati tenuti e condannati a v r Persona_2 parte appellata le spese del giudizio di appello liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge. 3.2) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo 2) condanna e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 sui figli minor al pagamento in favore della Persona_1 Persona_2
rappresentante pro-tempore, delle CP_2 CP_3
di a a in euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge. 3) dichiara tenuti e in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sui figli min al versamento di un Persona_1 Persona_2 ulteriore importo a t u dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
3 dott. Pasquale LONGARINI 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 09.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1043/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
1) (CF: ), in proprio e quale genitore esercente la potestà sui Parte_1 C.F._1 figl rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 Persona_2 Salvatore d resso il cui studio in Sorrento al corso Italia n.261 è eletto domicilio
2) (CF: ), in proprio e quale genitore esercente la CP_1 C.F._2 pot , rappresentato e difeso Persona_1 Persona_2 dall'avv. Salvatore d presso il cui studio in Sorrento al corso Italia n.261 è eletto domicilio
– appellanti – contro
, già (CF: , in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_1 r pore, ifeso d CASTIONI presso il cui studio in Verona alla via A. Righi n.2 2 è eletto domicilio
– appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui Parte_1 CP_1 figli minori e , con atto di citazione ritualmente Persona_1 Persona_2 notificato, deducendo, quanto alla parziale liquidazione delle spese di lite, la violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge nonché la contraddittorietà della motivazione, evocando in giudizio la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, in via principale e nel merito, in parziale riforma della stessa, per la condanna della in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla integrale refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio da attribuirsi, ex art. 93 cpc, ai difensori antistatari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di appello, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio la , già , in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro-tempore, che, dedotta la corretta parziale compensazione delle spese legali, instava per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di appello 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 09.04.2025, come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. Con un unico motivo di appello, e Parte_1 CP_1 in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_2
, impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
[...]
Sanremo, atteso l'accoglimento della domanda attorea nei limiti dell'offerta transattiva formulata dalla Compagnia fin dalla comparsa di costituzione, ha parzialmente compensato le spese legali, [si legge a pag. 3 delle sentenza appellata « ….detto quanto sopra in merito alle spese di lite, rilavato che la parte attrice si è vista costretta ad adire le vie giudiziarie, rilevato, d'altro canto, che la proposta conciliativa formulata in sede di comparsa di costituzione risposta dal convenuto, risultava essere adeguata, si ritiene di dover porre a carico di quest'ultima solo il 50% delle spese come sotto liquidate. Sulla base del D.M. n.147 del 13/08/2022 ….. si liquida a favore di parti attrice, in relazione al decisum, la somma di € 1.000 a titolo di onorari, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, rimborso C.U. CPA di legge ed IVA, se dovuta, posto a carico di parte convenuta nella misura del 50% con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari»; sul punto, nel
PQM
, si legge «condanna la convenuta compagnia aerea … al pagamento del 50% delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi ai difensori antistatari, ex art. 93 c.p.c., e liquidati in
€ 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, rimborso C.U. CPA di legge ed IVA, se dovuta (ribadendo che solo il 50% dei predetti onorari e spese è posto a carico della convenuta)]». 2.1) Ebbene, nella fattispecie di causa, si costituiva in giudizio offrendo la CP_2 compensazione pecuniaria per il volo FR5983 del 25 giugno 2022 (per complessivamente € 1.000) e il rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (per complessivamente €347,10). Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dei Passeggeri nei limiti dell'offerta formulata dalla Compagnia fin dalla comparsa di costituzione e, proprio per tale ragione, correttamente motivando, in conformità del disposto dell'art. 91 Cpc (che prevede che «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92». Il richiamo all'art. 92 Cpc permette al Giudice di comunque legittimamente compensare le spese in tali ipotesi), ha parzialmente compensato le spese di lite («che la proposta conciliativa formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, risultava essere adeguata, si ritiene di dover porre a carico di quest'ultima solo il 50% delle spese come sotto liquidate»). 2.2) La parziale compensazione delle spese legali, non avendo fatto malgoverno delle risultanze processuali, è stata, dunque, corretta e, pertanto l'appello va respinto e la sentenza del giudice di prime cure confermata. 2.2.1) In ogni caso, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'importo liquidato dal Giudice di prima istanza è conforme ai parametri medi previsti dal DM 147/2022. All'evidenza, in ragione del decisum, il valore della causa era ricompreso nello scaglione davanti al Giudice di pace di valore fino ad € 1.100. Includendo anche la fase istruttoria, il relativo compenso, secondo i parametri medi, era pari ad € 346,00, compenso aumentato del 90% (€ 311,40) in ragione della presenza complessiva di quattro parti aventi la medesima posizione processuale (art, 4, co. 2), e dunque per un
2 dott. Pasquale LONGARINI compenso complessivo di € 657,40, da ridurre, però, ex art. 4, co,4, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del 30% (€ 197,22), comportando una liquidazione complessiva del compenso pari ad € 460,18.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione del rigetto del motivo di appello, e in Parte_1 CP_1 proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 [...]
, vanno dichiarati tenuti e condannati a v r Persona_2 parte appellata le spese del giudizio di appello liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge. 3.2) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.57/2024 del 24.02.2024, resa nella causa civile n. 150/2023 RG, del Giudice di Pace di Sanremo 2) condanna e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 sui figli minor al pagamento in favore della Persona_1 Persona_2
rappresentante pro-tempore, delle CP_2 CP_3
di a a in euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge. 3) dichiara tenuti e in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sui figli min al versamento di un Persona_1 Persona_2 ulteriore importo a t u dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
3 dott. Pasquale LONGARINI 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 09.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI