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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in persona della Giudice Carla Sorrentini, in data 28 dicembre 2017/18 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 564/2018 iscritto al n. 1125/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da nato ad [...] il 3 marzo Parte_2
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E
l' (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - APPELLATA - P.IVA_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
1. Con una citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificata all'
[...]
il 6 marzo 2013, la pponeva Controparte_1 Controparte_2
all'ingiunzione di pagamento del complessivo importo di 1.222.453,48 € notificatale il
21 dicembre 2012 ed emessa nei suoi confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia il 12 dicembre
2012 col n. prot. 45845/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 30 settembre
1991 col n. 5001089, per la durata di 6 mesi e per un importo di £ 2.637.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni
S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn.
5.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, nel 1994, dichiarata fallita. Controparte_3
A tal riguardo, l'opponente sosteneva:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Controparte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione opposta e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza della suddetta polizza fideiussoria. Controparte_1
2. Il Tribunale di Napoli, però, con la sua sentenza n. 564/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018 e notificata il 22 gennaio 2018, rigettava l'opposizione della
[...]
nel frattempo incorporata dalla e Controparte_2 Parte_1
condannava quest'ultima a rifondere le spese processuali alla controparte,
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 2 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
disattendendo tutte le obiezioni e le eccezioni dell'opponente.
3. La (nel prosieguo, per maggior comodità, anche Parte_1
solo s'appellava quindi a questa Corte con una citazione notificata alla Parte_1
controparte il 19 febbraio 2018, sostenendo, in effetti con sei distinti motivi di impugnazione (erroneamente numerati saltando il n. 4), che il primo Giudice aveva errato nel respingere la sua opposizione e, più in particolare:
1) nel ritenere sussistente il suo debito di garanzia sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «SI GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse
[...] CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_3
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria;
[...]
2) nel ritenere che tale garanzia fosse “autonoma” e dunque priva della normale accessorietà rispetto al debito garantito senza prendere nella debita considerazione le clausole contenute nella suddetta polizza che dimostravano chiaramente il contrario, non contenendo alcuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a “semplice” richiesta dell'
[...]
Controparte_1
3) nel non giudicare abusiva l'escussione della garanzia in questione sebbene fosse evidente che il debito garantito s'era estinto perché prescritto;
4) nel ritenere l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
5) nel non rilevare che comunque tale obbligazione s'era estinta per n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 3 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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prescrizione, anche a voler ritenere decennale il termine di quest'ultima, sebbene fossero trascorsi più di dieci anni dalla data del 5 febbraio 1992, nella quale era stata compiuta l'operazione garantita, a quella del 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota dell' Controparte_2 Controparte_1
. 3247 del 21 novembre 2002;
[...]
6) nel non ritenere l'obbligazione di garanzia comunque estinta per prescrizione anche a voler individuare il relativo dies a quo nella data del fallimento della CP_3
posta la mancanza della prova che l' avesse
[...] Controparte_1
chiesto di essere ammessa nel passivo di detta società.
Inoltre, con quello che definiva impropriamente l'ultimo motivo del proprio appello, la riproponeva le contestazioni da essa formulate in ordine alle Parte_1
ulteriori considerazioni svolte dall al fine di Controparte_1
convincere il Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato.
Pertanto, l'appellante, per quel che qui ancora rileva, chiedeva l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, delle domande dalla stessa formulate con la citazione introduttiva del processo di primo grado, previa la riunione del processo a quelli di appello avverso le sentenze del Tribunale di Napoli nn. 11985/2017,
11847/2017, 160/2018, 161/2018, 163/2018, 318/2018, 556/2018 e 678/2018, pure pendenti innanzi a questa Corte ed aventi ad oggetto controversie dipendenti dalla soluzione delle medesime questioni di diritto, e comunque la sua sospensione per il tempo necessario ai fini della soluzione della questione pregiudiziale della durata del termine di prescrizione applicabile nella fattispecie, di cui chiedeva la rimessione alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4. Costituendosi in giudizio il 7 maggio 2018, l' Controparte_1
ontestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva dunque il
[...]
rigetto. Nello specifico, non contestando la natura autonoma della polizza fideiussoria/assicurativa stipulata tra la e la Bavaria Compagnia di Controparte_3
Assicurazioni S.p.a. (poi incorporata nella Controparte_2 Parte_1
in data 30 novembre 1991, insisteva nell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 4 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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riproposta in appello dalla sostenendo che la prescrizione, di durata Parte_1
decennale, era cominciata a decorrere non dall'emissione della polizza ma dagli atti successivi emessi dagli organi competenti;
in subordine, che il suo decorso non era per nulla iniziato atteso che la garanzia fideiussoria in esame era stata tacitamente prorogata, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b) delle condizioni generali di polizza, senza che la società di assicurazione avesse comunicato la sua disdetta o avesse messo in mora il creditore ai sensi degli artt. 1206 e ss.. c.c. sicché essa era tutt'ora vigente e poteva essere azionata dall' in qualsiasi momento;
infine, Controparte_1
eccepiva nuovamente che la società di assicurazione, consentendo la proroga tacita del contratto, aveva rinunziato tacitamente a far valere la prescrizione.
5. All'udienza del 15 ottobre 2024, previa sostituzione del precedente relatore e nomina di altro relatore dinnanzi al quale pendevano altri analoghi processi tra le medesime parti, la Corte assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti si riportavano alle memorie conclusionali in precedenza depositate senza modificare le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta Parte_1
preliminare di riunione di questo processo con gli altri otto che afferma pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il Controparte_1
profilo giuridico e fondate sui medesimi documenti o, quanto meno, con quello iscritto al n. 683/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, «posto che anche in tale controversia, come nella presente, contraente di polizza è CP_3
e non già SI GR S.n.c. nei cui soli confronti è stato elevato il PVC posto a
[...]
fondamento dell'ingiunzione opposta».
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, uno degli otto processi cui fa riferimento l'appellante, quello iscritto al n. 1126/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, è stato ormai definito con la sentenza di questa Sezione n. 1662/2023, pubblicata il 12 aprile n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 5 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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2023, che la medesima appellante ha allegato di aver impugnato innanzi alla Corte di
Cassazione, e, come quello, tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli diverse da quella nella specie appellata, sicché la loro riunione a questo, nel primo caso, non è più possibile, negli altri, non è obbligatoria, ma discrezionale, e non appare opportuna, giacché le questioni di diritto e di fatto che vi si dibattono sono solo in parte le stesse che vanno affrontate e risolte ai fini della decisione del presente processo.
Ciò vale anche per quel che concerne il processo iscritto al n. 683/2018
r.g.aa.cc., che ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 318/2018, pubblicata l'11
[...]
gennaio 2018, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso un'ingiunzione di detta Agenzia emessa (secondo quanto risulta dalla medesima sentenza) sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a carico della SI GR S.N.C. il 29 febbraio 2000. Sicché deve ritenersi che ciascuna decisione vada resa tenendo in considerazione la specificità di ciascun processo senza pretendere di paragonare la fattispecie in esame - come fatto dall'appellante nei suoi scritti - con quanto deciso in altri processi in senso favorevole alla Parte_1
Del resto la nomina di un nuovo relatore, in alternativa alla riunione, è stata disposta dal Presidente onde consentire la trattazione uniforme, e per quanto possibile, quasi contestuale, di tutti i processi ancora pendenti tra le medesime parti.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che l'appellante insiste essere quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 6 di 18 Parte_1 CP_1
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termine ( di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi, oltre alle pronunzie della Corte di Giustizia
UE citate dal Tribunale nella sentenza impugnata, cui per brevità si rimanda, anche quella più recente (cfr. Corte Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità”
(cfr. punto 30 della citata sentenza).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass. 24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III. Vanno preliminarmente considerati infondati i primi due motivi d'appello n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 7 di 18 Parte_1 CP_1
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della relativi all'esistenza del credito ed alla natura della garanzia rilasciata e Parte_1
che possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi.
Col primo motivo d'appello l'appellante contesta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il debito di garanzia della compagnia di assicurazione sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «SI GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse
[...] CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_3
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria.
[...]
A tal riguardo, sostiene l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere esistente l'inadempimento della società garantita – a suo dire presupposto per l'attivazione della citata garanzia nei confronti del garante - sulla base di un verbale di constatazione delle autorità preposte, quello del 29 febbraio 2000, che non solo era l'unico prodotto in giudizio dall' e riportato nell'ingiunzione di Controparte_1
pagamento opposta, ma si riferiva ad altra società.
Col secondo motivo, invece, contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tale garanzia come “autonoma”, e dunque, priva della normale accessorietà rispetto al debito garantito senza prendere nella debita considerazione le clausole contenute nella suddetta polizza che dimostravano chiaramente il contrario, non contenendo alcuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a
“semplice” richiesta dell Controparte_1
Il primo Giudice ha ritenuto di affrontare preliminarmente la problematica della natura giuridica della garanzia azionata dall' - rilasciata dal Controparte_1
debitore a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato dalle ai CP_1
sensi del Regolamento CEE n. 3665/1987, e prima ancora del Reg. n. 2220/1985 (artt. 8
e 16) - configurandola come garanzia autonoma, in quanto avente la medesima funzione di una cauzione, tanto emergendo dal frontespizio della polizza (l'unico n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 8 di 18 Parte_1 CP_1
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documento, a dire del Tribunale, rinvenuto negli atti depositati) da cui risultava che essa era stata contratta dalla società “per la cauzione di diritti Controparte_3
doganali” in relazione alla “restituzione di prelievi agricoli anticipata su tonn. 5000 circa di semola di frumento da esportare in regime di prefinanziamento”.
Ha pertanto concluso, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il garante era tenuto a pagare senza che egli potesse opporre al creditore eccezioni relative al rapporto garantito, e tra queste, quella dell'esistenza dell'inadempimento, che ha comunque ritenuto allegata e provata da parte dell' tramite il deposito in giudizio del processo verbale di Controparte_1
constatazione del 18 aprile 1996, non richiamato direttamente nell'ingiunzione di pagamento opposta.
A tal riguardo, ha poi aggiunto che l'indicazione contenuta nell'ingiunzione di pagamento opposta che faceva riferimento ai processi verbali di constatazione redatti a carico della “Casilllo GR S.N.C.” (tra cui quello indicato dall'opponente del 29 febbraio 2000), anziché a quello a carico della era frutto di mero Controparte_3
errore materiale, facilmente superabile, in un'ottica difensiva, dal contenuto complessivo dell'ingiunzione, in cui non solo si richiamava la polizza stipulata dalla ed azionata dall' per 1.222.453,48 € nei confronti della CP_3 Controparte_1
poi fusa per incorporazione nella , ma si Controparte_2 Parte_1
richiamava anche l'atto di costituzione in mora Prot. n. 3247 del 21 novembre 2012
(prodotto in giudizio dall' ), emesso dalla Dogana di Castellammare di Stabia CP_1
con il quale si chiedeva l'escussione della sopraindicata polizza. Ha sostenuto infine che il processo verbale di constatazione sulla cui base era stata emessa l'ingiunzione di pagamento opposta era quello del 18 aprile 1996, richiamato nella sua comparsa di costituzione in primo grado, nonché nella citata nota Prot. 3247, contenuta nell'ingiunzione di pagamento e notificata il 26 novembre 2012 alla
[...]
Controparte_2
Orbene, a giudizio della Corte, va ritenuta corretta la motivazione adottata su tali punti dal Giudice di prime cure con le seguenti precisazioni.
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 9 di 18 Parte_1 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Innanzitutto, questo Collegio intende dare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa
Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr. App. Napoli, 1514/2021;
App. Napoli 1662/2023), secondo cui “Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett.
a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n.
3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme, Cass.
25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
E' vero che il Tribunale è arrivato alla citata conclusione sulla base dell'esame n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 10 di 18 Parte_1 CP_1
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del solo frontespizio della citata polizza (ritenendo per errore che non fosse stato prodotto il testo del contratto) e del testo della normativa comunitaria che disciplina la fattispecie (in particolare, gli artt. 8 e 16 del Reg. Cee n. 2220/1985), richiamata dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte per sostenere la natura autonoma di tale polizza.
Tuttavia, le citate clausole contrattuali non depongono a favore del contratto di fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Doganale, di svolgere in nome e per conto della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche
“senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto,
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 11 di 18 Parte_1 CP_1
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Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione de i diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari)
(cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria - come correttamente evidenziato dal primo Giudice – è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il
CP_ n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Agenzia Pag. 12 di 18 Parte_1
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debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico (cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del
“certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
La citata conclusione rende priva di fondamento l'altra doglianza sollevata dall'appellante relativa all'inesistenza dell'inadempimento della debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza.
La sostiene che di tale prova era onerata l' Parte_1 Controparte_1
opposta che a tanto non avrebbe provveduto, non solo perché nell'ingiunzione fiscale opposta aveva citato un processo verbale di constatazione che si riferiva all'inadempimento di altra società, la SI GR SN, che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale, ma anche perché il processo verbale di constatazione non aveva e non ha valere accertativo ma solo ispettivo e non era e non è idoneo a costituire seria prova dell'inadempimento, della cui prova rimane(va) gravata l'amministrazione doganale e non la garante, come invece erroneamente affermato dal Tribunale.
A tal riguardo osserva la Corte che è vero che “ la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli
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stessi…” (cfr., per tutte Cass. 9381/2021); e tuttavia, nella specie, tale onere deve ritenersi assolto con le indagini compiute dal Ministero delle Finanze in data 18 aprile
1996 in cui si era accertato che la e poi il curatore del suo fallimento Controparte_3
dichiarato nel 1994, non avevano provveduto a consegnare i documenti richiesti dall'Amministrazione doganale per provare l'adempimento degli obblighi indicati nella polizza stipulata con la compagnai di assicurazione.
A tale verbale, prodotto nel giudizio di primo grado dall' , Controparte_1
va attribuito valore di atto pubblico che fa fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese, ed in ogni caso, ha valore di elemento di prova che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. per tutte Cass. 18420/2024 con riguardo ai processi verbali di constatazione redatti in ambito tributario).
Ne consegue che può ritenersi accertato quanto riportato nel citato processo verbale ovvero il mancato deposito da parte del debitore principale, e per esso da parte del curatore del fallimento della nonostante i ripetuti solleciti Controparte_3
ed in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento CEE 4045/89 del
Consiglio del 21.12.1989, dei documenti comprovanti l'immissione del grano nel paese di destinazione extracomunitario, il cui onere della prova gravava sul debitore esportatore, come peraltro pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 16877/2009; Cass.30744/2011; Cass. 6247/2012; Cass. 5085/2016).
IV. Parimenti infondati sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo d'appello proposti da che possono essere esaminati anch'essi congiuntamente perché Parte_1
tutti attinenti all'eccezione di prescrizione del credito vantato da . Controparte_1
Nello specifico, la doglianza sollevata col quarto motivo d'appello - con cui ci si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 14 di 18 Parte_1 CP_1
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quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deve ritenersi affrontata e risolta con le considerazioni, cui si rimanda, svolte dalla Corte in via preliminare.
Col quinto motivo d'appello l'appellante si duole del fatto che il termine di prescrizione decennale, stabilito per la restituzione dei crediti relativi a somme percepite per il venir meno della causa giustificativa (cd. indebito oggettivo), sia già compiuto facendolo decorrere dal 5 febbraio 1992, data in cui era stata compiuta l'operazione garantita, sino a quella del 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota dell' Controparte_2 Controparte_1
. 3247 del 21 novembre 2002.
[...]
Il motivo è infondato.
Difatti, l'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere” ed è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti tra creditore e fideiussore il termine di prescrizione non comincia a decorrere dalla mera stipula del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, e comunque, non corre fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale (cfr., per tutte, Cass.
5720/2004).
Nella specie, non è in discussione il fatto che nella polizza cauzionale non era stabilito un termine di scadenza dell'obbligazione principale di restituzione dei diritti doganali anticipati dall'Amministrazione, ma quest'ultima diveniva esigibile solo al verificarsi dell'evento dell'inadempimento dell'esportatore, che - come in precedenza detto - era stato accertato solo col verbale di constatazione del 18 ottobre 1996.
Si può pertanto affermare che è da tale ultima data che il diritto dell'
[...]
ad ottenere la restituzione dell'importo garantito era divenuto esigibile CP_1
nei confronti del debitore principale, e stante la funzione della polizza cauzionale, anche nei confronti della Compagnia di assicurazione garante.
Pa n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. di 18 Parte_1 CP_1
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Non si può invece affermare - come sostenuto dall'appellante- che nei confronti del garante il dies a quo decorresse dalla stipula, perché in tal caso non avrebbe avuto senso distinguere la polizza fideiussoria cauzionale autonoma dalla cauzione, privando solo la seconda, pur nell'identità funzioni (certezza dell'incasso), il debitore e/o il garante della disponibilità immediata di danaro. Del resto l'art. 7 della polizza stabiliva che la richiesta rivolta dalla Dogana alla ditta stipulante (id est il debitore) al verificarsi dell'evento (inadempimento) valeva a costituire in mora l'assicuratore decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa, con ciò stabilendo che il credito verso il garante diveniva esigibile nello stesso momento in cui si verificava l'evento, mentre la mora decorreva dopo 30 giorni dalla richiesta indirizzata al debitore principale.
Può, pertanto, concludersi che anche il credito verso l'assicurazione era divenuto esigibile dal 18 ottobre 1996 , da tale momento decorrendo la prescrizione, poi interrotta dalle comunicazioni del 26 novembre 2002 (nota prot. n. 3247 del 1° novembre 2002) e da quella del 17 novembre 2011 (nota prot. n. 33956/RU del 31 ottobre 2011).
Pertanto, il credito verso l'assicurazione garante, richiesto con l'ingiunzione fiscale del 12/21 dicembre 2012 non deve ritenersi prescritto.
Da tanto consegue che l' garante non era legittimata ad eccepire Parte_1
l'exceptio doli per l'evidente prescrizione del credito delle oggetto del terzo CP_1
motivo d'appello.
V. Le motivazioni alla base del rigetto del quinto motivo d'appello determinano l'assorbimento del sesto motivo di gravame col quale l'appellante si duole che il
Tribunale non abbia dichiarato la prescrizione dell'obbligazione di garanzia facendo decorrere la prescrizione dalla data del fallimento della dichiarato dal Controparte_3
Tribunale di Nola nell'anno 1994, posta la mancanza della prova che l
[...]
vesse chiesto di essere ammessa nel passivo di detta società. Controparte_1
In ogni caso, tale motivo è inammissibile giacché il Tribunale nella sentenza impugnata correttamente non ha preso in considerazione l'ipotesi descritta dalla poiché riferita alle sole ipotesi di obbligazioni legate da vincolo di solidarietà Parte_1
(arg. ex artt.60 e ss. l.fall.) quali non sono l'obbligazione del garante autonomo e quella
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del debitore principale.
VI. Va parimenti ritenuto assorbito, e comunque dichiarato inammissibile,
l'ultimo motivo d'appello col quale la si oppone ad una ricostruzione sul dies Parte_1
a quo della prescrizione - proposta da al fine di Controparte_1
convincere il Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato - fondata sulla confusione tra termine di efficacia della polizza, ritenuto tacitamente rinnovata, e l'esercizio del diritto di riscossione da parte del creditore. Difatti, a parte la proroga tacita del contratto, non risulta che la sentenza impugnata abbia mai aderito ad una simile ricostruzione.
VII. In definitiva, l'appello proposto da va rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
VIII. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante che va, pertanto, condannato a rifondere all' le Controparte_1
spese del processo d'appello.
Esse, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della Giustizia n.
147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal quello rappresentato dal valore della controversia, da collocare nello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 €, e dunque, nel complessivo importo di 29.900,00 €, di cui 26.000,00 € per compensi professionali (7.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 4.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione,
10.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Pa n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. di 18 Parte_1 CP_1
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(già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, contraddistinta dal n. 564/2018 e pubblicata il 18 gennaio 2018 proposto dalla contro l Parte_1 [...]
Controparte_1
A) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l' a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese del grado che liquida nel complessivo Controparte_1
importo di 29.900,00 €, di cui 26.000,00 € per compensi professionali e
3.900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 18 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1
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(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in persona della Giudice Carla Sorrentini, in data 28 dicembre 2017/18 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 564/2018 iscritto al n. 1125/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da nato ad [...] il 3 marzo Parte_2
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E
l' (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - APPELLATA - P.IVA_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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I. FATTO
1. Con una citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificata all'
[...]
il 6 marzo 2013, la pponeva Controparte_1 Controparte_2
all'ingiunzione di pagamento del complessivo importo di 1.222.453,48 € notificatale il
21 dicembre 2012 ed emessa nei suoi confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia il 12 dicembre
2012 col n. prot. 45845/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 30 settembre
1991 col n. 5001089, per la durata di 6 mesi e per un importo di £ 2.637.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni
S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn.
5.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, nel 1994, dichiarata fallita. Controparte_3
A tal riguardo, l'opponente sosteneva:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Controparte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione opposta e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza della suddetta polizza fideiussoria. Controparte_1
2. Il Tribunale di Napoli, però, con la sua sentenza n. 564/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018 e notificata il 22 gennaio 2018, rigettava l'opposizione della
[...]
nel frattempo incorporata dalla e Controparte_2 Parte_1
condannava quest'ultima a rifondere le spese processuali alla controparte,
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 2 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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disattendendo tutte le obiezioni e le eccezioni dell'opponente.
3. La (nel prosieguo, per maggior comodità, anche Parte_1
solo s'appellava quindi a questa Corte con una citazione notificata alla Parte_1
controparte il 19 febbraio 2018, sostenendo, in effetti con sei distinti motivi di impugnazione (erroneamente numerati saltando il n. 4), che il primo Giudice aveva errato nel respingere la sua opposizione e, più in particolare:
1) nel ritenere sussistente il suo debito di garanzia sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «SI GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse
[...] CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_3
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria;
[...]
2) nel ritenere che tale garanzia fosse “autonoma” e dunque priva della normale accessorietà rispetto al debito garantito senza prendere nella debita considerazione le clausole contenute nella suddetta polizza che dimostravano chiaramente il contrario, non contenendo alcuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a “semplice” richiesta dell'
[...]
Controparte_1
3) nel non giudicare abusiva l'escussione della garanzia in questione sebbene fosse evidente che il debito garantito s'era estinto perché prescritto;
4) nel ritenere l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
5) nel non rilevare che comunque tale obbligazione s'era estinta per n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 3 di 18 Parte_1 CP_1
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prescrizione, anche a voler ritenere decennale il termine di quest'ultima, sebbene fossero trascorsi più di dieci anni dalla data del 5 febbraio 1992, nella quale era stata compiuta l'operazione garantita, a quella del 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota dell' Controparte_2 Controparte_1
. 3247 del 21 novembre 2002;
[...]
6) nel non ritenere l'obbligazione di garanzia comunque estinta per prescrizione anche a voler individuare il relativo dies a quo nella data del fallimento della CP_3
posta la mancanza della prova che l' avesse
[...] Controparte_1
chiesto di essere ammessa nel passivo di detta società.
Inoltre, con quello che definiva impropriamente l'ultimo motivo del proprio appello, la riproponeva le contestazioni da essa formulate in ordine alle Parte_1
ulteriori considerazioni svolte dall al fine di Controparte_1
convincere il Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato.
Pertanto, l'appellante, per quel che qui ancora rileva, chiedeva l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, delle domande dalla stessa formulate con la citazione introduttiva del processo di primo grado, previa la riunione del processo a quelli di appello avverso le sentenze del Tribunale di Napoli nn. 11985/2017,
11847/2017, 160/2018, 161/2018, 163/2018, 318/2018, 556/2018 e 678/2018, pure pendenti innanzi a questa Corte ed aventi ad oggetto controversie dipendenti dalla soluzione delle medesime questioni di diritto, e comunque la sua sospensione per il tempo necessario ai fini della soluzione della questione pregiudiziale della durata del termine di prescrizione applicabile nella fattispecie, di cui chiedeva la rimessione alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4. Costituendosi in giudizio il 7 maggio 2018, l' Controparte_1
ontestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva dunque il
[...]
rigetto. Nello specifico, non contestando la natura autonoma della polizza fideiussoria/assicurativa stipulata tra la e la Bavaria Compagnia di Controparte_3
Assicurazioni S.p.a. (poi incorporata nella Controparte_2 Parte_1
in data 30 novembre 1991, insisteva nell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 4 di 18 Parte_1 CP_1
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riproposta in appello dalla sostenendo che la prescrizione, di durata Parte_1
decennale, era cominciata a decorrere non dall'emissione della polizza ma dagli atti successivi emessi dagli organi competenti;
in subordine, che il suo decorso non era per nulla iniziato atteso che la garanzia fideiussoria in esame era stata tacitamente prorogata, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b) delle condizioni generali di polizza, senza che la società di assicurazione avesse comunicato la sua disdetta o avesse messo in mora il creditore ai sensi degli artt. 1206 e ss.. c.c. sicché essa era tutt'ora vigente e poteva essere azionata dall' in qualsiasi momento;
infine, Controparte_1
eccepiva nuovamente che la società di assicurazione, consentendo la proroga tacita del contratto, aveva rinunziato tacitamente a far valere la prescrizione.
5. All'udienza del 15 ottobre 2024, previa sostituzione del precedente relatore e nomina di altro relatore dinnanzi al quale pendevano altri analoghi processi tra le medesime parti, la Corte assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti si riportavano alle memorie conclusionali in precedenza depositate senza modificare le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta Parte_1
preliminare di riunione di questo processo con gli altri otto che afferma pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il Controparte_1
profilo giuridico e fondate sui medesimi documenti o, quanto meno, con quello iscritto al n. 683/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, «posto che anche in tale controversia, come nella presente, contraente di polizza è CP_3
e non già SI GR S.n.c. nei cui soli confronti è stato elevato il PVC posto a
[...]
fondamento dell'ingiunzione opposta».
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, uno degli otto processi cui fa riferimento l'appellante, quello iscritto al n. 1126/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, è stato ormai definito con la sentenza di questa Sezione n. 1662/2023, pubblicata il 12 aprile n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 5 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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2023, che la medesima appellante ha allegato di aver impugnato innanzi alla Corte di
Cassazione, e, come quello, tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli diverse da quella nella specie appellata, sicché la loro riunione a questo, nel primo caso, non è più possibile, negli altri, non è obbligatoria, ma discrezionale, e non appare opportuna, giacché le questioni di diritto e di fatto che vi si dibattono sono solo in parte le stesse che vanno affrontate e risolte ai fini della decisione del presente processo.
Ciò vale anche per quel che concerne il processo iscritto al n. 683/2018
r.g.aa.cc., che ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 318/2018, pubblicata l'11
[...]
gennaio 2018, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso un'ingiunzione di detta Agenzia emessa (secondo quanto risulta dalla medesima sentenza) sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a carico della SI GR S.N.C. il 29 febbraio 2000. Sicché deve ritenersi che ciascuna decisione vada resa tenendo in considerazione la specificità di ciascun processo senza pretendere di paragonare la fattispecie in esame - come fatto dall'appellante nei suoi scritti - con quanto deciso in altri processi in senso favorevole alla Parte_1
Del resto la nomina di un nuovo relatore, in alternativa alla riunione, è stata disposta dal Presidente onde consentire la trattazione uniforme, e per quanto possibile, quasi contestuale, di tutti i processi ancora pendenti tra le medesime parti.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che l'appellante insiste essere quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un
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termine ( di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi, oltre alle pronunzie della Corte di Giustizia
UE citate dal Tribunale nella sentenza impugnata, cui per brevità si rimanda, anche quella più recente (cfr. Corte Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità”
(cfr. punto 30 della citata sentenza).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass. 24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III. Vanno preliminarmente considerati infondati i primi due motivi d'appello n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 7 di 18 Parte_1 CP_1
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della relativi all'esistenza del credito ed alla natura della garanzia rilasciata e Parte_1
che possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi.
Col primo motivo d'appello l'appellante contesta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il debito di garanzia della compagnia di assicurazione sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «SI GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse
[...] CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_3
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria.
[...]
A tal riguardo, sostiene l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere esistente l'inadempimento della società garantita – a suo dire presupposto per l'attivazione della citata garanzia nei confronti del garante - sulla base di un verbale di constatazione delle autorità preposte, quello del 29 febbraio 2000, che non solo era l'unico prodotto in giudizio dall' e riportato nell'ingiunzione di Controparte_1
pagamento opposta, ma si riferiva ad altra società.
Col secondo motivo, invece, contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tale garanzia come “autonoma”, e dunque, priva della normale accessorietà rispetto al debito garantito senza prendere nella debita considerazione le clausole contenute nella suddetta polizza che dimostravano chiaramente il contrario, non contenendo alcuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a
“semplice” richiesta dell Controparte_1
Il primo Giudice ha ritenuto di affrontare preliminarmente la problematica della natura giuridica della garanzia azionata dall' - rilasciata dal Controparte_1
debitore a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato dalle ai CP_1
sensi del Regolamento CEE n. 3665/1987, e prima ancora del Reg. n. 2220/1985 (artt. 8
e 16) - configurandola come garanzia autonoma, in quanto avente la medesima funzione di una cauzione, tanto emergendo dal frontespizio della polizza (l'unico n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 8 di 18 Parte_1 CP_1
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documento, a dire del Tribunale, rinvenuto negli atti depositati) da cui risultava che essa era stata contratta dalla società “per la cauzione di diritti Controparte_3
doganali” in relazione alla “restituzione di prelievi agricoli anticipata su tonn. 5000 circa di semola di frumento da esportare in regime di prefinanziamento”.
Ha pertanto concluso, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il garante era tenuto a pagare senza che egli potesse opporre al creditore eccezioni relative al rapporto garantito, e tra queste, quella dell'esistenza dell'inadempimento, che ha comunque ritenuto allegata e provata da parte dell' tramite il deposito in giudizio del processo verbale di Controparte_1
constatazione del 18 aprile 1996, non richiamato direttamente nell'ingiunzione di pagamento opposta.
A tal riguardo, ha poi aggiunto che l'indicazione contenuta nell'ingiunzione di pagamento opposta che faceva riferimento ai processi verbali di constatazione redatti a carico della “Casilllo GR S.N.C.” (tra cui quello indicato dall'opponente del 29 febbraio 2000), anziché a quello a carico della era frutto di mero Controparte_3
errore materiale, facilmente superabile, in un'ottica difensiva, dal contenuto complessivo dell'ingiunzione, in cui non solo si richiamava la polizza stipulata dalla ed azionata dall' per 1.222.453,48 € nei confronti della CP_3 Controparte_1
poi fusa per incorporazione nella , ma si Controparte_2 Parte_1
richiamava anche l'atto di costituzione in mora Prot. n. 3247 del 21 novembre 2012
(prodotto in giudizio dall' ), emesso dalla Dogana di Castellammare di Stabia CP_1
con il quale si chiedeva l'escussione della sopraindicata polizza. Ha sostenuto infine che il processo verbale di constatazione sulla cui base era stata emessa l'ingiunzione di pagamento opposta era quello del 18 aprile 1996, richiamato nella sua comparsa di costituzione in primo grado, nonché nella citata nota Prot. 3247, contenuta nell'ingiunzione di pagamento e notificata il 26 novembre 2012 alla
[...]
Controparte_2
Orbene, a giudizio della Corte, va ritenuta corretta la motivazione adottata su tali punti dal Giudice di prime cure con le seguenti precisazioni.
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 9 di 18 Parte_1 Parte_1 CP_1
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Innanzitutto, questo Collegio intende dare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa
Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr. App. Napoli, 1514/2021;
App. Napoli 1662/2023), secondo cui “Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett.
a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n.
3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme, Cass.
25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
E' vero che il Tribunale è arrivato alla citata conclusione sulla base dell'esame n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 10 di 18 Parte_1 CP_1
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del solo frontespizio della citata polizza (ritenendo per errore che non fosse stato prodotto il testo del contratto) e del testo della normativa comunitaria che disciplina la fattispecie (in particolare, gli artt. 8 e 16 del Reg. Cee n. 2220/1985), richiamata dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte per sostenere la natura autonoma di tale polizza.
Tuttavia, le citate clausole contrattuali non depongono a favore del contratto di fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Doganale, di svolgere in nome e per conto della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche
“senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto,
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Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione de i diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari)
(cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria - come correttamente evidenziato dal primo Giudice – è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il
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debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico (cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del
“certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
La citata conclusione rende priva di fondamento l'altra doglianza sollevata dall'appellante relativa all'inesistenza dell'inadempimento della debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza.
La sostiene che di tale prova era onerata l' Parte_1 Controparte_1
opposta che a tanto non avrebbe provveduto, non solo perché nell'ingiunzione fiscale opposta aveva citato un processo verbale di constatazione che si riferiva all'inadempimento di altra società, la SI GR SN, che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale, ma anche perché il processo verbale di constatazione non aveva e non ha valere accertativo ma solo ispettivo e non era e non è idoneo a costituire seria prova dell'inadempimento, della cui prova rimane(va) gravata l'amministrazione doganale e non la garante, come invece erroneamente affermato dal Tribunale.
A tal riguardo osserva la Corte che è vero che “ la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli
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stessi…” (cfr., per tutte Cass. 9381/2021); e tuttavia, nella specie, tale onere deve ritenersi assolto con le indagini compiute dal Ministero delle Finanze in data 18 aprile
1996 in cui si era accertato che la e poi il curatore del suo fallimento Controparte_3
dichiarato nel 1994, non avevano provveduto a consegnare i documenti richiesti dall'Amministrazione doganale per provare l'adempimento degli obblighi indicati nella polizza stipulata con la compagnai di assicurazione.
A tale verbale, prodotto nel giudizio di primo grado dall' , Controparte_1
va attribuito valore di atto pubblico che fa fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese, ed in ogni caso, ha valore di elemento di prova che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. per tutte Cass. 18420/2024 con riguardo ai processi verbali di constatazione redatti in ambito tributario).
Ne consegue che può ritenersi accertato quanto riportato nel citato processo verbale ovvero il mancato deposito da parte del debitore principale, e per esso da parte del curatore del fallimento della nonostante i ripetuti solleciti Controparte_3
ed in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento CEE 4045/89 del
Consiglio del 21.12.1989, dei documenti comprovanti l'immissione del grano nel paese di destinazione extracomunitario, il cui onere della prova gravava sul debitore esportatore, come peraltro pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 16877/2009; Cass.30744/2011; Cass. 6247/2012; Cass. 5085/2016).
IV. Parimenti infondati sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo d'appello proposti da che possono essere esaminati anch'essi congiuntamente perché Parte_1
tutti attinenti all'eccezione di prescrizione del credito vantato da . Controparte_1
Nello specifico, la doglianza sollevata col quarto motivo d'appello - con cui ci si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 14 di 18 Parte_1 CP_1
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quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deve ritenersi affrontata e risolta con le considerazioni, cui si rimanda, svolte dalla Corte in via preliminare.
Col quinto motivo d'appello l'appellante si duole del fatto che il termine di prescrizione decennale, stabilito per la restituzione dei crediti relativi a somme percepite per il venir meno della causa giustificativa (cd. indebito oggettivo), sia già compiuto facendolo decorrere dal 5 febbraio 1992, data in cui era stata compiuta l'operazione garantita, sino a quella del 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota dell' Controparte_2 Controparte_1
. 3247 del 21 novembre 2002.
[...]
Il motivo è infondato.
Difatti, l'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere” ed è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti tra creditore e fideiussore il termine di prescrizione non comincia a decorrere dalla mera stipula del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, e comunque, non corre fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale (cfr., per tutte, Cass.
5720/2004).
Nella specie, non è in discussione il fatto che nella polizza cauzionale non era stabilito un termine di scadenza dell'obbligazione principale di restituzione dei diritti doganali anticipati dall'Amministrazione, ma quest'ultima diveniva esigibile solo al verificarsi dell'evento dell'inadempimento dell'esportatore, che - come in precedenza detto - era stato accertato solo col verbale di constatazione del 18 ottobre 1996.
Si può pertanto affermare che è da tale ultima data che il diritto dell'
[...]
ad ottenere la restituzione dell'importo garantito era divenuto esigibile CP_1
nei confronti del debitore principale, e stante la funzione della polizza cauzionale, anche nei confronti della Compagnia di assicurazione garante.
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Non si può invece affermare - come sostenuto dall'appellante- che nei confronti del garante il dies a quo decorresse dalla stipula, perché in tal caso non avrebbe avuto senso distinguere la polizza fideiussoria cauzionale autonoma dalla cauzione, privando solo la seconda, pur nell'identità funzioni (certezza dell'incasso), il debitore e/o il garante della disponibilità immediata di danaro. Del resto l'art. 7 della polizza stabiliva che la richiesta rivolta dalla Dogana alla ditta stipulante (id est il debitore) al verificarsi dell'evento (inadempimento) valeva a costituire in mora l'assicuratore decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa, con ciò stabilendo che il credito verso il garante diveniva esigibile nello stesso momento in cui si verificava l'evento, mentre la mora decorreva dopo 30 giorni dalla richiesta indirizzata al debitore principale.
Può, pertanto, concludersi che anche il credito verso l'assicurazione era divenuto esigibile dal 18 ottobre 1996 , da tale momento decorrendo la prescrizione, poi interrotta dalle comunicazioni del 26 novembre 2002 (nota prot. n. 3247 del 1° novembre 2002) e da quella del 17 novembre 2011 (nota prot. n. 33956/RU del 31 ottobre 2011).
Pertanto, il credito verso l'assicurazione garante, richiesto con l'ingiunzione fiscale del 12/21 dicembre 2012 non deve ritenersi prescritto.
Da tanto consegue che l' garante non era legittimata ad eccepire Parte_1
l'exceptio doli per l'evidente prescrizione del credito delle oggetto del terzo CP_1
motivo d'appello.
V. Le motivazioni alla base del rigetto del quinto motivo d'appello determinano l'assorbimento del sesto motivo di gravame col quale l'appellante si duole che il
Tribunale non abbia dichiarato la prescrizione dell'obbligazione di garanzia facendo decorrere la prescrizione dalla data del fallimento della dichiarato dal Controparte_3
Tribunale di Nola nell'anno 1994, posta la mancanza della prova che l
[...]
vesse chiesto di essere ammessa nel passivo di detta società. Controparte_1
In ogni caso, tale motivo è inammissibile giacché il Tribunale nella sentenza impugnata correttamente non ha preso in considerazione l'ipotesi descritta dalla poiché riferita alle sole ipotesi di obbligazioni legate da vincolo di solidarietà Parte_1
(arg. ex artt.60 e ss. l.fall.) quali non sono l'obbligazione del garante autonomo e quella
CP_ n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Agenzia Pag. 16 di 18 Parte_1
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del debitore principale.
VI. Va parimenti ritenuto assorbito, e comunque dichiarato inammissibile,
l'ultimo motivo d'appello col quale la si oppone ad una ricostruzione sul dies Parte_1
a quo della prescrizione - proposta da al fine di Controparte_1
convincere il Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato - fondata sulla confusione tra termine di efficacia della polizza, ritenuto tacitamente rinnovata, e l'esercizio del diritto di riscossione da parte del creditore. Difatti, a parte la proroga tacita del contratto, non risulta che la sentenza impugnata abbia mai aderito ad una simile ricostruzione.
VII. In definitiva, l'appello proposto da va rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
VIII. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante che va, pertanto, condannato a rifondere all' le Controparte_1
spese del processo d'appello.
Esse, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della Giustizia n.
147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal quello rappresentato dal valore della controversia, da collocare nello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 €, e dunque, nel complessivo importo di 29.900,00 €, di cui 26.000,00 € per compensi professionali (7.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 4.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione,
10.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Pa n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, contraddistinta dal n. 564/2018 e pubblicata il 18 gennaio 2018 proposto dalla contro l Parte_1 [...]
Controparte_1
A) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l' a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese del grado che liquida nel complessivo Controparte_1
importo di 29.900,00 €, di cui 26.000,00 € per compensi professionali e
3.900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 1125/2018 r.g.a.c.c . Pag. 18 di 18 Parte_1 CP_1
Controparte_1