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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 26.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Scaglia, presso la quale ha eletto domicilio MA , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
2.5.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Scaglia,
presso il quale ha eletto domicilio MA , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 26.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I figli minori e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale,
esercitandola congiuntamente solo per le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggior interesse per i figli e, comunque, quelle relative all'istruzione (scelta del corso di studi e iscrizioni alla specifica scuola), all'educazione (scelta di corsi extra scolastici,
sportivi, etc.) e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo in piena collaborazione e previa reciproca consultazione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle a spirazioni di ciascuno di loro.
2 - La casa familiare, sita in Podenzano (PC), Via Zanaboni n. 31,
gravata da mutuo, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso alla NOa con tutti i mobili ed arredi Pt_1
esistenti, che continuerà ad abitarvi con i figli, la quale s i impegna a prestare la massima collaborazione affinché il padre possa espletare al meglio il suo ruolo ed i figli crescano serenamente.
I genitori si impegnano a comunicarsi senza indugio e direttamente,
senza coinvolgere i figli, ogni informazione che li riguardi: malattie,
terapie, avvisi scolastici, pagelle, iniziative e/o cambiamenti extrascolastici, etc.
In caso di difficoltà o di disagio dell'uno o dell'altro figlio, i genitori si consulteranno al fine di valutare la necessità o meno di avvalersi di uno psicologo che dia loro sostegno.
3 - e trascorreranno col padre: fine settimana Per_1 Per_2
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori.
durante le vacanze scolastiche natalizie, e tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo da trascorrere il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua
con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata.
6 - I periodi di permanenza dei minori saranno come sopra suddivisi salvo diverso o miglior accordo tra le parti.
7 - I minori, insieme o singolarmente, potranno inoltre incontrare e/o stare con il padre ogni ulteriore volta ne sentano il bisogno o egli lo richieda, previo avviso alla madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici.
8 - Ciascun genitore si impegna, per i giorni in cui avrà i figli con sé,
a seguirli nei compiti e ad accompagnarli alle varie attività
scolastiche, extrascolastiche, sportive, catechismo, ecc.
9 - il NO corrisponderà alla SI , in via CP_1 Pt_1
anticipata, entro il 15 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente già noto al NO , il contributo mensile di Euro 700,00 a CP_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli (Euro 3 50,00 per ciascun figlio). Assegno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
- costo vita, come per legge.
Gli importi di cui sopra sono stati concordati in considerazione del fatto che il NO , una volta lasciata la casa familiare, sta CP_1
tuttora usufruendo dell'ospitalità di un familiare (in precedenza la sorella, ora la madre); le parti si impegnano fin da ora a valutarne una revisione nel momento in cui egli inizierà a sostenere ulteriori spese per il canone di locazione di un appartamento, tenendo conto di tutte le eventuali nuove circostanze sopravvenute.
Le spese extra saranno suddivise tra i genitori al 50%, da individuarsi secondo le linee guida in uso avanti il Tribunale di Piacenza, come segue:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista e d erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S ervizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero pr evisti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dot azione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla s cuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializz azione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f)
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Quanto alle spese straordinarie, saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese delle gite scolastiche e quelle relative alla eventuale scuola estiva di giugno e luglio le spese mediche e dentistiche straordinarie non coperte dal SSN purché previamente concordate pe r iscritto. Il
rimborso pro quota a favore del genitore che avrà anticipato l'intero esborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta opportunamente corredata dalle fatture di spesa intestate ai minori.
10 - Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento, entro il giorno
25 di ogni mese, del 50% della quota di mutuo gravante sull'abitazione coniugale che oggi ammonta a circa € 540,00, al mese,
quindi ogni coniuge verserà € 280,00, anche a copertura delle spese di conto. Il versamento verrà eseguito sul conto corrente presso la
Credit Agricole Agenzia E, cointestato ai coniugi e dedicato esclusivamente al pagamento del predetto mutuo;
inoltre, il SI
, dovrà provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie relative al predetto immobile, che dovranno essere previamente concordate dalle parti ad esclusione di quelle riguardanti le parti comuni dell'immobile, trattandosi di palazzina composta da quattro unità immobiliari. 11 - L'assegno unico sarà percepito interamente dalla NOa , Pt_1
mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12 - I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il rispettivo mantenimento. I coniugi riconoscono di aver regolato tra loro ogni pregresso rapporto economi co e patrimoniale e, di conseguenza, dichiarano di non vantare residue pendenze o pretese reciproche per alcun titolo, ragione e/o causa, e comunque di rinunciarvi.
13 - I coniugi si concedono il reciproco assenso al rinnovo del passaporto dei figli e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio dei medesimi.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 24.6.2006 in Podenzano e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 9 , parte
2, serie A , anno 2006 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Podenzano (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - I figli trascorreranno, sette giorni, ove possibile consecutivi,
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 26.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Scaglia, presso la quale ha eletto domicilio MA , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
2.5.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Scaglia,
presso il quale ha eletto domicilio MA , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 26.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I figli minori e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale,
esercitandola congiuntamente solo per le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggior interesse per i figli e, comunque, quelle relative all'istruzione (scelta del corso di studi e iscrizioni alla specifica scuola), all'educazione (scelta di corsi extra scolastici,
sportivi, etc.) e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo in piena collaborazione e previa reciproca consultazione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle a spirazioni di ciascuno di loro.
2 - La casa familiare, sita in Podenzano (PC), Via Zanaboni n. 31,
gravata da mutuo, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso alla NOa con tutti i mobili ed arredi Pt_1
esistenti, che continuerà ad abitarvi con i figli, la quale s i impegna a prestare la massima collaborazione affinché il padre possa espletare al meglio il suo ruolo ed i figli crescano serenamente.
I genitori si impegnano a comunicarsi senza indugio e direttamente,
senza coinvolgere i figli, ogni informazione che li riguardi: malattie,
terapie, avvisi scolastici, pagelle, iniziative e/o cambiamenti extrascolastici, etc.
In caso di difficoltà o di disagio dell'uno o dell'altro figlio, i genitori si consulteranno al fine di valutare la necessità o meno di avvalersi di uno psicologo che dia loro sostegno.
3 - e trascorreranno col padre: fine settimana Per_1 Per_2
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori.
durante le vacanze scolastiche natalizie, e tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo da trascorrere il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua
con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata.
6 - I periodi di permanenza dei minori saranno come sopra suddivisi salvo diverso o miglior accordo tra le parti.
7 - I minori, insieme o singolarmente, potranno inoltre incontrare e/o stare con il padre ogni ulteriore volta ne sentano il bisogno o egli lo richieda, previo avviso alla madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici.
8 - Ciascun genitore si impegna, per i giorni in cui avrà i figli con sé,
a seguirli nei compiti e ad accompagnarli alle varie attività
scolastiche, extrascolastiche, sportive, catechismo, ecc.
9 - il NO corrisponderà alla SI , in via CP_1 Pt_1
anticipata, entro il 15 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente già noto al NO , il contributo mensile di Euro 700,00 a CP_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli (Euro 3 50,00 per ciascun figlio). Assegno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
- costo vita, come per legge.
Gli importi di cui sopra sono stati concordati in considerazione del fatto che il NO , una volta lasciata la casa familiare, sta CP_1
tuttora usufruendo dell'ospitalità di un familiare (in precedenza la sorella, ora la madre); le parti si impegnano fin da ora a valutarne una revisione nel momento in cui egli inizierà a sostenere ulteriori spese per il canone di locazione di un appartamento, tenendo conto di tutte le eventuali nuove circostanze sopravvenute.
Le spese extra saranno suddivise tra i genitori al 50%, da individuarsi secondo le linee guida in uso avanti il Tribunale di Piacenza, come segue:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista e d erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S ervizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero pr evisti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dot azione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla s cuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializz azione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f)
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Quanto alle spese straordinarie, saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese delle gite scolastiche e quelle relative alla eventuale scuola estiva di giugno e luglio le spese mediche e dentistiche straordinarie non coperte dal SSN purché previamente concordate pe r iscritto. Il
rimborso pro quota a favore del genitore che avrà anticipato l'intero esborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta opportunamente corredata dalle fatture di spesa intestate ai minori.
10 - Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento, entro il giorno
25 di ogni mese, del 50% della quota di mutuo gravante sull'abitazione coniugale che oggi ammonta a circa € 540,00, al mese,
quindi ogni coniuge verserà € 280,00, anche a copertura delle spese di conto. Il versamento verrà eseguito sul conto corrente presso la
Credit Agricole Agenzia E, cointestato ai coniugi e dedicato esclusivamente al pagamento del predetto mutuo;
inoltre, il SI
, dovrà provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie relative al predetto immobile, che dovranno essere previamente concordate dalle parti ad esclusione di quelle riguardanti le parti comuni dell'immobile, trattandosi di palazzina composta da quattro unità immobiliari. 11 - L'assegno unico sarà percepito interamente dalla NOa , Pt_1
mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12 - I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il rispettivo mantenimento. I coniugi riconoscono di aver regolato tra loro ogni pregresso rapporto economi co e patrimoniale e, di conseguenza, dichiarano di non vantare residue pendenze o pretese reciproche per alcun titolo, ragione e/o causa, e comunque di rinunciarvi.
13 - I coniugi si concedono il reciproco assenso al rinnovo del passaporto dei figli e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio dei medesimi.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 24.6.2006 in Podenzano e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 9 , parte
2, serie A , anno 2006 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Podenzano (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - I figli trascorreranno, sette giorni, ove possibile consecutivi,