Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/09/1975, residente in [...]47 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
ECUADOR, il 20/09/1969, residente in [...]47 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
COCCETTI WILLIAM (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento,
Per_ collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori, e entrambi nati il 13.9.2014, a GENOVA, avuti nel corso della loro Per_2
relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ricorso.
2. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
Per_
3. I figli e restano affidatati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_2
4. La signora ha rilasciato la casa familiare di Genova, Via Antonio Parte_2
Cei n. 47 sc D int. 44 (nell'attuale stato manutentivo) e si è trasferita nell'immobile di proprietà del Signor in Genova, Via Bertuccioni 1/13 Pt_1
con i figli che quindi saranno collocati presso di lei. L'immobile di Via
Bertuccioni 1/13 dovrà essere rilasciato dalla Signora al Parte_2
Per_ raggiungimento dell'autonomia economica dei figli e . La Signora Per_2
provvederà a pagare le utenze (a lei intestate dal gennaio 2025) e le Parte_2
2 spese di amministrazione ordinaria dell'immobile di Via Bertuccioni 1/13 manlevando e tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa del Pt_1
condominio a tale titolo. Nella denegata ipotesi in cui la Signora non Pt_2
dovesse provvedere integralmente e puntualmente al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria di detto immobile o delle utenze, essa fin da ora presta il proprio irrevocabile consenso a che il Signor compensi le somme Pt_1
da lui eventualmente corrisposte al condominio a titolo di spese di amministrazione ordinaria, in vece della Signora con le somme da lui Pt_2
dovute a quest'ultima a titolo di contributo al mantenimento dei figli per un importo non superiore a 35,00 euro mensili per ciascun figlio (per un totale di massimo 70,00 euro mensili) ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente accordo (trattandosi di spese comunque destinate al concorso del mantenimento dei figli).
5. Il Signor resterà a vivere presso la casa familiare in Genova, Via Pt_1
Antonio Cei n. 47 sc D int. 44, con tutto l'arredo ivi esistente.
6. Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora a titolo di Pt_1 Pt_2
concorso al mantenimento dei figli (per esempio: vitto, alloggio, utenze, abbigliamento e quant'altro notoriamente compreso nelle esigenze ordinarie dei ragazzi) l'importo mensile di euro 310,00 (trecentodieci,00) per ciascun figlio per un totale di 620,00 euro mensili calcolati anche in previsione della prossima
Per_ età adolescenziale di e . Per_2
L'importo di cui sopra verrà corrisposto dal padre, a mezzo bonifico bancario, entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo (e condizionatamente) al trasferimento di abitazione da parte della Signora e Pt_2
con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 30.1.2025. Il Signor si impegna a corrispondere l'importo di 20,00 Pt_1
euro (venti,00) mensili per ciascun figlio a titolo di “paghetta” da versare su conto corrente a loro intestato.
7. Il Signor contestualmente alla sottoscrizione dell'atto introduttivo ha Pt_1 corrisposto alla Signora l'importo di euro 4.000,00 (quattromila,00), a Pt_2
mezzo assegno bancario tratto su Banca Credit Agricol n. 0244308621-11, per completare l'arredo dell'immobile di Via Bertuccioni 1/13 e per le opere di manutenzione ordinaria.
3 Al rilascio della casa familiare da parte della Signora il Signor ha Pt_2 Pt_1
corrisposto un ulteriore importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a mezzo assegno bancario tratto su Banca Credit Agricol n. 0244308622-12 anche in questo caso quale contributo per le spese di arredamento e manutenzione dell'abitazione di cui sopra.
8. I genitori si impegnano a sostenere in misura del 50% le spese straordinarie relative ai figli secondo la disciplina del protocollo datato 15.9.2016 ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del
Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova;
In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente (tramite mail o messaggio) le spese relative ai figli e l'altro genitore sarà tenuto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti (salvo il caso di contestazioni motivate per le spese che necessitano il previo accordo).
9. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa ai figli, per esempio (con elencazione non tassativa) in tema salute, educazione religiosa e scolastica, attività sportive, ludica in genere
(viaggi e vacanze) e di domicilio. I figli, quindi, verranno educati sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori.
9.A) Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica quando si trovano con l'altro genitore.
9.B) In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I genitori si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni i quali parteciperanno alla vita dei minori.
9.C) I genitori, quando hanno con sé i figli, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località nei periodi di vacanza ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
9.D) I genitori concordano sin d'ora che i figli verranno iscritti alla scuola media statale M. Boccanegra di Genova, Piazza Remondini n. 2.
10. Il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni dei minori e le esigenze personali e
4 lavorative della madre. Il padre, in ogni caso, potrà tenere con sé i figli nei seguenti termini (fatti salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare f) nel periodo natalizio:
- il 25 dicembre (dalle ore 9.30 alle ore 17.00) di ciascun anno con il padre posto che i figli trascorreranno il 24 dicembre sempre con la madre sino alle ore 9.30 del 25 dicembre;
- il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio verrà disciplinato come da frequentazioni standard di cui sopra;
g) durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale;
h) nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
i) i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno dei figli. Qualora
Per_ ciò non fosse possibile e trascorreranno ad anni alterni con l'uno o Per_2
l'altro genitore il pranzo (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00);
11. I genitori concordano che le detrazioni fiscali per le spese riconducibili ai figli spettino ad entrambi in misura del 50% ciascuno.
12. L'assegno unico verrà suddiviso tra i genitori come per legge.
13. Con la sottoscrizione dell'atto introduttivo le Parti dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano
(salvo il prestito del Signor alla Signora dell'importo di 5.000,00 Pt_1 Pt_2
(cinquemila,00) euro effettuato per contribuire all'avviamento dell'attività della compagna”)”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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