Articolo 101 del Codice dell'ordinamento militare
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16 luglio 2016
Art. 101. (( (Organizzazione generale dell'Esercito italiano).)) (( 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano e' organizzato in comandi, enti e unita' titolari di capacita' operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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