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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10258/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDAMONTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F.D. ROOSEVELT, 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PEDAMONTI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRCO MARIO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA MENGOLI 5 BOLOGNA presso il difensore avv.
CHIRCO MARIO GIUSEPPE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Gorizia, 4.8.1968) ricorre nei confronti di (Bologna, Parte_1 Controparte_1
23.6.1966) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.4.2001 a Bentivoglio (BO) trascritto nei registri dello stato civile di tale Comune al n.2 Parte 1 dell'anno 2001.
Dal ricorso 15.7.2024
La coppia (che non ha avuto figli) è giunta alla separazione consensuale omologata (udienza 8.2.2022 e successivo decreto di omologa 1°.3.2022), con la quale era stabilito – oltre alla pronuncia sullo status – un assegno maritale, a carico del in favore della moglie, di €.500 mensili. Parte_1
Con la separazione, inoltre, la casa familiare (sita in Bentivoglio, via Genova 2), di proprietà esclusiva della moglie, era a questa assegnata ed il marito si impegnava al pagamento di tutte le relative spese.
pagina 1 di 6 Con l'odierno ricorso, il marito chiede, oltre alla sentenza sul vincolo, la conferma delle determinazioni della separazione, con previsione di un assegno (ormai “divorzile”) in favore della ridotto Per_1 nella misura di €.300 mensili.
Con comparsa di costituzione 21.10.2024 si è costituita associandosi alla pronuncia sul Controparte_1 vincolo, ma domandando il riconoscimento di un assegno divorzile, in proprio favore, di €.600.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (del 19.11.2024), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le loro dichiarazioni il ricorrente:
<Le condizioni della separazione sono state rispettate. La separazione prevedeva che versassi 500 euro mensili di mantenimento, oltre alle spese dell'abitazione di proprietà di mia moglie.
Tuttavia, ho ritenuto opportuno integrare quella somma con ulteriori 100 euro per coprire le spese, a mezzo di una scrittura privata, per un totale, dunque, di 600 euro.
Sono brigadiere dell'arma dei Carabinieri. Percepisco circa 2000 euro al mese per 13 mensilità oltre al premio produzione.
Non ho beni immobili.
Ho un finanziamento con cessione del quinto per il sostenimento di spese sanitarie.
Ho una assicurazione integrativa pensionistica di 100 euro al mese.
Ho un'assicurazione sanitaria. Vivo in un alloggio di servizio dell'amministrazione, destinato a me per l'incarico. Pago solo le utenze.>>
La convenuta:
<Si era deciso in sede di separazione, dato che io non lavoravo, anche in virtù di una scelta comune effettuata tra di noi, questa somma di 500 euro.
Abbiamo sottoscritto quell'altro accordo per un totale di 600 euro che attualmente mi viene versato.
Io vivo in casa di proprietà, ereditata alla morte dei miei genitori.
Non ho spese abitative.
Vivo sola.
Non ho altri beni. Né finanziamenti.
Non lavoro perché ho sempre avuto dei problemi di salute e inoltre ho sempre bisogno di assistenza.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, riservando i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co.
c.p.c.) e per il prosieguo del giudizio. pagina 2 di 6 Alla stessa udienza, i procuratori delle parti facevano reciproche proposte giungendo ad un punto molto prossimo all'accordo: la convenuta si dichiarava disposta ad accettare un assegno di €.400 (rispetto ai
600 di cui alla comparsa) ed il ricorrente, dal canto suo, si dichiarava disposto ad offrire la somma di
€.350. Nonostante ciò, un accordo non veniva raggiunto.
Il giudice relatore, ritenendo che le condizioni delle parti non fossero mutate, rispetto al momento della separazione (peraltro consensuale) si limitava, con l'ordinanza ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., a confermare le determinazioni di cui alla separazione.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Per l'attore: oltre alla pronuncia sul vincolo, il riconoscimento di un assegno divorzile per la moglie di
€.400,00.
Per la convenuta: oltre alla pronuncia sul vincolo, il riconoscimento di un assegno divorzile di
€.600,00.
Il P.M. intervenuto si è limitato ad non opporsi alla domanda sullo status.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 1°.3.2022, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
(8.2.2022), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per il resto, la sola domanda rispetto alla quale il Collegio si deve pronunciare è quella sull'entità dell'assegno divorzile: invero, rispetto al merito del diritto della convenuta, questo non è oggetto di contestazione, neppure da parte del Parte_1
Si tratta di giungere ad una sua equa determinazione, sulla scorta delle allegazioni e delle prove documentali fornite dalle parti.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile.
Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18.
Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU.
Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi.
pagina 3 di 6 Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit.
Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno
(conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.).
Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria).
Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.).
Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
pagina 4 di 6 Sulla scia della pronuncia delle SS.UU.
Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022
n.29920).
Nel caso in esame, è lo stesso a riconoscere il diritto della controparte ad un assegno Parte_1 divorzile: tale contegno esime controparte dal relativo onere della prova, sulla stessa incombente (in ipotesi) vertendosi in materia di diritti patrimoniali, come tali lasciati alla libera disponibilità delle parti. Dunque, a fronte della domanda della il marito (invero fin dal ricorso introduttivo di CP_1 questo giudizio) ha proposto la corresponsione di un assegno divorzile a proprio carico, così riconoscendo il relativo diritto della convenuta.
Gli aspetti economici
Le parti avevano raggiunto un accordo con la separazione in virtù del quale, il marito si impegnava a pagarne tutte le spese della casa familiare alla moglie che ne era, all'epoca, nuda proprietaria, mentre l'usufrutto era della madre: oggi quest'ultima è deceduta e, di conseguenza, la ne è Parte_2 proprietaria esclusiva.
Successivamente, con scrittura privata 6.4.2022 (doc. n.4 allegato al ricorso introduttivo), le parti concordavano una modifica extragiudiziale delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale, prevendendo l'aumento ad €.600,00 mensili del contributo al mantenimento della moglie, posto a carico del marito. Tale maggiore importo, tuttavia, era omnicomprensivo anche delle spese relative all'immobile, che nei precedenti accordi di separazione erano invece state poste a carico esclusivo del marito in aggiunta al contributo al mantenimento della (determinato in €.500). Parte_2
I redditi delle parti ha il grado di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e ha dichiarato di guadagnare Parte_1 circa €.2000 netti al mese per 13 mensilità oltre al premio produzione. Non è proprietario di beni immobili, ha un finanziamento con cessione del quinto per il sostenimento di spese sanitarie, vive in un alloggio di servizio dell'amministrazione, destinato a me per l'incarico, per cui non ha spese abitative, ad esclusione delle utenze.
Redditi documentati: il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Mod.730/23 = al mese netti circa €.2.200
Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.200
Reddito costante.
non ho spese abitative (vive in casa di proprietà), non ha altre proprietà immobiliari, Controparte_1 non ha mai lavorato: adduce, al riguardo, condizioni di salute precarie. In realtà, non risulta pagina 5 di 6 documentata una condizione così grave da averle impedito di lavorare (diagnosi “sindrome vertiginosa”, senza alcuna certificazione di limitazione della sua abilità al lavoro).
Si è limitata al deposito di autocertificazioni per gli anni: 2021, 2022, 2023, indicando – rispettivamente – i seguenti redditi €.5.000 (2021), €.6800 (2022), €.7200 (2023) dovuti all'assegno di mantenimento percepito dal marito.
In considerazione anche della durata del loro matrimonio, allora, di circa 21 anni, appare congruo un assegno divorzile in favore della moglie, che trova la sua giustificazione soprattutto sotto l'aspetto assistenziale (stante la consistenza differenza reddituale tra le parti), determinato in €.400 mensili, adeguato annualmente agli indici Istat.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra domanda, istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.4.2001 a Bentivoglio (BO) tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bentivoglio (BO al n.2 Parte 1 dell'anno 2001, per l'effetto ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone: con decorrenza dalla domanda, la corresponsione di un assegno divorzile in favore di a CP_1 carico di , di €.400,00 (quattrocento) mensili, annualmente rivalutabili, da versare Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 2.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10258/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDAMONTI Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F.D. ROOSEVELT, 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PEDAMONTI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRCO MARIO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA MENGOLI 5 BOLOGNA presso il difensore avv.
CHIRCO MARIO GIUSEPPE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Gorizia, 4.8.1968) ricorre nei confronti di (Bologna, Parte_1 Controparte_1
23.6.1966) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.4.2001 a Bentivoglio (BO) trascritto nei registri dello stato civile di tale Comune al n.2 Parte 1 dell'anno 2001.
Dal ricorso 15.7.2024
La coppia (che non ha avuto figli) è giunta alla separazione consensuale omologata (udienza 8.2.2022 e successivo decreto di omologa 1°.3.2022), con la quale era stabilito – oltre alla pronuncia sullo status – un assegno maritale, a carico del in favore della moglie, di €.500 mensili. Parte_1
Con la separazione, inoltre, la casa familiare (sita in Bentivoglio, via Genova 2), di proprietà esclusiva della moglie, era a questa assegnata ed il marito si impegnava al pagamento di tutte le relative spese.
pagina 1 di 6 Con l'odierno ricorso, il marito chiede, oltre alla sentenza sul vincolo, la conferma delle determinazioni della separazione, con previsione di un assegno (ormai “divorzile”) in favore della ridotto Per_1 nella misura di €.300 mensili.
Con comparsa di costituzione 21.10.2024 si è costituita associandosi alla pronuncia sul Controparte_1 vincolo, ma domandando il riconoscimento di un assegno divorzile, in proprio favore, di €.600.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (del 19.11.2024), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le loro dichiarazioni il ricorrente:
<Le condizioni della separazione sono state rispettate. La separazione prevedeva che versassi 500 euro mensili di mantenimento, oltre alle spese dell'abitazione di proprietà di mia moglie.
Tuttavia, ho ritenuto opportuno integrare quella somma con ulteriori 100 euro per coprire le spese, a mezzo di una scrittura privata, per un totale, dunque, di 600 euro.
Sono brigadiere dell'arma dei Carabinieri. Percepisco circa 2000 euro al mese per 13 mensilità oltre al premio produzione.
Non ho beni immobili.
Ho un finanziamento con cessione del quinto per il sostenimento di spese sanitarie.
Ho una assicurazione integrativa pensionistica di 100 euro al mese.
Ho un'assicurazione sanitaria. Vivo in un alloggio di servizio dell'amministrazione, destinato a me per l'incarico. Pago solo le utenze.>>
La convenuta:
<Si era deciso in sede di separazione, dato che io non lavoravo, anche in virtù di una scelta comune effettuata tra di noi, questa somma di 500 euro.
Abbiamo sottoscritto quell'altro accordo per un totale di 600 euro che attualmente mi viene versato.
Io vivo in casa di proprietà, ereditata alla morte dei miei genitori.
Non ho spese abitative.
Vivo sola.
Non ho altri beni. Né finanziamenti.
Non lavoro perché ho sempre avuto dei problemi di salute e inoltre ho sempre bisogno di assistenza.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, riservando i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co.
c.p.c.) e per il prosieguo del giudizio. pagina 2 di 6 Alla stessa udienza, i procuratori delle parti facevano reciproche proposte giungendo ad un punto molto prossimo all'accordo: la convenuta si dichiarava disposta ad accettare un assegno di €.400 (rispetto ai
600 di cui alla comparsa) ed il ricorrente, dal canto suo, si dichiarava disposto ad offrire la somma di
€.350. Nonostante ciò, un accordo non veniva raggiunto.
Il giudice relatore, ritenendo che le condizioni delle parti non fossero mutate, rispetto al momento della separazione (peraltro consensuale) si limitava, con l'ordinanza ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., a confermare le determinazioni di cui alla separazione.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Per l'attore: oltre alla pronuncia sul vincolo, il riconoscimento di un assegno divorzile per la moglie di
€.400,00.
Per la convenuta: oltre alla pronuncia sul vincolo, il riconoscimento di un assegno divorzile di
€.600,00.
Il P.M. intervenuto si è limitato ad non opporsi alla domanda sullo status.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 1°.3.2022, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
(8.2.2022), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per il resto, la sola domanda rispetto alla quale il Collegio si deve pronunciare è quella sull'entità dell'assegno divorzile: invero, rispetto al merito del diritto della convenuta, questo non è oggetto di contestazione, neppure da parte del Parte_1
Si tratta di giungere ad una sua equa determinazione, sulla scorta delle allegazioni e delle prove documentali fornite dalle parti.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile.
Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18.
Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU.
Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi.
pagina 3 di 6 Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit.
Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno
(conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.).
Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria).
Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.).
Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
pagina 4 di 6 Sulla scia della pronuncia delle SS.UU.
Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022
n.29920).
Nel caso in esame, è lo stesso a riconoscere il diritto della controparte ad un assegno Parte_1 divorzile: tale contegno esime controparte dal relativo onere della prova, sulla stessa incombente (in ipotesi) vertendosi in materia di diritti patrimoniali, come tali lasciati alla libera disponibilità delle parti. Dunque, a fronte della domanda della il marito (invero fin dal ricorso introduttivo di CP_1 questo giudizio) ha proposto la corresponsione di un assegno divorzile a proprio carico, così riconoscendo il relativo diritto della convenuta.
Gli aspetti economici
Le parti avevano raggiunto un accordo con la separazione in virtù del quale, il marito si impegnava a pagarne tutte le spese della casa familiare alla moglie che ne era, all'epoca, nuda proprietaria, mentre l'usufrutto era della madre: oggi quest'ultima è deceduta e, di conseguenza, la ne è Parte_2 proprietaria esclusiva.
Successivamente, con scrittura privata 6.4.2022 (doc. n.4 allegato al ricorso introduttivo), le parti concordavano una modifica extragiudiziale delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale, prevendendo l'aumento ad €.600,00 mensili del contributo al mantenimento della moglie, posto a carico del marito. Tale maggiore importo, tuttavia, era omnicomprensivo anche delle spese relative all'immobile, che nei precedenti accordi di separazione erano invece state poste a carico esclusivo del marito in aggiunta al contributo al mantenimento della (determinato in €.500). Parte_2
I redditi delle parti ha il grado di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e ha dichiarato di guadagnare Parte_1 circa €.2000 netti al mese per 13 mensilità oltre al premio produzione. Non è proprietario di beni immobili, ha un finanziamento con cessione del quinto per il sostenimento di spese sanitarie, vive in un alloggio di servizio dell'amministrazione, destinato a me per l'incarico, per cui non ha spese abitative, ad esclusione delle utenze.
Redditi documentati: il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Mod.730/23 = al mese netti circa €.2.200
Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.200
Reddito costante.
non ho spese abitative (vive in casa di proprietà), non ha altre proprietà immobiliari, Controparte_1 non ha mai lavorato: adduce, al riguardo, condizioni di salute precarie. In realtà, non risulta pagina 5 di 6 documentata una condizione così grave da averle impedito di lavorare (diagnosi “sindrome vertiginosa”, senza alcuna certificazione di limitazione della sua abilità al lavoro).
Si è limitata al deposito di autocertificazioni per gli anni: 2021, 2022, 2023, indicando – rispettivamente – i seguenti redditi €.5.000 (2021), €.6800 (2022), €.7200 (2023) dovuti all'assegno di mantenimento percepito dal marito.
In considerazione anche della durata del loro matrimonio, allora, di circa 21 anni, appare congruo un assegno divorzile in favore della moglie, che trova la sua giustificazione soprattutto sotto l'aspetto assistenziale (stante la consistenza differenza reddituale tra le parti), determinato in €.400 mensili, adeguato annualmente agli indici Istat.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra domanda, istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 7.4.2001 a Bentivoglio (BO) tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bentivoglio (BO al n.2 Parte 1 dell'anno 2001, per l'effetto ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone: con decorrenza dalla domanda, la corresponsione di un assegno divorzile in favore di a CP_1 carico di , di €.400,00 (quattrocento) mensili, annualmente rivalutabili, da versare Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 2.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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