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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011301419000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120002283961000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130019274640000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140009562789000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 02020190006448214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200000729707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210006217389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220009652312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso Intimazione di pagamento notificata il 26/10/2023, con impugnazione di sole
3 cartelle su 8 per omessa notifica, decadenza ex art. 25 DPR n. 602/73, prescrizione, per Euro
45.368,07
Vengono notificati atti d'intimazione interruttivi della prescrizione in data 29/04/2016 via PEC, 12/09/2017 via PEC, 19/05/2022 via PEC, 16/07/2023.
Non sono stati impugnati gli atti presupposti, che sono divenuti definitivi, non potendosi ipotizzare una rimessione in termini con l'intimazione impugnata.
L'impugnazione, quindi, nella fattispecie in oggetto può essere proposta per vizi propri, l'atto in sè non presenta vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese liquidate in Euro 2.000,00, in quanto sia per l'intimazione impugnata e sia per gli atti interruttuvi della prescrizione che non si è formata, le notifiche sono state regolari, ed inoltre, non essendo stati impugnati gli atti presupposti, divenuti definitivi,
l'intimazione in oggetto può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto, che però non presenta vizi.
P.Q.M.
Rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 2.000,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011301419000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120002283961000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130019274640000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140009562789000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 02020190006448214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200000729707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210006217389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220009652312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso Intimazione di pagamento notificata il 26/10/2023, con impugnazione di sole
3 cartelle su 8 per omessa notifica, decadenza ex art. 25 DPR n. 602/73, prescrizione, per Euro
45.368,07
Vengono notificati atti d'intimazione interruttivi della prescrizione in data 29/04/2016 via PEC, 12/09/2017 via PEC, 19/05/2022 via PEC, 16/07/2023.
Non sono stati impugnati gli atti presupposti, che sono divenuti definitivi, non potendosi ipotizzare una rimessione in termini con l'intimazione impugnata.
L'impugnazione, quindi, nella fattispecie in oggetto può essere proposta per vizi propri, l'atto in sè non presenta vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese liquidate in Euro 2.000,00, in quanto sia per l'intimazione impugnata e sia per gli atti interruttuvi della prescrizione che non si è formata, le notifiche sono state regolari, ed inoltre, non essendo stati impugnati gli atti presupposti, divenuti definitivi,
l'intimazione in oggetto può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto, che però non presenta vizi.
P.Q.M.
Rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 2.000,00.