TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1667 del Ruolo generale degli affari conteziosi civili dell'anno 2022 e promossa
DA
, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia e Parte_1 Persona_1 quale custode dell'eredità di , rappresentata e difesa giusta procura allegata alla Persona_2 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.01.2025, dall'Avv. Francesca Paradisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, alla Via Pompeiana, n. 19
Attrice
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
OGGETTO: Azione di rivendicazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
-accertare la proprietà degli immobili per cui è causa, come di seguito identificati,
1) Foglio 27, particella 140, subalterno 59, categoria A2, Classe 1, Consistenza 4,5 vani, totale mq
92 rendita euro 231,94, sito in Via Roma, civico n. 637;
2) Foglio 27, particella 140, subalterno 8, categoria C2, classe 1, consistenza mq 10, superficie catastale mq 11, rendita euro 33,57;
3) Foglio 27, particella 140, subalterno 8, categoria C2, classe 1, consistenza mq 10, superficie catastale mq 12, rendita euro 33,57; in capo all'Eredità ; Persona_2
- accertare che l'odierno convenuto ha occupato illegittimamente le unità immobiliari suddette, e, per l'effetto,
- ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., all'odierno convenuto e/o a chi al momento della pronuncia sia venuto a disporre di fatto del bene, l'immediato rilascio delle unità immobiliari medesime;
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare che l'occupazione immobiliare sine titulo ha cagionato danni alla legittima proprietaria liquidati in via equitativa nell'importo non inferiore ad euro 400,00 per ogni mensilità di abusiva occupazione e per l'effetto condannare il sig. a pagare la complessiva Controparte_1 somma maturata dall'inizio dell'appropriazione al rilascio effettivo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
vinte le spese di giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , accettante con beneficio di inventario Persona_1
l'eredità di (vd. doc. 13-16 allegato all'atto di citazione) e in qualità di custode Persona_2 dell'eredità di , deceduto in Alba Adriatica il 2.01.2020 (vd. doc. 1 allegato alla Persona_2 citazione), ha convenuto in giudizio affinché l'intestato Tribunale, previo Controparte_1 accertamento della proprietà in capo all'eredità di degli immobili siti in Persona_2
Martinsicuro, Via Roma censiti al NCEU del Comune al foglio 27, part. 140, sub. 8, 22 e 59 (ex
57), lo condannasse alla loro restituzione in quanto dallo stesso occupati sine titulo e al pagamento di un'indennità per ogni mensilità di illegittima occupazione.
2. nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si è Controparte_1 costituito in giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata presa in decisione all'udienza del 6.02.2025, con concessione del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Parte attrice ha, innanzitutto, domandato la condanna di al rilascio degli Controparte_1 immobili siti in Martinsicuro (meglio identificati in atti) ex art. 948 c.c. in quanto dallo stesso detenuti sine titulo.
In punto di diritto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, mentre l'azione di restituzione, avendo natura personale, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di trasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (di guisa che chi agisce può limitarsi a fornire la prova dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa), l'azione di rivendica ha natura reale con la conseguenza che, se manca ab origine il titolo, occorre necessariamente agire con quest'ultima fornendo la prova dell'esistenza del proprio diritto di proprietà a titolo originario (cfr. Cass. civ., sez. U., 28 marzo 2014, n. 7305). In altri termini, le
Sezioni Unite hanno affermato che quando viene chiesta la condanna al rilascio nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, la domanda deve essere qualificata come di rivendicazione “poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale pagina 2 di 7 occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 7305/2014 cit.)
Colui che agisce con l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. deve, pertanto, fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà, dovendo, cioè, dimostrare l'esistenza di un titolo di acquisto originario o, nel caso di acquisto a titolo derivativo, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, oltre al suo titolo d'acquisto, anche del titolo d'acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ovvero deve dimostrare di aver posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 4 dicembre 2014, n. 25643; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 20 novembre 2023, n. 33190).
4.1. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che parte attrice ha assunto all'onere probatorio sulla stessa gravante risultando provato il susseguirsi di acquisti a titolo derivativo fino ad un termine utile ai fini dell'usucapione.
Invero, risulta dagli atti di causa che gli immobili siti in Martinsicuro, Via Roma, censiti al
NCEU del Comune al foglio 24, part. 140, sub. 57 (poi divenuto sub. 59, vd. doc. 9 allegato alla citazione), 7, 8, 22 e 5:
- sono stati realizzati in forza di concessione edilizia n. 767 del 16.01.191 rilasciata dal Comune in favore della società (vd. doc. 5 fascicolo di parte Controparte_2 attrice);
- sono stati alienati con atto di compravendita del 14.11.1986 dalla società
[...] alla società (vd. doc. 6 allegato all'atto di Controparte_2 Parte_2 citazione);
- sono stati alienati con atto di compravendita del 14.12.1987 dalla società Parte_2 ad , atto di compravendita, atto poi dichiarato inefficace con sentenza n. 10033
[...] Controparte_3 del Tribunale di Milano del 21.01.1991 (vd. doc. 7 allegato alla citazione)
- sono stati alienati con atto di compravendita del 12.03.1988 da alla Controparte_3 CP_4
(vd. doc. 8 allegato alla citazione), poi denominata Controparte_5 [...]
(vd. doc. 8 bis allegato alla citazione), atto poi Controparte_6 dichiarato inefficace con sentenza n. 10033 del Tribunale di Milano del 21.01.1991 (vd. doc. 8 allegato alla citazione);
- sono stati trasferiti, in seguito all'intervenuto fallimento della società a Parte_2
giusto decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Milano in data Persona_2
31.03.2000 (vd. doc.
3-4 allegato all'atto di citazione)
4.2. Dall'istruttoria svolta risulta, altresì, che dal 2918 ha occupato Controparte_1
l'appartamento sito in Via Roma (foglio 27, part. 140, sub. 59) e le annesse pertinenze di cui al foglio 27, par. 140 sub. 8 e 22.
Invero:
pagina 3 di 7 - la testimone originaria amministratrice di sostegno di Testimone_1 Persona_2 dal Maggio 2017 al Maggio 2019, ha riferito che nel momento nel quale ha accettato l'incarico ha effettuato una ricognizione dei beni immobili di proprietà dell'amministrato venendo a conoscenza che l'immobile in oggetto e gli annessi fondaci erano stati illegittimamente occupati da CP_1
al quale aveva inviato una diffida stragiudiziale intimandogli l'immediata restituzione dei
[...] beni (vd. verbale di udienza del 28.09.2023, doc. 12 allegato alla citazione);
- il testimone comandante della Polizia Locale di Martinsicuro dal Testimone_2
2.07.2012, ha riferito nel periodo tra Febbraio e Maggio 2023 ha effettuato due accertamenti presso gli immobili in questione rinvenendo all'interno degli stessi e la sua famiglia ad Controparte_1 esclusione della signora (vd. verbale di udienza del 28.09.2023); Parte_3
- il testimone ha riferito che nel 2018 si è appropriato Testimone_3 Controparte_1 abusivamente dell'appartamento mansardato e dei fondaci avendolo visto in più occasioni entrare nel portone del condominio ed essendo il suo nome apposto sul campanello dell'abitazione e che lo stesso, almeno fino al momento dell'assunzione della testimonianza, continua ad abitare in loco (vd. verbale di udienza del 28.09.2023).
Accanto a tali risultanze istruttorie deve essere valorizzata la mancata comparizione senza giustificato motivo di parte convenuta a rendere interrogatorio formale all'udienza del 28.09.2023 in quanto l'art. 232 co. 1 c.p.c. prevede che «se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio». Sebbene tale disposizione non ricolleghi automaticamente alla mancata comparizione, per quanto ingiustificata, per rendere l'interrogatorio l'effetto della confessione, riconoscendo solo al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436; Cass. civ., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 17719; Cass. civ., sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 3258; Cass. civ., sez. 2, 20 aprile 2006, n. 9254), nel caso di specie, la mancata comparizione del convenuto Controparte_1 unita alle risultanze dell'istruttoria testimoniale, permette di ritenere accertata l'illegittima occupazione degli immobili in oggetto dal 2018 ad oggi.
4.3. Ne deriva che il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio degli immobili identificati al catasto del Comune di Martinsicuro, al foglio 27, particella 140, sub. 8, 22 e 59 (ex
57), liberi da persone e cose.
5. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna di al pagamento di una somma Controparte_1 di denaro non inferiore ad € 400,00 mensili a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo allegando che, in caso di disponibilità dei suddetti immobili, avrebbe locato l'immobile mansardato e i due garages.
5.1. In punto di diritto, quanto alla domanda di risarcimento del danno in conseguenza dell'illegittima occupazione le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno secondo cui il danno in materia di occupazione pagina 4 di 7 illegittima è un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 aprile 2022, n. 12865; Cass. civ., sez. 2,
15 febbraio 2022, n. 4936; Cass. civ., sez. 2, 31 gennaio 2018, n. 2364; Cass. civ., sez. 2, 9 agosto
2016, n. 16670; Cass. civ., sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. civ., sez. 2, 7 agosto 2012, n.
14222) e la teoria causale, secondo cui il danno in materia è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi lo lamenta (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27126; Cass. civ., sez.
3, 29 settembre 2021, n. 26331; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. civ., sez. 3, 16 marzo 2021, n. 7280; Cass. civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., sez. 3, 4 dicembre
2018, n. 31233; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. 3, 27 luglio 2015, n.
15757; Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15111; Cass. civ., sez. 3, 11 gennaio 2005, n. 378) affermando che occorre sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno presunto” o
“danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In quest'ottica le Sezioni Unite hanno chiarito che se l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, “è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” mentre se “l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà (il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo)” – come avviene nel caso di danno da occupazione senza titolo dell'immobile -
“il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”. L'evento di danno riguarda, quindi “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini del risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di tale specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645).
pagina 5 di 7 5.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice ha allegato specificamente che, qualora avesse avuto la disponibilità dell'immobile e dei due garages, li avrebbe concessi in locazione ad un corrispettivo non inferiore ad € 400,00 pari al valore locativo del cespite usurpato.
Ritiene il Tribunale che, in assenza di specifica allegazione e prova circa l'effettivo stato degli immobili, per l'immobile adibito a mansarda di cui al foglio 27, part. 140, sub. 59, classe A/2, 92 m2, rendita catastale € 231,94 (vd. doc. 9 allegato all'atto introduttivo), per il locale garage di cui al foglio 27, part. 140, sub. 8, classe C/2, 11 m2, rendita catastale € 33,57 (vd. doc. 10 allegato all'atto introduttivo) e per il locale garage di cui al foglio 27, part. 140, sub. 22, classe C/2, 12 m2, rendita catastale € 33,57 (vd. doc. 11 allegato all'atto introduttivo), è equo l'importo di € 400,00 mensili, trattandosi di valore in linea con quanto risultante dalle quotazioni OMI (cfr. Cass. civ., sez. 6, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass. civ., sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11445; Cass. civ., sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21813 secondo cui le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate rientrano tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 co. 2 c.p.c. risultando dallo stesso sito web dell'Agenzia delle Entrate ed essendo gratuite e liberamente consultabili, trattandosi di strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa). Quanto alle mensilità da riconoscere all'attrice, ritiene il Tribunale che, nonostante Tes_3
abbia riferito che l'occupazione è iniziata nel 2018 e risulti dagli atti la diffida al rilascio
[...] da parte dell'amministratrice di sostegno di datata 1.02.2019, il risarcimento Persona_2 del danno può essere riconosciuto solo a far data dal mese di Gennaio 2020 (ossia successivamente al decesso di , avvenuto in data 2.01.2020 vd. doc. 1 allegato alla citazione) in Persona_2 quanto non può ipotizzarsi – in assenza di espressa azione giudiziaria da parte dell'amministratore di sostegno – la sua volontà di porre in locazione il bene.
Ne deriva che deve essere condannato al pagamento di € 400,00 mensili per Controparte_1 ogni mensilità dal 3.01.2020 ad oggi.
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto "l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extra-contrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile” con la conseguenza che “gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione" (cfr. Cass. civ., sez. 2, 15 maggio 2013, n. 11736)
5.2. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di € 400,00 mensili fino all'effettivo rilascio in quanto, da un lato, trattasi di domanda formulata solo nella comparsa conclusionale (mentre nell'atto introduttivo la parte aveva espressamente limitato la domanda al danno già sofferto) e, dall'altro, trattandosi di un'ipotesi di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. non è possibile adottare condanne in futuro, per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente pronuncia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta.
pagina 6 di 7 Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale, si liquidano in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , in Parte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e di custode Persona_1 dell'eredità di , contro ogni altra domanda ed eccezione Persona_2 Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a l'immediato rilascio degli Controparte_1 immobili siti in Villa Rosa di Martinsicuro, alla Via Roma n. 637 e identificati al catasto del medesimo Comune al foglio 27, particella 140, sub. 8, 22 e 59 (ex 57) liberi da persone o cose;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 400,00 per ogni mese di illegittima occupazione dal 3.01.2020 ad oggi oltre interessi come indicati nel par.
5.1. della motivazione;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7