Sentenza 17 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2004, n. 18732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18732 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL TO S.A.S. di AG ZO & G, elettivamente domiciliata in Roma, Via Saluzzo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fernando Natale, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Ferrara in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, pubblicato il 21.5.2002, emesso il 18.3.2002 nel procedimento iscritto al n. 6507 del ruolo generale affari diversi per l'anno 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.5.2004 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001, la "ZO TO s.a.s. di AG ZO & C", premesso di avere incardinato davanti al Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 7.1.1992, un giudizio il quale aveva per oggetto un accertamento di proprietà e premesso altresì che tale giudizio, nonostante fossero già trascorsi dieci anni, risultava ancora pendente, chiedeva che la Corte di Appello di Roma, previo accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti, per brevità, denominata semplicemente "Convenzione europea"), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, disponesse la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovutole a titolo di equa riparazione del danno, patrimoniale e non, subito in conseguenza di siffatta durata.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, resistendo alla pretesa avversaria.
Il Giudice adito, con decreto emesso in data 18.3/21.5.2002, respingeva il ricorso, assumendo:
a) che, sebbene la durata del processo in esame potesse effettivamente dirsi esorbitante, oltre cioè la soglia di ragionevolezza (pur dovendosi rilevare che almeno cinque degli anni di una simile durata erano imputabili al comportamento delle parti), non risultasse tuttavia somministrata alcuna prova dell'eventuale pregiudizio derivatone alla ricorrente;
b) che quest'ultima, infatti, si fosse limitata a protestare e quantificare asseriti danni senza in alcun modo additare, neppure in via di mera allegazione, in cosa si concretassero i pregiudizi che lamentava di aver risentito, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale;
c) che, peraltro, a questo secondo riguardo, rimanesse esclusa, quante volte il ricorrente non fosse persona fisica, la configurabilità di effetti lesivi di natura-psicologica riconducibili alla protratta incertezza sull'esito della lite, onde non risultava ammissibile il riconoscimento di danni non patrimoniali, salva la dimostrazione di una effettiva e concreta lesione di beni immateriali (quali l'immagine, l'onore, la reputazione, l'identità personale), ciò di cui, nella specie, non vi era la benché minima traccia.
Avverso siffatto decreto, propone ricorso per Cassazione la Società anzidetta, deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di impugnazione, dei cui esame congiunto si palesa l'opportunità, involgendo essi (salvo quanto appresso) la trattazione di questioni strettamente connesse, la ricorrente denunzia rispettivamente quanto segue.
Attraverso il primo dei motivi anzidetti, la stessa ricorrente lamenta violazione e mancata applicazione dell'art. 2, commi n. 1 e n. 3, della legge n. 89 del 2001, nonché contestuale violazione e mancata applicazione dell'art. 2056 c.c., oltre che dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., assumendo:
a) che la Corte territoriale, pur avendo ravvisato una durata non ragionevole del processo denunciato ai sensi della c.d. legge Pinto, ha tuttavia escluso che la ricorrente abbia dato prova del danno non patrimoniale;
b) che detto Giudice avrebbe dovuto sanzionare la responsabilità dello Stato Italiano, e quindi del Ministero convenuto, per il solo fatto della lesione in sè della norma di carattere internazionale contenuta nell'arto, paragrafo 1, della Convenzione europea;
c) che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, una volta riconosciuta la violazione della medesima Convenzione, e perciò il diritto della ricorrente ad un processo di ragionevole durata, non poteva non procedersi alla liquidazione del danno, da effettuarsi, in assenza di prova di danni materiali, in via equitativa con riferimento ai soli danni non patrimoniali;
d) che manca altresì, nella decisione impugnata, il secondo passaggio, ovvero quello della verifica e della valutazione della durata in relazione alla complessità della materia trattata nello specifico giudizio, la questione sollevata dinanzi al Tribunale di Benevento risultando soltanto documentale e non richiedendo alcuna attività istruttoria, onde la causa non presentava alcun grado di complessità e rientrava nel novero di un normale processo civile, relativo ad un accertamento di proprietà, per il quale la Corte di Strasburgo parla di tre anni come termine di ragionevole durata. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e mancata applicazione vuoi dell'art. 2, commi n. 1 e n. 3, della legge n. 89 del 2001, vuoi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonché omesso esame ed omessa od, in ogni caso, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla stessa ricorrente, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale, dopo avere rilevato che la durata del procedimento civile davanti al Tribunale di Benevento non era ragionevole, ha rigettato la richiesta di equa riparazione, non solo sull'erronea valutazione che, nel sistema designato dalla nuova normativa, il danno non coincida con il ritardo, ma, soprattutto, in base all'omessa od, in ogni caso, insufficiente valutazione e motivazione circa un punto assolutamente decisivo della controversia, prospettato dalla ricorrente e, peraltro, rilevabile d'ufficio, relativo alla richiesta di equa riparazione avanzata dalla medesima ricorrente con riferimento ai lamentati danni di carattere non patrimoniale, rispetto ai quali quest'ultima, dopo averli quantificati nel rispetto dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte europea, si è altresì rimessa alla liquidazione equitativa del Giudice adito;
b) che detto Giudice ha così incontestabilmente violato l'art. 1226 c.c., non solo non riconoscendo i danni di carattere non patrimoniale, puntualmente rivendicati dalla ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, ma, addirittura, omettendo ogni motivazione in merito al mancato riconoscimento dei danni stessi, laddove, dimostrata l'esistenza dell'illecito, costituito dalla violazione del già richiamato art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, non poteva non riconoscersi il richiesto danno, configurabile come un danno alla persona che, identificandosi con il danno evento, trova applicazione a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio economico.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e mancata applicazione dell'art. 2, commi n. 1 e n. 3, della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 6, paragrafo 1, dianzi citato, sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno di carattere non patrimoniale anche ai ricorrenti non persone fisiche, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha cercato di blindare il decreto negando il riconoscimento del danno di carattere non patrimoniale sull'assunto che la ricorrente non sia persona fisica, onde rimane esclusa la configuraci di effetti lesivi di natura psicologica riconducibili a stati di stress, di ansia, di preoccupazione per l'inutile attesa del giudizio, laddove, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito la prova di una effettiva e concreta lesione di beni immateriali quali l'immagine, l'onore, la reputazione, l'identità personale;
b) che l'orientamento qui propugnato accoglie una nozione ampia di danno non patrimoniale, tale, cioè, da comprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, il quale si contrapponga come categoria logica generale a quella del danno patrimoniale, caratterizzato dall'economicità dell'interesse leso;
c) che, se per le persone fisiche il danno patrimoniale è caratterizzato dai patemi d'animo e dalle ansie per l'attesa di un giudizio protrattosi troppo a lungo, connotandosi comunque in maniera peculiare rispetto allo speculare pretium doloris, per le persone giuridiche esso è caratterizzato da diversi altri disagi, che possono andare dal discredito all'immagine a quello alla credibilità commerciale, connotandosi comunque come l'ingiusta compressione di un bene riconosciuto inviolabile per chiunque sia parte di un giudizio;
d) che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto di non poter escludere che una società commerciale abbia subito un danno diverso da quello materiale in senso stretto e non di meno meritevole di essere riparato tenuto conto di tutte le possibili conseguenze che il protrarsi oltre misura della durata di un giudizio possono, in concreto, ripercuotersi sul corretto esercizio della gestione sociale, onde la conclusione secondo cui l'effettività del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea esige che un ristoro pecuniario per danno morale possa essere concesso anche ad una società commerciale.
I tre motivi non sono fondati.
Al riguardo, giova innanzi tutto notare come il profilo di censura sopra riportato alla lettera "d" del primo motivo si palesi del tutto estraneo alla ratio decidendo atteso che la Corte territoriale, per un verso, ha respinto la domanda proposta dall'odierna ricorrente sulla base dell'assorbente considerazione secondo cui "non risulta somministrata alcuna prova dell'eventuale pregiudizio" derivato alla medesima ricorrente dalla durata del processo de quo, ovvero in forza di un rilievo il quale attiene esclusivamente al "danno" che, a norma del primo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, deve necessariamente discendere, ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, dal mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, laddove, per altro verso, ha comunque affermato, con apprezzamento di per sè non specificatamente censurato, che la durata del processo in questione può "effettivamente dirsi esorbitante, oltre la... soglia di ragionevolezza (ancorché rilevando che risulta direttamente o indirettamente imputabile al comportamento delle parti per almeno cinque anni)", onde la manifesta inammissibilità di una doglianza, come quella in esame, la quale, sul presupposto che "la questione sollevata innanzi al Tribunale civile di Benevento era soltanto documentale non richiedendo alcun attività istruttoria", concerne (esclusivamente) la mancata "valutazione della durata in relazione alla complessità della materia trattata nello specifico giudizio", ovvero un profilo che attiene all'apprezzamento della violazione stessa dell'art. 6, paragrafo 1, sopra richiamato, laddove, come accennato, la sussistenza di siffatta violazione è stata di per sè espressamente riconosciuta dalla Corte territoriale. Tanto premesso, si osserva, quindi, come detto Giudice:
a) per un verso, sulla base di un accertamento di fatto incensurato, abbia affermato che la ricorrente si è limitata "a protestare e quantificare asseriti danni senza in alcun modo additare, neppure in via di mera allegazione, in cosa si concretino i pregiudizi che pur lamenta di aver risentito tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale";
b) per altro verso, abbia poi ritenuto, a questo secondo riguardo, che, "quante volte il ricorrente non è persona fisica - come nella specie - rimane esclusa la configurabilità di effetti lesivi di natura psicologica riconducibili alle usuali categorie dei patemi d'animo, stress o disagi psichici per la protratta incertezza sull'esito della lite, conseguenti scadimenti della qualità della vita, onde resta escluso il riconoscimento di danni non patrimoniali salvo la puntuale dimostrazione di una effettiva e concreta lesione di beni immateriali quali l'immagine, l'onore, la reputazione, l'identità personale, del che, nella specie, non vi è la benché minima traccia".
Posto, dunque, che l'odierna ricorrente non ha neppure censurato il mancato riconoscimento, in assenza di prova, di "danni materiali" ed ha perciò circoscritto le proprie doglianze "ai soli danni di carattere non patrimoniale", è da notare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già avuto modo di affermare (Cass. 10 aprile 2003, n. 5664) che, in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quali centri autonomi di imputazione di diritti e di doveri, onde va esteso anche a queste (come, nella specie, l'odierna ricorrente) il principio, valevole per le persone giuridiche (Cass. 2 agosto 2002, n. 11600; Cass. 29 ottobre 2002, n. 15233; Cass. 19 novembre 2002, n. 16262), secondo cui, senza che rilevi in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società trattandosi del turbamento di un soggetto diverso dalla parte, il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che siffatta durata sia in grado di arrecare, vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, nonché sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica, ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione, onde un simile danno è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente o indirettamente, i medesimi diritti, di guisa che viene correttamente escluso quando la relativa domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale (come nel caso in esame, relativo all'esperimento di un'azione di accertamento della proprietà) e del resto non si alleghi, a motivo del ritardo della pronuncia su di essa e del perdurare della situazione di incertezza connessa alla pendenza della causa, alcun effetto pregiudizievole per i diritti sopra indicati. Un simile orientamento, il quale poggia sul dettato dell'art. 2, terzo comma (lettera "b"), della legge n. 89 del 2001 là dove tale disposizione non introduce limitazioni di sorta ne' richiama, a differenza di quanto ha fatto con l'art. 2056 c.c., l'art. 2059 c.c. che limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai casi determinati dalla legge, costituisce applicazione, per quel che attiene in via di principio alla possibilità di riconoscere il diritto all'equa riparazione del danno menzionato da ultimo (anche) in favore degli enti collettivi, del consolidato - indirizzo di questa Corte (Cass. 3 marzo 2000, n. 2367; Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) secondo cui danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte, nel senso esattamente che il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta pecunia doloris, onde, nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale, non esaurendosi nel danno morale soggettivo ma riguardando gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, così da risultare riferibile anche a enti e persone giuridiche.
Peraltro, è noto come questa Corte, con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 1338 del 26 gennaio 2004, abbia riconosciuto che, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea sopra richiamata, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, una simile lettura della norma interna, oltre che ricavabile dalla ratio giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori, essendo imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata l'anzidetta violazione dell'art. 6, viene normalmente liquidato alla vittima senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, ancorché in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.
La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, tuttavia, nella parte in cui, come si è visto, ha affermato che, a proposito del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, può parlarsi non di danno insito nella violazione (danno in re ipsa), ma di prova (del danno) di regola in re ipsa, nel senso che, provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale, salvo che risultino circostanze le quali dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate, denota inequivocabilmente di riferirsi al caso in cui il soggetto danneggiato (o che assume di essere tale) sia costituito da una persona fisica, là dove in particolare trovasi affermato:
a) che "invero è normale che l'anomala lunghezza della pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema d'animo, un'ansia,
- una sofferenza morale che non occorre provare, sia pure attraverso elementi presuntivi (trattandosi) di conseguenze non patrimoniali che possono ritenersi presenti secondo l'id quod plerumque accidit, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso";
b) che "in assenza di...situazioni particolari che si rilevino presenti nel singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo ed ha perciò subito l'afflizione causata dall'esorbitante attesa della decisione (a prescindere dall'esito della stessa e, quindi, anche se di contenuto sfavorevole alla vittima della violazione)";
c) che, "mentre l'esistenza del danno patrimoniale, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) formare oggetto di specifica dimostrazione, la sofferenza di un danno non patrimoniale per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, non è suscettibile di ricevere un'obiettiva dimostrazione, onde l'interprete deve prendere atto che esso si verifica nella normalità dei casi secondo l'id quod plerumque accidit.
Nè, del resto, sembra possa argomentarsi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, pure richiamata dalla stessa ricorrente odierna.
Detta Corte, infatti, dopo vari accenni inseriti in precedenti sentenze (CEDU 19 dicembre 1994, Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs et Gubi;
CEDU 28 luglio 1999, Immobiliare Saffi;
CEDU 8 dicembre 1999, Partito turco della libertà e della democrazia - OZDEP), con la sentenza della Grande Chambre (l'equivalente delle Sezioni Unite di questa Corte) in data 6 aprile 2000, relativa al caso Comingersoll S.A., ha ritenuto che l'efficacia del diritto garantito dall'arto, paragrafo 1, della Convenzione europea "esige che una riparazione pecuniaria, anche per il danno morale, possa essere riconosciuta anche ad una società commerciale. Il pregiudizio non patrimoniale può infatti comportare, per codesta società, elementi più o meno 'oggettivi' o 'soggettivi'. Fra i quali occorre riconoscere la reputazione dell'impresa, ed anche l'incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere, i disturbi cagionati alla gestione dell'impresa stessa, le cui conseguenze non si prestano ad un preciso calcolo, ed infine, sia pure in minima misura, l'angoscia e i fastidi patiti dai componenti degli organi di direzione della società".
Al riguardo, è tuttavia da osservare:
a) che la sentenza è stata assunta all'unanimità, ma con la dichiarazione separata di quattro dei diciassette componenti della Grande Chambre (ovvero del presidente e di tre giudici), i quali non hanno negato che anche alle persone giuridiche competa il riconoscimento di un danno non patrimoniale, ma hanno affermato che esso deve fondarsi sugli aspetti peculiari propri del soggetto considerato (ad esempio, la sua reputazione), sul quale abbia inciso l'azione o l'omissione lesiva;
b) che non si è mancato in dottrina di rilevare come, se è certo che agli enti collettivi spetta il riconoscimento del pregiudizio non patrimoniale, la distinzione fissata dai quattro giudici comporta una limitazione oggettiva del pregiudizio non patrimoniale riparabile, nel senso che, mentre secondo l'impostazione generale della Corte europea si è ritenuto di poter individuare la lesione nell'"incertezza", nei "disturbi", nell'"angoscia" e nei "fastidi" affrontati non dall'ente come tale ma dall'amministratore e dai soci per effetto dell'irragionevole durata del processo presupposto, simili elementi esulano dalle conclusioni dell'opinione separata di cui sopra, là dove i quattro menzionati giudici, con specifico riferimento all'indicato caso OZDEP, hanno affermato che, in presenza di associazioni, il pregiudizio non patrimoniale da "stress psicologico" ben può fondare il riconoscimento del diritto alla riparazione in virtù della stretta commistione, in assenza delle strutture giuridiche intermedie sussistenti nelle società, fra l'organizzazione e gli associati;
c) che, se pure la giurisprudenza successiva (CEDU 29 giugno 2000, L.G.S. s.p.a.; CEDU 17 ottobre 2000, Studio Tecnico AMU s.a.s.; CEDU 9 febbraio 2001, F. s.p.a.; CEDU 1^ giugno 2001, Shipcare s.r.l.) ha fatto applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte europea, così riconoscendo a numerose società il danno non patrimoniale, specificamente imputato allo "stress" da durata irragionevole, appare tuttavia innegabile, secondo quanto non si è mancato di rilevare anche in dottrina, che l'interpretazione dianzi riferita urta contro lo scoglio rappresentato, nell'ordinamento interno, dalla soggettività autonoma (nei termini sopra riportati) che va pur sempre riconosciuta anche alle società di persone, distinguendole nettamente dai soci e dagli stessi amministratori, onde non si vede per quale via le sofferenze ed i traumi psico-fisici di questi possano poi giovare alla società, senza poi omettere di considerare, al riguardo, che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di queste Corte (Cass. 1338/2004, cit.) ha riconosciuto che il dovere per il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge n. 89 del 2001, di interpretare detta legge in modo conforme alla Convenzione europea per come essa vive nella giurisprudenza della CEDU, opera "per quanto possibile" (CEDU 27 marzo 2003, Scordino) e, quindi, solo nei limiti in cui una simile interpretazione sia resa possibile dal testo della stessa legge n. 89/2001, laddove - la norma contenuta nell'art. 2 di quest'ultimo testo, la quale ricollega l'equa riparazione all'avere "subito un danno patrimoniale o non patrimoniale", impedisce di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno quante volte vengano in considerazione società di persone (come nella specie) o, più in generale, persone giuridiche, nel senso esattamente che il danno non patrimoniale per la lungaggine del processo, afferente tali soggetti, non avendo natura meramente psicologica ma investendo beni immateriali di diversa origine e natura (reputazione, immagine, identità personale e così via), è suscettibile di ricevere un'obiettiva dimostrazione, onde l'interprete deve prendere atto che si tratta di conseguenze, non patrimoniali appunto, le quali non si verificano necessariamente nella normalità dei casi e che, perciò, non possono ritenersi presenti secondo l'id quod plerumque accidit, con ciò, ovvero esattamente in ragione delle differenti (e peculiari) caratteristiche che il danno non patrimoniale assume nei confronti dei soggetti anzidetti, restando superati altresì i dubbi di conformità della stessa legge n. 89 del 2001 alla Costituzione, che, come noto, tutela il medesimo bene della ragionevole durata del processo (art. 111), oltre a garantire i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2). Occorre, quindi, ribadire che il danno non patrimoniale riportato dalle società di persone, al pari di quello subito dalle persone giuridiche, comprendendo effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica, la quale è invece necessariamente legata a soggetti di diritto provvisti di "fisicità", deve essere allegato e provato, secondo quanto normalmente accade in materia di liquidazione ex art. 2059 c.c., ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione-equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 c.c., cui, a propria volta, rinvia l'art. 2 della legge n. 89 del 2001), la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto o quelle notorie da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. 3 gennaio 2003, n. 8; Cass. 17 aprile 2003, n. 6168). In questi termini, dunque, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, l'impugnato decreto non merita censura, onde i primi tre motivi sin qui esaminati vanno disattesi.
Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta violazione e mancata applicazione dell'art. 2, commi n. 1 e n. 3, della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 13 della Convenzione europea, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che, perché possa ritenersi assolto l'obbligo, imposto ad ogni Stato aderente dall'art. 13 della Convenzione europea, di prevedere una via di ricorso interna per lamentare la violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione medesima, occorre che il rimedio introdotto dalia giurisdizione domestica (nel caso dell'Italia, attraverso la legge n. 89 del 2001) sia effettivo e non apparente;
b) che nel momento in cui, con l'impugnato decreto, riconosciuta la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione anzidetta, non si è proceduto a riconoscere l'equa riparazione spettante, si è trasformato il rimedio da ultimo indicato in rimedio apparente e non effettivo, con relativa violazione delle norme sopra riportate, direttamente applicabili dai giudici nazionali.
Il motivo non è fondato.
L'art. 13 della Convenzione europea dispone che "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".
La disposizione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che consenta di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione, quali vi si trovano consacrati, onde ha come conseguenza di postulare, senza necessità di adire la Corte di Strasburgo, un rimedio di fronte agli organi della giustizia nazionale che abiliti questi ultimi a conoscere il contenuto della doglianza fondata sulla Convenzione anzidetta e ad offrire, se del caso, la riparazione appropriata (anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità circa il modo di conformarsi agli obblighi loro imposti), risultando in particolare tale che il relativo esperimento, pur non dipendendo dalla certezza di un risultato favorevole, non venga ostacolato in modo ingiustificato dagli atti o dalle omissioni delle autorità dello Stato contraente.
Posto, dunque, che i requisiti richiesti dal citato art. 13 sono meno rigorosi di quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1, della medesima Convenzione europea, appare sufficiente osservare come l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 accolta in sede di esame dei primi tre motivi del ricorso non contrasti con il già richiamato art. 13 per essere il rimedio in tal guisa offerto dall'ordinamento interno meramente "apparente" e "non effettivo", dal momento che non può ritenersi che detta legge somministri una tutela di questo genere (non efficace, cioè) solo perché il richiedente, il quale pure sia stato messo in grado di adire il giudice nazionale (in quella sede esercitando liberamente le proprie difese e spiegando in contraddittorio le proprie argomentazioni) senza incontrare ostacoli alla pretesa in sè a vedere decisa la sua doglianza, non ottenga poi di fronte allo stesso giudice l'indennizzo domandato a causa del mancato assolvimento, nel caso concreto, degli oneri, posti dal diritto interno, di allegazione e documentazione delle condizioni dell'azione (Cass. 17 luglio 2003, n. 11172). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004