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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11686/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mauro Fontanarosa e l'Avv. Erika Balestrucci presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Germani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Severo (FG), il 25/10/2010 (anno 2010, n. 172, Parte II, Serie A, Ufficio 1) In comunione legale dei beni.
con il seguente figlio: ( ), nato a [...] Persona_1 C.F._3
(FG), il 04/03/2011 e residente a [...], cittadinanza italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affidamento del figlio. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento preminente presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Mantenimento del figlio. a) A far data dal mese di novembre 2025, la sig.ra corrisponderà al sig. Parte_1 mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio , la somma di € 50,00 mensili che sarà versata al marito entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate e disciplinate dalle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori” n. 8334/25 Prot. in uso presso il Tribunale di Milano secondo il seguente schema:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
b) l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dal sig. quale genitore Parte_2 collocatario del figlio minore;
eventuali somme percepite a tale titolo dalla sig.ra a Pt_1 far data dal 01/11/2025 e fino al perfezionamento della procedura presso l'Ente erogatore, saranno dalla stessa corrisposte al sig. in aggiunta al contributo al mantenimento del Pt_2 figlio;
c) la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
3. Modalità di visita. Salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta dai genitori e compatibilmente agli impegni lavorativi di questi ultimi e ai desideri e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, le parti concordano che: a) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni, anche non consecutivi, tutte le settimane oltre ai fine settimana alternati da intendersi dal sabato mattina alla domenica sera;
b) la sig.ra potrà altresì vedere ogni qualvolta madre e figlio lo vorranno Pt_1 Per_1 previo avviso telefonico al sig. Pt_2
c) in relazione alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alternati: dal 24 dicembre al Per_1 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
trascorrerà tutte le altre festività e i c.d. “ponti” con ciascun genitore ad anni Per_1 alternati;
d) durante il periodo estivo, tenuto conto della volontà del figlio, ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi, secondo un piano che verrà Per_1 concordato dalle Parti entro il 31 maggio di ogni anno;
e) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il figlio minore;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento, non avendo reciprocamente nulla a pretendere a tale titolo.
5. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per il figlio minore.
6. Altre pattuizioni. I coniugi concordano che: a) tutte le spese relative alla occupazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: canoni di locazione, spese per utenze domestiche, spese condominiali ecc.) della casa coniugale saranno a carico della sig.ra che continuerà Pt_1 ad abitare l'immobile sino alla scadenza del contratto di locazione prevista per il 31/12/2025; b) il veicolo Peugeot 206, targato CN516DV, già intestato alla sig.ra resterà in Pt_1 proprietà esclusiva alla stessa che, dunque, si farà carico di tutte le spese, maturate e maturande, connesse al diritto di proprietà e di utilizzo relative al predetto mezzo;
c) le somme giacenti sui conti correnti bancari e/o su carte prepagate rispettivamente intestate a ciascun coniuge, resteranno di pertinenza del coniuge titolare del rapporto. I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni economico-patrimoniali da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a San Severo (FG), il 25/10/2010; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG