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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35846/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR IO ER ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE SUELLO N. 15 20077 MELEGNANO presso il difensore avv. TR IO ER
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
EL e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA ( VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, N. 6 20122 ; elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA CP_1
20122 presso il difensore avv. MANDARANO EL CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. conveniva in Parte_2 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 seguito alla caduta avvenuta in il 26.08.2022 in via Monte Napoleone. CP_1
Si costituiva il che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva del , e nel merito il rigetto tutte le domande proposte contro il Controparte_1
perché infondate e non provate. Controparte_1
pagina 1 di 3 Depositate le memorie integrative ex art.171 ter cpc, il Giudice riteneva di non procedere con l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per gli incombenti di cui all'art.281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
Parte attrice afferma che in data 26.08.22 si trovava a percorrere la sede stradale riservata al camminamento dei pedoni in Via Monte Napoleone, quando giunta all'altezza del numero civico 16, cadeva “improvvisamente e rovinosamente” a terra a causa del manto stradale dissestato e/o non curato ed ondulato.
Parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante la caduta, non ha provveduto a chiamare la Polizia Locale e non ha provveduto a chiamare l'ambulanza, la stessa afferma di essersi recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Crema e produce il relativo verbale.
Questo Giudice ha ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria rilevato che i capitoli dedotti dall'attrice erano formulati in modo generico, non erano diretti ad accertare la dinamica della caduta e le modalità della stessa, ma solamente l'avvenuto soccorso da parte dell'addetto alla segreteria del civico n.16, la mancata presenza di avvertenze circa il pericolo, e che il dissesto era presente da diverso tempo. Non veniva indicata l'esatta collocazione della caduta, non veniva indicata la via, ne a che all'altezza, in merito alla dinamica solamente nel cap.3 viene chiesto “vero che la signora cadeva a terra a causa delle condizioni stradali?. Nell'atto di citazione l'attrice afferma di essere caduta per il dissesto del marciapiede indicando la via e il numero civico, ma nei capitoli di prova nulla viene richiamato per circoscrivere il luogo e per confermare la dinamica della caduta.
Il di inoltre, tra le tante eccezioni, afferma che il “manufatto dove la parte ha CP_1 CP_1 subito il danno così come da documentazioni fotografica allegate, non è di competenza di questa pubblica amministrazione” (doc. n. 5). Difatti dalle foto prodotte sembrerebbe che l'attrice sia caduta nel tratto di marciapiede ove sono presenti delle grate di competenza condominiale.
In conclusione, parte attrice non ha dato prova del fatto storico posto a fondamento delle pretesa risarcitoria, era onere dello stessa attrice fornire idonea prova dell'accadimento del fatto, delle modalità del medesimo da cui far derivare una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta.
Tale prova non può essere desunta dal verbale del pronto soccorso nel quale si indica genericamente la caduta, in quanto nessuno pone in dubbio l'avvenuta caduta, ma occorreva dimostrare che questa si sia verificata per cause imputabili al convenuto e non per fatto proprio dell'attrice.
Si richiamo due decisioni della Suprema Corte: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il pagina 2 di 3 verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526) Ed ancora una recente ordinanza : “osserva questa Corte che la motivazione della Corte d'appello opera un corretto rinvio alla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 2051 c.c., che richiede sempre la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene. Il giudice di appello aggiunge che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali è generico, riguardo alla condizione della strada e alla scarsa illuminazione. Ciò non consentirebbe di appurare l'effettiva efficienza causale di tali elementi rispetto all'evento …”. (Cassazione Civile ordinanza del 01.02.2021, n. 2184).
Alla luce di quanto sopra non accoglie la domanda di parte attrice, ritenendo la stessa infondata in fatto e in diritto.
Ritiene questo Giudice che la domanda della parte attrice non è provata non avendo fornito prova idonea a fondare una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.2051 cc. e neppure una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 cc, rilevato che non è stato fornita prova sulla presenza dell'insidia o del trabocchetto (ovvero la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo), né la colpa del convenuto nella determinazione della situazione di pericolo occulto, né il nesso di causalità tra detta situazione ed il danno subito.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza , e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55 del 2014 aggiornato al 2022, sulla base dello scaglione e tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice al rimborso in favore del delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessive € 3.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso spese forfettarie.
Milano, 2 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35846/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR IO ER ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE SUELLO N. 15 20077 MELEGNANO presso il difensore avv. TR IO ER
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
EL e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA ( VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, N. 6 20122 ; elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA CP_1
20122 presso il difensore avv. MANDARANO EL CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. conveniva in Parte_2 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 seguito alla caduta avvenuta in il 26.08.2022 in via Monte Napoleone. CP_1
Si costituiva il che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva del , e nel merito il rigetto tutte le domande proposte contro il Controparte_1
perché infondate e non provate. Controparte_1
pagina 1 di 3 Depositate le memorie integrative ex art.171 ter cpc, il Giudice riteneva di non procedere con l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per gli incombenti di cui all'art.281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
Parte attrice afferma che in data 26.08.22 si trovava a percorrere la sede stradale riservata al camminamento dei pedoni in Via Monte Napoleone, quando giunta all'altezza del numero civico 16, cadeva “improvvisamente e rovinosamente” a terra a causa del manto stradale dissestato e/o non curato ed ondulato.
Parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante la caduta, non ha provveduto a chiamare la Polizia Locale e non ha provveduto a chiamare l'ambulanza, la stessa afferma di essersi recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Crema e produce il relativo verbale.
Questo Giudice ha ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria rilevato che i capitoli dedotti dall'attrice erano formulati in modo generico, non erano diretti ad accertare la dinamica della caduta e le modalità della stessa, ma solamente l'avvenuto soccorso da parte dell'addetto alla segreteria del civico n.16, la mancata presenza di avvertenze circa il pericolo, e che il dissesto era presente da diverso tempo. Non veniva indicata l'esatta collocazione della caduta, non veniva indicata la via, ne a che all'altezza, in merito alla dinamica solamente nel cap.3 viene chiesto “vero che la signora cadeva a terra a causa delle condizioni stradali?. Nell'atto di citazione l'attrice afferma di essere caduta per il dissesto del marciapiede indicando la via e il numero civico, ma nei capitoli di prova nulla viene richiamato per circoscrivere il luogo e per confermare la dinamica della caduta.
Il di inoltre, tra le tante eccezioni, afferma che il “manufatto dove la parte ha CP_1 CP_1 subito il danno così come da documentazioni fotografica allegate, non è di competenza di questa pubblica amministrazione” (doc. n. 5). Difatti dalle foto prodotte sembrerebbe che l'attrice sia caduta nel tratto di marciapiede ove sono presenti delle grate di competenza condominiale.
In conclusione, parte attrice non ha dato prova del fatto storico posto a fondamento delle pretesa risarcitoria, era onere dello stessa attrice fornire idonea prova dell'accadimento del fatto, delle modalità del medesimo da cui far derivare una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta.
Tale prova non può essere desunta dal verbale del pronto soccorso nel quale si indica genericamente la caduta, in quanto nessuno pone in dubbio l'avvenuta caduta, ma occorreva dimostrare che questa si sia verificata per cause imputabili al convenuto e non per fatto proprio dell'attrice.
Si richiamo due decisioni della Suprema Corte: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il pagina 2 di 3 verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526) Ed ancora una recente ordinanza : “osserva questa Corte che la motivazione della Corte d'appello opera un corretto rinvio alla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 2051 c.c., che richiede sempre la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene. Il giudice di appello aggiunge che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali è generico, riguardo alla condizione della strada e alla scarsa illuminazione. Ciò non consentirebbe di appurare l'effettiva efficienza causale di tali elementi rispetto all'evento …”. (Cassazione Civile ordinanza del 01.02.2021, n. 2184).
Alla luce di quanto sopra non accoglie la domanda di parte attrice, ritenendo la stessa infondata in fatto e in diritto.
Ritiene questo Giudice che la domanda della parte attrice non è provata non avendo fornito prova idonea a fondare una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.2051 cc. e neppure una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 cc, rilevato che non è stato fornita prova sulla presenza dell'insidia o del trabocchetto (ovvero la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo), né la colpa del convenuto nella determinazione della situazione di pericolo occulto, né il nesso di causalità tra detta situazione ed il danno subito.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza , e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55 del 2014 aggiornato al 2022, sulla base dello scaglione e tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice al rimborso in favore del delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessive € 3.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso spese forfettarie.
Milano, 2 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
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