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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 831/2024 R.G,
TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Cafaro, elettivamente domiciliati in
Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat, n.34.
APPELLANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi, in Controparte_1 Controparte_2
virtù di procura in atti, dall'avv. Donato Pesca, elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via O. Valiante, n. 34.
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 648/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 06/06/2024 Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo di primo grado, gli odierni appellati convenivano in giudizio e per ottenere la revocatoria, ex art. Parte_1 Parte_2
2901 c.c., dell'atto pubblico di donazione per notar del 31 luglio Persona_1
2015, rep. 57474, con il quale ha donato alla figlia Parte_1 [...]
la nuda proprietà di una porzione del fabbricato sito nel comune di Parte_2
Ceraso alla frazione Santa Barbara, contrada Vignale, censita nel NCEU del Comune di Ceraso al foglio 34, particella 349, sub 10, via Vignali piano S1. T.
3.4. cat. A/2, classe 3, vani 9, RC. 339,31 e terreno agricolo al foglio 24, particella 212, agrumeto, classe U- di are 6, ca 27 – RD.13,28 RA 4,21, riservandosi il diritto di usufrutto;
ritenevano l'atto lesivo delle loro ragioni creditorie derivanti da decreto ingiuntivo, sentenze penali e civili.
Si costituivano le odierne appellanti che eccepivano l'improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010, instavano per la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., per pendenza di giudizio sul credito;
in subordine e nel merito deducevano l'insussistenza di consilium fraudis, dell'eventus damni e di sufficienza del patrimonio residuo.
Con sentenza n. 648/2024 del 6 giugno 2024 il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva la domanda, dichiarava inefficace l'atto di donazione nei confronti di e , condannava in solido e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
alle spese del giudizio. Parte_2
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 [...]
chiedendone la riforma, con il favore delle spese e deducendo a Parte_2
motivi: 1) Il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
2) L' omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per credito litigioso;
3) L'omessa assunzione dell'interrogatorio formale o sulla prova delegata (art.203
c.p.c.). Ammissione e revoca di ordinanza istruttoria tutela del contraddittorio;
motivazione.
4) La errata considerazione del credito litigioso come presupposto dell'actio pauliana;
5) La erronea valutazione di consilium fraudis ed eventus damni e inversione dell'onere probatorio;
6) La eccessiva liquidazione delle spese.
Si sono costituiti gli appellati che, in via preliminare, hanno eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito, con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
08.07.2025 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, le appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, sotto tale profilo, l'appello è ammissibile.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo, e censurano la Parte_1 Parte_2
omessa declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
La censura non è fondata.
L'azione revocatoria non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Tale esclusione trova fondamento nel fatto che l'azione revocatoria non comporta la risoluzione di controversie aventi ad oggetto diritti reali, né mira ad accertare o modificare rapporti giuridici tra le parti dell'atto dispositivo.
Tale azione, infatti, si limita a far valere l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore che agisce, senza intaccare la validità inter-partes.
Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'azione revocatoria non rientra tra le materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, che prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. In particolare, la Corte di cassazione, con l'ordinanza della sez. II del 23 settembre
2021, n.25855, ha sottolineato che la revocatoria si distingue dalle controversie soggette a mediazione obbligatoria proprio perché non incide sui diritti reali oggetto dell'atto dispositivo, ma ne limita esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore.
Con altro motivo le appellanti deducono che la pendenza di cause incidenti sull'esistenza del credito avrebbe imposto la sospensione del giudizio revocatorio.
La giurisprudenza consolidata ha, invece, ammesso l'esperibilità dell'azione revocatoria anche nei confronti di un credito litigioso o eventuale.
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Inoltre, giova ricordare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n.16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Nel caso in esame, il Tribunale ha, quindi, correttamente valutato la documentazione prodotta, quali i provvedimenti giudiziari che attestano i crediti e le condanne, i giudizi cautelari e i successivi sviluppi processuali, ritenendo sussistente un credito idoneo a legittimare l'azione revocatoria.
Circostanza per la quale la sospensione ex art. 295 c.p.c. non risultava necessaria.
La censura è, pertanto, infondata.
Le appellanti censurano, altresì, la decisione con riguardo alla avvenuta decisione della causa allo stato degli atti, senza disporre l'interrogatorio formale ed espletare la prova delegata, mezzi istruttori ammessi con l'ordinanza del 31/01/2022.
La censura non è fondata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che il giudice ha il potere discrezionale di ritenere che la causa sia decidibile allo stato degli atti quando la documentazione e i fatti probatori già acquisiti consentano il giudizio senza ulteriore attività istruttoria art. 281-sexies c.p.c..
Nel processo civile il giudice istruttore può ammettere mezzi di prova ma, nel caso concreto, valutare che non siano necessari per la decisione. Tale valutazione rientra nel sindacato di merito e richiede controllo solo se la decisione sia priva o apparente di ragioni idonee a giustificarla.
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato, citando la natura prevalentemente documentale della controversia e richiamando la documentazione probatoria
(provvedimenti giudiziari e documentazione economico-patrimoniale depositata in atti), deducendo che la prova orale o l'interrogatorio non avrebbero apportato elementi decisivi non già presenti nei documenti.
Invero i fatti e la successiva decisione erano ricostruibili in base ai soli atti processuali.
Né, peraltro, parte appellante ha indicato i fatti decisivi che potevano emergere da tali mezzi istruttori, tali da modificare l'esito della decisione.
Quanto alla presunta nullità o alla motivazione “apparente”, le Sezioni Unite e la giurisprudenza della Cassazione hanno chiarito che non è sindacabile in Cassazione ogni valutazione circa l'ammissibilità o l'utilità di una prova;
è necessario invece che la decisione motivi con sufficiente chiarezza la ragione per la quale la prova non è necessaria o non incide sul giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 22232 del 3/11/2016 ha sancito i limiti del sindacato circa la motivazione.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale ha ben chiarito la scelta derivante dal richiamo alla natura documentale, alla documentazione acquisita e alle sentenze e certificati prodotti.
Va, inoltre, precisato che la decisione allo stato degli atti non configura di per sé nullità, laddove la scelta sia motivata e sufficientemente sorretta dagli atti prodotti;
nel caso la motivazione non è tale da determinare nullità per motivazione apparente. Le eccezioni di parziale contraddittorietà nell'istruttoria non ledono il diritto di difesa in modo da far cadere la decisione.
Le appellanti lamentano, altresì, che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova.
Giova premettere, che in materia di revocatoria, il creditore attore deve provare l'esistenza della ragione di credito, o una sufficiente aspettativa, e gli elementi che integrano l'azione (atto dispositivo, anteriorità o conoscenza del credito, eventus damni); tuttavia, laddove il creditore produca documenti idonei, come sentenze, decreti ingiuntivi, altri titoli o elementi documentali, può farsi luogo a un giudizio di prima valutazione che giustifica l'ulteriore applicazione di presunzioni a favore della parte attrice.
Una volta allegati e dimostrati elementi idonei a provare l'esistenza di un credito e la temporalità dell'atto dispositivo, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni o la sufficiente consistenza patrimoniale residua grava sul debitore convenuto, che è tenuto a dimostrare la propria solvibilità.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova circa l'insussistenza del pregiudizio patrimoniale grava sul convenuto, che deve documentare la capacità patrimoniale residua.
Orbene, nel caso in esame, gli attori hanno prodotto elementi documentali
(provvedimenti giudiziari, atti esecutivi, documentazione probatoria raccolta e richiamata negli atti) che costituiscono elemento valido per la dimostrazione dell'esistenza del credito;
la mancata produzione di documentazione idonea da parte delle convenute a dimostrare la sufficiente consistenza patrimoniale residua ha legittimato la valutazione del Tribunale in ordine all'eventus damni.
Pertanto, non sussiste alcuna illegittima inversione dell'onere probatorio, bensì applicazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio nella sua regolare distribuzione: la parte che allega fatti favorisce la sua tesi con documenti e, se il convenuto non riesce a smentire con documenti contraddittori, la prospettazione dell'attore può essere ritenuta provata secondo il principio di allegazioni e oneri previsti dagli artt. 2697 e segg. c.c..
Le appellanti contestano che nel caso di specie sia provata la consapevolezza della disponente e l'eventus damni, derivante dalla donazione della nuda proprietà dopo l'emergere di pregresse vicende giudiziarie a sfavore della stessa.
La sentenza di primo grado, analizzando il quadro fattuale, ha ritenuto provati elementi indicativi di scientia/consilium fraudis, quali la disposizione a titolo gratuito
(donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto) che è un atto che riduce il patrimonio disponibile del donante a vantaggio di un soggetto strettamente connesso
(figlia); l'atto è stato compiuto dopo la formazione di provvedimenti giudiziari e dopo vicende (decreti, sentenze) che avevano reso note le ragioni creditorie nei confronti della donante, cosicché la donazione non è apparsa estranea alla volontà di sottrarre beni alla garanzia generale;
la riserva dell'usufrutto (cioè, la cessione della sola nuda proprietà) rafforza la percezione dell'operazione come strumento di conservazione di utilità personale pur alienando la garanzia patrimoniale.
La giurisprudenza consolidata considera sufficiente, per configurare scientia o consilium fraudis, la consapevolezza del debitore dell'esistenza del credito e la volontà (o la coscienza) che con l'atto si arrechi pregiudizio ai creditori;
è sufficiente la mera coscienza del pregiudizio potenziale, ovvero della volontà di sottrarre il bene alla garanzia.
Si atteggia, dunque, come la semplice “previsione del danno”, che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (cfr.
Cass. n.15310/2017).
Invero, la giurisprudenza afferma che, quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di donazione, il requisito della scientia damni, richiesto dall'art. 2901, comma 1, n.1 c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie del compimento dell'atto. (cfr. Cass. ordinanza n.9192 del 02.04.2021).
Nel caso in esame, il credito vantato risulta sorto prima dell'atto revocando, per cui deve ritenersi sufficiente la c.d. scientia damni da parte del debitore delle conseguenze negative che l'atto a titolo gratuito era in grado di produrre per il creditore.
Ciò premesso, ritiene la Corte che fosse pienamente consapevole Parte_1
del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori, e che ha consapevolmente posto in essere l'atto proprio al fine di rendere più difficile il soddisfacimento del credito, avendo donato alla figlia la nuda proprietà del suo patrimonio immobiliare.
Inoltre, giova sottolineare che in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'art. 2901 c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di diposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di specie, la gratuità dell'atto e lo stretto rapporto di parentela suffraga l'elemento richiesto.
Le appellanti censurano la decisone con riguardo alle spese di lite.
La liquidazione effettuata dal Tribunale è conforme ai parametri del D.M. vigente e proporzionata all'attività difensiva svolta e, pertanto, non merita modifica.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'appello non può, dunque, essere accolto.
La condanna delle appellanti, in solido fra loro, alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 64872024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa. così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna le appellanti, in solido, a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida in €. 4966,00 per compensi professionali, oltre rimborso del
15%, spese generali, IVA e CAP, come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Donato Pesca dichiaratosi antistatario.
Dato atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 831/2024 R.G,
TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Cafaro, elettivamente domiciliati in
Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat, n.34.
APPELLANTI
CONTRO
e , rappresentati e difesi, in Controparte_1 Controparte_2
virtù di procura in atti, dall'avv. Donato Pesca, elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via O. Valiante, n. 34.
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 648/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 06/06/2024 Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo di primo grado, gli odierni appellati convenivano in giudizio e per ottenere la revocatoria, ex art. Parte_1 Parte_2
2901 c.c., dell'atto pubblico di donazione per notar del 31 luglio Persona_1
2015, rep. 57474, con il quale ha donato alla figlia Parte_1 [...]
la nuda proprietà di una porzione del fabbricato sito nel comune di Parte_2
Ceraso alla frazione Santa Barbara, contrada Vignale, censita nel NCEU del Comune di Ceraso al foglio 34, particella 349, sub 10, via Vignali piano S1. T.
3.4. cat. A/2, classe 3, vani 9, RC. 339,31 e terreno agricolo al foglio 24, particella 212, agrumeto, classe U- di are 6, ca 27 – RD.13,28 RA 4,21, riservandosi il diritto di usufrutto;
ritenevano l'atto lesivo delle loro ragioni creditorie derivanti da decreto ingiuntivo, sentenze penali e civili.
Si costituivano le odierne appellanti che eccepivano l'improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010, instavano per la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., per pendenza di giudizio sul credito;
in subordine e nel merito deducevano l'insussistenza di consilium fraudis, dell'eventus damni e di sufficienza del patrimonio residuo.
Con sentenza n. 648/2024 del 6 giugno 2024 il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva la domanda, dichiarava inefficace l'atto di donazione nei confronti di e , condannava in solido e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
alle spese del giudizio. Parte_2
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 [...]
chiedendone la riforma, con il favore delle spese e deducendo a Parte_2
motivi: 1) Il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
2) L' omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per credito litigioso;
3) L'omessa assunzione dell'interrogatorio formale o sulla prova delegata (art.203
c.p.c.). Ammissione e revoca di ordinanza istruttoria tutela del contraddittorio;
motivazione.
4) La errata considerazione del credito litigioso come presupposto dell'actio pauliana;
5) La erronea valutazione di consilium fraudis ed eventus damni e inversione dell'onere probatorio;
6) La eccessiva liquidazione delle spese.
Si sono costituiti gli appellati che, in via preliminare, hanno eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito, con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
08.07.2025 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, le appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, sotto tale profilo, l'appello è ammissibile.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo, e censurano la Parte_1 Parte_2
omessa declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
La censura non è fondata.
L'azione revocatoria non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Tale esclusione trova fondamento nel fatto che l'azione revocatoria non comporta la risoluzione di controversie aventi ad oggetto diritti reali, né mira ad accertare o modificare rapporti giuridici tra le parti dell'atto dispositivo.
Tale azione, infatti, si limita a far valere l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore che agisce, senza intaccare la validità inter-partes.
Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'azione revocatoria non rientra tra le materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, che prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. In particolare, la Corte di cassazione, con l'ordinanza della sez. II del 23 settembre
2021, n.25855, ha sottolineato che la revocatoria si distingue dalle controversie soggette a mediazione obbligatoria proprio perché non incide sui diritti reali oggetto dell'atto dispositivo, ma ne limita esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore.
Con altro motivo le appellanti deducono che la pendenza di cause incidenti sull'esistenza del credito avrebbe imposto la sospensione del giudizio revocatorio.
La giurisprudenza consolidata ha, invece, ammesso l'esperibilità dell'azione revocatoria anche nei confronti di un credito litigioso o eventuale.
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Inoltre, giova ricordare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n.16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Nel caso in esame, il Tribunale ha, quindi, correttamente valutato la documentazione prodotta, quali i provvedimenti giudiziari che attestano i crediti e le condanne, i giudizi cautelari e i successivi sviluppi processuali, ritenendo sussistente un credito idoneo a legittimare l'azione revocatoria.
Circostanza per la quale la sospensione ex art. 295 c.p.c. non risultava necessaria.
La censura è, pertanto, infondata.
Le appellanti censurano, altresì, la decisione con riguardo alla avvenuta decisione della causa allo stato degli atti, senza disporre l'interrogatorio formale ed espletare la prova delegata, mezzi istruttori ammessi con l'ordinanza del 31/01/2022.
La censura non è fondata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che il giudice ha il potere discrezionale di ritenere che la causa sia decidibile allo stato degli atti quando la documentazione e i fatti probatori già acquisiti consentano il giudizio senza ulteriore attività istruttoria art. 281-sexies c.p.c..
Nel processo civile il giudice istruttore può ammettere mezzi di prova ma, nel caso concreto, valutare che non siano necessari per la decisione. Tale valutazione rientra nel sindacato di merito e richiede controllo solo se la decisione sia priva o apparente di ragioni idonee a giustificarla.
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato, citando la natura prevalentemente documentale della controversia e richiamando la documentazione probatoria
(provvedimenti giudiziari e documentazione economico-patrimoniale depositata in atti), deducendo che la prova orale o l'interrogatorio non avrebbero apportato elementi decisivi non già presenti nei documenti.
Invero i fatti e la successiva decisione erano ricostruibili in base ai soli atti processuali.
Né, peraltro, parte appellante ha indicato i fatti decisivi che potevano emergere da tali mezzi istruttori, tali da modificare l'esito della decisione.
Quanto alla presunta nullità o alla motivazione “apparente”, le Sezioni Unite e la giurisprudenza della Cassazione hanno chiarito che non è sindacabile in Cassazione ogni valutazione circa l'ammissibilità o l'utilità di una prova;
è necessario invece che la decisione motivi con sufficiente chiarezza la ragione per la quale la prova non è necessaria o non incide sul giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 22232 del 3/11/2016 ha sancito i limiti del sindacato circa la motivazione.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale ha ben chiarito la scelta derivante dal richiamo alla natura documentale, alla documentazione acquisita e alle sentenze e certificati prodotti.
Va, inoltre, precisato che la decisione allo stato degli atti non configura di per sé nullità, laddove la scelta sia motivata e sufficientemente sorretta dagli atti prodotti;
nel caso la motivazione non è tale da determinare nullità per motivazione apparente. Le eccezioni di parziale contraddittorietà nell'istruttoria non ledono il diritto di difesa in modo da far cadere la decisione.
Le appellanti lamentano, altresì, che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova.
Giova premettere, che in materia di revocatoria, il creditore attore deve provare l'esistenza della ragione di credito, o una sufficiente aspettativa, e gli elementi che integrano l'azione (atto dispositivo, anteriorità o conoscenza del credito, eventus damni); tuttavia, laddove il creditore produca documenti idonei, come sentenze, decreti ingiuntivi, altri titoli o elementi documentali, può farsi luogo a un giudizio di prima valutazione che giustifica l'ulteriore applicazione di presunzioni a favore della parte attrice.
Una volta allegati e dimostrati elementi idonei a provare l'esistenza di un credito e la temporalità dell'atto dispositivo, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni o la sufficiente consistenza patrimoniale residua grava sul debitore convenuto, che è tenuto a dimostrare la propria solvibilità.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova circa l'insussistenza del pregiudizio patrimoniale grava sul convenuto, che deve documentare la capacità patrimoniale residua.
Orbene, nel caso in esame, gli attori hanno prodotto elementi documentali
(provvedimenti giudiziari, atti esecutivi, documentazione probatoria raccolta e richiamata negli atti) che costituiscono elemento valido per la dimostrazione dell'esistenza del credito;
la mancata produzione di documentazione idonea da parte delle convenute a dimostrare la sufficiente consistenza patrimoniale residua ha legittimato la valutazione del Tribunale in ordine all'eventus damni.
Pertanto, non sussiste alcuna illegittima inversione dell'onere probatorio, bensì applicazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio nella sua regolare distribuzione: la parte che allega fatti favorisce la sua tesi con documenti e, se il convenuto non riesce a smentire con documenti contraddittori, la prospettazione dell'attore può essere ritenuta provata secondo il principio di allegazioni e oneri previsti dagli artt. 2697 e segg. c.c..
Le appellanti contestano che nel caso di specie sia provata la consapevolezza della disponente e l'eventus damni, derivante dalla donazione della nuda proprietà dopo l'emergere di pregresse vicende giudiziarie a sfavore della stessa.
La sentenza di primo grado, analizzando il quadro fattuale, ha ritenuto provati elementi indicativi di scientia/consilium fraudis, quali la disposizione a titolo gratuito
(donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto) che è un atto che riduce il patrimonio disponibile del donante a vantaggio di un soggetto strettamente connesso
(figlia); l'atto è stato compiuto dopo la formazione di provvedimenti giudiziari e dopo vicende (decreti, sentenze) che avevano reso note le ragioni creditorie nei confronti della donante, cosicché la donazione non è apparsa estranea alla volontà di sottrarre beni alla garanzia generale;
la riserva dell'usufrutto (cioè, la cessione della sola nuda proprietà) rafforza la percezione dell'operazione come strumento di conservazione di utilità personale pur alienando la garanzia patrimoniale.
La giurisprudenza consolidata considera sufficiente, per configurare scientia o consilium fraudis, la consapevolezza del debitore dell'esistenza del credito e la volontà (o la coscienza) che con l'atto si arrechi pregiudizio ai creditori;
è sufficiente la mera coscienza del pregiudizio potenziale, ovvero della volontà di sottrarre il bene alla garanzia.
Si atteggia, dunque, come la semplice “previsione del danno”, che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (cfr.
Cass. n.15310/2017).
Invero, la giurisprudenza afferma che, quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di donazione, il requisito della scientia damni, richiesto dall'art. 2901, comma 1, n.1 c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie del compimento dell'atto. (cfr. Cass. ordinanza n.9192 del 02.04.2021).
Nel caso in esame, il credito vantato risulta sorto prima dell'atto revocando, per cui deve ritenersi sufficiente la c.d. scientia damni da parte del debitore delle conseguenze negative che l'atto a titolo gratuito era in grado di produrre per il creditore.
Ciò premesso, ritiene la Corte che fosse pienamente consapevole Parte_1
del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori, e che ha consapevolmente posto in essere l'atto proprio al fine di rendere più difficile il soddisfacimento del credito, avendo donato alla figlia la nuda proprietà del suo patrimonio immobiliare.
Inoltre, giova sottolineare che in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'art. 2901 c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di diposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di specie, la gratuità dell'atto e lo stretto rapporto di parentela suffraga l'elemento richiesto.
Le appellanti censurano la decisone con riguardo alle spese di lite.
La liquidazione effettuata dal Tribunale è conforme ai parametri del D.M. vigente e proporzionata all'attività difensiva svolta e, pertanto, non merita modifica.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'appello non può, dunque, essere accolto.
La condanna delle appellanti, in solido fra loro, alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 64872024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa. così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna le appellanti, in solido, a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida in €. 4966,00 per compensi professionali, oltre rimborso del
15%, spese generali, IVA e CAP, come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Donato Pesca dichiaratosi antistatario.
Dato atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano