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Articolo 34 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
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Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 34 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Versione
23 novembre 1961
Art. 34.
La presente legge si applica con decorrenza dal 1 luglio 1961.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961
Vedi fonte istituzionale
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