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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(CF: ; (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) ; (CF: ) ; C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(CF: ); (CF: CP_3 C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia e C.F._5 dall'Avv. Mario De Michele ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, Via Aureliana n.2;
-Appellante-
contro
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 P.IVA_1
Cristiano Ferranti ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC dello stesso,
Email_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 15/10/2024
Motivi della decisione
, , e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rispettivamente padre, madre e fratelli di , convenivano in giudizio Persona_1 avanti il Tribunale di Bologna e il CP_6 CP_7 Controparte_5 per sentire accertare la corresponsabilità del e/o del signor Controparte_5 nella produzione del sinistro che aveva coinvolto , CP_6 Persona_1 cagionandone il decesso. In data 19/4/2017 , alla guida del suo motociclo, percorreva via Ca Persona_1
Belfiore nel Comune di . Giunto all'intersezione a T, impegnava il crocevia - CP_5 seppur gravato da segnaletica di Stop- eseguendo una svolta a sinistra, al cui termine, all'altezza della parte posteriore sinistra, veniva urtato da un autocarro Ford, condotto da e di proprietà di A seguito dell'urto, Controparte_8 CP_6 Per_1
cadeva dal proprio motociclo e veniva proiettato verso il fossato che si trovava
[...] sulla sinistra della via Fiumana Destra, sino ad impattare contro un contatore del gas - protetto da un manufatto in cemento- che si trovava a due metri dal margine della carreggiata. In conseguenza di ciò subiva un trauma cranico-toracico tale da causarne il decesso. Su tali premesse gli attori chiedevano in giudizio l'accertamento della corresponsabilità del e del Signor ed il ristoro dei Controparte_5 CP_6 danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro che aveva coinvolto il loro congiunto. Si costituiva contestando integralmente la fondatezza della domanda, CP_6 muovendo dal presupposto che l'evento fosse ascrivibile alla condotta esclusiva del Sig.
. Persona_1
Si costituiva in giudizio respingendo le domande formulate dagli attori nei CP_7 confronti del sig. in quanto infondate e non provate, con conseguente CP_6 assorbimento della domanda di manleva di questi nei confronti di CP_7
Si costituiva infine il negando la propria legittimazione passiva e Controparte_5 contestando la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto nonchè in difetto, sul piano probatorio, della dimostrazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Il Giudice di Prime cure, con sentenza n. 2113/2022, ha rigettato la domanda degli attori, ritenendola infondata. E' stata ritenuta infatti una responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, secondo quanto verificato ed accertato anche dalla Per_1 polizia municipale e dalle autorità giudiziarie in sede penale, nonchè all'esito della consulenza tecnica espletata. Da quanto acclarato non si evinceva infatti alcuna responsabilità in capo al sig. nella causazione dello scontro tra il motociclo e CP_8 il furgone da lui condotto, non essendo ravvisabile alcuna condotta irregolare e/o imprudente da parte dello stesso, né una sua violazione alle regole di circolazione stradale. Per quanto concerneva invece la lamentata corresponsabilità del quale custode CP_5 della strada ai sensi dell'art.2051 c.c, il Giudice di Prime Cure, respinta preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, esclusa la pericolosità della sede stradale per la presenza del manufatto e ritenuta la imprevedibilità dell'evento da parte dell'Ente, ha negato la responsabilità dello stesso, sul presupposto che il pag. 2/6 comportamento imprudente del avesse interrotto il nesso eziologico tra fatto ed Per_1 evento dannoso. Gli attori hanno proposto appello avverso la sentenza, lamentando:
1) Falsa applicazione dell'art. 2051 c.c, per erronea attribuzione di rilievo giuridico alla 'pericolosità' della cosa;
2) Falsa applicazione dell'art. 2051 c.c per erronea attribuzione di rilievo giuridico alla 'prevedibilità' dell'evento da parte del custode;
3) Falsa applicazione dell'art. 1227 c.c per violazione delle regole sul riparto della responsabilità tra vittima e responsabile;
4) Violazione degli artt. 40 e 41 c.p per falsa applicazione dei principi stabiliti dalla S.C in tema di causalità materiale;
5) Omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo Controparte_5 tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado.
***
, , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 hanno proposto appello avverso la sentenza n.8137/2019 nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento della corresponsabilità del nel sinistro che ha coinvolto il loro Controparte_5 congiunto . Persona_1
L'appello non può trovare accoglimento. Per quanto infatti i primi due motivi possano avere fondamento laddove censurano l'erroneo diniego da parte del Giudice Di Prime Cure al rilievo inerente la “pericolosità” della cosa e la “prevedibilità” dell'evento da parte del custode, ritiene tuttavia la Corte che non possa trovare applicazione nel caso che qui occupa l'art.2051 c.c., come argomentato dal nelle sue difese anche del presente grado, e ciò in quanto non CP_5 risulta configurabile un rapporto di custodia sulla cosa, e una relazione di fatto tra il soggetto ritenuto responsabile e la cosa stessa. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051, con particolare riferimento all'ente gestore della strada, si configura in ragione della disponibilità materiale del bene e della concreta possibilità di esercitare su di esso un potere di controllo. Tale requisito tuttavia, nel caso di specie, è del tutto assente, in quanto il manufatto contenente il contatore del gas è di proprietà privata e posto in corrispondenza della recinzione dell'abitazione stessa. Si tratta di un bene costruito a norma - secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti (UNI CIG 9036:2015)- posizionato in un fosso, ad una distanza di circa 2 metri dalla carreggiata di Via Fiumana Destra, in zona extraurbana (Figura 7 pag.16 CTU
[...]
. Tale collocazione è di fatto conforme alle indicazioni tecniche inerenti Per_2
pag. 3/6 l'installazione dei gruppi misura GAS (art. 5.3.1.1), ed è funzionale ad impedire che eventuali fughe possano riversarsi negli ambienti interni. Come sottolineato dalla SC nella sentenza 19610/21, in capo gli enti gestori della strada
“l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina")...”; secondo quanto previsto dall'art.3 del D.l.g n.285/1992, la banchina viene definita quale “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati” . Risulta pertanto evidente che il manufatto in questione si collochi in una zona estranea all'area di custodia del poiché non appartenente alla sede stradale e posizionato CP_5 al di fuori dell'area qualificata come banchina, trovandosi nel canale di scolo. Ne consegue che, in difetto del requisito essenziale del rapporto di custodia tra l'ente e la cosa, non possa trovare applicazione l'invocata responsabilità oggettiva del custode, ai sensi dell'art.2051 c.c. Diversamente da quanto argomentato da parte appellata, trattasi di rigetto nel merito (difetto di titolarità passiva) e non di questione di carenza di legittimazione, riguardando la fondatezza e non la prospettazione della domanda.
Occorre peraltro analizzare la eventuale responsabilità del ai sensi dell'art. CP_5
2043 c.c., come richiesto con il quinto motivo d'appello, nel quale parte appellante si duole dell'omessa pronuncia sul punto da parte del Giudice di prime cure. Alla luce principio del neminem ledere, richiamato dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria, si configurerebbe da parte della Pubblica Amministrazione una condotta colposa in violazione di norme di legge, regolamentari e tecniche, oppure di comuni regole di prudenza. Secondo quanto prospettato dagli attori infatti, il CP_5 avrebbe violato le norme che impongono di mantenere in sicurezza la strada, in quanto, come sancito all'art.14 del Codice della Strada :“gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, nonchè al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo”. La responsabilità a carico del si configurerebbe dunque nell'aver autorizzato e CP_5 permesso la collocazione del manufatto in prossimità della sede stradale, violando le normative in materia di sicurezza stradale e tutela dell'incolumità pubblica.
pag. 4/6 Nel caso di specie, tuttavia, è da escludersi prima ancora la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi, atteso che il decesso del sig. non sembra Per_1 riconducibile all'impatto del corpo contro il manufatto sotto molteplici profili. In primo luogo (come indicato alla figura 16 della CTU del dott. il manufatto Per_2 contenente il contatore del gas è stato effettivamente toccato -come dimostrano i segni di color nero riconducibili al casco- ma l'urto ha interessato la parte frontale -inferiore dello stesso, realizzata in acciaio zincato, e non in cemento. Pertanto, analizzando il materiale probatorio, l'ipotesi che riconduce la lesione mortale del motociclista all'impatto con il contatore, risulta poco convincente, atteso che la zona interessata risulta totalmente intatta;
se la dinamica dell'incidente fosse realmente quella prospettata da parte attorea, avuto riguardo alle serie lesioni riportate dal che Per_1 denotano una estrema violenza nell'impatto, lo sportello in acciaio avrebbe dovuto riportare segni più marcati, tali da deformarne la struttura. Al contrario, tale danneggiamento non si è verificato, in quanto, sebbene il motociclista in seguito allo schianto con l'autovettura venisse scagliato nella direzione del manufatto, imprimeva sullo stesso solo segni di color nero “non imbozzandone lo sportello metallico”.(pag. 30 osservazioni dell'Ing. e foto in atti). Persona_3
Inoltre, considerata la natura del manufatto, non appare convincente l'argomentazione degli appellanti secondo la quale esso sarebbe assimilabile ad una roccia affiorante (pag.23 atto di appello). Alla luce di tali rilievi, appare dunque più verosimile che i segni presenti sulla parte metallica siano attribuibili ad un contatto secondario del corpo, avvenuto in un momento successivo rispetto all'impatto principale, avvenuto contro l'asfalto, certamente idoneo per la sua durezza a provocare le lesioni subite dal motociclista, che sarebbe poi rotolato verso il fossato, in prossimità del manufatto. In aggiunta, sebbene nella CTU il dott. sostenga che “il corpo del conducente Per_2 viene sospinto verso la propria destra e in rotazione, con una velocità poco superiore a 20 km/h, impatta, dopo circa mezzo secondo, contro lo spigolo dell'armadio dei contatori ubicato a circa 3 metri dal punto d'urto” non ci sono riscontri che consentano di confermare la veridicità di tale assunto. Infatti, in primo luogo, non vi sono testimonianze a conferma della dinamica prospettata;
in secondo luogo, l'unico elemento oggettivamente riscontrabile ai fini della ricostruzione del sinistro sono i segni di color nero rinvenuti nella parte metallica del predetto manufatto, sopra analizzati. Tuttavia, un urto del genere, avvenuto in prossimità dello spigolo (come risulta dalla documentazione allegata, situato immediatamente accanto all'apertura dello sportello) avrebbe dovuto ugualmente comportare danni di entità diversa, quali una rientranza dello sportello o una seria abrasione del cemento, insussistenti nel caso di specie.
pag. 5/6 In ogni caso, si rileva che, sebbene parte appellante lamenti una negligenza da parte del sostenendo che abbia autorizzato e/o consentito il mantenimento di tale CP_5 manufatto a ridosso della carreggiata, manca agli atti una qualsiasi prova in tal senso. Ai sensi dell'art.26 del Codice della Strada, “le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da un altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle elative convenzioni “ Tuttavia il danneggiato, su cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna dimostrazione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di per l'installazione del contatore, CP_5 in quanto agli atti manca la prova (finanche l'eventuale richiesta di accesso o visione di tali atti). Non è dunque possibile desumere a priori che il fosse realmente a CP_5 conoscenza dell'installazione del manufatto, né al pari può considerarsi responsabile dell'omessa vigilanza e sicurezza della sede stradale. Ne consegue pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonchè in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Atteso il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , , avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
n.1262/2019 del 10/12/19 del Tribunale di Bologna, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 8.200,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 04.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
pag. 6/6
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(CF: ; (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) ; (CF: ) ; C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(CF: ); (CF: CP_3 C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia e C.F._5 dall'Avv. Mario De Michele ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, Via Aureliana n.2;
-Appellante-
contro
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 P.IVA_1
Cristiano Ferranti ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC dello stesso,
Email_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 15/10/2024
Motivi della decisione
, , e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rispettivamente padre, madre e fratelli di , convenivano in giudizio Persona_1 avanti il Tribunale di Bologna e il CP_6 CP_7 Controparte_5 per sentire accertare la corresponsabilità del e/o del signor Controparte_5 nella produzione del sinistro che aveva coinvolto , CP_6 Persona_1 cagionandone il decesso. In data 19/4/2017 , alla guida del suo motociclo, percorreva via Ca Persona_1
Belfiore nel Comune di . Giunto all'intersezione a T, impegnava il crocevia - CP_5 seppur gravato da segnaletica di Stop- eseguendo una svolta a sinistra, al cui termine, all'altezza della parte posteriore sinistra, veniva urtato da un autocarro Ford, condotto da e di proprietà di A seguito dell'urto, Controparte_8 CP_6 Per_1
cadeva dal proprio motociclo e veniva proiettato verso il fossato che si trovava
[...] sulla sinistra della via Fiumana Destra, sino ad impattare contro un contatore del gas - protetto da un manufatto in cemento- che si trovava a due metri dal margine della carreggiata. In conseguenza di ciò subiva un trauma cranico-toracico tale da causarne il decesso. Su tali premesse gli attori chiedevano in giudizio l'accertamento della corresponsabilità del e del Signor ed il ristoro dei Controparte_5 CP_6 danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro che aveva coinvolto il loro congiunto. Si costituiva contestando integralmente la fondatezza della domanda, CP_6 muovendo dal presupposto che l'evento fosse ascrivibile alla condotta esclusiva del Sig.
. Persona_1
Si costituiva in giudizio respingendo le domande formulate dagli attori nei CP_7 confronti del sig. in quanto infondate e non provate, con conseguente CP_6 assorbimento della domanda di manleva di questi nei confronti di CP_7
Si costituiva infine il negando la propria legittimazione passiva e Controparte_5 contestando la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto nonchè in difetto, sul piano probatorio, della dimostrazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Il Giudice di Prime cure, con sentenza n. 2113/2022, ha rigettato la domanda degli attori, ritenendola infondata. E' stata ritenuta infatti una responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, secondo quanto verificato ed accertato anche dalla Per_1 polizia municipale e dalle autorità giudiziarie in sede penale, nonchè all'esito della consulenza tecnica espletata. Da quanto acclarato non si evinceva infatti alcuna responsabilità in capo al sig. nella causazione dello scontro tra il motociclo e CP_8 il furgone da lui condotto, non essendo ravvisabile alcuna condotta irregolare e/o imprudente da parte dello stesso, né una sua violazione alle regole di circolazione stradale. Per quanto concerneva invece la lamentata corresponsabilità del quale custode CP_5 della strada ai sensi dell'art.2051 c.c, il Giudice di Prime Cure, respinta preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, esclusa la pericolosità della sede stradale per la presenza del manufatto e ritenuta la imprevedibilità dell'evento da parte dell'Ente, ha negato la responsabilità dello stesso, sul presupposto che il pag. 2/6 comportamento imprudente del avesse interrotto il nesso eziologico tra fatto ed Per_1 evento dannoso. Gli attori hanno proposto appello avverso la sentenza, lamentando:
1) Falsa applicazione dell'art. 2051 c.c, per erronea attribuzione di rilievo giuridico alla 'pericolosità' della cosa;
2) Falsa applicazione dell'art. 2051 c.c per erronea attribuzione di rilievo giuridico alla 'prevedibilità' dell'evento da parte del custode;
3) Falsa applicazione dell'art. 1227 c.c per violazione delle regole sul riparto della responsabilità tra vittima e responsabile;
4) Violazione degli artt. 40 e 41 c.p per falsa applicazione dei principi stabiliti dalla S.C in tema di causalità materiale;
5) Omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo Controparte_5 tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado.
***
, , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 hanno proposto appello avverso la sentenza n.8137/2019 nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento della corresponsabilità del nel sinistro che ha coinvolto il loro Controparte_5 congiunto . Persona_1
L'appello non può trovare accoglimento. Per quanto infatti i primi due motivi possano avere fondamento laddove censurano l'erroneo diniego da parte del Giudice Di Prime Cure al rilievo inerente la “pericolosità” della cosa e la “prevedibilità” dell'evento da parte del custode, ritiene tuttavia la Corte che non possa trovare applicazione nel caso che qui occupa l'art.2051 c.c., come argomentato dal nelle sue difese anche del presente grado, e ciò in quanto non CP_5 risulta configurabile un rapporto di custodia sulla cosa, e una relazione di fatto tra il soggetto ritenuto responsabile e la cosa stessa. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051, con particolare riferimento all'ente gestore della strada, si configura in ragione della disponibilità materiale del bene e della concreta possibilità di esercitare su di esso un potere di controllo. Tale requisito tuttavia, nel caso di specie, è del tutto assente, in quanto il manufatto contenente il contatore del gas è di proprietà privata e posto in corrispondenza della recinzione dell'abitazione stessa. Si tratta di un bene costruito a norma - secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti (UNI CIG 9036:2015)- posizionato in un fosso, ad una distanza di circa 2 metri dalla carreggiata di Via Fiumana Destra, in zona extraurbana (Figura 7 pag.16 CTU
[...]
. Tale collocazione è di fatto conforme alle indicazioni tecniche inerenti Per_2
pag. 3/6 l'installazione dei gruppi misura GAS (art. 5.3.1.1), ed è funzionale ad impedire che eventuali fughe possano riversarsi negli ambienti interni. Come sottolineato dalla SC nella sentenza 19610/21, in capo gli enti gestori della strada
“l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina")...”; secondo quanto previsto dall'art.3 del D.l.g n.285/1992, la banchina viene definita quale “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati” . Risulta pertanto evidente che il manufatto in questione si collochi in una zona estranea all'area di custodia del poiché non appartenente alla sede stradale e posizionato CP_5 al di fuori dell'area qualificata come banchina, trovandosi nel canale di scolo. Ne consegue che, in difetto del requisito essenziale del rapporto di custodia tra l'ente e la cosa, non possa trovare applicazione l'invocata responsabilità oggettiva del custode, ai sensi dell'art.2051 c.c. Diversamente da quanto argomentato da parte appellata, trattasi di rigetto nel merito (difetto di titolarità passiva) e non di questione di carenza di legittimazione, riguardando la fondatezza e non la prospettazione della domanda.
Occorre peraltro analizzare la eventuale responsabilità del ai sensi dell'art. CP_5
2043 c.c., come richiesto con il quinto motivo d'appello, nel quale parte appellante si duole dell'omessa pronuncia sul punto da parte del Giudice di prime cure. Alla luce principio del neminem ledere, richiamato dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria, si configurerebbe da parte della Pubblica Amministrazione una condotta colposa in violazione di norme di legge, regolamentari e tecniche, oppure di comuni regole di prudenza. Secondo quanto prospettato dagli attori infatti, il CP_5 avrebbe violato le norme che impongono di mantenere in sicurezza la strada, in quanto, come sancito all'art.14 del Codice della Strada :“gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, nonchè al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo”. La responsabilità a carico del si configurerebbe dunque nell'aver autorizzato e CP_5 permesso la collocazione del manufatto in prossimità della sede stradale, violando le normative in materia di sicurezza stradale e tutela dell'incolumità pubblica.
pag. 4/6 Nel caso di specie, tuttavia, è da escludersi prima ancora la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi, atteso che il decesso del sig. non sembra Per_1 riconducibile all'impatto del corpo contro il manufatto sotto molteplici profili. In primo luogo (come indicato alla figura 16 della CTU del dott. il manufatto Per_2 contenente il contatore del gas è stato effettivamente toccato -come dimostrano i segni di color nero riconducibili al casco- ma l'urto ha interessato la parte frontale -inferiore dello stesso, realizzata in acciaio zincato, e non in cemento. Pertanto, analizzando il materiale probatorio, l'ipotesi che riconduce la lesione mortale del motociclista all'impatto con il contatore, risulta poco convincente, atteso che la zona interessata risulta totalmente intatta;
se la dinamica dell'incidente fosse realmente quella prospettata da parte attorea, avuto riguardo alle serie lesioni riportate dal che Per_1 denotano una estrema violenza nell'impatto, lo sportello in acciaio avrebbe dovuto riportare segni più marcati, tali da deformarne la struttura. Al contrario, tale danneggiamento non si è verificato, in quanto, sebbene il motociclista in seguito allo schianto con l'autovettura venisse scagliato nella direzione del manufatto, imprimeva sullo stesso solo segni di color nero “non imbozzandone lo sportello metallico”.(pag. 30 osservazioni dell'Ing. e foto in atti). Persona_3
Inoltre, considerata la natura del manufatto, non appare convincente l'argomentazione degli appellanti secondo la quale esso sarebbe assimilabile ad una roccia affiorante (pag.23 atto di appello). Alla luce di tali rilievi, appare dunque più verosimile che i segni presenti sulla parte metallica siano attribuibili ad un contatto secondario del corpo, avvenuto in un momento successivo rispetto all'impatto principale, avvenuto contro l'asfalto, certamente idoneo per la sua durezza a provocare le lesioni subite dal motociclista, che sarebbe poi rotolato verso il fossato, in prossimità del manufatto. In aggiunta, sebbene nella CTU il dott. sostenga che “il corpo del conducente Per_2 viene sospinto verso la propria destra e in rotazione, con una velocità poco superiore a 20 km/h, impatta, dopo circa mezzo secondo, contro lo spigolo dell'armadio dei contatori ubicato a circa 3 metri dal punto d'urto” non ci sono riscontri che consentano di confermare la veridicità di tale assunto. Infatti, in primo luogo, non vi sono testimonianze a conferma della dinamica prospettata;
in secondo luogo, l'unico elemento oggettivamente riscontrabile ai fini della ricostruzione del sinistro sono i segni di color nero rinvenuti nella parte metallica del predetto manufatto, sopra analizzati. Tuttavia, un urto del genere, avvenuto in prossimità dello spigolo (come risulta dalla documentazione allegata, situato immediatamente accanto all'apertura dello sportello) avrebbe dovuto ugualmente comportare danni di entità diversa, quali una rientranza dello sportello o una seria abrasione del cemento, insussistenti nel caso di specie.
pag. 5/6 In ogni caso, si rileva che, sebbene parte appellante lamenti una negligenza da parte del sostenendo che abbia autorizzato e/o consentito il mantenimento di tale CP_5 manufatto a ridosso della carreggiata, manca agli atti una qualsiasi prova in tal senso. Ai sensi dell'art.26 del Codice della Strada, “le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da un altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle elative convenzioni “ Tuttavia il danneggiato, su cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna dimostrazione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di per l'installazione del contatore, CP_5 in quanto agli atti manca la prova (finanche l'eventuale richiesta di accesso o visione di tali atti). Non è dunque possibile desumere a priori che il fosse realmente a CP_5 conoscenza dell'installazione del manufatto, né al pari può considerarsi responsabile dell'omessa vigilanza e sicurezza della sede stradale. Ne consegue pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonchè in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Atteso il rigetto dell'appello, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , , avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
n.1262/2019 del 10/12/19 del Tribunale di Bologna, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 8.200,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 04.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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