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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 746/2024, promossa
DA
(c.f. , residente in [...], domiciliato per la lite in Grosseto (GR), Piazza
San Michele, 3 presso gli Avv.ti Alessandro Antichi ( ) e CodiceFiscale_2
Giovanni Niccolò Antichi (c.f. ), che lo rappresentano e di- C.F._3 fendono giusta procura speciale alle liti allegata telematicamente all'atto di ci- tazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, codice fiscale e Controparte_1 numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno
corrente in Follonica (GR), Via Bicocchi n. 12, in persona del li- P.IVA_1
1 quidatore p.t., e residente a [...], Loc. Val- Controparte_2 linforte, n.20, codice fiscale rappresentati e difesi, giusta C.F._4 delega in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Cinzia Zana- boni del Foro di Grosseto, C.F. , con studio in Follonica C.F._5
(Gr), Via Amorotti n. 16, presso la quale elettivamente domiciliano a fini della lite.
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.716/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubbli- cata il 04/03/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contra- rie domande ed eccezioni disattese, in riforma della sentenza definitiva del Tri- bunale di Firenze, n. 716/2024 pubblicata il 04.03.2024 e notificata il
05.03.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9186/2020 R.G.,
Giudice Istruttore Dott. Niccolò Calvani, così provvedere: - accertare e dichia- rare la nullità ai sensi dell'art. 2479 ter, co. III, c.c. del bilancio di esercizio
2019 approvato dall'assemblea di FALESIA in data 29 aprile 2020 per violazio- ne dei principi di verità e correttezza per omessa indicazione dell'esatta genesi
e natura delle voci di debito “per indennizzo”, con ogni conseguente provvedi- mento;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del bilancio fina- le di liquidazione ai sensi dell'art. 2492 c.c., depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, per aver ri- portato una perdita di Euro 1.061.578,00= non giustificata, nonché il relativo piano di riparto nel quale veniva prevista la distribuzione della rimanenza attiva sulla quota di per Euro 2.087,49=, anziché per Euro Parte_1
371.978,42=, ovvero per Euro 34.620,80=; - per l'effetto, ordinare che il liqui- datore sig. provveda ad una nuova redazione del bilancio Controparte_2 seguendo le indicazioni dell'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- accertare, dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c. a pagare Controparte_2
2 alla soc. ovvero al sig. la somma di Euro P_ Parte_1
369.890,93=, ovvero la minor somma di Euro 32.533,31=, oltre interessi e ri- valutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, e comunque per i motivi tutti di cui al presente atto, l'Appello proposto da avverso Parte_1 la Sentenza n. 716/2024 resa inter partes dal Tribunale di Firenze nella causa
n.R.G. 9186/2020 e per l'effetto, dichiararla confermata. In ogni caso, condan- nare parte appellante alle spese e competenze difensive dei due gradi di giudi- zio”. La parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse domande, istanze, eccezioni e conclusioni avversarie. Chiede inoltre che il documento ex adverso depositato come allegato alla “Nota di pre- cisazione delle conclusioni” datato 28.02.2025, costituito dalla Sentenza
n.493/2025 Tribunale di Firenze- Sezione Imprese, sia espunto dal fascicolo di causa poiché relativo a soggetti, fatti e circostanze estranei al presente giudizio ed in ogni caso prodotto in spregio delle regole procedurali.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il Giudizio di primo grado. La sentenza impugnata.
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
(infra, anche, ), di cui era socio, e suo liquidatore, P_ Controparte_2 esponendo:
(i) di essere stato socio di CA dalla quale aveva Controparte_4 receduto vedendosi riconoscere, in sede arbitrale, il diritto alla liquidazione del- la quota nella misura di € 583.426,70; sulla base del lodo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto in un processo poi sospeso in attesa della decisione sull'impugnazione del lodo arbitrale proposta da IT;
3 (ii) di aver quindi pignorato le quote detenute da IT (nella misura del 42,84%) in (società di cui anche lui era socio nella misura del P_
14,29% del capitale), notificando il pignoramento in data 11/4/2019;
(iii) che il 15/4/2019 l'assemblea di aveva deliberato l'aumento P_ di capitale sociale da € 11.965 a € 454.670;
(iv) che, nonostante il pignoramento dell'11 aprile 2019 ed una susse- guente diffida, IT aveva partecipato alla assemblea straordinaria convoca- ta da per il 15 aprile 2019, ivi determinandosi al voto in favore P_ dell'aumento di capitale sebbene avesse contestualmente dichiarato di non vo- lerlo sottoscrivere;
(v) che aveva proposto separata impugnazione di detta delibera ed an- che un atto di denunzia-querela in quanto – nonostante la società an- P_ dasse a scadere il 31 dicembre 2019 – i soci di maggioranza avevano procedu- to irragionevolmente alla operazione di aumento del capitale al solo scopo di diluire la partecipazione societaria di esso attore in FALESIA dal 14,29% al
1,33% e di ridurre il valore della partecipazione di IT (che aveva delibera- to l'aumento di capitale senza poi sottoscriverlo), oggetto di pignoramento;
(vi) che l'aumento di capitale non era stato infatti deliberato a copertura di perdite, bensì a copertura di un fabbisogno finanziario creato artatamente dai soci di IT (che in parte sono anche quelli di ) per conculcare i
P_ suoi diritti di socio di minoranza e patrimonialmente debole: aveva af-
P_ fittato l'azienda sociale alla parte correlata IT impegnando contrattual- mente quest'ultima al pagamento di canoni di importo sufficiente al soddisfa- cimento del proprio fabbisogno finanziario, determinato essenzialmente dal pa- gamento delle rate residue di alcuni mutui ipotecari;
l'operazione, pertanto, garantiva l'equilibrio e l'autosufficienza finanziaria di sino al suo ter-
P_ mine, 31/12/2019; tuttavia, dopo che i soci di maggioranza delle suddette so- cietà si erano determinati a estromettere esso attore, socio di minoranza, e dopo che esso esponente, allo scopo di recuperare un'equa liquidazione, aveva receduto da IT, quest'ultima e si erano accordate per ridurre
P_ senza causa il canone di locazione annuo dovuto e in tal modo avevano provo-
4 cato il fabbisogno finanziario che infine sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale di ” deliberato in extremis (e sub iudice); P_
(vi) che, più in generale, i soci di maggioranza di IT e , ov- P_ vero , e , avevano posto in Parte_2 Controparte_2 Parte_3 essere una serie di atti allo scopo di sottrarsi al pagamento della liquidazione al socio uscente Parte_1
(vii) che, in particolare, il disegno dei soci di IT, in gran parte coin- cidenti con quelli di , di estromettere senza pagargli il P_ Parte_1 dovuto, si era completato con:
a. la costituzione di una nuova società (IGF Srl) che aveva acquistato a prezzo vile le aziende di IT e di;
P_
b. l'appostazione nel bilancio di esercizio 2019 di , approvato P_ nell'aprile 2020, di inesistenti debiti nei confronti degli altri soci di IT (
[...]
, , e ) che non aveva- Parte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 no partecipato alla nuova IGF SRL, destinataria del patrimonio di;
tali P_ soci risultavano, infatti, rimborsati di asseriti crediti per “indennizzi” tra i
200.000 ed i 240.000 euro ciascuno spuntati nel bilancio di al P_
31.12.2019, importo corrispondente (per puro caso) agli originari loro persona- li investimenti nel capitale sociale di IT;
c. la redazione di un falso bilancio finale di liquidazione di che, P_ esponendo un'insussistente perdita di € 1.061.578, aveva portato ad un piano di distribuzione che aveva attribuito ad esso esponente una quota di liquidazio- ne assai ridotta;
d. la negazione ad esso attore del diritto all'accesso alla documentazione sociale.
La cessione a prezzo vile (€ 137.302,25 a fronte di un valore reale di €
2.603.068,02) dell'azienda a IGF SRL, inoltre, rappresentava atto di mala ge- stio imputabile al liquidatore Controparte_2
(viii) che il bilancio d'esercizio 2019 di e quello finale di liqui- P_ dazione erano affetti da gravi vizi, tali da rispecchiare altrettanto gravi respon-
5 sabilità gestorie del liquidatore, che aveva ceduto a prezzo vile l'azienda ad
IGF.
L'attore proponeva, quindi:
1. un'azione di nullità del bilancio di esercizio 2019 approvato il
29/4/2020, sull'assunto “dell'avvenuta violazione dei principi di verità e corret- tezza per omessa indicazione dell'esatta genesi e natura dei debiti “per inden- nizzo” nei confronti di e Controparte_6 CP_5 CP_7 CP_8
nonché di e;
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_3
2. un'azione di nullità o annullabilità del bilancio finale di liquidazione, depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, per aver riportato una perdita di Euro 1.061.578,00= non giustificata;
3. un'azione di condanna di (liquidatore di ) a Controparte_2 P_ risarcirgli il danno pari al minor importo dell'attivo di liquidazione da attribuirsi alla quota a lui spettante – in tesi, il 14,29% del capitale di (€ P_
369.890,93), in ipotesi l'1,33% (€ 32.533,31), ma non corrisposto perché as- sorbito quasi interamente dagli inesistenti crediti degli altri soci.
Nel contraddittorio dei convenuti, che contestavano le domande chie- dendone il rigetto e proponendo alcune eccezioni preliminari di rito e di merito, nonché la sola anche azione riconvenzionale di risarcimento danni per P_ fatti di mala gestio con riferimento al periodo in cui il era stato Parte_1 amministratore della società, con la sentenza n.716/2024 il Tribunale di Firen- ze – Sezione Imprese ha respinto le domande proposte da Parte_1
e ha osservato:
a) con riferimento alla questione dell'aumento del capitale sociale, che:
“la delibera di aumento del capitale, benché censurata dall'attore, non è ogget- to di domanda in questa causa (ma di altra, separata), pertanto essa può solo essere presa come dato di fatto fermo e non modificabile. Inoltre, i motivi di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci, così come quelli sottesi all'azione di responsabilità contro non traggono fondamento CP_2 dall'aumento di capitale, se non per la – eventuale – quantificazione del danno.
6 Si può anche aggiungere che la motivazione dell'aumento illustrata ai soci ap- pare congrua, e non vi sono elementi che consentano di ritenerla falsa o prete- stuosa;
e può essere utile sottolineare come l'assemblea sia stata convocata oltre una settimana prima dell'esecuzione del pignoramento, benché già all'epoca i soci di IT ipotizzassero come possibile che avreb- Parte_1 be tentato di aggredire le quote di partecipazione a (doc. 4 di parte P_ convenuta). Conseguentemente non vi è luogo per affermare, anche solo come ipotesi più probabile, che l'aumento di capitale sia stato deliberato al fine di di- luire la quota pignorata da;
Parte_1
b) in relazione all'azione di nullità della delibera assembleare 29-4-2020 di approvazione del bilancio di esercizio 2019, che: “È agli atti (doc. 4 di parte convenuta) l'accordo transattivo stipulato il 2/4/2019 tra e i sigg. P_ [...]
e Pt_5 CP_5 CP_7 CP_8 Parte_3 Controparte_2 Controparte_9
[
, con il quale la Società ha riconosciuto alle persone fisiche un indennizzo per il proprio arricchimento senza causa, derivante dall'aver ricevuto finanziamenti da IT, sostanzialmente privi di causa, con utilizzo degli ingenti capitali che quei soci avevano versato in IT, sotto forma di aumenti di capitali e/o fi- deiussioni. Le somme delle quali la Società si è riconosciuta debitrice sono quelle poi appostate in bilancio e contestate da come false. Af- Parte_1 ferma l'attore che i debiti di cui si è riconosciuta debitrice sarebbero P_ inesistenti, perché gli accordi sono stati stipulati in conflitto di interessi da
[...]
intervenuto sia come controparte di sia come suo Controparte_10 P_ amministratore e in sua rappresentanza. Il conflitto di interessi è palese, tutta- via il vizio in parola non determina l'inesistenza del contratto stipulato, bensì la sua annullabilità; e il contratto annullabile, se non è annullato, mantiene la sua validità ed efficacia. Lo stesso è da dire in relazione ad una ipotetica invalidità derivante da un errore di diritto sull'esistenza di un arricchimento ingiustificato per , anch'essa, quand'anche configurabile, irrilevante se non sfocia P_ nell'annullamento del contratto. A questo punto, la censura di falsità del bilan- cio poggiante sulla asserita errata appostazione di quei debiti deve ritenersi in- fondata, posto che, una volta contratti con gli accordi in parola, essi non pote-
7 vano che essere contabilizzati. La nuova censura aggiunta con la comparsa conclusionale, relativa ad un asserito vizio di convocazione dell'assemblea, non può essere presa in considerazione poiché tardiva”;
c) in relazione all'azione di nullità o annullabilità del bilancio finale di li- quidazione ai sensi dell'art. 2492 c.c., depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, che: “Anche questo bilancio è censurato dall'attore come falso, per essere stato decurtato l'attivo in forza della cessione a prezzo vile dell'azienda a IGF e inseriti i debiti sopra riferiti, con la conseguenza che l'attivo rimasto è stato quasi interamente utiliz- zato per ripagare i crediti fittizi dei soci di IT. Ma, come sopra argomenta- to, il contratto di cessione dell'azienda non è mai stato annullato e, pertanto, all'attivo doveva essere necessariamente appostato il prezzo pattuito;
e quei debiti dovevano altrettanto necessariamente essere contabilizzati nel bilancio, poiché assunti dalla Società con contratto non invalidato, e pagati nella sede li- quidatoria”;
d) quanto infine all'azione di responsabilità nei confronti di P_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c. per aver ceduto
[...]
l'azienda a IGF s.r.l. in evidente conflitto di interesse ad un prezzo inferiore ri- spetto al valore reale e, per l'effetto, aver distribuito dolosamente un attivo li- quidatorio inferiore alle attese:
1) che era inammissibile la domanda introdotta dal con la Parte_1 prima memoria ex art.183, co.6 cpc, con la quale, a giudizio del tribunale, il ri- corrente aveva proposto per la prima volta l'azione sociale di responsabilità;
2) che l'azione di risarcimento del danno diretto subito dal socio, propo- sta con la citazione, “presuppone che la condotta dell'amministratore o liquida- tore gli abbia arrecato un danno, appunto, diretto, e non mediato dal depaupe- ramento della società: laddove, nel nostro caso, il pregiudizio lamentato dall'attore deriverebbe proprio dall'impoverimento causato da a CP_2 [...]
, tramite la cessione a prezzo vile della sua azienda e la sottoscrizione di Pt_6 una transazione contenente il riconoscimento di debiti insussistenti”.
8 Nel respingere queste domande il tribunale ha esaminato e rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnative proposta dai convenuti, ritenendola tardiva, e l'eccezione d'incompetenza per la presenza di clausola arbitrale nello statuto della società, assumendo che la clausola de qua (art.20 dello statuto sociale) non si estende ai rapporti tra il socio e il liquidatore, che restano per- tanto soggette alla giurisdizione ordinaria.
Con la stessa decisione il tribunale ha altresì respinto l'azione di risarci- mento danni proposta in via riconvenzionale da nei confronti di P_ [...]
Parte_1
Infine, il tribunale ha compensato le spese di lite, fatta eccezione per quelle della CTU che sono state poste a carico dell'attore, che l'aveva richiesta.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, e formulando i tre seguenti motivi d'impugna- zione:
1) Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt.1343, 1344 e
1345 c.c. per aver ritenuto la sentenza di primo grado “necessaria la proposi- zione di una specifica domanda di annullamento dell'atto di transazione del
2/4/2019, da cui scaturivano gli inesistenti crediti verso soci appostati al bilan- cio di liquidazione, allorquando – come allegato e provato – avrebbe dovuto e potuto dichiararlo (anche d'ufficio) nullo per illiceità della causa e/o del motivo, ovvero in frode alla legge”.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado incorre in un'evidente e grave lacuna di ragionamento. Pur avendo ritenuto che l'atto di transazione de quo fosse stato concluso in conflitto d'interesse, ha poi affermato che l'annullabilità non determina l'inesistenza del contratto stipulato, che rimane efficace. Laddove invece, secondo il il giudice avrebbe dovuto ri- Parte_1 levare d'ufficio la nullità di tale contratto per illiceità della causa e/o del moti- vo, o in quanto concluso in frode alla legge, prendendo atto del fatto “[…] (di- mostrato dal decreto di rinvio a giudizio prodotto in atti al doc. 43 e non conte-
9 stato) che gli stessi e erano stati rinviati a giudizio in sede Parte_3 CP_2 penale, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 388, co. 5, c.p. e 2634 c.c. poiché
“in data 02.04.2019 e 17.04.2019 venivano contabilizzate in sopravve- P_ nienze passive (costi) che generavano l'iscrizione di debiti per euro
2.120.000,00 (verso i soci di CA per euro 920.000,00 e verso i soci di
[...]
, e per euro Parte_7 Parte_2 Controparte_2
1.200.000,00) privi di giustificazione economica;
in tal modo il prezzo di ces- sione riferito al compendio aziendale ceduto da a P_ Controparte_12
(appositamente costituita in data 18.04.2019 per dare prosecuzione
[...] all'attività esercitata da CA) risultava diminuito per euro 2.120.000,00 in conseguenza delle descritte operazioni contabilizzate come sopravvenienze passive”.
In altri termini, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità dell'atto di transazione in parola, avendo esso una causa e/o motivo illecito (artt. 1343 e 1345 c.c.), ovvero essendo comunque stato posto in essere in frode alle norme codicistiche che impongono agli amministratori di agire nell'interesse della società (art. 2381 c.c.), ciò discendendo dall'essere il risultato del comportamento illecito posto in essere dai soci e Parte_3 Pt_8 ai danni del
[...] Parte_1
2) Con il secondo motivo il denuncia la violazione degli artt. Parte_1
2476, co. 7, e 2489 c.c. per aver affermato la sentenza di primo grado che il danno subito dal in relazione alla quota di liquidazione a seguito Parte_1 di scioglimento della società, abbia natura “mediata” e non “diretta”.
La cessione a prezzo vile dell'azienda e la sottoscrizione di una P_ transazione contenente il riconoscimento di debiti inesistenti da parte del
[...]
secondo l'assunto dell'appellante, costituisce invece danno diretto al P_1 suo patrimonio, tenuto conto che la società era in fase di liquidazione e che quale socio della stessa egli era titolare del diritto alla quota di liquidazione.
Argomento a sostegno di tale soluzione, secondo l'appellante, si rinviene anche in quella tesi che, “ seppur attraverso un diverso percorso argomentati- vo che poggia le proprie basi sull'orientamento tradizionale che vede nell'art.
10 2395 c.c. un limite alle prerogative del socio ed una scelta di “vertice” verso la
“canalizzazione” del risarcimento del danno “riflesso” in capo alla società, so- stiene che, nell'ambito del reclamo contro il bilancio di liquidazione di cui all'art. 2492, commi 3 e 4 c.c., il singolo socio sia legittimato a richiedere sia il danno diretto che il danno riflesso (secondo questa impostazione, nella fase di liquidazione della società, infatti, la “barriera” del danno diretto tenderebbe a calare di intensità e, in particolare, quando sono stati soddisfatti i creditori e viene depositato il bilancio finale di liquidazione”).
3) Con il terzo motivo l'appellante censura il capo sulle spese, per viola- zione dell'art.91 cpc, nella parte in cui il giudice aveva posto l'onere della CTU
a suo carico sull'assunto che l'espletamento della stessa – richiesto dall'attore - si era rivelato del tutto inutile.
Le difese degli appellati.
3. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dell'art.342 cpc e, in ogni caso, che esso era relativo soltanto alla delibera d'approvazione del bilancio ordinario, sicché la statuizione relativa al bilancio di liquidazione doveva considerarsi passata in giudicato.
Nel merito hanno contestato il primo motivo evidenziando che il Per_1 non aveva impugnato gli atti di transazione oggetto di rappresentazione
[...] contabile;
che il documento 43 era stato irritualmente prodotto in giudizio con la comparsa conclusionale in primo grado ed essi si erano opposti alla sua uti- lizzabilità; che, in ogni caso, tale documento consisteva in una richiesta del
P.M. di rinvio a giudizio (cioè in un'ipotesi accusatoria, sollecitata dalla querela del , cui non era seguito alcun provvedimento per quanto ad essi Parte_1 appellati noto.
Hanno contestato poi gli altri due motivi d'appello, evidenziandone la pa- lese infondatezza. Hanno segnalato infine di non accettare il contraddittorio sulla domanda riproposta nelle conclusioni dell'appello con cui è stata richiesta la condanna del a risarcire il danno a favore della società in CP_2 P_ alternativa alla condanna a favore del Parte_1
11 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 20-5-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Va definito, in primo luogo, l'oggetto del giudizio d'appello.
Gli appellati non hanno impugnato il capo della decisione che ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da , che pertanto è passato in P_ cosa giudicata.
Non hanno altresì impugnato i capi della decisione con cui sono state re- spinte le proposte eccezioni preliminari di rito (incompetenza in presenza di clausola arbitrale) e di merito (decadenza dall'impugnativa per violazione del termine di 90 giorni previsto dal combinato disposto degli artt.2479 ter e 2492
c.c.).
L'appellante non ha impugnato, a sua volta, il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l'azione sociale di responsabilità da lui proposta con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, che è passato per- tanto in cosa giudicata.
E' da considerarsi, pertanto, mero refuso, dovuto ad un copia-incolla del- le conclusioni precisate in primo grado, la richiesta ribadita nelle sole conclu- sioni dell'atto di citazione di appello di condanna di ai sensi Controparte_2
e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c., a pagare in via alternativa “alla soc. ovvero al sig. la somma di Euro P_ Parte_1
369.890,93=, ovvero la minor somma di Euro 32.533,31=, oltre interessi e ri- valutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto sino al saldo”.
Non può ritenersi, come invece sostenuto dagli appellati, che l'appellante abbia impugnato la decisione di primo grado soltanto limitatamente al capo re- lativo all'azione di nullità del bilancio ordinario esercizio 2019 e non anche per il capo relativo al bilancio finale di liquidazione.
12 Deve infatti osservarsi che con il primo motivo l'appellante censura un argomento utilizzato dal giudice di primo grado in relazione tanto al bilancio d'esercizio (v. pag.8, punto 3) quanto al bilancio di liquidazione (v. pag.9, pun- to 4). In questo modo censurando l'appellante ha investito entrambi i capi della decisione qui in rilievo (azioni di nullità del bilancio di esercizio e del bilancio di liquidazione).
Deve invece constatarsi, quanto all'impugnativa del bilancio finale di li- quidazione, che l'appellante non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento all'asserita alienazione a prezzo vile dell'azienda di al terzo acquirente IGF srl, ha ritenuto “che il contratto di cessione P_ dell'azienda non è stato mai annullato e, pertanto, all'attivo doveva essere ne- cessariamente appostato il prezzo pattuito”.
Infine, va osservato che l'appellante non ha censurato il passaggio della decisione di primo grado, relativo all'aumento di capitale di , espresso P_ nel periodo finale del paragrafo della sentenza dedicato al tema de quo con queste parole: “Conseguentemente non vi è luogo per affermare, anche solo come ipotesi più probabile, che l'aumento di capitale sia stato deliberato al fine di diluire la quota pignorata da . Parte_1
6. L'eccezione d'inammissibilità del primo motivo d'appello è infondata, il motivo essendo formulato (come sopra sintetizzato) in termini specifici e in modo da consentire agli appellati il pieno esercizio del contraddittorio.
7. Tuttavia, il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Al riguardo va considerato che il tribunale ha respinto l'azione di nullità del bilancio d'esercizio e l'impugnativa del bilancio finale di liquidazione sul ri- lievo che i fatti gestori e liquidatori in essi rappresentati e contestati dall'attore sono corrispondenti al vero.
In particolare, quanto al bilancio d'esercizio 2019, l'attore aveva asserito nel corso del giudizio di primo grado che esso era invalido per violazione dei principi di verità e correttezza per omessa indicazione dell'esatta genesi e na- tura dei debiti “per indennizzo” nei confronti di Controparte_6 CP_5
13 e nonché di CP_7 Controparte_8 Parte_2 P_3
e
[...] Parte_3
Il tribunale ha escluso la violazione dei richiamati principi sul rilievo che i debiti de quibus risultano de plano dall'atto di transazione stipulato in data
2/4/2019 da da una parte, e i terzi P_ CP_6 CP_5 CP_7 Per_2 gli, e dall'altra parte. Parte_3 Controparte_2 Parte_2
L'attore aveva argomentato che i debiti fossero inesistenti perché l'atto di transazione era stato concluso in conflitto di interessi dall'amministratore/li- quidatore di . Il Tribunale ha ricordato che tale atto, ancorché in ipotesi P_ concluso in conflitto di interessi, restava efficace sino all'annullamento, sicché era doveroso darne rappresentazione contabile nel bilancio d'esercizio.
L'appellante non ha censurato tale passaggio decisionale, ma ha assunto in appello che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nul- lità del predetto atto di transazione per illiceità della causa e/o del motivo, o perché in frode alla legge, sulla base del doc.43 da lui prodotto in giudizio.
Tale assunto è però destituito di fondamento.
Il doc.43 è stato prodotto nel giudizio di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale sicché, come eccepito sin da subito dai convenuti nella comparsa di replica, esso non era utilizzabile ai fini della decisione.
Né il documento può essere utilizzato in appello, tenuto conto del divieto previsto dall'art.345, co.3 cpc. Il doc.43 è una richiesta di rinvio a giudizio del
26-8-2022, in cui la parte offesa è individuata nell'appellante. L'attore avrebbe dovuto chiedere nel giudizio di primo grado alla prima udienza successiva alla formazione del documento e, in ogni caso, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9-10-2023, di essere rimesso in termini per la produzione del documento de quo. Ma tanto non è stato fatto.
Analogamente è inutilizzabile ai fini de quibus la relazione del perito del- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, risalente all'anno
2020, prodotta in primo grado quale doc.44 sempre assieme alla comparsa conclusionale. Valgono le stesse considerazioni sopra svolte.
14 Soccorre, al riguardo, l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità è possibile quando essa emerga ex actis, cioè sulla base di atti e documenti introdotti ritualmente in giudizio. In difetto, nes- sun rilievo officioso può essere svolto (cfr., fra tante, Cass. civ. 416-25;
22371-21).
In conclusione, il fatto gestorio rappresentato nel bilancio d'esercizio
2019 e ripreso nel bilancio finale di liquidazione del 2020, consistente nell'atto di transazione del 2/4/2019, era esistente materialmente e giuridicamente ed era pertanto doveroso darne rappresentazione nel bilancio d'esercizio 2019 e, per gli effetti, nel bilancio finale di liquidazione.
8. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il ha proposto nei confronti di nella sua Parte_1 Controparte_2 qualità di liquidatore, un'azione di risarcimento del danno sull'assunto che avrebbe ceduto l'azienda di a IGF s.r.l. ad un prezzo inferiore (Euro P_
137.302,25=) rispetto al valore reale (Euro 2.603.068,02=) e, per l'effetto, avrebbe distribuito un attivo liquidatorio inferiore alle attese.
Ora, in relazione a tale tema decisorio, il tribunale ha affermato, per un verso, che l'azione sociale di responsabilità era inammissibile siccome tardiva- mente proposta e, per altro verso, che l'azione individuale del socio postula l'esistenza di un danno diretto e non mediato dal depauperamento della società
“laddove, nel nostro caso, il pregiudizio lamentato dall'attore deriverebbe pro- prio dall'impoverimento causato da a , tramite la cessione a CP_2 P_ prezzo vile della sua azienda e la sottoscrizione di una transazione contenente il riconoscimento di debiti insussistenti”.
L'appellante ha censurato il capo della decisione nella sola parte in cui il tribunale ha ritenuto che nella fattispecie in esame non si configuri un danno diretto ma solo un danno riflesso, assumendo, in ogni caso, che nella fase di li- quidazione, quando oramai la società non è più in continuità aziendale e si av- via alla sua estinzione, il socio può far valere direttamente il danno al patrimo- nio sociale che è oramai danno alla sua quota di liquidazione.
Il motivo è infondato.
15 Come sopra ricordato, l'appellante non ha impugnato il capo della deci- sione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'azione sociale di responsabilità. Sul punto la sentenza di primo grado è passa- ta in cosa giudicata.
Va esaminata, pertanto, la sola azione individuale del socio. Al riguardo, va considerato che l'art.2489 c.c., nel definire i poteri e le responsabilità dei li- quidatori, quanto a queste ultime, rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori. E, quindi, viene in rilievo in una SRL, come nel caso di specie, la disciplina dell'art.2476 c.c., che legittima ciascun socio ad agire con l'azione sociale di responsabilità, fermo restando l'azione individuale quando il socio sia direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi del liquidatore.
Tale distinzione tra azione sociale e azione individuale non viene meno per il fatto che la società sia in liquidazione in relazione agli atti compiuti dal li- quidatore. Il contrario assunto, coltivato in alcuni passi dell'atto d'appello, non trova un chiaro aggancio nelle disposizioni del codice civile e, in particolare, nell'art.2489 che si limita, come sopra ricordato, a rinviare tout court alla di- sciplina prevista per la responsabilità degli amministratori.
Del resto, e per le stesse ragioni, la non configurabilità del diritto del so- cio al risarcimento del danno determinato dall'illecito che colpisce il patrimonio della società viene proclamata anche ove l'atto lesivo sia posto in essere non già dall'amministratore o dal liquidatore ma da un terzo: infatti, qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al ri- sarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quan- to l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il re- sponsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indi- retto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito
(per tutte: Cass. Sez. U. 24 dicembre 2009, n. 27346).
16 Ciò detto, deve allora convenirsi con il giudice di primo grado che nella prospettazione coltivata in questo giudizio il danno che viene richiesto dall'attore è un danno riflesso di quello al patrimonio sociale, e precisamente del danno che sarebbe stato subito direttamente dal patrimonio sociale in con- seguenza dell'asserita vendita dell'azienda sociale ad un prezzo inferiore a quello di mercato e congruo.
Peraltro, come risulta dalla stessa prospettazione attorea, questo minor valore dell'azienda è nient'altro che l'effetto (del non impugnato) atto di tran- sazione del 2/4/2019, che ha portato al riconoscimento di debiti sociali verso terzi (alcuni soci di IT) per euro 2.120.000,00, con conseguente abbatti- mento del valore della società. Tale atto è stato compiuto non dal liquidatore ma dall'amministratore. Il liquidatore non poteva che prendere atto della tran- sazione, dell'esistenza dei debiti sociali e della loro incidenza sul patrimonio e , quindi, sul valore “netto” dell'azienda.
In conclusione, il motivo va respinto.
9. A questo punto anche il terzo motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure, nel disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca, ha escluso dalla compensazione le spese della CTU, richiesta dall'attore, ma poi non rilevatasi utile ai fini del giu- dizio.
Nel formulare il terzo motivo il ricorrente non censura in realtà in via au- tonoma il capo della decisione, ma collega il motivo all'accoglimento dei primi due. Così testualmente: “Alla luce dei primi due motivi di impugnazione, appa- re dunque manifesto come la consulenza tecnica richiesta e ottenuta in primo grado sia stata utile non solo al fine di valutare il valore dell'azienda ceduta da
a IGF, ma anche per determinare il danno cagionato al patrimonio di P_ in sede di liquidazione”. Parte_1
Il rigetto dei primi due motivi comporta pertanto anche il rigetto del ter- zo. Peraltro, se in ipotesi il motivo fosse stato proposto correttamente in via autonoma, non quale effetto necessitato dell'accoglimento dei primi due, sa- rebbe stato respinto, posto che la soccombenza reciproca opera soltanto nei
17 rapporti tra l'attore e che ha proposto domanda riconvenzionale, men- P_ tre nel rapporto processuale con rispetto al quale rilevano la Controparte_2 proposizione dell'azione di risarcimento danni e l'espletamento della CTU, non vi è alcuna soccombenza reciproca e, quindi, le spese avrebbero dovuto in ogni caso fare capo all'appellante, giusta l'applicazione del principio di soccomben- za.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, come da notula in atti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare agli appellati le spese di lite, liquidate in euro € 14.239,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio del 27-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 746/2024, promossa
DA
(c.f. , residente in [...], domiciliato per la lite in Grosseto (GR), Piazza
San Michele, 3 presso gli Avv.ti Alessandro Antichi ( ) e CodiceFiscale_2
Giovanni Niccolò Antichi (c.f. ), che lo rappresentano e di- C.F._3 fendono giusta procura speciale alle liti allegata telematicamente all'atto di ci- tazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, codice fiscale e Controparte_1 numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno
corrente in Follonica (GR), Via Bicocchi n. 12, in persona del li- P.IVA_1
1 quidatore p.t., e residente a [...], Loc. Val- Controparte_2 linforte, n.20, codice fiscale rappresentati e difesi, giusta C.F._4 delega in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Cinzia Zana- boni del Foro di Grosseto, C.F. , con studio in Follonica C.F._5
(Gr), Via Amorotti n. 16, presso la quale elettivamente domiciliano a fini della lite.
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.716/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubbli- cata il 04/03/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contra- rie domande ed eccezioni disattese, in riforma della sentenza definitiva del Tri- bunale di Firenze, n. 716/2024 pubblicata il 04.03.2024 e notificata il
05.03.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9186/2020 R.G.,
Giudice Istruttore Dott. Niccolò Calvani, così provvedere: - accertare e dichia- rare la nullità ai sensi dell'art. 2479 ter, co. III, c.c. del bilancio di esercizio
2019 approvato dall'assemblea di FALESIA in data 29 aprile 2020 per violazio- ne dei principi di verità e correttezza per omessa indicazione dell'esatta genesi
e natura delle voci di debito “per indennizzo”, con ogni conseguente provvedi- mento;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del bilancio fina- le di liquidazione ai sensi dell'art. 2492 c.c., depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, per aver ri- portato una perdita di Euro 1.061.578,00= non giustificata, nonché il relativo piano di riparto nel quale veniva prevista la distribuzione della rimanenza attiva sulla quota di per Euro 2.087,49=, anziché per Euro Parte_1
371.978,42=, ovvero per Euro 34.620,80=; - per l'effetto, ordinare che il liqui- datore sig. provveda ad una nuova redazione del bilancio Controparte_2 seguendo le indicazioni dell'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- accertare, dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c. a pagare Controparte_2
2 alla soc. ovvero al sig. la somma di Euro P_ Parte_1
369.890,93=, ovvero la minor somma di Euro 32.533,31=, oltre interessi e ri- valutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, e comunque per i motivi tutti di cui al presente atto, l'Appello proposto da avverso Parte_1 la Sentenza n. 716/2024 resa inter partes dal Tribunale di Firenze nella causa
n.R.G. 9186/2020 e per l'effetto, dichiararla confermata. In ogni caso, condan- nare parte appellante alle spese e competenze difensive dei due gradi di giudi- zio”. La parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse domande, istanze, eccezioni e conclusioni avversarie. Chiede inoltre che il documento ex adverso depositato come allegato alla “Nota di pre- cisazione delle conclusioni” datato 28.02.2025, costituito dalla Sentenza
n.493/2025 Tribunale di Firenze- Sezione Imprese, sia espunto dal fascicolo di causa poiché relativo a soggetti, fatti e circostanze estranei al presente giudizio ed in ogni caso prodotto in spregio delle regole procedurali.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il Giudizio di primo grado. La sentenza impugnata.
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
(infra, anche, ), di cui era socio, e suo liquidatore, P_ Controparte_2 esponendo:
(i) di essere stato socio di CA dalla quale aveva Controparte_4 receduto vedendosi riconoscere, in sede arbitrale, il diritto alla liquidazione del- la quota nella misura di € 583.426,70; sulla base del lodo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto in un processo poi sospeso in attesa della decisione sull'impugnazione del lodo arbitrale proposta da IT;
3 (ii) di aver quindi pignorato le quote detenute da IT (nella misura del 42,84%) in (società di cui anche lui era socio nella misura del P_
14,29% del capitale), notificando il pignoramento in data 11/4/2019;
(iii) che il 15/4/2019 l'assemblea di aveva deliberato l'aumento P_ di capitale sociale da € 11.965 a € 454.670;
(iv) che, nonostante il pignoramento dell'11 aprile 2019 ed una susse- guente diffida, IT aveva partecipato alla assemblea straordinaria convoca- ta da per il 15 aprile 2019, ivi determinandosi al voto in favore P_ dell'aumento di capitale sebbene avesse contestualmente dichiarato di non vo- lerlo sottoscrivere;
(v) che aveva proposto separata impugnazione di detta delibera ed an- che un atto di denunzia-querela in quanto – nonostante la società an- P_ dasse a scadere il 31 dicembre 2019 – i soci di maggioranza avevano procedu- to irragionevolmente alla operazione di aumento del capitale al solo scopo di diluire la partecipazione societaria di esso attore in FALESIA dal 14,29% al
1,33% e di ridurre il valore della partecipazione di IT (che aveva delibera- to l'aumento di capitale senza poi sottoscriverlo), oggetto di pignoramento;
(vi) che l'aumento di capitale non era stato infatti deliberato a copertura di perdite, bensì a copertura di un fabbisogno finanziario creato artatamente dai soci di IT (che in parte sono anche quelli di ) per conculcare i
P_ suoi diritti di socio di minoranza e patrimonialmente debole: aveva af-
P_ fittato l'azienda sociale alla parte correlata IT impegnando contrattual- mente quest'ultima al pagamento di canoni di importo sufficiente al soddisfa- cimento del proprio fabbisogno finanziario, determinato essenzialmente dal pa- gamento delle rate residue di alcuni mutui ipotecari;
l'operazione, pertanto, garantiva l'equilibrio e l'autosufficienza finanziaria di sino al suo ter-
P_ mine, 31/12/2019; tuttavia, dopo che i soci di maggioranza delle suddette so- cietà si erano determinati a estromettere esso attore, socio di minoranza, e dopo che esso esponente, allo scopo di recuperare un'equa liquidazione, aveva receduto da IT, quest'ultima e si erano accordate per ridurre
P_ senza causa il canone di locazione annuo dovuto e in tal modo avevano provo-
4 cato il fabbisogno finanziario che infine sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale di ” deliberato in extremis (e sub iudice); P_
(vi) che, più in generale, i soci di maggioranza di IT e , ov- P_ vero , e , avevano posto in Parte_2 Controparte_2 Parte_3 essere una serie di atti allo scopo di sottrarsi al pagamento della liquidazione al socio uscente Parte_1
(vii) che, in particolare, il disegno dei soci di IT, in gran parte coin- cidenti con quelli di , di estromettere senza pagargli il P_ Parte_1 dovuto, si era completato con:
a. la costituzione di una nuova società (IGF Srl) che aveva acquistato a prezzo vile le aziende di IT e di;
P_
b. l'appostazione nel bilancio di esercizio 2019 di , approvato P_ nell'aprile 2020, di inesistenti debiti nei confronti degli altri soci di IT (
[...]
, , e ) che non aveva- Parte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 no partecipato alla nuova IGF SRL, destinataria del patrimonio di;
tali P_ soci risultavano, infatti, rimborsati di asseriti crediti per “indennizzi” tra i
200.000 ed i 240.000 euro ciascuno spuntati nel bilancio di al P_
31.12.2019, importo corrispondente (per puro caso) agli originari loro persona- li investimenti nel capitale sociale di IT;
c. la redazione di un falso bilancio finale di liquidazione di che, P_ esponendo un'insussistente perdita di € 1.061.578, aveva portato ad un piano di distribuzione che aveva attribuito ad esso esponente una quota di liquidazio- ne assai ridotta;
d. la negazione ad esso attore del diritto all'accesso alla documentazione sociale.
La cessione a prezzo vile (€ 137.302,25 a fronte di un valore reale di €
2.603.068,02) dell'azienda a IGF SRL, inoltre, rappresentava atto di mala ge- stio imputabile al liquidatore Controparte_2
(viii) che il bilancio d'esercizio 2019 di e quello finale di liqui- P_ dazione erano affetti da gravi vizi, tali da rispecchiare altrettanto gravi respon-
5 sabilità gestorie del liquidatore, che aveva ceduto a prezzo vile l'azienda ad
IGF.
L'attore proponeva, quindi:
1. un'azione di nullità del bilancio di esercizio 2019 approvato il
29/4/2020, sull'assunto “dell'avvenuta violazione dei principi di verità e corret- tezza per omessa indicazione dell'esatta genesi e natura dei debiti “per inden- nizzo” nei confronti di e Controparte_6 CP_5 CP_7 CP_8
nonché di e;
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_3
2. un'azione di nullità o annullabilità del bilancio finale di liquidazione, depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, per aver riportato una perdita di Euro 1.061.578,00= non giustificata;
3. un'azione di condanna di (liquidatore di ) a Controparte_2 P_ risarcirgli il danno pari al minor importo dell'attivo di liquidazione da attribuirsi alla quota a lui spettante – in tesi, il 14,29% del capitale di (€ P_
369.890,93), in ipotesi l'1,33% (€ 32.533,31), ma non corrisposto perché as- sorbito quasi interamente dagli inesistenti crediti degli altri soci.
Nel contraddittorio dei convenuti, che contestavano le domande chie- dendone il rigetto e proponendo alcune eccezioni preliminari di rito e di merito, nonché la sola anche azione riconvenzionale di risarcimento danni per P_ fatti di mala gestio con riferimento al periodo in cui il era stato Parte_1 amministratore della società, con la sentenza n.716/2024 il Tribunale di Firen- ze – Sezione Imprese ha respinto le domande proposte da Parte_1
e ha osservato:
a) con riferimento alla questione dell'aumento del capitale sociale, che:
“la delibera di aumento del capitale, benché censurata dall'attore, non è ogget- to di domanda in questa causa (ma di altra, separata), pertanto essa può solo essere presa come dato di fatto fermo e non modificabile. Inoltre, i motivi di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci, così come quelli sottesi all'azione di responsabilità contro non traggono fondamento CP_2 dall'aumento di capitale, se non per la – eventuale – quantificazione del danno.
6 Si può anche aggiungere che la motivazione dell'aumento illustrata ai soci ap- pare congrua, e non vi sono elementi che consentano di ritenerla falsa o prete- stuosa;
e può essere utile sottolineare come l'assemblea sia stata convocata oltre una settimana prima dell'esecuzione del pignoramento, benché già all'epoca i soci di IT ipotizzassero come possibile che avreb- Parte_1 be tentato di aggredire le quote di partecipazione a (doc. 4 di parte P_ convenuta). Conseguentemente non vi è luogo per affermare, anche solo come ipotesi più probabile, che l'aumento di capitale sia stato deliberato al fine di di- luire la quota pignorata da;
Parte_1
b) in relazione all'azione di nullità della delibera assembleare 29-4-2020 di approvazione del bilancio di esercizio 2019, che: “È agli atti (doc. 4 di parte convenuta) l'accordo transattivo stipulato il 2/4/2019 tra e i sigg. P_ [...]
e Pt_5 CP_5 CP_7 CP_8 Parte_3 Controparte_2 Controparte_9
[
, con il quale la Società ha riconosciuto alle persone fisiche un indennizzo per il proprio arricchimento senza causa, derivante dall'aver ricevuto finanziamenti da IT, sostanzialmente privi di causa, con utilizzo degli ingenti capitali che quei soci avevano versato in IT, sotto forma di aumenti di capitali e/o fi- deiussioni. Le somme delle quali la Società si è riconosciuta debitrice sono quelle poi appostate in bilancio e contestate da come false. Af- Parte_1 ferma l'attore che i debiti di cui si è riconosciuta debitrice sarebbero P_ inesistenti, perché gli accordi sono stati stipulati in conflitto di interessi da
[...]
intervenuto sia come controparte di sia come suo Controparte_10 P_ amministratore e in sua rappresentanza. Il conflitto di interessi è palese, tutta- via il vizio in parola non determina l'inesistenza del contratto stipulato, bensì la sua annullabilità; e il contratto annullabile, se non è annullato, mantiene la sua validità ed efficacia. Lo stesso è da dire in relazione ad una ipotetica invalidità derivante da un errore di diritto sull'esistenza di un arricchimento ingiustificato per , anch'essa, quand'anche configurabile, irrilevante se non sfocia P_ nell'annullamento del contratto. A questo punto, la censura di falsità del bilan- cio poggiante sulla asserita errata appostazione di quei debiti deve ritenersi in- fondata, posto che, una volta contratti con gli accordi in parola, essi non pote-
7 vano che essere contabilizzati. La nuova censura aggiunta con la comparsa conclusionale, relativa ad un asserito vizio di convocazione dell'assemblea, non può essere presa in considerazione poiché tardiva”;
c) in relazione all'azione di nullità o annullabilità del bilancio finale di li- quidazione ai sensi dell'art. 2492 c.c., depositato in data 30.04.2020 ed iscritto al Registro delle Imprese competente in data 04.05.2020, che: “Anche questo bilancio è censurato dall'attore come falso, per essere stato decurtato l'attivo in forza della cessione a prezzo vile dell'azienda a IGF e inseriti i debiti sopra riferiti, con la conseguenza che l'attivo rimasto è stato quasi interamente utiliz- zato per ripagare i crediti fittizi dei soci di IT. Ma, come sopra argomenta- to, il contratto di cessione dell'azienda non è mai stato annullato e, pertanto, all'attivo doveva essere necessariamente appostato il prezzo pattuito;
e quei debiti dovevano altrettanto necessariamente essere contabilizzati nel bilancio, poiché assunti dalla Società con contratto non invalidato, e pagati nella sede li- quidatoria”;
d) quanto infine all'azione di responsabilità nei confronti di P_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c. per aver ceduto
[...]
l'azienda a IGF s.r.l. in evidente conflitto di interesse ad un prezzo inferiore ri- spetto al valore reale e, per l'effetto, aver distribuito dolosamente un attivo li- quidatorio inferiore alle attese:
1) che era inammissibile la domanda introdotta dal con la Parte_1 prima memoria ex art.183, co.6 cpc, con la quale, a giudizio del tribunale, il ri- corrente aveva proposto per la prima volta l'azione sociale di responsabilità;
2) che l'azione di risarcimento del danno diretto subito dal socio, propo- sta con la citazione, “presuppone che la condotta dell'amministratore o liquida- tore gli abbia arrecato un danno, appunto, diretto, e non mediato dal depaupe- ramento della società: laddove, nel nostro caso, il pregiudizio lamentato dall'attore deriverebbe proprio dall'impoverimento causato da a CP_2 [...]
, tramite la cessione a prezzo vile della sua azienda e la sottoscrizione di Pt_6 una transazione contenente il riconoscimento di debiti insussistenti”.
8 Nel respingere queste domande il tribunale ha esaminato e rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnative proposta dai convenuti, ritenendola tardiva, e l'eccezione d'incompetenza per la presenza di clausola arbitrale nello statuto della società, assumendo che la clausola de qua (art.20 dello statuto sociale) non si estende ai rapporti tra il socio e il liquidatore, che restano per- tanto soggette alla giurisdizione ordinaria.
Con la stessa decisione il tribunale ha altresì respinto l'azione di risarci- mento danni proposta in via riconvenzionale da nei confronti di P_ [...]
Parte_1
Infine, il tribunale ha compensato le spese di lite, fatta eccezione per quelle della CTU che sono state poste a carico dell'attore, che l'aveva richiesta.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, e formulando i tre seguenti motivi d'impugna- zione:
1) Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt.1343, 1344 e
1345 c.c. per aver ritenuto la sentenza di primo grado “necessaria la proposi- zione di una specifica domanda di annullamento dell'atto di transazione del
2/4/2019, da cui scaturivano gli inesistenti crediti verso soci appostati al bilan- cio di liquidazione, allorquando – come allegato e provato – avrebbe dovuto e potuto dichiararlo (anche d'ufficio) nullo per illiceità della causa e/o del motivo, ovvero in frode alla legge”.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado incorre in un'evidente e grave lacuna di ragionamento. Pur avendo ritenuto che l'atto di transazione de quo fosse stato concluso in conflitto d'interesse, ha poi affermato che l'annullabilità non determina l'inesistenza del contratto stipulato, che rimane efficace. Laddove invece, secondo il il giudice avrebbe dovuto ri- Parte_1 levare d'ufficio la nullità di tale contratto per illiceità della causa e/o del moti- vo, o in quanto concluso in frode alla legge, prendendo atto del fatto “[…] (di- mostrato dal decreto di rinvio a giudizio prodotto in atti al doc. 43 e non conte-
9 stato) che gli stessi e erano stati rinviati a giudizio in sede Parte_3 CP_2 penale, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 388, co. 5, c.p. e 2634 c.c. poiché
“in data 02.04.2019 e 17.04.2019 venivano contabilizzate in sopravve- P_ nienze passive (costi) che generavano l'iscrizione di debiti per euro
2.120.000,00 (verso i soci di CA per euro 920.000,00 e verso i soci di
[...]
, e per euro Parte_7 Parte_2 Controparte_2
1.200.000,00) privi di giustificazione economica;
in tal modo il prezzo di ces- sione riferito al compendio aziendale ceduto da a P_ Controparte_12
(appositamente costituita in data 18.04.2019 per dare prosecuzione
[...] all'attività esercitata da CA) risultava diminuito per euro 2.120.000,00 in conseguenza delle descritte operazioni contabilizzate come sopravvenienze passive”.
In altri termini, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità dell'atto di transazione in parola, avendo esso una causa e/o motivo illecito (artt. 1343 e 1345 c.c.), ovvero essendo comunque stato posto in essere in frode alle norme codicistiche che impongono agli amministratori di agire nell'interesse della società (art. 2381 c.c.), ciò discendendo dall'essere il risultato del comportamento illecito posto in essere dai soci e Parte_3 Pt_8 ai danni del
[...] Parte_1
2) Con il secondo motivo il denuncia la violazione degli artt. Parte_1
2476, co. 7, e 2489 c.c. per aver affermato la sentenza di primo grado che il danno subito dal in relazione alla quota di liquidazione a seguito Parte_1 di scioglimento della società, abbia natura “mediata” e non “diretta”.
La cessione a prezzo vile dell'azienda e la sottoscrizione di una P_ transazione contenente il riconoscimento di debiti inesistenti da parte del
[...]
secondo l'assunto dell'appellante, costituisce invece danno diretto al P_1 suo patrimonio, tenuto conto che la società era in fase di liquidazione e che quale socio della stessa egli era titolare del diritto alla quota di liquidazione.
Argomento a sostegno di tale soluzione, secondo l'appellante, si rinviene anche in quella tesi che, “ seppur attraverso un diverso percorso argomentati- vo che poggia le proprie basi sull'orientamento tradizionale che vede nell'art.
10 2395 c.c. un limite alle prerogative del socio ed una scelta di “vertice” verso la
“canalizzazione” del risarcimento del danno “riflesso” in capo alla società, so- stiene che, nell'ambito del reclamo contro il bilancio di liquidazione di cui all'art. 2492, commi 3 e 4 c.c., il singolo socio sia legittimato a richiedere sia il danno diretto che il danno riflesso (secondo questa impostazione, nella fase di liquidazione della società, infatti, la “barriera” del danno diretto tenderebbe a calare di intensità e, in particolare, quando sono stati soddisfatti i creditori e viene depositato il bilancio finale di liquidazione”).
3) Con il terzo motivo l'appellante censura il capo sulle spese, per viola- zione dell'art.91 cpc, nella parte in cui il giudice aveva posto l'onere della CTU
a suo carico sull'assunto che l'espletamento della stessa – richiesto dall'attore - si era rivelato del tutto inutile.
Le difese degli appellati.
3. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dell'art.342 cpc e, in ogni caso, che esso era relativo soltanto alla delibera d'approvazione del bilancio ordinario, sicché la statuizione relativa al bilancio di liquidazione doveva considerarsi passata in giudicato.
Nel merito hanno contestato il primo motivo evidenziando che il Per_1 non aveva impugnato gli atti di transazione oggetto di rappresentazione
[...] contabile;
che il documento 43 era stato irritualmente prodotto in giudizio con la comparsa conclusionale in primo grado ed essi si erano opposti alla sua uti- lizzabilità; che, in ogni caso, tale documento consisteva in una richiesta del
P.M. di rinvio a giudizio (cioè in un'ipotesi accusatoria, sollecitata dalla querela del , cui non era seguito alcun provvedimento per quanto ad essi Parte_1 appellati noto.
Hanno contestato poi gli altri due motivi d'appello, evidenziandone la pa- lese infondatezza. Hanno segnalato infine di non accettare il contraddittorio sulla domanda riproposta nelle conclusioni dell'appello con cui è stata richiesta la condanna del a risarcire il danno a favore della società in CP_2 P_ alternativa alla condanna a favore del Parte_1
11 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 20-5-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Va definito, in primo luogo, l'oggetto del giudizio d'appello.
Gli appellati non hanno impugnato il capo della decisione che ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da , che pertanto è passato in P_ cosa giudicata.
Non hanno altresì impugnato i capi della decisione con cui sono state re- spinte le proposte eccezioni preliminari di rito (incompetenza in presenza di clausola arbitrale) e di merito (decadenza dall'impugnativa per violazione del termine di 90 giorni previsto dal combinato disposto degli artt.2479 ter e 2492
c.c.).
L'appellante non ha impugnato, a sua volta, il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l'azione sociale di responsabilità da lui proposta con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, che è passato per- tanto in cosa giudicata.
E' da considerarsi, pertanto, mero refuso, dovuto ad un copia-incolla del- le conclusioni precisate in primo grado, la richiesta ribadita nelle sole conclu- sioni dell'atto di citazione di appello di condanna di ai sensi Controparte_2
e per gli effetti degli artt. 2476 e 2489 c.c., a pagare in via alternativa “alla soc. ovvero al sig. la somma di Euro P_ Parte_1
369.890,93=, ovvero la minor somma di Euro 32.533,31=, oltre interessi e ri- valutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto sino al saldo”.
Non può ritenersi, come invece sostenuto dagli appellati, che l'appellante abbia impugnato la decisione di primo grado soltanto limitatamente al capo re- lativo all'azione di nullità del bilancio ordinario esercizio 2019 e non anche per il capo relativo al bilancio finale di liquidazione.
12 Deve infatti osservarsi che con il primo motivo l'appellante censura un argomento utilizzato dal giudice di primo grado in relazione tanto al bilancio d'esercizio (v. pag.8, punto 3) quanto al bilancio di liquidazione (v. pag.9, pun- to 4). In questo modo censurando l'appellante ha investito entrambi i capi della decisione qui in rilievo (azioni di nullità del bilancio di esercizio e del bilancio di liquidazione).
Deve invece constatarsi, quanto all'impugnativa del bilancio finale di li- quidazione, che l'appellante non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento all'asserita alienazione a prezzo vile dell'azienda di al terzo acquirente IGF srl, ha ritenuto “che il contratto di cessione P_ dell'azienda non è stato mai annullato e, pertanto, all'attivo doveva essere ne- cessariamente appostato il prezzo pattuito”.
Infine, va osservato che l'appellante non ha censurato il passaggio della decisione di primo grado, relativo all'aumento di capitale di , espresso P_ nel periodo finale del paragrafo della sentenza dedicato al tema de quo con queste parole: “Conseguentemente non vi è luogo per affermare, anche solo come ipotesi più probabile, che l'aumento di capitale sia stato deliberato al fine di diluire la quota pignorata da . Parte_1
6. L'eccezione d'inammissibilità del primo motivo d'appello è infondata, il motivo essendo formulato (come sopra sintetizzato) in termini specifici e in modo da consentire agli appellati il pieno esercizio del contraddittorio.
7. Tuttavia, il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Al riguardo va considerato che il tribunale ha respinto l'azione di nullità del bilancio d'esercizio e l'impugnativa del bilancio finale di liquidazione sul ri- lievo che i fatti gestori e liquidatori in essi rappresentati e contestati dall'attore sono corrispondenti al vero.
In particolare, quanto al bilancio d'esercizio 2019, l'attore aveva asserito nel corso del giudizio di primo grado che esso era invalido per violazione dei principi di verità e correttezza per omessa indicazione dell'esatta genesi e na- tura dei debiti “per indennizzo” nei confronti di Controparte_6 CP_5
13 e nonché di CP_7 Controparte_8 Parte_2 P_3
e
[...] Parte_3
Il tribunale ha escluso la violazione dei richiamati principi sul rilievo che i debiti de quibus risultano de plano dall'atto di transazione stipulato in data
2/4/2019 da da una parte, e i terzi P_ CP_6 CP_5 CP_7 Per_2 gli, e dall'altra parte. Parte_3 Controparte_2 Parte_2
L'attore aveva argomentato che i debiti fossero inesistenti perché l'atto di transazione era stato concluso in conflitto di interessi dall'amministratore/li- quidatore di . Il Tribunale ha ricordato che tale atto, ancorché in ipotesi P_ concluso in conflitto di interessi, restava efficace sino all'annullamento, sicché era doveroso darne rappresentazione contabile nel bilancio d'esercizio.
L'appellante non ha censurato tale passaggio decisionale, ma ha assunto in appello che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nul- lità del predetto atto di transazione per illiceità della causa e/o del motivo, o perché in frode alla legge, sulla base del doc.43 da lui prodotto in giudizio.
Tale assunto è però destituito di fondamento.
Il doc.43 è stato prodotto nel giudizio di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale sicché, come eccepito sin da subito dai convenuti nella comparsa di replica, esso non era utilizzabile ai fini della decisione.
Né il documento può essere utilizzato in appello, tenuto conto del divieto previsto dall'art.345, co.3 cpc. Il doc.43 è una richiesta di rinvio a giudizio del
26-8-2022, in cui la parte offesa è individuata nell'appellante. L'attore avrebbe dovuto chiedere nel giudizio di primo grado alla prima udienza successiva alla formazione del documento e, in ogni caso, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9-10-2023, di essere rimesso in termini per la produzione del documento de quo. Ma tanto non è stato fatto.
Analogamente è inutilizzabile ai fini de quibus la relazione del perito del- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, risalente all'anno
2020, prodotta in primo grado quale doc.44 sempre assieme alla comparsa conclusionale. Valgono le stesse considerazioni sopra svolte.
14 Soccorre, al riguardo, l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità è possibile quando essa emerga ex actis, cioè sulla base di atti e documenti introdotti ritualmente in giudizio. In difetto, nes- sun rilievo officioso può essere svolto (cfr., fra tante, Cass. civ. 416-25;
22371-21).
In conclusione, il fatto gestorio rappresentato nel bilancio d'esercizio
2019 e ripreso nel bilancio finale di liquidazione del 2020, consistente nell'atto di transazione del 2/4/2019, era esistente materialmente e giuridicamente ed era pertanto doveroso darne rappresentazione nel bilancio d'esercizio 2019 e, per gli effetti, nel bilancio finale di liquidazione.
8. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il ha proposto nei confronti di nella sua Parte_1 Controparte_2 qualità di liquidatore, un'azione di risarcimento del danno sull'assunto che avrebbe ceduto l'azienda di a IGF s.r.l. ad un prezzo inferiore (Euro P_
137.302,25=) rispetto al valore reale (Euro 2.603.068,02=) e, per l'effetto, avrebbe distribuito un attivo liquidatorio inferiore alle attese.
Ora, in relazione a tale tema decisorio, il tribunale ha affermato, per un verso, che l'azione sociale di responsabilità era inammissibile siccome tardiva- mente proposta e, per altro verso, che l'azione individuale del socio postula l'esistenza di un danno diretto e non mediato dal depauperamento della società
“laddove, nel nostro caso, il pregiudizio lamentato dall'attore deriverebbe pro- prio dall'impoverimento causato da a , tramite la cessione a CP_2 P_ prezzo vile della sua azienda e la sottoscrizione di una transazione contenente il riconoscimento di debiti insussistenti”.
L'appellante ha censurato il capo della decisione nella sola parte in cui il tribunale ha ritenuto che nella fattispecie in esame non si configuri un danno diretto ma solo un danno riflesso, assumendo, in ogni caso, che nella fase di li- quidazione, quando oramai la società non è più in continuità aziendale e si av- via alla sua estinzione, il socio può far valere direttamente il danno al patrimo- nio sociale che è oramai danno alla sua quota di liquidazione.
Il motivo è infondato.
15 Come sopra ricordato, l'appellante non ha impugnato il capo della deci- sione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'azione sociale di responsabilità. Sul punto la sentenza di primo grado è passa- ta in cosa giudicata.
Va esaminata, pertanto, la sola azione individuale del socio. Al riguardo, va considerato che l'art.2489 c.c., nel definire i poteri e le responsabilità dei li- quidatori, quanto a queste ultime, rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori. E, quindi, viene in rilievo in una SRL, come nel caso di specie, la disciplina dell'art.2476 c.c., che legittima ciascun socio ad agire con l'azione sociale di responsabilità, fermo restando l'azione individuale quando il socio sia direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi del liquidatore.
Tale distinzione tra azione sociale e azione individuale non viene meno per il fatto che la società sia in liquidazione in relazione agli atti compiuti dal li- quidatore. Il contrario assunto, coltivato in alcuni passi dell'atto d'appello, non trova un chiaro aggancio nelle disposizioni del codice civile e, in particolare, nell'art.2489 che si limita, come sopra ricordato, a rinviare tout court alla di- sciplina prevista per la responsabilità degli amministratori.
Del resto, e per le stesse ragioni, la non configurabilità del diritto del so- cio al risarcimento del danno determinato dall'illecito che colpisce il patrimonio della società viene proclamata anche ove l'atto lesivo sia posto in essere non già dall'amministratore o dal liquidatore ma da un terzo: infatti, qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al ri- sarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quan- to l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il re- sponsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indi- retto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito
(per tutte: Cass. Sez. U. 24 dicembre 2009, n. 27346).
16 Ciò detto, deve allora convenirsi con il giudice di primo grado che nella prospettazione coltivata in questo giudizio il danno che viene richiesto dall'attore è un danno riflesso di quello al patrimonio sociale, e precisamente del danno che sarebbe stato subito direttamente dal patrimonio sociale in con- seguenza dell'asserita vendita dell'azienda sociale ad un prezzo inferiore a quello di mercato e congruo.
Peraltro, come risulta dalla stessa prospettazione attorea, questo minor valore dell'azienda è nient'altro che l'effetto (del non impugnato) atto di tran- sazione del 2/4/2019, che ha portato al riconoscimento di debiti sociali verso terzi (alcuni soci di IT) per euro 2.120.000,00, con conseguente abbatti- mento del valore della società. Tale atto è stato compiuto non dal liquidatore ma dall'amministratore. Il liquidatore non poteva che prendere atto della tran- sazione, dell'esistenza dei debiti sociali e della loro incidenza sul patrimonio e , quindi, sul valore “netto” dell'azienda.
In conclusione, il motivo va respinto.
9. A questo punto anche il terzo motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure, nel disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca, ha escluso dalla compensazione le spese della CTU, richiesta dall'attore, ma poi non rilevatasi utile ai fini del giu- dizio.
Nel formulare il terzo motivo il ricorrente non censura in realtà in via au- tonoma il capo della decisione, ma collega il motivo all'accoglimento dei primi due. Così testualmente: “Alla luce dei primi due motivi di impugnazione, appa- re dunque manifesto come la consulenza tecnica richiesta e ottenuta in primo grado sia stata utile non solo al fine di valutare il valore dell'azienda ceduta da
a IGF, ma anche per determinare il danno cagionato al patrimonio di P_ in sede di liquidazione”. Parte_1
Il rigetto dei primi due motivi comporta pertanto anche il rigetto del ter- zo. Peraltro, se in ipotesi il motivo fosse stato proposto correttamente in via autonoma, non quale effetto necessitato dell'accoglimento dei primi due, sa- rebbe stato respinto, posto che la soccombenza reciproca opera soltanto nei
17 rapporti tra l'attore e che ha proposto domanda riconvenzionale, men- P_ tre nel rapporto processuale con rispetto al quale rilevano la Controparte_2 proposizione dell'azione di risarcimento danni e l'espletamento della CTU, non vi è alcuna soccombenza reciproca e, quindi, le spese avrebbero dovuto in ogni caso fare capo all'appellante, giusta l'applicazione del principio di soccomben- za.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, come da notula in atti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare agli appellati le spese di lite, liquidate in euro € 14.239,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio del 27-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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