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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6297/2025 (separazione consensuale e divorzio congiunto) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI VALENTINA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAMBERTI VALENTINA e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRONOVO Parte_2 C.F._2 GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASTRONOVO GIUSEPPINA Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
24/06/1962 hanno contratto matrimonio in data 05.08.1998 a Tunisi in Tunisia, il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.7 parte 2 Serie c dell'anno 2009; dall'unione coniugale sono nati i figli: in data 29.01.2008, in data 04.04.2003, e in Persona_1 Persona_2 Parte_2 data 10.08.2004; i ricorrenti espongono che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, nella dimora coniugale, fissata in Casalecchio di Reno via Ugo Bassi in appartamento in locazione con contratto a nome della
Sig.ra è rimasta a vivere la moglie con i figli e il Sig. ha già lasciato Persona_3 Per_1 Per_2 Pt_3
l'abitazione e si è provvisoriamente trasferito a Bologna presso la comunità di Padre via del Lavoro 13. I Per_4 figli e frequentano la scuola: il figlio il Liceo e la figlia l'università di Ferrara;
il figlio Per_1 Per_2 Pt_2 nel 2024 si è trasferito in Australia dove attualmente lavora ed è indipendente economicamente;
alla luce di quanto sopra e delle altre circostanze descritte in ricorso, le parti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler pronunciata la separazione alle condizioni concordate, e, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, all'esito del verificarsi dei presupposti di legge, pronunciarsi anche il divorzio alle condizioni concordate. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A- Pronuncia la separazione fra nata a [...] in data [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in data 05.08.1998 a Parte_2
Tunisi in Tunisia, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.7 parte 2
Serie c dell'anno 2009; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B- Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, come di fatto già avviene, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge a favore dell'altro, dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti;
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
pagina 2 di 3 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare Persona_1 il diritto di visita liberamente, ovvero secondo le esigenze del ragazzo:
5. la figlia maggiorenne, resterà a vivere con la madre presso l'abitazione di Casalecchio di Reno via Ugo Per_2
Bassi;
6. il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così
€ 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e che sarà versato fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Il Sig. rinuncia alla sua parte di assegno unico versato dall'Inps in favore della moglie Parte_4 che lo percepirà al 100% Pt_1
8. il signor verserà entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso introduttivo la Parte_2 somma pari ad € 1.700,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli pregresso.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
C- Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
D- spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6297/2025 (separazione consensuale e divorzio congiunto) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI VALENTINA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAMBERTI VALENTINA e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRONOVO Parte_2 C.F._2 GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASTRONOVO GIUSEPPINA Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
24/06/1962 hanno contratto matrimonio in data 05.08.1998 a Tunisi in Tunisia, il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.7 parte 2 Serie c dell'anno 2009; dall'unione coniugale sono nati i figli: in data 29.01.2008, in data 04.04.2003, e in Persona_1 Persona_2 Parte_2 data 10.08.2004; i ricorrenti espongono che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, nella dimora coniugale, fissata in Casalecchio di Reno via Ugo Bassi in appartamento in locazione con contratto a nome della
Sig.ra è rimasta a vivere la moglie con i figli e il Sig. ha già lasciato Persona_3 Per_1 Per_2 Pt_3
l'abitazione e si è provvisoriamente trasferito a Bologna presso la comunità di Padre via del Lavoro 13. I Per_4 figli e frequentano la scuola: il figlio il Liceo e la figlia l'università di Ferrara;
il figlio Per_1 Per_2 Pt_2 nel 2024 si è trasferito in Australia dove attualmente lavora ed è indipendente economicamente;
alla luce di quanto sopra e delle altre circostanze descritte in ricorso, le parti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler pronunciata la separazione alle condizioni concordate, e, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, all'esito del verificarsi dei presupposti di legge, pronunciarsi anche il divorzio alle condizioni concordate. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A- Pronuncia la separazione fra nata a [...] in data [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in data 05.08.1998 a Parte_2
Tunisi in Tunisia, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.7 parte 2
Serie c dell'anno 2009; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B- Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, come di fatto già avviene, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge a favore dell'altro, dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti;
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
pagina 2 di 3 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare Persona_1 il diritto di visita liberamente, ovvero secondo le esigenze del ragazzo:
5. la figlia maggiorenne, resterà a vivere con la madre presso l'abitazione di Casalecchio di Reno via Ugo Per_2
Bassi;
6. il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così
€ 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e che sarà versato fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Il Sig. rinuncia alla sua parte di assegno unico versato dall'Inps in favore della moglie Parte_4 che lo percepirà al 100% Pt_1
8. il signor verserà entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso introduttivo la Parte_2 somma pari ad € 1.700,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli pregresso.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
C- Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
D- spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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