CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5150/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 09.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giancarlo Di
Biase (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 114/B, presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Coletta, con l'avvocato Paola Ruoppolo (c.f. ) e C.F._4
l'avvocato Marianna Buonamico (c.f. ), che lo rappresentano C.F._5
e difendono per procura in atti - APPELLATO -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Cassino n. 1051/2022, in data
19.07.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1128 /2014, promosso da Pt_1
nei confronti di - usucapione -
[...] Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.05.2014, conviene in giudizio, dinanzi Parte_1
al primo giudice, , per: Controparte_1
“accertare che sin dall'anno 1991 / 1992 l'attrice ha fatto ampliare, su terreno a confine con i propri, in Gaeta, loc. Monte Salomone o Torre Scissure, catastalmente
r.g. n. 1 intestati al convenuto ed individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, un vecchio viottolo interpoderale, realizzando un nuovo tracciato stradale largo mt. 6 e lungo mt. 40 circa, costituente la sede stradale che dalla via condominiale, denominata condominio Torre Scissure s.r.l., immette alla proprietà privata dell'attrice, precisamente nei terreni individuati in catasto del Comune di Gaeta al fg. 30, part. n.
618, n. 670, n. 671, n. 672, n. 673, n. 675, ed il fabbricato e la corte in catasto urbano al fg. n. 30, part. n. 655; - a tale effetto ed in via principale, dichiarare, a favore dell'attrice ed in danno del convenuto, l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, per usucapione, in virtù del possesso continuato ed ultraventennale del tracciato stradale della larghezza di circa mt. 6 e della lunghezza di circa mt. 40 circa, insistente sui terreni su descritti, siti in Comune di Gaeta, loc. Torre Scissure o
Monte Salomone, individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, catastalmente intestati al convenuto;
- in via subordinata costituire (rectius, dichiarare maturato) un diritto di servitù di passaggio carrabile in virtù del possesso continuato ed ultraventennale esercitato dalla sig.ra , segnatamente sul tracciato stradale Parte_1
della larghezza di circa mt. 6 e della lunghezza di circa mt. 40, insistente sui terreni su descritti, siti in Comune di Gaeta, loc. Torre Scissure o Monte Salomone, individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, catastalmente intestati al convenuto ed in favore delle particelle di cui al fg. 30, part. n. 618, n. 670, n. 671, n. 672, n. 673, n. 675, ed il fabbricato e la corte in catasto urbano al fg. n. 30, part. n. 655; - con ordine al
Direttore dell'Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Latina di trascrizione della sentenza ed annotazione della stessa presso l'U.T.E.”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Parte_1
- di essere proprietaria dei terreni in Gaeta, località “Torre Scissure” o “Monte
Salomone”, distinti al catasto del Comune di Gaeta al fg. 30, particelle 618, 670, 671,
672, 673, 675 nonché del fabbricato e della corte distinti al catasto urbano al fg. 30, particella 655;
- di essere nel pieno possesso uti dominus, in modo palese, continuo, indisturbato, pubblico, ininterrotto e ultraventennale di una porzione di terreno contiguo, insistente sulle particelle 270 e 346, individuate in catasto al fg.30; larga sei e lunga quaranta metri, sede della strada di accesso carrabile ai propri fondi ed al fabbricato;
la strada, realizzata dalla deducente tra l'anno 1991 e l'anno 1992, parte dalla via condominiale denominata “Torre Scissure s.r.l., rasenta i fondi del convenuto e poi infine immette direttamente nei terreni”; dalla sua realizzazione, di aver usato la strada per manutenere r.g. n. 2 e coltivare i fondi di sua proprietà nonché per realizzare, e successivamente ampliare, il manufatto insistente sui propri terreni, identificato catastalmente con il numero 655 e condonato.
Con comparsa depositata il 04.07.2014, contesta la domanda della Controparte_1
e rassegna le seguenti conclusioni: Pt_1
“in via preliminare e pregiudiziale: A) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ed improcedibilità dell'instaurato giudizio per violazione degli artt. 163 bis e
164 c.p.c., nonché per l'evidente omissione e/o completamento del procedimento di mediazione;
nel merito: B) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree e, per l'effetto, rigettare le stesse;
in ogni caso: C) condannare la signora al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1 onorari del presente giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega: Controparte_1
- I terreni in oggetto sono di sua proprietà esclusiva per atto di divisione del
21.06.1999 e sono appartenuti, dagli anni '30, ai propri avi.
- La propria famiglia ha sempre usato, goduto e posseduto, sia direttamente che per mezzo di affittuari, i propri immobili in maniera piena ed esclusiva, senza che altri potessero vantarvi diritti e/o servitù.
- Non esiste alcun tracciato stradale.
- Non esiste alcuna servitù sui terreni in favore della che neppure l'ha mai Pt_1
esercitata di fatto.
- I terreni e il fabbricato di proprietà della hanno sempre avuto un proprio Pt_1
accesso sia pedonale che carrabile dalla strada condominiale;
dunque, non vi è alcuna necessità di transitare su fondi altrui per accedervi.
- Dagli anni '50, alla fine degli anni “90, i terreni sono stati concessi in affitto, unitamente alla metà della casetta rustica ivi presente, ai fratelli di , Parte_1
che li hanno coltivati a vigneto, corrispondendo un canone di locazione alla famiglia . _1
- Di aver successivamente curato i terreni personalmente e avvalendosi dell'ausilio di personale o amici.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 20.10.2016 vengono ammessi l'interrogatorio formale della e la prova testimoniale articolata Pt_1
dalle parti.
r.g. n. 3 Alla udienza del 25.11.2016, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale della
, per documentato impedimento, l'espletamento dell'interpello viene differito alla Pt_1 udienza del 20.01.2017 e mai espletato, seguono le udienze per l'escussione dei testimoni.
Trattenuta in decisione, la causa è rimessa sul ruolo istruttorio e per l'espletamento di una c.t.u. che individuasse il tracciato in oggetto, calcolando l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente, ma alla udienza fissata per il giuramento del c.t.u., ritenuta la causa matura per la decisione, la controversia è trattenuta in decisione (senza termini per conclusionali e repliche) e definita, con la sentenza impugnata, come di seguito:
<< (…): - rigetta la domanda dell'attrice di usucapione del tracciato Parte_1
stradale della larghezza di circa mt. 6 e della lunghezza di circa mt. 40 circa, insistente sui terreni su descritti, siti in Comune di Gaeta, loc. Torre Scissure o Monte Salomone, individuati in catasto al foglio 30 part. nn. 270 e 346. Condanna l'attrice Parte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto _1
, che si liquidano in €. 3000,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
[...]
Iva e c.p.a. come per legge>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
<< (…) Sebbene la parte attrice abbia provato di aver utilizzato la striscia di terreno
per cui è causa di proprietà del convenuto per arrivare alla propria abitazione, (sulla circostanza tra l'altro non vi è specifica contestazione da parte convenuta) non ha fornito adeguata prova di aver posseduto tale passaggio con animus di possidendi.
Prima dell'analisi delle dichiarazioni fornite dai testi prodotti dalle parti va ricordato che perché si possa dichiarare l'intervenuta usucapione di un bene immobile è necessario che la parte dimostri di aver esercitato un potere sulla cosa tale da manifestare inequivocabilmente il possesso del bene, mentre le modalità di tale potere che la parte attrice ha dedotto di aver esercitato non ha l'attitudine a manifestare in modo inequivoco il potere sul bene tale da assumere esserne il possessore. A contraris il convenuto non solo ha dimostrato di esserne il proprietario (giusti atti di acquisto allegati al fascicolo del convenuto) ma anche che il fondo era stato condotto in fitto dal fratello dell'attrice e che pertanto anche il passaggio da questa esercitato poteva essere stato concesso a titolo di cortesia. Va inoltre precisato che l'attrice ha anche un accesso autonomo alla sua proprietà e che il cosiddetto passaggio non è altro che terra battuta se non nella parte iniziale che, come hanno riferito i testi, viene utilizzato come
r.g. n. 4 parcheggio dalle vettura che si recano dal convenuto. Ne discende che non trova accoglimento la domanda di usucapione proposta dalla attrice , atteso che Parte_1
per la configurabilità di un possesso ad usucapione è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario con il compimento di atti tali da rivelare anche esternamente una indiscussa e piena signoria" (Cass. Sez. II - sent.
8.05.13, n. 10894; Da tutto ciò deriva il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione. Segue la condanna alle spese come da dispositivo>>.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<accertare, come di fatto è stato già accertato, che sin dall'anno 1991 1992 l'attrice < i>
ha fatto ampliare, su terreno a confine con i propri, in Gaeta, loc. Monte Salomone o
Torre Scissure, catastalmente intestati al convenuto ed individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, un vecchio viottolo interpoderale, realizzando un nuovo tracciato stradale largo mt. 6 e lungo mt. 40 circa, costituente la sede stradale che dalla via condominiale, denominata condominio Torre Scissure s.r.l., immette alla proprietà privata dell'attrice, precisamente nei terreni individuati in catasto del Comune di Gaeta al fg. 30, part. n. 618, n. 670, n. 671, n. 672, n. 673, n. 675, ed il fabbricato e la corte in catasto urbano al fg. n. 30, part. n. 655; - a tale effetto ed in via principale, dichiarare,
a favore dell'attrice ed in danno del convenuto, l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, per usucapione, in virtù del possesso continuato ed ultraventennale del tracciato stradale della larghezza di circa mt. 6 e della lunghezza di circa mt. 40 circa, insistente sui terreni su descritti, siti in Comune di Gaeta, loc. Torre
Scissure o Monte Salomone, individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, catastalmente intestati al convenuto;
- in via subordinata costituire (rectius, dichiarare maturato) un diritto di servitù di passaggio carrabile in virtù del possesso continuato ed ultraventennale esercitato dalla sig.ra , segnatamente sul tracciato stradale Parte_1
della larghezza di circa mt. 6 e della lunghezza di circa mt. 40, insistente sui terreni su descritti, siti in Comune di Gaeta, loc. Torre Scissure o Monte Salomone, individuati in catasto al fg. 30, part. n. 270 e n. 346, catastalmente intestati al convenuto ed in favore delle particelle di cui al fg. 30, part. n. 618, n. 670, n. 671, n. 672, n. 673, n. 675, ed il fabbricato e la corte in catasto urbano al fg. n. 30, part. n. 655; - con ordine al
Direttore dell'Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Latina di trascrizione della sentenza ed annotazione della stessa presso l'U.T.E.”. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio>>.
r.g. n. 5 Con comparsa depositata in data 08.01.2023, resiste alle censure e Controparte_1
rassegna le seguenti conclusioni.
<<1) dichiarare con ordinanza INAMMISSIBILE l'appello principale e/o
IMPROCEDIBILE l'azione ex adverso promossa per le ragioni come sopra esposte;
In via principale e nel merito:
2) rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 1151/2022 del Tribunale di Cassino, Parte_1
nella persona della Dott.ssa Orsola Napolano, confermando in toto la stessa, proprio sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite in prime cure;
IN OGNI CASO
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte da parte appellante sempre sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite in primo grado e, per l'effetto, rigettare le stesse;
5) condannare parte appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio e per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., stante la palese pretestuosità del presente appello proposto con CP_2
In via istruttoria parte appellata si oppone alle richiesta di CTU ex adverso formulata poiché inammissibile in quanto suppletiva di un onere probatorio non assolto da parte attrice poiché a tutt'oggi non è dato capire ed individuare con precisione il petites e, conseguente, causa petendi del presente contenzioso per l'assoluta inesistenza di un tracciato stradale sulle particelle per cui è causa che un consulente sarebbe chiamato a frazionare;
in ogni caso reitera le richiese già effettuate in primo grado e non espletate ovvero l'interrogatorio formale della signora sui capitoli articolati nelle Parte_1
memorie istruttorie che qui abbiansi per ripetuti e trascritti. Con vittoria di competenze
e spese del doppio grado di giudizio>>.
articola quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato “
2. L'istruttoria: documenti e prove – sussistenza della prova dell'uso della cosa”, L'appellante lamenta la errata valutazione delle risultanze istruttorie. A tal fine, allega che la istruttoria prova in modo inconfutabile l'esercizio, da parte della appellante, in modo pacifico, indisturbato, pubblico, continuato per oltre un ventennio, del passaggio pedonale e con automezzi, su una striscia di terreno, larga 6 metri e lunga 40 metri posta a confine dei propri fondi ed insistente sui terreni intestati al convenuto;
l'utilizzo, da parte dell'appellante, della striscia di terreno per cui è causa per arrivare alla propria r.g. n. 6 abitazione è accertato dalla stessa sentenza impugnata e incontestato dal convenuto;
dalla documentazione fotografica in atti il tracciato e i segni di passaggio a terra degli automezzi sono visibili;
l'elaborato peritale, acquisito presso il Tribunale di Latina, giudizio n. 83/94, conferma l'esistenza della strada già negli anni 90.
2) Rubricato: “
3. Incompatibilità del possesso ultraventennale con il passaggio per ragioni di cortesia”. L'appellante censura la decisione nella parte accerta che il passaggio sul fondo oggetto di causa è stato esercitato a titolo di cortesia, in quanto il fondo è stato condotto in affitto al fratello della . A tal fine, Pt_1 sostiene che il contratto di affitto versato in atti non è riconducibile all'area oggetto di causa e non concretizza atto interruttivo del possesso esercitato.
3) Rubricato: “
4. Irrilevanza degli atti di acquisto”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui motiva il rigetto della domanda anche sulla prova della proprietà del terreno, irrilevante ai fini del decidere.
4) Rubricato: “
5. Violazione dell'art. 112 cpc – omessa pronuncia sulla domanda subordinata”. L'appellante lamenta la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile.
Le prime tre censure attengono tutte alla valutazione della istruttoria in punto di sussistenza dei presupposti per l'accertamento invocato;
vengono valutate congiuntamente e non hanno pregio.
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e
6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
r.g. n. 7 L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
Non possono fondare l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.).
Nel concreto, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso utile all'usucapione, rileva la opposta conduzione in affitto del terreno oggetto di causa, da parte prima del padre di , poi, e fino alla Parte_1
seconda metà degli anni Novanta, da parte del fratello della stessa . Pt_1
Nel costituirsi, il convenuto è stato specifico nello svolgere tale difesa, precisando che i terreni oggi controversi sono stati condotti in affitto, fino alla seconda metà degli anni
90, unitamente alla casetta rustica ivi realizzata, da e , Parte_2 Parte_3
fratelli di , i quali hanno curato e coltivato a vigneto il terreno su cui Parte_1
insisterebbe la strada oggetto delle domande di , in tutta la sua estensione, Parte_1
per conto della famiglia del convenuto, alla quale hanno sempre corrisposto un canone di affitto (originariamente in natura) e che per l'epoca precedente a tale contratto, il medesimo terreno e il medesimo rustico erano stati condotti in affitto da
[...]
padre di , e . CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
L'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Con la memoria depositata, da , ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1
detta circostanza, invece, non è stato oggetto di contestazione.
r.g. n. 8 La , infatti, si è limitata a prendere posizione sulle eccezioni in rito e, nel merito, Pt_1
a sostenere che :” del pari è infondata la tesi del convenuto secondo cui nessun tracciato stradale individuabile sulle particelle indicate dall'attrice nell'atto di citazione
e che l'intero fondo è sempre stato nel possesso della famiglia scafetta che lo avrebbe coltivato anche tramite terzi", ribadendo, genericamente, di aver esercitato il possesso esclusivo, continuato e ininterrotto sul tracciato stradale oggetto delle proprie domande.
Non supera la mancanza di una qualsivoglia contestazione della sulla circostanza Pt_1 dell'affitto del fondo opposta dal convenuto, la difesa, svolta per la prima volta in questa sede dall'appellante, sulla non immediata riconducibilità del contratto di affitto sottoscritto da e ai luoghi di causa. Controparte_4 Controparte_3
Inoltre, il contratto versato in atti dal convenuto evidenzia molti elementi di congruità con la vicenda in esame (per epoca e oggetto).
Infine la circostanza trova conferma nelle dichiarazioni di alcuni dei testi escussi (tra gli altri, ; ; ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Ciò detto, il fatto che il terreno fosse condotto in affitto dai fratelli della e, prima Pt_1
di loro, dal di lei padre, rende il rapporto della con il terreno, sino alla fine degli Pt_1 anni '90, del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dei presupposti dell'invocata usucapione.
Il terreno, infatti, era nella disponibilità dei conduttori (legittimati in astratto anche a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ.) e, il rapporto di parentela di con quanti si sono succeduti nella conduzione del terreno, Parte_1
nonché la risalenza del rapporto nel tempo, ben possono essere la ragione della sua libertà di accesso al fondo che dunque non concretizza esercizio di un possesso utile all'usucapione.
Tutto quello che è avvenuto in epoca successiva (al netto delle considerazioni di cui di seguito in punto di inadeguatezza complessiva della prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena), in ragione del limitato arco temporale residuo (dalla seconda metà degli anni '90 alla notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio) esclude, in ogni caso, l'esercizio di un comportamento utile per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge ( 20 anni).
Tale considerazione è sufficiente al rigetto delle censure e di entrambe le domande della
. Pt_1
Giova aggiungere.
r.g. n. 9 Quanto all'accertato utilizzo, in sentenza, del passaggio da parte della . Pt_1
L'uso del passaggio, pur ritenuto in sentenza, non è elemento di ambiguità della decisione di rigetto della domanda di usucapione, la sentenza, infatti, è molto chiara in ordine al fatto che l'esercizio del passaggio, pur accertato, non concretizza possesso utile all'usucapione del diritto, anche in quanto uso di cortesia consentito all'attrice dai propri familiari che all'epoca conducevano in affitto il fondo.
Quanto al generico richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio disposta e acquisita nel giudizio iscritto al r.g. del tribunale di Latina al n. 83/1994 “a conferma che la strada esisteva già negli anni 90”.
In assenza di qualsivoglia ulteriore argomentazione difensiva dell'appellante, il richiamo è assertivo e non fornisce elementi per una diversa valutazione della domanda, non essendo compito del giudice rinvenire in tale consulenza, comunque disposta nel corso di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria di cui _1
non era parte, circostanze utili alle difese della in questa sede.
[...] CP_5
Infine, l'incertezza degli elementi consegnati alla istruttoria dalla espletata prova testimoniale sul possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione ricade in danno della parte che invoca l'applicazione di tale istituto.
La mancanza del requisito temporale dell'esercizio del possesso è ostativa all'accoglimento tanto della domanda proposta in via principale, quanto alla domanda proposta in via subordinata.
Domanda dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che, nel concreto, difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini r.g. n. 10 diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta infondatezza della domanda di usucapione, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, anche in ragione dell'ambiguità della situazione di fatto emersa complessivamente dalla istruttoria che, se non giova alle ragioni della , esclude la sussistenza anche dei presupposti della domanda in Pt_1
esame proposta dallo . _1
Spese di lite.
Occorre premettere che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c.,
a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017; Ordinanza n. 18036 del
06/06/2022)
Ciò detto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Cassino n. 1051/2022, in data 19.07.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G.
1128 /2014, promosso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
conclusione disattesa, così provvede.
r.g. n. 11 - Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite che liquida, in Parte_1 Controparte_1
euro 5.809,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 25.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12