Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 novembre 1988
Art. 4. (Personale assegnato allo Stato) 1. Al personale di cui all'articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell' articolo 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , nonche' dell'ar ticolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. 2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi. 4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare per il mantenimeno della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza gia' esistenti presso gli enti di provenienza. 5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 4, comma 1 :
- Per l' art. 24 - quinquies, commi terzo e quarto, del D.
L. n. 633/1979 , convertito, con modificazioni, dalla legge n.33/1980 v. nota all'art. 1, comma 1.
L' Art. 1 - octies del D. l. n. 481/1978 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 641/1978 (per il titolo v. nota all'art. 1, comma 1) prevede quanto segue:
Art. 1 - octies. - Le isituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1 settebre 1978.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominativo dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'isituzione.
In attuazione dell' articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.
Gli immobili di proprieta' dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprieta' ai comuni.
I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali, dal 1 settembre 1978 il personale docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo e' trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianita' possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incarico a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'ammissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalita' previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 .
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 , e, quanto a lire 1.227 milioni, con normali stanzioamenti dei competenti capitoli dello stato di prevensione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4, comma 3:
Per quanto riguarda il contenuto dall' art. 6 della legge n. 29/1979 v. nota all'art. 2, comma 3.
Entrata in vigore il 29 novembre 1988
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