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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 20029/2021 R.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Gabbi
(c.f. ) e Damon Zangheri (c.f. presso i C.F._2 C.F._3
quali è elettivamente domiciliato in Varese, Via A. Volta n. 6 (FAX: 0332/1690789 – PEC:
– ; Email_1 Email_2
-attore- contro (c.f. ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
(FAX: 02/5468004 – PEC: ; Email_3
-convenuta-
con “atto di citazione in riassunzione” notificato il 19.4.2021,
avente a oggetto: risarcimento danni da revoca del titolo abilitativo alla guida Prot.
87967/79461 in data 23.4.2018;
conclusioni dell'attore:
< declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., accertare i danni patrimoniali e non patrimoniali e morali causati dall'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore per la somma di € 25.000,00 oltre IVA, o per l'importo che il Giudice determinerà a seguito di istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>
conclusioni di parte convenuta:
<
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare CP_1
inammissibile o comunque infondata la domanda nei suoi confronti;
- comunque, respingere il ricorso di controparte in quanto inammissibile e infondato, adottando ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A seguito di ordinanza 29.1.2021 del Tribunale di Varese (in composizione monocratica), dichiarativa dell'incompetenza territoriale di quel Giudice, il Sig. ha Parte_1
riassunto avanti il Tribunale di Milano la causa da lui promossa nei confronti della
… nella persona del Prefetto di Varese”. Controparte_1
Egli ha dedotto che:
- con provvedimento del 23.4.2018 il Prefetto della Provincia di Varese aveva, a termini dell'art. 218 co. 6 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), disposto la revoca della patente di guida dell'attore per avere questi circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della validità del titolo abilitativo alla guida;
- il Giudice di Pace di Varese, adito dal , con sentenza n. 335/2019 in data Pt_1
22.2.2020, accogliendo il ricorso in opposizione, aveva annullato l'ordinanza prefettizia;
- l'esecuzione di tale provvedimento e “la mancata sospensione degli effetti” di esso sino all'udienza hanno cagionato all'attore danno patrimoniale e non patrimoniale, consistiti sia nella perdita del “sicuro inserimento nel mondo lavorativo” (quale muratore), sia in “ansia e disagio”.
Perciò ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di danni per “€
25.000,00 oltre IVA”.
Con comparsa di risposta depositata (telematicamente) il 18.1.2022 si è costituita davanti a questo Tribunale la , in persona del Prefetto in carica, eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio in una vertenza in materia di risarcimento del danno. Inoltre ha osservato che il GdP di Varese ha, con la sentenza
26.7.2019/22.2.2020, accolto l'opposizione proposta da avverso il provvedimento Pt_1
di revoca della patente per la ritenuta sussistenza di un vizio meramente formale, quale l'incompetenza del Funzionario che l'ha emesso: nessun rilievo sostanziale è stato da quel
Giudice formulato in ordine alla pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione. Perciò ha contestato che nella fattispecie possa ritenersi il carattere “ingiusto” del danno che CP_2
[...] assume di avere patito. Infine ha segnalato l'estrema genericità delle allegazioni attoree e rassegnato le conclusioni trascritte nell'epigrafe della presente sentenza.
*
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Prefetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da è fondata. Essa spetta infatti Parte_1 all'Amministrazione statale centrale nella quale l'organo convenuto in questo giudizio è incardinato.
La domanda attorea è tuttavia da respingere anche per altre considerazioni.
Osservato che non ha in alcun modo contestato il fatto storico addotto Pt_1
dall'Amministrazione a motivo dell'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, prevista da sesto comma dell'art. 218 CdS, deve rilevarsi l'assoluta carenza di deduzioni attoree in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessariamente da ascriversi all'agente perché possa affermarsene la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Né ha argomentato alcunché in ordine alla ingiustizia del danno lamentato, Pt_1
contestata da parte convenuta, requisito necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
L'attore non ha, infine, fornito alcuna prova dell'effettività della meramente asserita perdita di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, né ha allegato alcun elemento che consenta la liquidazione del valore di tale perdita (indimostrata).
Per l e ragi oni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da deve essere respinta. Parte_1
**
4 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147, tenendo conto che parte convenuta si è limitata a depositare comparsa di costituzione e risposta e nota scritta sostitutiva della prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda proposta da;
Parte_1
condanna
l'attore a rifondere a parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 2.500,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge).
Milano, 15.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 20029/2021 R.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Gabbi
(c.f. ) e Damon Zangheri (c.f. presso i C.F._2 C.F._3
quali è elettivamente domiciliato in Varese, Via A. Volta n. 6 (FAX: 0332/1690789 – PEC:
– ; Email_1 Email_2
-attore- contro (c.f. ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
(FAX: 02/5468004 – PEC: ; Email_3
-convenuta-
con “atto di citazione in riassunzione” notificato il 19.4.2021,
avente a oggetto: risarcimento danni da revoca del titolo abilitativo alla guida Prot.
87967/79461 in data 23.4.2018;
conclusioni dell'attore:
< declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., accertare i danni patrimoniali e non patrimoniali e morali causati dall'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore per la somma di € 25.000,00 oltre IVA, o per l'importo che il Giudice determinerà a seguito di istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>
conclusioni di parte convenuta:
<
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare CP_1
inammissibile o comunque infondata la domanda nei suoi confronti;
- comunque, respingere il ricorso di controparte in quanto inammissibile e infondato, adottando ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A seguito di ordinanza 29.1.2021 del Tribunale di Varese (in composizione monocratica), dichiarativa dell'incompetenza territoriale di quel Giudice, il Sig. ha Parte_1
riassunto avanti il Tribunale di Milano la causa da lui promossa nei confronti della
… nella persona del Prefetto di Varese”. Controparte_1
Egli ha dedotto che:
- con provvedimento del 23.4.2018 il Prefetto della Provincia di Varese aveva, a termini dell'art. 218 co. 6 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), disposto la revoca della patente di guida dell'attore per avere questi circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della validità del titolo abilitativo alla guida;
- il Giudice di Pace di Varese, adito dal , con sentenza n. 335/2019 in data Pt_1
22.2.2020, accogliendo il ricorso in opposizione, aveva annullato l'ordinanza prefettizia;
- l'esecuzione di tale provvedimento e “la mancata sospensione degli effetti” di esso sino all'udienza hanno cagionato all'attore danno patrimoniale e non patrimoniale, consistiti sia nella perdita del “sicuro inserimento nel mondo lavorativo” (quale muratore), sia in “ansia e disagio”.
Perciò ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di danni per “€
25.000,00 oltre IVA”.
Con comparsa di risposta depositata (telematicamente) il 18.1.2022 si è costituita davanti a questo Tribunale la , in persona del Prefetto in carica, eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio in una vertenza in materia di risarcimento del danno. Inoltre ha osservato che il GdP di Varese ha, con la sentenza
26.7.2019/22.2.2020, accolto l'opposizione proposta da avverso il provvedimento Pt_1
di revoca della patente per la ritenuta sussistenza di un vizio meramente formale, quale l'incompetenza del Funzionario che l'ha emesso: nessun rilievo sostanziale è stato da quel
Giudice formulato in ordine alla pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione. Perciò ha contestato che nella fattispecie possa ritenersi il carattere “ingiusto” del danno che CP_2
[...] assume di avere patito. Infine ha segnalato l'estrema genericità delle allegazioni attoree e rassegnato le conclusioni trascritte nell'epigrafe della presente sentenza.
*
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Prefetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da è fondata. Essa spetta infatti Parte_1 all'Amministrazione statale centrale nella quale l'organo convenuto in questo giudizio è incardinato.
La domanda attorea è tuttavia da respingere anche per altre considerazioni.
Osservato che non ha in alcun modo contestato il fatto storico addotto Pt_1
dall'Amministrazione a motivo dell'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, prevista da sesto comma dell'art. 218 CdS, deve rilevarsi l'assoluta carenza di deduzioni attoree in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessariamente da ascriversi all'agente perché possa affermarsene la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Né ha argomentato alcunché in ordine alla ingiustizia del danno lamentato, Pt_1
contestata da parte convenuta, requisito necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
L'attore non ha, infine, fornito alcuna prova dell'effettività della meramente asserita perdita di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, né ha allegato alcun elemento che consenta la liquidazione del valore di tale perdita (indimostrata).
Per l e ragi oni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da deve essere respinta. Parte_1
**
4 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147, tenendo conto che parte convenuta si è limitata a depositare comparsa di costituzione e risposta e nota scritta sostitutiva della prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda proposta da;
Parte_1
condanna
l'attore a rifondere a parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 2.500,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge).
Milano, 15.1.2025.
Il giudice
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