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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6307/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ag.entrate - SC - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3170/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT-29890201900360916151
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER impugna la sentenza di primo grado n.3170/23 emessa dalla CTP di Siracusa a seguito di ricorso presentato da Resistente_1 contro il diniego dell'accesso alla definizione agevolata “saldo e stralcio” (Legge 145/2018, art. 1, commi 184-185).
Cartelle oggetto del contendere
29820090015169768
29820110009052960
29820110010614249 Secondo l'appellante, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che i debiti derivino da omessi versamenti e non da accertamenti, quindi rientravano nella definizione agevolata, con la conseguenza che annullava il diniego e riconosceva il diritto alla definizione agevolata. Pertanto contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che le cartelle derivano da avvisi di accertamento, non da omessi versamenti. Cita ad esempio, la cartella 29820090015169768 che riporta tributi come IRAP e IVA derivanti da accertamenti.
Tuttavia precisa che la cartella di pagamento n. 29820100020218439, portante crediti contributivi INPS,
è stata in parte pagata e in parte sgravata dall'Ente impositore (vedasi estratto ruolo) e, pertanto, cessa alcun interesse dell'odierna appellante a qualunque statuizione in merito alla stessa. L'appello è pertanto riferito alle sole cartelle 29820090015169768, 29820110009052960 e 29820110010614249 per il seguente motivo di diritto:
MOTIVI DI APPELLO
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 1 comma 184 della Legge n. 145/2018 - Errore di fatto su elementi decisivi della controversia.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
29820090015169768, 29820110009052960 e 29820110010614249 derivino dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 bis del DPR 600/73 e all'art. 54 bis del DPR 633/72.
Invero, com'è facilmente verificabile dagli estratti ruolo che si producono, i crediti portati dalle predette cartelle discendono da avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa;
a titolo meramente esemplificativo con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820090015169768, nella
“descrizione tributi” viene riportato “380B – IRAP derivante da avvisi di accertamento” ed ancora “4301 –
Iva omesso versam. Art. 60 c. 1 DPR 633/72”, ricordando a noi stessi che il comma 1 del richiamato art. 60 si riferisce all'imposta o maggior imposta accertata dall'ufficio.
Controdeduzioni di parte appellata
Inammissibilità dell'appello per difetto di procura alla lite (procura rilasciata da soggetto non legittimato). ,+
L'appellato ritiene che il signor Nominativo_2 non abbia titolo per conferire mandato ad avvocati esterni per la difesa delle ragioni dell'ente e ciò nonostante ne sia stata indicata la qualifica e la procura speciale autorizzativa. Si opponeva all aproduzione documentale in secondo grado. Nel merito:
Conferma che le cartelle derivano da omessi versamenti (codici 36-bis e 54-bis), quindi rientrano nel
“saldo e stralcio”.ADER depositava ulteriore memoria con cui chiedeva il rigetto della eccezione di inammissibilità per difetto di “Società_1”. Produce, comunque, copia della procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022 e registrata il 02/05/2022, rilasciata da Agenzia delle Entrate - SC .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ruota attorno alla natura dei debiti contenuti nelle cartelle esattoriali: se derivano da omessi versamenti, il contribuente ha diritto alla definizione agevolata. Se derivano da accertamenti, ne è escluso.
Premessa la regolarità della procura di ADER in quanto il decreto n. 176/2023, con cui è stato disposto lo scioglimento della società SC Sicilia S.p.A. e il trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia delle
Entrate – SC, non incide sulla legittimazione passiva dell'ente resistente nel presente giudizio., Si osserva che la parte appellante ha prodotto documentazione ritenta ammissibile.
Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_4, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Stabilita la regolare legittimazione a stare in giudizio da parte di ADER, occorre riprendere il ricorso di primo grado ai fini della esatta delimitazione del petitum. In data 16/07/2019, la ricorrente presentava istanza di definizione delle somme risultanti a ruolo ai sensi dell'art 1, commi 184-185, della L. 145/2018 ( c. d. “saldo e stralcio”). In particolare, a mezzo pec di professionista incaricato, presentava tale istanza allegando ISEE del valore di euro 6.596,08, vertendo in grave situazione di difficoltà economica.
Ai sensi dell'art. 1, commi 184-185, sono definibili le somme in saldo e stralcio, ossia pagando una percentuale della sorte capitale del debito a ruolo, derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate e non versate ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, nonché somme derivanti da omessi versamenti contributi INPS.
Pertanto, nell'istanza sopra citata la parte includeva le seguenti cartelle derivanti da omessi versamenti di tributi ex artt. 36-bis e 54-bis (somme dichiarate e non versate), nonché ruoli derivanti da omessi versamenti
INPS ed in particolare asseriva che le cartelle erano della seguente tipologia:
•cartella num. 29820090015169768 – omesso versamento 36-bis (cod. 10I e seguenti) per valore di euro
37.623,04;
•cartella num. 29820100020218439 – omesso versamento contributi inps anno 2006, per valore di euro
3.694,19;
•cartella num. 29820110009052960 – omesso versamenti 36-bis e 54-bis (cod. 10I e seguenti) anno 2007 per valore di euro 20.018,16;
•cartella num. 29820110010614249 – omessi versamenti 54-bis anno 2009 (cod. 043I e seg.) per valore di euro 4.267,50.
Eccepiva la mancata inclusione delle somme definibili tramite “saldo e stralcio” traslate in “rottamazione ter” e rilevava che i debiti delle persone fisiche che versano in grave situazione di difficoltà economica
( ISEE inferiore a 20.000,00) derivanti da somme iscritte a ruolo relativi a controlli automatizzati (36-bis DPR
600/73 e 54/bis DPR 633/72) nonché da omessi versamenti di contributi previdenziali, possono essere estinti tramite versamento di una somma rideterminata secondo le modalità di cui ai all'art. 1, commi 187-188 della
L. 145/2018.
In data 16/07/2019, come già specificato, la parte chiedeva di estinguere tali debiti tramite procedura di
“Saldo e Stralcio” vertendo la stessa in grave situazione economica come si evince da ISEE allegato e dalla domanda regolarmente presentata all'ente di riscossione.
Tra tali debiti risultavano presenti le seguenti cartelle derivanti da omessi versamenti di imposte ex art. 36- bis e 54-bis nonché da omessi versamenti contributivi e precisamente:
•cartella num. 29820090015169768 – omesso versamento 36-bis (cod. 10I e seguenti);
•cartella num. 29820100020218439 – omesso versamento contributi inps anno 2006;
•cartella num. 29820110009052960 – omesso versamenti 36-bis e 54-bis (cod. 10I e seguenti) anno 2007;
•cartella num. 29820110010614249 – omessi versamenti 54-bis anno 2009 (cod. 043I e seg.).
I debiti riportati in dette cartelle sono stati ingiustamente esclusi dalla procedura saldo e stralcio e immotivatamente traslati in rottamazione ter. Con un ISEE del valore di poco oltre i 6.500, 00 euro avrebbe giustamente dovuto pagare una somma pari al 16% di capitale e interessi come previsti dalla normativa di cui alla stessa L. 145/2018, ART. 1, COMMI 187-188. Tuttavia il Collegio, esaminando gli estratti di ruolo osserva che le cartelle n.ro 2980090015169768
e la cartella n.ro 29820110009052960 riguardavano somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e come tali non ricomprese nel c.d saldo e stralcio.
L' estratto della cartella n.ro 29820110010614249 non permette invece di stabilire che trattasi di somme derivanti da avviso di accertamento e, pertanto, essa va ricompresa nel c.d. saldo e stralcio e non nella rottamazione TER.
Conclusivamente:
1. la cartella relativa a contributi INPS ( n. 29820100020218439) non poteva essere ricompresa nel c.
d. saldo e stralcio ma per essa è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
2. la cartella n.ro 29820110010614249 va ricompresa nel c.d. saldo e stralcio.
3. Le cartelle n.ro 2980090015169768 e la cartella n.ro 29820110009052960 vanno escluse dal c.d. saldo e stralcio e viene confermato il loro inserimento nella rottamazione TER così come aveva esitato ADER.
Per effetto della soccombenza parziale comepnsa le spese
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
4. ricomprende nel c.d. saldo e stralcio solo il carico contenuto nella cartella n.ro
29820110010614249.
5. Accoglie l'appello di ADER con riferimento alle cartelle n.ro 2980090015169768 e la cartella n.ro
29820110009052960.
Compensa le spese
Palermo,3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6307/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ag.entrate - SC - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3170/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT-29890201900360916151
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER impugna la sentenza di primo grado n.3170/23 emessa dalla CTP di Siracusa a seguito di ricorso presentato da Resistente_1 contro il diniego dell'accesso alla definizione agevolata “saldo e stralcio” (Legge 145/2018, art. 1, commi 184-185).
Cartelle oggetto del contendere
29820090015169768
29820110009052960
29820110010614249 Secondo l'appellante, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che i debiti derivino da omessi versamenti e non da accertamenti, quindi rientravano nella definizione agevolata, con la conseguenza che annullava il diniego e riconosceva il diritto alla definizione agevolata. Pertanto contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che le cartelle derivano da avvisi di accertamento, non da omessi versamenti. Cita ad esempio, la cartella 29820090015169768 che riporta tributi come IRAP e IVA derivanti da accertamenti.
Tuttavia precisa che la cartella di pagamento n. 29820100020218439, portante crediti contributivi INPS,
è stata in parte pagata e in parte sgravata dall'Ente impositore (vedasi estratto ruolo) e, pertanto, cessa alcun interesse dell'odierna appellante a qualunque statuizione in merito alla stessa. L'appello è pertanto riferito alle sole cartelle 29820090015169768, 29820110009052960 e 29820110010614249 per il seguente motivo di diritto:
MOTIVI DI APPELLO
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 1 comma 184 della Legge n. 145/2018 - Errore di fatto su elementi decisivi della controversia.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
29820090015169768, 29820110009052960 e 29820110010614249 derivino dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 bis del DPR 600/73 e all'art. 54 bis del DPR 633/72.
Invero, com'è facilmente verificabile dagli estratti ruolo che si producono, i crediti portati dalle predette cartelle discendono da avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa;
a titolo meramente esemplificativo con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820090015169768, nella
“descrizione tributi” viene riportato “380B – IRAP derivante da avvisi di accertamento” ed ancora “4301 –
Iva omesso versam. Art. 60 c. 1 DPR 633/72”, ricordando a noi stessi che il comma 1 del richiamato art. 60 si riferisce all'imposta o maggior imposta accertata dall'ufficio.
Controdeduzioni di parte appellata
Inammissibilità dell'appello per difetto di procura alla lite (procura rilasciata da soggetto non legittimato). ,+
L'appellato ritiene che il signor Nominativo_2 non abbia titolo per conferire mandato ad avvocati esterni per la difesa delle ragioni dell'ente e ciò nonostante ne sia stata indicata la qualifica e la procura speciale autorizzativa. Si opponeva all aproduzione documentale in secondo grado. Nel merito:
Conferma che le cartelle derivano da omessi versamenti (codici 36-bis e 54-bis), quindi rientrano nel
“saldo e stralcio”.ADER depositava ulteriore memoria con cui chiedeva il rigetto della eccezione di inammissibilità per difetto di “Società_1”. Produce, comunque, copia della procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022 e registrata il 02/05/2022, rilasciata da Agenzia delle Entrate - SC .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ruota attorno alla natura dei debiti contenuti nelle cartelle esattoriali: se derivano da omessi versamenti, il contribuente ha diritto alla definizione agevolata. Se derivano da accertamenti, ne è escluso.
Premessa la regolarità della procura di ADER in quanto il decreto n. 176/2023, con cui è stato disposto lo scioglimento della società SC Sicilia S.p.A. e il trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia delle
Entrate – SC, non incide sulla legittimazione passiva dell'ente resistente nel presente giudizio., Si osserva che la parte appellante ha prodotto documentazione ritenta ammissibile.
Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_4, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Stabilita la regolare legittimazione a stare in giudizio da parte di ADER, occorre riprendere il ricorso di primo grado ai fini della esatta delimitazione del petitum. In data 16/07/2019, la ricorrente presentava istanza di definizione delle somme risultanti a ruolo ai sensi dell'art 1, commi 184-185, della L. 145/2018 ( c. d. “saldo e stralcio”). In particolare, a mezzo pec di professionista incaricato, presentava tale istanza allegando ISEE del valore di euro 6.596,08, vertendo in grave situazione di difficoltà economica.
Ai sensi dell'art. 1, commi 184-185, sono definibili le somme in saldo e stralcio, ossia pagando una percentuale della sorte capitale del debito a ruolo, derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate e non versate ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, nonché somme derivanti da omessi versamenti contributi INPS.
Pertanto, nell'istanza sopra citata la parte includeva le seguenti cartelle derivanti da omessi versamenti di tributi ex artt. 36-bis e 54-bis (somme dichiarate e non versate), nonché ruoli derivanti da omessi versamenti
INPS ed in particolare asseriva che le cartelle erano della seguente tipologia:
•cartella num. 29820090015169768 – omesso versamento 36-bis (cod. 10I e seguenti) per valore di euro
37.623,04;
•cartella num. 29820100020218439 – omesso versamento contributi inps anno 2006, per valore di euro
3.694,19;
•cartella num. 29820110009052960 – omesso versamenti 36-bis e 54-bis (cod. 10I e seguenti) anno 2007 per valore di euro 20.018,16;
•cartella num. 29820110010614249 – omessi versamenti 54-bis anno 2009 (cod. 043I e seg.) per valore di euro 4.267,50.
Eccepiva la mancata inclusione delle somme definibili tramite “saldo e stralcio” traslate in “rottamazione ter” e rilevava che i debiti delle persone fisiche che versano in grave situazione di difficoltà economica
( ISEE inferiore a 20.000,00) derivanti da somme iscritte a ruolo relativi a controlli automatizzati (36-bis DPR
600/73 e 54/bis DPR 633/72) nonché da omessi versamenti di contributi previdenziali, possono essere estinti tramite versamento di una somma rideterminata secondo le modalità di cui ai all'art. 1, commi 187-188 della
L. 145/2018.
In data 16/07/2019, come già specificato, la parte chiedeva di estinguere tali debiti tramite procedura di
“Saldo e Stralcio” vertendo la stessa in grave situazione economica come si evince da ISEE allegato e dalla domanda regolarmente presentata all'ente di riscossione.
Tra tali debiti risultavano presenti le seguenti cartelle derivanti da omessi versamenti di imposte ex art. 36- bis e 54-bis nonché da omessi versamenti contributivi e precisamente:
•cartella num. 29820090015169768 – omesso versamento 36-bis (cod. 10I e seguenti);
•cartella num. 29820100020218439 – omesso versamento contributi inps anno 2006;
•cartella num. 29820110009052960 – omesso versamenti 36-bis e 54-bis (cod. 10I e seguenti) anno 2007;
•cartella num. 29820110010614249 – omessi versamenti 54-bis anno 2009 (cod. 043I e seg.).
I debiti riportati in dette cartelle sono stati ingiustamente esclusi dalla procedura saldo e stralcio e immotivatamente traslati in rottamazione ter. Con un ISEE del valore di poco oltre i 6.500, 00 euro avrebbe giustamente dovuto pagare una somma pari al 16% di capitale e interessi come previsti dalla normativa di cui alla stessa L. 145/2018, ART. 1, COMMI 187-188. Tuttavia il Collegio, esaminando gli estratti di ruolo osserva che le cartelle n.ro 2980090015169768
e la cartella n.ro 29820110009052960 riguardavano somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e come tali non ricomprese nel c.d saldo e stralcio.
L' estratto della cartella n.ro 29820110010614249 non permette invece di stabilire che trattasi di somme derivanti da avviso di accertamento e, pertanto, essa va ricompresa nel c.d. saldo e stralcio e non nella rottamazione TER.
Conclusivamente:
1. la cartella relativa a contributi INPS ( n. 29820100020218439) non poteva essere ricompresa nel c.
d. saldo e stralcio ma per essa è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
2. la cartella n.ro 29820110010614249 va ricompresa nel c.d. saldo e stralcio.
3. Le cartelle n.ro 2980090015169768 e la cartella n.ro 29820110009052960 vanno escluse dal c.d. saldo e stralcio e viene confermato il loro inserimento nella rottamazione TER così come aveva esitato ADER.
Per effetto della soccombenza parziale comepnsa le spese
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
4. ricomprende nel c.d. saldo e stralcio solo il carico contenuto nella cartella n.ro
29820110010614249.
5. Accoglie l'appello di ADER con riferimento alle cartelle n.ro 2980090015169768 e la cartella n.ro
29820110009052960.
Compensa le spese
Palermo,3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE