Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 28.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10516 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: anzianità di servizio contratti a tempo determinato.
****************
Con ricorso depositato in data 18.8.2024 premetteva: di Parte_1
essere docente immessa in ruolo in data 1.9.2019; di avere precedentemente prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006.
Lamentava, in particolare, che l'amministrazione convenuta:
- durante il periodo di precariato, aveva omesso di considerare l'anzianità di servizio ed i connessi aumenti retributivi,
- non aveva potuto beneficiare della clausola di salvaguardia, prevista, in sede di soppressione della fascia stipendiale 3-8, per soli docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010.
Invocava, a questo proposito, l'art 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 e, dunque, il principio di non discriminazione ivi contemplato.
Chiedeva quindi il riconoscimento integrale dei servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, anche in sede di ricostruzione carriera, con condanna della controparte a corrisponderle il relativo trattamento economico, ivi comprese le differenze retributive già maturate.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto, sul tema dell'anzianità di servizio del personale docente, le regole di giudizio sono state precisate dal pronunciamento di cui a Cass.
31149/2019.
La Suprema Corte, analizzando il contenuto della sentenza Motter, ha innanzitutto posto in rilievo come la Corte di Giustizia si sia dichiaratamente posta in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti
26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
La Cassazione ha, in particolare, raccomandato una lettura della complessiva pronuncia, senza svalutare i passaggi in cui la Corte di
Pag. 2 di 14 Giustizia ha rappresentato la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da
“elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”.
Di conseguenza, la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
In conclusione, la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato.
A questo proposito, la Cassazione ha chiarito che:
a) l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,
Pag. 3 di 14 unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito, per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del
D.Lgs. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
In particolare, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
1.a. Dunque, ai fini del giudizio, occorre effettuare una comparazione tra servizio effettivo e servizio riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. 297/1994.
A tale scopo, circa la determinazione del servizio effettivo, come testualmente indicato dalla Corte di Cassazione, vanno sottratti sia gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, sia i mesi estivi (per le supplenze diverse da quelle annue).
Se, quindi, il periodo effettivo è superiore a quello riconoscibile in base all'abbattimento previsto dalla legge, vi è discriminazione in danno del docente precario e la domanda giudiziale deve essere accolta.
Pag. 4 di 14 Se, invece, il periodo effettivo è pari o inferiore, vi è discriminazione “alla rovescia”, ossia in danno del docente di ruolo comparabile e la domanda giudiziale deve essere rigettata.
1.b. Orbene, per ciò che specificamente riguarda il caso in esame, va innanzitutto rilevato che è stata immessa in ruolo con Parte_1
decorrenza dal 1°.9.2019.
Il servizio preruolo ha, invece, riguardato gli anni scolastici dal 2005/2006 in poi.
In particolare, la ricorrente ha prestato n. 2680 giorni di servizio effettivo, superiore al servizio riconosciuto in sede di ricostruzione carriera.
In definitiva, parte ricorrente ha subito una discriminazione sia ai fini economici che ai fini giuridici.
2. Devono altresì condividersi le argomentazioni attoree nella misura in cui il divieto di disparità di trattamento deve operare anche rispetto alla disciplina transitoria prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011.
Quest'ultimo, infatti, nel prevedere una rimodulazione delle posizioni stipendiali, ha stabilito che:
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”,
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Ora, sulla stregua di quanto sopra detto, non v'è ragione per escludere la ricorrente da siffatta clausola di salvezza, non essendo dirimente infatti che
Pag. 5 di 14 ella fosse in servizio, alla data dell'1.9.2010, in forza di soli contratti a termine.
Vale, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo” (Cass. 22558/2016).
Il rilievo che, dunque, le parti collettive abbiano fatto esclusivamente riferimento al personale di ruolo non può costituire ostacolo al riconoscimento del medesimo beneficio anche in favore dell'odierno istante, valendo piuttosto il principio in forza del quale “uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto
Comunitario” (si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di Giustizia UE n.
119 del 18.7.2006).
3. Nel rideterminare sia l'anzianità di servizio, sia la collocazione negli scaglioni stipendiali della ricorrente, in ogni caso, l'amministrazione convenuta dovrà tenere conto delle disposizioni di finanza pubblica che hanno limitato la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici (art. 9, comma 23, D.L. 78/2010; art. 1, comma 1, lett.
b, D.P.R. 122/2013).
In particolare, con specifico riferimento all'anno 2013, occorre tenere presente quanto recentemente chiarito da Cass. 13619/2025, ove infatti si legge:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in
Pag. 6 di 14 favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di Progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la
Pag. 7 di 14 disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...]
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla Controparte_4
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
Pag. 8 di 14 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile
Pag. 9 di 14 neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere,
Pag. 10 di 14 ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il
Pag. 11 di 14 recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere
Pag. 12 di 14 temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate
...
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1
pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del
Pag. 13 di 14 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
4. In conclusione, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
5. Quanto, da ultimo, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 10516 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini Parte_1
economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata con riferimento ai contratti a tempo determinato che hanno avuto esecuzione presso la scuola statale, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera, con altresì applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, fatta però eccezione per l'anno 2013 essendo esso irrilevante ai fini economici;
2) condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive maturate in ragione di detta anzianità di servizio, con decorrenza dal primo contratto a termine;
3) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 4.795,70, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.5.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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