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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 799/2024, promossa da:
, ( ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
( ), nata ad [...], il [...], Controparte_2 C.F._2
) nata ad [...], il [...], CP_3 C.F._3
-ricorrenti - entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Graziano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in Corso Italia
n. 63,
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 31/05/2024, così come integrato giusta note ex art. 127-ter cpc depositate in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/05/2024, le parti rappresentavano che: - con sentenza n. 1117/2015 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 04/08/1999 e trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 CP_3
matrimonio del Comune di Erice di quell'anno, al n. 19, parte II, serie A;
- che le condizioni concordemente sottoscritte tra le parti prevedevano, tra le altre cose, che il Sig. CP_1
versasse in favore della coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2
(all'epoca) minore, collocata presso la madre, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che detta somma doveva essere altresì aumentata di ulteriori
€100,00 durante i mesi di giugno e luglio, così come indicato nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, ad oggi, sono mutate le condizioni economiche della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente (svolgendo Controparte_2
lavoro di commessa presso la società di panettieri “Fratelli Bernardo” di Trapani).
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di divorzio, prevendendo che “il sig. non sia Controparte_1
più tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia e, pure, delle spese straordinarie”.
Con ordinanza del 9.10.2024, il Tribunale ha richiesto la integrazione del contraddittorio con
, in quanto diretta percettrice dell'assegno di mantenimento sulla scorta del CP_3
titolo giudiziale in questione.
Si è pertanto costituita in giudizio ed in data 25.11.2024 le parti hanno CP_3 depositato copia dell'accordo sottoscritto anche da quest'ultima.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, vigente a far data dalla pronuncia di divorzio.
Conseguentemente viene meno l'obbligo del a corrispondere in favore Controparte_1 della ex coniuge l'assegno quale contributo per il mantenimento della figlia e di contribuzione alle spese straordinarie.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa: modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 1117/2015, nei termini di cui al ricorso congiunto introduttivo, riportati in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 3.2.25
Il Giudice rel. est.
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 799/2024, promossa da:
, ( ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
( ), nata ad [...], il [...], Controparte_2 C.F._2
) nata ad [...], il [...], CP_3 C.F._3
-ricorrenti - entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Graziano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in Corso Italia
n. 63,
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 31/05/2024, così come integrato giusta note ex art. 127-ter cpc depositate in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/05/2024, le parti rappresentavano che: - con sentenza n. 1117/2015 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 04/08/1999 e trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 CP_3
matrimonio del Comune di Erice di quell'anno, al n. 19, parte II, serie A;
- che le condizioni concordemente sottoscritte tra le parti prevedevano, tra le altre cose, che il Sig. CP_1
versasse in favore della coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2
(all'epoca) minore, collocata presso la madre, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che detta somma doveva essere altresì aumentata di ulteriori
€100,00 durante i mesi di giugno e luglio, così come indicato nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, ad oggi, sono mutate le condizioni economiche della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente (svolgendo Controparte_2
lavoro di commessa presso la società di panettieri “Fratelli Bernardo” di Trapani).
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di divorzio, prevendendo che “il sig. non sia Controparte_1
più tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia e, pure, delle spese straordinarie”.
Con ordinanza del 9.10.2024, il Tribunale ha richiesto la integrazione del contraddittorio con
, in quanto diretta percettrice dell'assegno di mantenimento sulla scorta del CP_3
titolo giudiziale in questione.
Si è pertanto costituita in giudizio ed in data 25.11.2024 le parti hanno CP_3 depositato copia dell'accordo sottoscritto anche da quest'ultima.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, vigente a far data dalla pronuncia di divorzio.
Conseguentemente viene meno l'obbligo del a corrispondere in favore Controparte_1 della ex coniuge l'assegno quale contributo per il mantenimento della figlia e di contribuzione alle spese straordinarie.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa: modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 1117/2015, nei termini di cui al ricorso congiunto introduttivo, riportati in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 3.2.25
Il Giudice rel. est.
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo